TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 3.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3759 /2025 R.G.
tra Avv. Rosario Schiano Lomoriello, procuratore di sé stesso;
OPPONENTE E
rap.to e difeso, come in atti, dall' avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_1
OPPOSTO Con ricorso depositato il 16.2.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l' avviso di accertamento n. 241906283885 asseritamente formato il 14 gennaio 2025 dall' sede di Napoli Via Alcide De Gasperi, a mezzo del quale gli si CP_1 richiedeva il pagamento della somma di € 1.386,24 per il periodo 04/2015 – 04/2016 a fronte del mancato versamento di contributi previdenziali per la collaboratrice domestica Persona_1
Deduceva la mancanza di notificazione da parte dell' ente impositore di atti prodromici all' impugnato avviso e nel merito l' infondatezza della pretesa. Eccepiva la maturata prescrizione in carenza di validi atti interruttivi del decorso del termine quinquennale. Concludeva per l' annullamento dell' atto opposto vinte le spese. Si costituiva l' che eccepiva l' inammissibilità del ricorso e chiedeva di CP_1 rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con conferma degli atti opposti e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell delle relative somme a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive e interessi CP_1 maturandi al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza con sentenza depositata telematicamente. L' opposizione è infondata e deve essere respinta.
Giova premettere che di recente le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 dell'8.03.2022) hanno rimeditato la questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dall (ma lo stesso vale per le sanzioni comminate dall'ITL), CP_1 nei casi in cui si lamenti la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo.
In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
Le S.U. evidenziano in proposito che una parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile in tali casi l'articolo 39 del D.lgs. n. 112/1999 a norma del quale se la lite non riguarda esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi e il giudizio è stato promosso unicamente nei confronti del riscossore, è onere del concessionario di chiamare in causa l'Ente creditore. Si sarebbe, quindi, in presenza di una domanda ammissibile che non implica la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. tra riscossore e Ente creditore, ragione per cui il giudice non deve disporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. sent. n. 14991/2020 e già sent. n. 21220/2012).
Altra parte della giurisprudenza di legittimità, invece, riteneva, nel caso di denuncia di vizio della notifica o tardività della notifica e di eccezione della prescrizione del credito previdenziale, l'esistenza di litisconsorzio necessario tra Ente creditore e concessionario per la riscossione (Cass. sent. n. 594 /2016 e sent. n. 12385/2013).
Fatta tale premessa, le S.U. evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore -adictus- senza necessità che questi partecipi al processo.
In conclusione, laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Inoltre è bene precisare che a decorrere dal 1° gennaio 2011, il D.L. n. 78/2010 - convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010- ha sostituito per i crediti il CP_1 precedente sistema di riscossione a mezzo ruolo, Il comma 4 dell'art. 30 previde che l'avviso è notificato direttamente dall “... in via prioritaria tramite posta CP_2 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso in esame, pertanto, considerato che il ricorrente propone opposizione all' atto di accertamento notificato dall' lamentando come unico motivo la prescrizione CP_1 del credito sussiste la sola legittimazione passiva dell'Ente creditore non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche eventualmente per l'asserita inerzia del concessionario per la riscossione.
Sempre in via preliminare va verificata l'inammissibilità dell'opposizione che, nella materia che ci occupa il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274).
Ebbene, l'azione per lamentare vizi di forma dell'avviso di addebito (così come della cartella di pagamento) va proposta ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica della stessa mentre invece quella per far valere vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente la notifica) va proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica del titolo.
Secondo i giudici di legittimità, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Ed infatti la Cassazione ha evidenziato che: “se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella” (Cass. n. 27019/08n. 11338/10; 24506/2016 e altre).
Al riguardo la Cassazione ha affermato che: “All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi (termine poi elevato a 20 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.), la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento” (Cass. n. 27019/08).
In specie, considerato che è pacifico tra le parti che l' avviso sia stato notificato al contribuente il 24.1.2025 e che l' opposizione che ha dato origine al presente giudizio
è stata depositata il 16.2.2025, entro i 40 giorni, l' opposizione, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, è ammissibile con riferimento all'eccepita prescrizione del credito essendo proposte ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., e non essendo CP_1 soggetta a termini di decadenza.
Quanto alla prescrizione, come documentato dall' ente convenuto, il termine pacificamente quinquennale, venne una prima volta interrotto con diffida del 25 novembre 2019 ( c.f.r. produz. regolarmente recapitata il 20.12.2019 presso l' CP_1 indirizzo del debitore in Napoli, Via Salvator Rosa 299, indirizzo coincidente con quello dove lo stesso opponente ha dedotto di aver ricevuto l' avviso di accertamento in questa sede impugnato.
Il detto termine di decorso della prescrizione venne poi tempestivamente interrotto una seconda volta con l' avviso di accertamento oggetto di opposizione risalente al gennaio 2025.
Infatti, come rilevato dall' ente impositore, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L.
26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Dunque, tenuto conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, pari a complessivi 311 giorni, la notifica dell' avviso di accertamento in questa sede opposto
, intervenuta il 14.1.2025, ha validamente interrotto una seconda volta il termine di prescrizione che, pertanto, non è maturato.
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata essendo l'opponente tenuto al versamento dei contributi omessi.
Le spese di lite , in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' opponente.
PQM
Rigetta l' opposizione e condanna l' opponente al versamento dei contributi previdenziali di cui all' avviso di accertamento n. 241906283885 notificatogli il 24.1.2025; condanna altresì l' opponente alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si comunichi.
Napoli, il 3.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 3.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3759 /2025 R.G.
tra Avv. Rosario Schiano Lomoriello, procuratore di sé stesso;
OPPONENTE E
rap.to e difeso, come in atti, dall' avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_1
OPPOSTO Con ricorso depositato il 16.2.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l' avviso di accertamento n. 241906283885 asseritamente formato il 14 gennaio 2025 dall' sede di Napoli Via Alcide De Gasperi, a mezzo del quale gli si CP_1 richiedeva il pagamento della somma di € 1.386,24 per il periodo 04/2015 – 04/2016 a fronte del mancato versamento di contributi previdenziali per la collaboratrice domestica Persona_1
Deduceva la mancanza di notificazione da parte dell' ente impositore di atti prodromici all' impugnato avviso e nel merito l' infondatezza della pretesa. Eccepiva la maturata prescrizione in carenza di validi atti interruttivi del decorso del termine quinquennale. Concludeva per l' annullamento dell' atto opposto vinte le spese. Si costituiva l' che eccepiva l' inammissibilità del ricorso e chiedeva di CP_1 rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con conferma degli atti opposti e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell delle relative somme a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive e interessi CP_1 maturandi al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza con sentenza depositata telematicamente. L' opposizione è infondata e deve essere respinta.
Giova premettere che di recente le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 dell'8.03.2022) hanno rimeditato la questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dall (ma lo stesso vale per le sanzioni comminate dall'ITL), CP_1 nei casi in cui si lamenti la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo.
In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
Le S.U. evidenziano in proposito che una parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile in tali casi l'articolo 39 del D.lgs. n. 112/1999 a norma del quale se la lite non riguarda esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi e il giudizio è stato promosso unicamente nei confronti del riscossore, è onere del concessionario di chiamare in causa l'Ente creditore. Si sarebbe, quindi, in presenza di una domanda ammissibile che non implica la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. tra riscossore e Ente creditore, ragione per cui il giudice non deve disporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. sent. n. 14991/2020 e già sent. n. 21220/2012).
Altra parte della giurisprudenza di legittimità, invece, riteneva, nel caso di denuncia di vizio della notifica o tardività della notifica e di eccezione della prescrizione del credito previdenziale, l'esistenza di litisconsorzio necessario tra Ente creditore e concessionario per la riscossione (Cass. sent. n. 594 /2016 e sent. n. 12385/2013).
Fatta tale premessa, le S.U. evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore -adictus- senza necessità che questi partecipi al processo.
In conclusione, laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Inoltre è bene precisare che a decorrere dal 1° gennaio 2011, il D.L. n. 78/2010 - convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010- ha sostituito per i crediti il CP_1 precedente sistema di riscossione a mezzo ruolo, Il comma 4 dell'art. 30 previde che l'avviso è notificato direttamente dall “... in via prioritaria tramite posta CP_2 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso in esame, pertanto, considerato che il ricorrente propone opposizione all' atto di accertamento notificato dall' lamentando come unico motivo la prescrizione CP_1 del credito sussiste la sola legittimazione passiva dell'Ente creditore non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche eventualmente per l'asserita inerzia del concessionario per la riscossione.
Sempre in via preliminare va verificata l'inammissibilità dell'opposizione che, nella materia che ci occupa il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274).
Ebbene, l'azione per lamentare vizi di forma dell'avviso di addebito (così come della cartella di pagamento) va proposta ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica della stessa mentre invece quella per far valere vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente la notifica) va proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica del titolo.
Secondo i giudici di legittimità, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Ed infatti la Cassazione ha evidenziato che: “se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella” (Cass. n. 27019/08n. 11338/10; 24506/2016 e altre).
Al riguardo la Cassazione ha affermato che: “All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi (termine poi elevato a 20 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.), la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento” (Cass. n. 27019/08).
In specie, considerato che è pacifico tra le parti che l' avviso sia stato notificato al contribuente il 24.1.2025 e che l' opposizione che ha dato origine al presente giudizio
è stata depositata il 16.2.2025, entro i 40 giorni, l' opposizione, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, è ammissibile con riferimento all'eccepita prescrizione del credito essendo proposte ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., e non essendo CP_1 soggetta a termini di decadenza.
Quanto alla prescrizione, come documentato dall' ente convenuto, il termine pacificamente quinquennale, venne una prima volta interrotto con diffida del 25 novembre 2019 ( c.f.r. produz. regolarmente recapitata il 20.12.2019 presso l' CP_1 indirizzo del debitore in Napoli, Via Salvator Rosa 299, indirizzo coincidente con quello dove lo stesso opponente ha dedotto di aver ricevuto l' avviso di accertamento in questa sede impugnato.
Il detto termine di decorso della prescrizione venne poi tempestivamente interrotto una seconda volta con l' avviso di accertamento oggetto di opposizione risalente al gennaio 2025.
Infatti, come rilevato dall' ente impositore, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L.
26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Dunque, tenuto conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, pari a complessivi 311 giorni, la notifica dell' avviso di accertamento in questa sede opposto
, intervenuta il 14.1.2025, ha validamente interrotto una seconda volta il termine di prescrizione che, pertanto, non è maturato.
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata essendo l'opponente tenuto al versamento dei contributi omessi.
Le spese di lite , in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' opponente.
PQM
Rigetta l' opposizione e condanna l' opponente al versamento dei contributi previdenziali di cui all' avviso di accertamento n. 241906283885 notificatogli il 24.1.2025; condanna altresì l' opponente alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si comunichi.
Napoli, il 3.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero