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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Bronzolo Parte_1 C.F._1 (BZ) – Piazza von Ferrari n. 5A, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gangemi (C.F.
del Foro di Bolzano, giusta procura in calce al ricorso e con domicilio eletto C.F._2 presso lo Studio dell'avv. Marco Gangemi in Bolzano – Via M. Longon n. 4; RICORRENTE CONTRO n. Trento il 01.03.1960 (C.F. con Studio in Trento – via Controparte_1 C.F._3 Manzoni n. 16, in qualità di C.T.U. nel procedimento n. 144/2021 R.G. Tribunale di Trento, difesa e rappresentata giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Anais Tonel del Foro di Trento (C.F. , e ivi con studio in Via Belenzani n. 46; C.F._4 RESISTENTE IN PUNTO: opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D. L.vo n. 150/2011 ed art. 170 DPR n. 115/2002 del Tribunale di Trento comunicato in data 18.07.2024. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE In via principale, nel merito, liquidare il compenso del C.T.U. nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott.ssa Renata Fermanelli, senza riconoscere il doppio del compenso ex art. 52 D.P.R. 115/2002 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dal ricorrente Sen. dott. e di conseguenza rigettare il ricorso in opposizione al decreto di Parte_1
pagina 1 di 7 pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D. Lgs. n. 150/2011 e art. 170 DPR n. 115/2002 dd. 18.07.2024, perché infondato in fatto e in diritto. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 15 D. L.vo n. 150/2011 e 281 undecies co. 2 cpc datato 18.07.2024, depositato il 20.08.2024 e quindi ritualmente notificato, il Sen. Dott. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto dd. 18.06.2024, con cui il Tribunale di Trento aveva liquidato alla C.T.U. dott.ssa. CP_1
nominata nell'ambito del procedimento recante il n. 144/2021 R.G., la somma complessiva di
[...]
€ 20.512,68, di cui € 10.256,34 per onorario variabile (art. 2 Tab.) ed € 10.512,68 per aumento del doppio ex art. 52 DPR n. 115/2002, chiedendo la liquidazione della C.T.U. nella misura ritenuta congrua e/o equa, comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice dott.ssa Renata Fermanelli, senza riconoscere il doppio del compenso;
spese di giudizio rifuse. In particolare, a sostegno della domanda anzidetta, il ricorrente esponeva: 1) che con ricorso ex art. 702 bis cpc dd. 25.01.2021 questi aveva adito il Tribunale di Trento affinché venisse accertata la responsabilità, con conseguente condanna del Controparte_2
alla liquidazione del lordo e del netto del vitalizio attualizzato ex L.R. n. 6/2012,
[...] nonché del vitalizio mensile, allo stesso erogato quale ex Consigliere Regionale;
2) che la causa iscritta al n. 144/2021 R.G. veniva assegnata al giudice dott.ssa Renata Fermanelli;
3) che instaurato il contraddittorio con il Regionale, la causa, giusta ordinanza dd. 02.03.2022, veniva istruita CP_2 mediante espletamento di C.T.U. contabile (v. doc. 1); 4) che veniva nominata quale C.T.U. la dott.ssa (v. doc. 2); 5) che il C.T.U., comunicata la bozza ai C.T.P. e risposto alle Controparte_1 osservazioni, depositava l'elaborato peritale finale in data 26.04.2023 (v. doc. 3); 6) che a seguito del deposito della C.T.U. definitiva, sia il ricorrente che il Consiglio Regionale chiedevano chiarimenti alla C.T.U. depositata, evidenziandone incongruenze ed illogicità; 7) che il G.I. disponeva l'integrazione della C.T.U. (v. doc. 4), la quale veniva depositata in data 30.11.2023 (v. doc. 5); 8) che in data 14.12.2023 la C.T.U. depositava istanza di liquidazione (v. doc.6), a seguito della quale il Tribunale con decreto dd. 18.06.2024, oggetto della presente opposizione, liquidava alla stessa l'importo complessivo di € 20.512,68, oltre ad accessori. In punto di diritto deduceva il ricorrente l'illegittima liquidazione del doppio ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 in quanto “privo di adeguata motivazione e del tutto illegittimo nel caso di specie”, nonché l'errata individuazione del valore della controversia, avente valore indeterminato, mentre il giudice, facendo proprio immotivatamente il valore indicato della C.T.U. nella richiesta di liquidazione, pari ad
€ 667.035,04, ha liquidato gli onori di sua spettanza, riconoscendo addirittura i massimi di tariffa. Costituitasi con comparsa dd. 19.10.2024 la resistente premetteva in fatto: 1) che Controparte_1 con ricorso ex art. 702 bis cpc dd. 25.01.2021 adiva il Tribunale di Trento affinchè Parte_1 venisse accertata la responsabilità e condannare il Consiglio Regionale alla liquidazione del vitalizio attualizzato ex L.R. n. 6/2012, nonché del vitalizio mensile, allo stesso erogati quale ex Consigliere Regionale (v. all. 1); 2) che il ricorrente proponeva tre articolati motivi di ricorso, con i quali contestava: A) il calcolo del vitalizio attualizzato sulla base della L.R. n. 6/2012, come modificata dalla L.R. n. 4/2014, asserendo che l'interpretazione adottata del Consiglio Regionale gli avesse cagionato un ingente danno economico;
B) l'individuazione della base imponibile del vitalizio attualizzato, affermando la sussistenza di una responsabilità per negligenza ed imperizia del sostituto di imposta, avendo il Consiglio Regionale operato ritenute in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, stante l'errata applicazione dell'art. 19 co. 2 T.V.D.R., anziché dell'art. 19 comma 2 bis del medesimo testo unico;
C) l'errata applicazione della tassazione sul vitalizio mensile, ritenendo che il Consiglio pagina 2 di 7 Regionale avesse errato nell'interpretazione degli artt. 52 e 50 F.U.I.R.; 3) che al ricorso venivano allegate due consulenze di parte a firma del dott. 4) che la causa veniva iscritta al Persona_1 n. 144/2021 R.G. ed assegnata al giudice dott.ssa Renata Fermanelli;
5) che con memoria dd. 16.04.2021 (v. all.2) si costituiva in giudizio il Controparte_2
, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto
[...] ed in diritto, come evidenziato dal parere reso in data 30.06.2020 dal prof. ; 6) che Persona_2 con ordinanza dd. 02.03.2022 veniva disposta C.T.U., con nomina della dott.ssa. a Controparte_1 cui veniva posto il seguente quesito: “quantificare le somme pretese da parte ricorrente in applicazione sia dei criteri dalla stessa indicati, sia in applicazione con i criteri in concreto applicati, specificando la portata dei richiami normativi effettuata da ciascuna delle parti, applicando, quanto alla determinazione del vitalizio attualizzato sia, l'indice ISTAT riferito alla regione sia l'indice Controparte_2 ISTAT determinato a livello nazionale;
accerti la correttezza dei conteggi della imposte applicate da parte resistente quale sostituto d'imposta, tenuto conto delle indicazioni dell'agenzia delle entrate;
in caso in cui tali conteggi risultino errati, determini l'ammontare versato in eccesso dal ricorrente”; 7) che la C.T.U. depositava il proprio elaborato peritale definitivo – costituito da 71 pagine e 64 allegati analizzati – in data 26.04.2023 (v. doc. 3) parte opponente); 8) che diversamente da quanto sostenuto dal secondo cui entrambe le parti avrebbero sollevato contestazioni in relazione all'elaborato Parte_1 peritale “evidenziandone incongruenze ed illogicità”, il solo ricorrente insisteva per l'accoglimento delle tesi già formulate in sede di osservazioni alla bozza della C.T.U., mentre il Consiglio Regionale si limitava a rilevare unicamente un profilo interpretativo in ordine all'art. 52 T.U.I.R. e alla tassazione del contributo di solidarietà, avendo il C.T.U. accolto, limitatamente a tale aspetto, una delle osservazioni del C.T.P. di parte ricorrente;
9) che la quasi totalità delle richieste di chiarimento venivano formulate dal C.T.P. di parte ricorrente, dott. il quale nel contestare Persona_3 integralmente la C.T.U. e le conclusioni cui era pervenuta, allegava copia di cinque provvedimenti (sentenze ed ordinanze) emessi nella stessa materia – favorevoli al ricorrente -, chiedendo espressamente che il G.I. disponesse il richiamo a chiarimenti del C.T.U. sulle questioni evidenziate, di cui alle note di udienza dd. 28.04.2023 per l'udienza dd. 17.05.2023, (v. all. 4); 10) che a seguito della convocazione a chiarimenti della C.T.U. disposta dal G.I., la dott.ssa provvedeva, al CP_1 deposito dell'integrazione richiesta – costituita da 26 pagine e 12 allegati – in data 30.11.2023 (v. doc. 5) parte ricorrente), confutando le tesi sostenute da parte ricorrente, con conseguente conferma sostanziale delle conclusioni già rassegnate dalla stessa;
11) che in data 04.05.2023 e 14.12.2023 la C.T.U. depositava due istanze di liquidazione, evidenziando che sia l'elaborato finale che l'integrazione “avevano comportato la risoluzione di problematiche di eccezionale complessità tecnica e di interpretazione della normativa di rilevante difficoltà” (v. all. 5-6); 12) che con decreto dd. 18.06.2024 il Tribunale liquidava alla C.T.U. la somma complessiva di € 20.512,68, di cui € 10.256,34 per onorario variabile ed € 10.512,68 per aumento del doppio ex art. 52, oltre ad accessori, motivando tale aumento con la necessità di tener conto “della complessità degli accertamenti e degli ulteriori chiarimenti di cui al supplemento depositato il 30.11.23”. Quanto al merito, la resistente contestava la fondatezza degli avversi motivi di opposizione, con conseguente rigetto della stessa, oltre alla rifusione delle spese di giudizio. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto alla prima doglianza formulata dal ricorrente, questi sostiene: 1) che il Tribunale di Trento, nell'emettere il decreto di liquidazione, non ha fornito alcuna motivazione circa il riconoscimento dell'aumento del doppio previsto dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002; 2) che la motivazione pagina 3 di 7 contenuta nel provvedimento di liquidazione (“tenuto conto della complessità degli accertamenti e degli ulteriori chiarimenti di cui al supplemento depositato il 30.11.2023”) appare inadeguata in quanto non idonea a fondare la decisione del giudice, non risultando collegata “ad un puntuale riscontro dell'esecuzione di prestazioni aventi un tasso di importanza e di difficoltà “eccezionale” (v. pag. 3 ricorso); 3) che “l'indicazione dell'esecuzione degli ulteriori chiarimenti disposti è formula inadeguata ai fini della liquidazione ex art. 52”, e ciò in quanto: A) “i chiarimenti si inseriscono nell'attività del C.T.U. ordinaria, per la quale attività è già stato liquidato il massimo previsto dalla tabella ex art. 2”; B) che detti chiarimenti “si sono resi necessari per l'inadeguatezza dell'elaborato depositato, tanto che la richiesta di chiarimenti a livello normativo, viene disposta dal Giudice per avere lui delucidazioni sull'operato del suo consulente. Non è attività a impulso delle parti”. Orbene, tali argomentazioni non sono in alcun modo condivisibili, laddove si consideri che nel provvedimento di liquidazione dd. 18.06.2024 il giudice, per quanto sinteticamente, ha dato atto della complessità, difficoltà e particolare importanza dell'accertamento peritale, tanto da giustificare il raddoppio dei compensi di spettanza della C.T.U. ex art. 52 D. Lvo n. 115/2002. Sul punto preme sottolineare che nelle premesse del provvedimento opposto si legge: “letta l'istanza depositata dal C.T.U. e valutata l'opera prestata”, richiamandosi con ciò espressamente alle argomentazioni svolte dalla dott.ssa. Segnana a sostegno della prima richiesta di liquidazione (v. doc. 5) parte opposta). Invero in tale documento la C.T.U. afferma: “Quanto alla possibilità di applicare l'onorario nella misura massima e con l'aumento del 100% previsto dall'art. 52 del Decreto, sottolineo che:
-il quesito era diviso in tre sotto-quesiti e chiedeva inoltre lo sviluppo di diverse ipotesi di quantificazione;
-sono stati rispettati i termini richiesti per lo svolgimento operazioni peritali;
-parte convenuta è stata inizialmente restia a fornire la documentazione richiesta, per cui ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra la C.T.U. e le parti, conclusisi poi con la necessità di formulare istanza alla S.V. per rimettere la questione;
-la normativa regionale di riferimento è sparpagliata in diversi leggi, ed è molto complessa e stratificata a causa di continue modifiche succedutesi negli anni (abrogazioni parziali, interpretazioni autentiche, unificazione dei testi normativi in deliberazioni dell'ufficio di presidenza) e dall'ampio utilizzo di delibere attuative delle leggi;
-la normativa fiscale richiedeva complessi meccanismi di calcolo della quota di imponibile detassata;
-la mole di documenti e osservazioni ricevuta dalle parti, soprattutto nel corso delle operazioni peritali da parte attrice, è stata corposa;
-i calcoli attuariali operati per poter rispondere alla prima parte del quesito (paragrafo 3 C.T.U.) sono stati complessi e hanno richiesto la previsione di diverse ipotesi di determinazione;
-i calcoli operati sulle buste paga per poter rispondere alla terza parte del quesito (paragrafo 5 C.T.U., v. in particolare all. 53) sono stati impegnativi;
-l'attore ha prodotto numerose osservazioni alla bozza di C.T.U. (40 pagine, oltre allegati), alle quali ho cercato di rispondere il più possibile in maniera esauriente”. Nella seconda istanza di liquidazione dd. 14.12.2023 la C.T.U. ha esposto le ulteriori attività svolte a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai C.T.P. di entrambe le parti.
pagina 4 di 7 Ciò posto, preme evidenziare nello specifico: 1) che nel par. 2) da pag. 7 a 18 dell'elaborato peritale (v. doc. 3) parte ricorrente) la C.T.U. ha provveduto a ricostruire il quadro normativo alquanto complesso, esaminando analiticamente le fonti che si sono susseguite negli anni, considerata altresì l'epoca risalente da cui far decorrere il diritto al percepimento del beneficio;
2) che si rinvengono in verde, nella restante parte dell'elaborato peritale, gli stralci delle molteplici osservazioni formulate dai C.T.P., ed in particolare dal C.T.P. dott. di parte ricorrente, analizzate compiutamente dalla C.T.U., Per_1 la quale ha ritenuto le tesi prospettate errate (v. doc. 7) parte resistente); 3) che nell'elaborato peritale si dà atto delle formule matematiche e dei criteri adottati posti alla base dei complessi calcoli operati, con riguardo alle diverse metodologie impiegate dalle parti. Sul punto preme evidenziare, a conferma della complessità dei calcoli svolti dalla C.T.U., che il al fine di eseguire i calcoli attuariali che hanno consentito di addivenire alla Controparte_2 quantificazione dell'importo attualizzato ha dovuto affidarsi a professionisti esterni, ovvero l'economista e professore universitario prof. dell'università di Innsbruck e lo Persona_4
Studio Attuariale TI di Trieste (v. doc. 8) parte opposta). Ad ulteriore conferma dell'eccezionalità dell'oggetto dell'accertamento peritale demandato alla dott.ssa preme rilevare che nel contestato provvedimento di liquidazione si fa espresso riferimento CP_1 alle integrazioni di cui al “supplemento depositati in data 30.11.2023”, resesi necessarie non tanto, come sostenuto dal ricorrente, per mancanza di chiarezza o di esaustività dell'elaborato peritale, quanto per le molteplici richieste del che non aveva esitato a contestare, sotto molteplici profili, le Parte_1 risultanze peritali. A tal riguardo vale richiamare le note di udienza dd. 28.04.2023 di parte ricorrente per l'udienza dd. 17.05.2023 (v. doc. 4) parte opposta), con cui lo stesso chiedeva alla C.T.U. “di integrare l'elaborato peritale, accertando l'imposizione fiscale ex art. 19 co. 2 bis T.U.I.R, facendo applicazione della relativa norma senza interpretazioni di sorte, nonché dell'art. 52 T.U.I.R. conformandosi agli interpelli dell' compreso l'ultimo richiesto dallo stesso che indica quale anno di riferimento il CP_3 CP_4
2007, senza interpretazioni personali da lasciarsi all'esercizio giurisdizionale” Nei chiarimenti resi la C.T.U. provvedeva ad un'analisi puntuale delle doglianze mosse dal C.T.P. di parte ricorrente, con specifico riferimento alla “tassazione della quota di assegno vitalizio attualizzato” e alla “tassazione della quota di assegno vitalizio percepita mensilmente”, esplicitando le ragioni per cui i calcoli svolti da parte ricorrente non potevano ritenersi corretti, al pari delle ipotesi interpretative sostenute. La molteplicità e difficoltà delle questioni trattate sono sintomatiche della complessità dell'incarico peritale affidato alla C.T.U., la quale, per rispondere ai quesiti, si è vista costretta a ricostruire tutta la normativa che disciplina il settore. Aspetti questi che comprovano l'eccezionale importanza dell'incarico peritale, ancorché non menzionato dal giudice in sede di liquidazione del compenso, le cui risultanze, sono tali da incidere sui bilanci regionali stante la natura pubblica delle somme richieste e ad influenzare il corso di analoghi procedimenti pendenti o proponibili da parte di altri Consiglieri regionali. Con il secondo motivo di opposizione lamenta il ricorrente che, pur avendo la controversia valore indeterminato, il Tribunale, in sede di liquidazione degli onorari alla C.T.U., “ha fatto proprio senza motivazione il valore indicato dal C.T.U. nella sua richiesta di liquidazione per € 667.035,04 (riconoscendo addirittura i massimi di tariffa)”, mentre, ad avviso del ricorrente, “Il compenso era pagina 5 di 7 quindi da liquidare in base al residuale criterio di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 1, ossia era da commisurare al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni” (v. pag. 4 ricorso). Ciò posto, si rammenta che la liquidazione del compenso al C.T.U. va disposta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 e ai sensi dell'art. 2 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, di talchè, di norma, al C.T.U. spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare il valore della controversia, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 1 di dette Tabelle, secondo cui l'onorario va correlato al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico. Sul punto giova richiamare Cass. Sez. Lavoro sent. n. 3687/1998, secondo cui “Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art. della Tabelle ex D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice”. A tal riguardo preme sottolineare che la Suprema Corte, quanto alla differenza tra valore indeterminabile ed indeterminato della controversia, ha precisato che “si tratta di stabilire se nella specie il valore della controversia sia – come sostiene il ricorrente – indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio delle vacazioni, ovvero soltanto indeterminato, situazione quest'ultima, che si verifica allorchè il valore della causa, non dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia tuttavia determinabile sulla base dell'istruzione probatoria. Quest'ultima soluzione deve ritenersi senz'altro esatta, poiché le utilità oggetto di causa sono costituite da beni patrimoniali, là dove, per converso, sono di valore indeterminabile soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr per tutte, Cass. n. 1118/85). Nessun dubbio, pertanto, vi può essere sul fatto che ai fini in questione il giudice debba accertare il valore della causa, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo C.T.U., la cui opera è chiamato a remunerare” (v. Cass. n. 3024/2011; Trib. Bologna, 3 marzo 2020). Secondo tali criteri, dunque, ancorchè l'atto introduttivo riporti un valore “indeterminabile”, il Tribunale, qualora il valore emerga solo all'esito dell'espletata istruttoria, è tenuto ad applicare, comunque, l'onorario a percentuale, anziché quello fisso a vacazione, sulla base del valore
“determinato”. Con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che la pretesa azionata dal fosse di Parte_1 valore indeterminato o indeterminabile, considerato che lo stesso aveva già indicato nell'atto introduttivo l'ammontare della pretesa avanzata a titolo di vitalizio non corrispostogli dal Consiglio Regionale. E' di tutta evidenza, dunque, che l'importo indicato dalla dott.ssa nella propria istanza di CP_1 liquidazione è correlato alla sommatoria delle voci che il ricorrente riteneva dovute a titolo di vitalizio, oggetto di operazioni di verifica e calcolo, richieste anche dallo stesso ricorrente, così come si evince pagina 6 di 7 dal ricorso ex art. 702 bis cpc (v. doc. 1) parte resistente) e dalla prima istanza di liquidazione dd. 04.05.2023 (v. doc. 5) parte resistente). In quest'ultima, infatti, la C.T.U. dà atto di aver provveduto alla quantificazione del valore della controversia ai sensi dell'art. 1 D.M. 30.05.2002 sulla scorta della sommatoria degli importi di cui ai punti 1) e 2) del ricorso, pari complessivamente a € 667.035,04 (€ 136.346,49 + € 530.688,55). Ai soli fini di completezza, nel confermare il costante indirizzo sopra richiamato, la Suprema Corte più recentemente ha ribadito che “Il valore della causa può considerarsi indeterminabile se il suo valore non può essere determinato, ma anche se l'azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 3372/2007; Cass. 1499/2018; Cass. 12043/2020 in motivazione). Sia ai fini della competenza, che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore
“indeterminabile” soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica: tale indeterminabilità di valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari (Cass. 11056/2016; Cass. 14200/2017; Cass. 3024/2011; Cass. 6414/2007; Cass. 5905/2004)…” (v. Cass. sent. n. 1253/2023). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di liquidazione opposto.
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria / di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 18.09.2025 Dott. M. Morandini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Bronzolo Parte_1 C.F._1 (BZ) – Piazza von Ferrari n. 5A, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gangemi (C.F.
del Foro di Bolzano, giusta procura in calce al ricorso e con domicilio eletto C.F._2 presso lo Studio dell'avv. Marco Gangemi in Bolzano – Via M. Longon n. 4; RICORRENTE CONTRO n. Trento il 01.03.1960 (C.F. con Studio in Trento – via Controparte_1 C.F._3 Manzoni n. 16, in qualità di C.T.U. nel procedimento n. 144/2021 R.G. Tribunale di Trento, difesa e rappresentata giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Anais Tonel del Foro di Trento (C.F. , e ivi con studio in Via Belenzani n. 46; C.F._4 RESISTENTE IN PUNTO: opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D. L.vo n. 150/2011 ed art. 170 DPR n. 115/2002 del Tribunale di Trento comunicato in data 18.07.2024. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE In via principale, nel merito, liquidare il compenso del C.T.U. nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott.ssa Renata Fermanelli, senza riconoscere il doppio del compenso ex art. 52 D.P.R. 115/2002 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dal ricorrente Sen. dott. e di conseguenza rigettare il ricorso in opposizione al decreto di Parte_1
pagina 1 di 7 pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D. Lgs. n. 150/2011 e art. 170 DPR n. 115/2002 dd. 18.07.2024, perché infondato in fatto e in diritto. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 15 D. L.vo n. 150/2011 e 281 undecies co. 2 cpc datato 18.07.2024, depositato il 20.08.2024 e quindi ritualmente notificato, il Sen. Dott. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto dd. 18.06.2024, con cui il Tribunale di Trento aveva liquidato alla C.T.U. dott.ssa. CP_1
nominata nell'ambito del procedimento recante il n. 144/2021 R.G., la somma complessiva di
[...]
€ 20.512,68, di cui € 10.256,34 per onorario variabile (art. 2 Tab.) ed € 10.512,68 per aumento del doppio ex art. 52 DPR n. 115/2002, chiedendo la liquidazione della C.T.U. nella misura ritenuta congrua e/o equa, comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice dott.ssa Renata Fermanelli, senza riconoscere il doppio del compenso;
spese di giudizio rifuse. In particolare, a sostegno della domanda anzidetta, il ricorrente esponeva: 1) che con ricorso ex art. 702 bis cpc dd. 25.01.2021 questi aveva adito il Tribunale di Trento affinché venisse accertata la responsabilità, con conseguente condanna del Controparte_2
alla liquidazione del lordo e del netto del vitalizio attualizzato ex L.R. n. 6/2012,
[...] nonché del vitalizio mensile, allo stesso erogato quale ex Consigliere Regionale;
2) che la causa iscritta al n. 144/2021 R.G. veniva assegnata al giudice dott.ssa Renata Fermanelli;
3) che instaurato il contraddittorio con il Regionale, la causa, giusta ordinanza dd. 02.03.2022, veniva istruita CP_2 mediante espletamento di C.T.U. contabile (v. doc. 1); 4) che veniva nominata quale C.T.U. la dott.ssa (v. doc. 2); 5) che il C.T.U., comunicata la bozza ai C.T.P. e risposto alle Controparte_1 osservazioni, depositava l'elaborato peritale finale in data 26.04.2023 (v. doc. 3); 6) che a seguito del deposito della C.T.U. definitiva, sia il ricorrente che il Consiglio Regionale chiedevano chiarimenti alla C.T.U. depositata, evidenziandone incongruenze ed illogicità; 7) che il G.I. disponeva l'integrazione della C.T.U. (v. doc. 4), la quale veniva depositata in data 30.11.2023 (v. doc. 5); 8) che in data 14.12.2023 la C.T.U. depositava istanza di liquidazione (v. doc.6), a seguito della quale il Tribunale con decreto dd. 18.06.2024, oggetto della presente opposizione, liquidava alla stessa l'importo complessivo di € 20.512,68, oltre ad accessori. In punto di diritto deduceva il ricorrente l'illegittima liquidazione del doppio ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 in quanto “privo di adeguata motivazione e del tutto illegittimo nel caso di specie”, nonché l'errata individuazione del valore della controversia, avente valore indeterminato, mentre il giudice, facendo proprio immotivatamente il valore indicato della C.T.U. nella richiesta di liquidazione, pari ad
€ 667.035,04, ha liquidato gli onori di sua spettanza, riconoscendo addirittura i massimi di tariffa. Costituitasi con comparsa dd. 19.10.2024 la resistente premetteva in fatto: 1) che Controparte_1 con ricorso ex art. 702 bis cpc dd. 25.01.2021 adiva il Tribunale di Trento affinchè Parte_1 venisse accertata la responsabilità e condannare il Consiglio Regionale alla liquidazione del vitalizio attualizzato ex L.R. n. 6/2012, nonché del vitalizio mensile, allo stesso erogati quale ex Consigliere Regionale (v. all. 1); 2) che il ricorrente proponeva tre articolati motivi di ricorso, con i quali contestava: A) il calcolo del vitalizio attualizzato sulla base della L.R. n. 6/2012, come modificata dalla L.R. n. 4/2014, asserendo che l'interpretazione adottata del Consiglio Regionale gli avesse cagionato un ingente danno economico;
B) l'individuazione della base imponibile del vitalizio attualizzato, affermando la sussistenza di una responsabilità per negligenza ed imperizia del sostituto di imposta, avendo il Consiglio Regionale operato ritenute in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, stante l'errata applicazione dell'art. 19 co. 2 T.V.D.R., anziché dell'art. 19 comma 2 bis del medesimo testo unico;
C) l'errata applicazione della tassazione sul vitalizio mensile, ritenendo che il Consiglio pagina 2 di 7 Regionale avesse errato nell'interpretazione degli artt. 52 e 50 F.U.I.R.; 3) che al ricorso venivano allegate due consulenze di parte a firma del dott. 4) che la causa veniva iscritta al Persona_1 n. 144/2021 R.G. ed assegnata al giudice dott.ssa Renata Fermanelli;
5) che con memoria dd. 16.04.2021 (v. all.2) si costituiva in giudizio il Controparte_2
, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto
[...] ed in diritto, come evidenziato dal parere reso in data 30.06.2020 dal prof. ; 6) che Persona_2 con ordinanza dd. 02.03.2022 veniva disposta C.T.U., con nomina della dott.ssa. a Controparte_1 cui veniva posto il seguente quesito: “quantificare le somme pretese da parte ricorrente in applicazione sia dei criteri dalla stessa indicati, sia in applicazione con i criteri in concreto applicati, specificando la portata dei richiami normativi effettuata da ciascuna delle parti, applicando, quanto alla determinazione del vitalizio attualizzato sia, l'indice ISTAT riferito alla regione sia l'indice Controparte_2 ISTAT determinato a livello nazionale;
accerti la correttezza dei conteggi della imposte applicate da parte resistente quale sostituto d'imposta, tenuto conto delle indicazioni dell'agenzia delle entrate;
in caso in cui tali conteggi risultino errati, determini l'ammontare versato in eccesso dal ricorrente”; 7) che la C.T.U. depositava il proprio elaborato peritale definitivo – costituito da 71 pagine e 64 allegati analizzati – in data 26.04.2023 (v. doc. 3) parte opponente); 8) che diversamente da quanto sostenuto dal secondo cui entrambe le parti avrebbero sollevato contestazioni in relazione all'elaborato Parte_1 peritale “evidenziandone incongruenze ed illogicità”, il solo ricorrente insisteva per l'accoglimento delle tesi già formulate in sede di osservazioni alla bozza della C.T.U., mentre il Consiglio Regionale si limitava a rilevare unicamente un profilo interpretativo in ordine all'art. 52 T.U.I.R. e alla tassazione del contributo di solidarietà, avendo il C.T.U. accolto, limitatamente a tale aspetto, una delle osservazioni del C.T.P. di parte ricorrente;
9) che la quasi totalità delle richieste di chiarimento venivano formulate dal C.T.P. di parte ricorrente, dott. il quale nel contestare Persona_3 integralmente la C.T.U. e le conclusioni cui era pervenuta, allegava copia di cinque provvedimenti (sentenze ed ordinanze) emessi nella stessa materia – favorevoli al ricorrente -, chiedendo espressamente che il G.I. disponesse il richiamo a chiarimenti del C.T.U. sulle questioni evidenziate, di cui alle note di udienza dd. 28.04.2023 per l'udienza dd. 17.05.2023, (v. all. 4); 10) che a seguito della convocazione a chiarimenti della C.T.U. disposta dal G.I., la dott.ssa provvedeva, al CP_1 deposito dell'integrazione richiesta – costituita da 26 pagine e 12 allegati – in data 30.11.2023 (v. doc. 5) parte ricorrente), confutando le tesi sostenute da parte ricorrente, con conseguente conferma sostanziale delle conclusioni già rassegnate dalla stessa;
11) che in data 04.05.2023 e 14.12.2023 la C.T.U. depositava due istanze di liquidazione, evidenziando che sia l'elaborato finale che l'integrazione “avevano comportato la risoluzione di problematiche di eccezionale complessità tecnica e di interpretazione della normativa di rilevante difficoltà” (v. all. 5-6); 12) che con decreto dd. 18.06.2024 il Tribunale liquidava alla C.T.U. la somma complessiva di € 20.512,68, di cui € 10.256,34 per onorario variabile ed € 10.512,68 per aumento del doppio ex art. 52, oltre ad accessori, motivando tale aumento con la necessità di tener conto “della complessità degli accertamenti e degli ulteriori chiarimenti di cui al supplemento depositato il 30.11.23”. Quanto al merito, la resistente contestava la fondatezza degli avversi motivi di opposizione, con conseguente rigetto della stessa, oltre alla rifusione delle spese di giudizio. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto alla prima doglianza formulata dal ricorrente, questi sostiene: 1) che il Tribunale di Trento, nell'emettere il decreto di liquidazione, non ha fornito alcuna motivazione circa il riconoscimento dell'aumento del doppio previsto dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002; 2) che la motivazione pagina 3 di 7 contenuta nel provvedimento di liquidazione (“tenuto conto della complessità degli accertamenti e degli ulteriori chiarimenti di cui al supplemento depositato il 30.11.2023”) appare inadeguata in quanto non idonea a fondare la decisione del giudice, non risultando collegata “ad un puntuale riscontro dell'esecuzione di prestazioni aventi un tasso di importanza e di difficoltà “eccezionale” (v. pag. 3 ricorso); 3) che “l'indicazione dell'esecuzione degli ulteriori chiarimenti disposti è formula inadeguata ai fini della liquidazione ex art. 52”, e ciò in quanto: A) “i chiarimenti si inseriscono nell'attività del C.T.U. ordinaria, per la quale attività è già stato liquidato il massimo previsto dalla tabella ex art. 2”; B) che detti chiarimenti “si sono resi necessari per l'inadeguatezza dell'elaborato depositato, tanto che la richiesta di chiarimenti a livello normativo, viene disposta dal Giudice per avere lui delucidazioni sull'operato del suo consulente. Non è attività a impulso delle parti”. Orbene, tali argomentazioni non sono in alcun modo condivisibili, laddove si consideri che nel provvedimento di liquidazione dd. 18.06.2024 il giudice, per quanto sinteticamente, ha dato atto della complessità, difficoltà e particolare importanza dell'accertamento peritale, tanto da giustificare il raddoppio dei compensi di spettanza della C.T.U. ex art. 52 D. Lvo n. 115/2002. Sul punto preme sottolineare che nelle premesse del provvedimento opposto si legge: “letta l'istanza depositata dal C.T.U. e valutata l'opera prestata”, richiamandosi con ciò espressamente alle argomentazioni svolte dalla dott.ssa. Segnana a sostegno della prima richiesta di liquidazione (v. doc. 5) parte opposta). Invero in tale documento la C.T.U. afferma: “Quanto alla possibilità di applicare l'onorario nella misura massima e con l'aumento del 100% previsto dall'art. 52 del Decreto, sottolineo che:
-il quesito era diviso in tre sotto-quesiti e chiedeva inoltre lo sviluppo di diverse ipotesi di quantificazione;
-sono stati rispettati i termini richiesti per lo svolgimento operazioni peritali;
-parte convenuta è stata inizialmente restia a fornire la documentazione richiesta, per cui ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra la C.T.U. e le parti, conclusisi poi con la necessità di formulare istanza alla S.V. per rimettere la questione;
-la normativa regionale di riferimento è sparpagliata in diversi leggi, ed è molto complessa e stratificata a causa di continue modifiche succedutesi negli anni (abrogazioni parziali, interpretazioni autentiche, unificazione dei testi normativi in deliberazioni dell'ufficio di presidenza) e dall'ampio utilizzo di delibere attuative delle leggi;
-la normativa fiscale richiedeva complessi meccanismi di calcolo della quota di imponibile detassata;
-la mole di documenti e osservazioni ricevuta dalle parti, soprattutto nel corso delle operazioni peritali da parte attrice, è stata corposa;
-i calcoli attuariali operati per poter rispondere alla prima parte del quesito (paragrafo 3 C.T.U.) sono stati complessi e hanno richiesto la previsione di diverse ipotesi di determinazione;
-i calcoli operati sulle buste paga per poter rispondere alla terza parte del quesito (paragrafo 5 C.T.U., v. in particolare all. 53) sono stati impegnativi;
-l'attore ha prodotto numerose osservazioni alla bozza di C.T.U. (40 pagine, oltre allegati), alle quali ho cercato di rispondere il più possibile in maniera esauriente”. Nella seconda istanza di liquidazione dd. 14.12.2023 la C.T.U. ha esposto le ulteriori attività svolte a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai C.T.P. di entrambe le parti.
pagina 4 di 7 Ciò posto, preme evidenziare nello specifico: 1) che nel par. 2) da pag. 7 a 18 dell'elaborato peritale (v. doc. 3) parte ricorrente) la C.T.U. ha provveduto a ricostruire il quadro normativo alquanto complesso, esaminando analiticamente le fonti che si sono susseguite negli anni, considerata altresì l'epoca risalente da cui far decorrere il diritto al percepimento del beneficio;
2) che si rinvengono in verde, nella restante parte dell'elaborato peritale, gli stralci delle molteplici osservazioni formulate dai C.T.P., ed in particolare dal C.T.P. dott. di parte ricorrente, analizzate compiutamente dalla C.T.U., Per_1 la quale ha ritenuto le tesi prospettate errate (v. doc. 7) parte resistente); 3) che nell'elaborato peritale si dà atto delle formule matematiche e dei criteri adottati posti alla base dei complessi calcoli operati, con riguardo alle diverse metodologie impiegate dalle parti. Sul punto preme evidenziare, a conferma della complessità dei calcoli svolti dalla C.T.U., che il al fine di eseguire i calcoli attuariali che hanno consentito di addivenire alla Controparte_2 quantificazione dell'importo attualizzato ha dovuto affidarsi a professionisti esterni, ovvero l'economista e professore universitario prof. dell'università di Innsbruck e lo Persona_4
Studio Attuariale TI di Trieste (v. doc. 8) parte opposta). Ad ulteriore conferma dell'eccezionalità dell'oggetto dell'accertamento peritale demandato alla dott.ssa preme rilevare che nel contestato provvedimento di liquidazione si fa espresso riferimento CP_1 alle integrazioni di cui al “supplemento depositati in data 30.11.2023”, resesi necessarie non tanto, come sostenuto dal ricorrente, per mancanza di chiarezza o di esaustività dell'elaborato peritale, quanto per le molteplici richieste del che non aveva esitato a contestare, sotto molteplici profili, le Parte_1 risultanze peritali. A tal riguardo vale richiamare le note di udienza dd. 28.04.2023 di parte ricorrente per l'udienza dd. 17.05.2023 (v. doc. 4) parte opposta), con cui lo stesso chiedeva alla C.T.U. “di integrare l'elaborato peritale, accertando l'imposizione fiscale ex art. 19 co. 2 bis T.U.I.R, facendo applicazione della relativa norma senza interpretazioni di sorte, nonché dell'art. 52 T.U.I.R. conformandosi agli interpelli dell' compreso l'ultimo richiesto dallo stesso che indica quale anno di riferimento il CP_3 CP_4
2007, senza interpretazioni personali da lasciarsi all'esercizio giurisdizionale” Nei chiarimenti resi la C.T.U. provvedeva ad un'analisi puntuale delle doglianze mosse dal C.T.P. di parte ricorrente, con specifico riferimento alla “tassazione della quota di assegno vitalizio attualizzato” e alla “tassazione della quota di assegno vitalizio percepita mensilmente”, esplicitando le ragioni per cui i calcoli svolti da parte ricorrente non potevano ritenersi corretti, al pari delle ipotesi interpretative sostenute. La molteplicità e difficoltà delle questioni trattate sono sintomatiche della complessità dell'incarico peritale affidato alla C.T.U., la quale, per rispondere ai quesiti, si è vista costretta a ricostruire tutta la normativa che disciplina il settore. Aspetti questi che comprovano l'eccezionale importanza dell'incarico peritale, ancorché non menzionato dal giudice in sede di liquidazione del compenso, le cui risultanze, sono tali da incidere sui bilanci regionali stante la natura pubblica delle somme richieste e ad influenzare il corso di analoghi procedimenti pendenti o proponibili da parte di altri Consiglieri regionali. Con il secondo motivo di opposizione lamenta il ricorrente che, pur avendo la controversia valore indeterminato, il Tribunale, in sede di liquidazione degli onorari alla C.T.U., “ha fatto proprio senza motivazione il valore indicato dal C.T.U. nella sua richiesta di liquidazione per € 667.035,04 (riconoscendo addirittura i massimi di tariffa)”, mentre, ad avviso del ricorrente, “Il compenso era pagina 5 di 7 quindi da liquidare in base al residuale criterio di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 1, ossia era da commisurare al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni” (v. pag. 4 ricorso). Ciò posto, si rammenta che la liquidazione del compenso al C.T.U. va disposta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 e ai sensi dell'art. 2 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, di talchè, di norma, al C.T.U. spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare il valore della controversia, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 1 di dette Tabelle, secondo cui l'onorario va correlato al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico. Sul punto giova richiamare Cass. Sez. Lavoro sent. n. 3687/1998, secondo cui “Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art. della Tabelle ex D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice”. A tal riguardo preme sottolineare che la Suprema Corte, quanto alla differenza tra valore indeterminabile ed indeterminato della controversia, ha precisato che “si tratta di stabilire se nella specie il valore della controversia sia – come sostiene il ricorrente – indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio delle vacazioni, ovvero soltanto indeterminato, situazione quest'ultima, che si verifica allorchè il valore della causa, non dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia tuttavia determinabile sulla base dell'istruzione probatoria. Quest'ultima soluzione deve ritenersi senz'altro esatta, poiché le utilità oggetto di causa sono costituite da beni patrimoniali, là dove, per converso, sono di valore indeterminabile soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr per tutte, Cass. n. 1118/85). Nessun dubbio, pertanto, vi può essere sul fatto che ai fini in questione il giudice debba accertare il valore della causa, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo C.T.U., la cui opera è chiamato a remunerare” (v. Cass. n. 3024/2011; Trib. Bologna, 3 marzo 2020). Secondo tali criteri, dunque, ancorchè l'atto introduttivo riporti un valore “indeterminabile”, il Tribunale, qualora il valore emerga solo all'esito dell'espletata istruttoria, è tenuto ad applicare, comunque, l'onorario a percentuale, anziché quello fisso a vacazione, sulla base del valore
“determinato”. Con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che la pretesa azionata dal fosse di Parte_1 valore indeterminato o indeterminabile, considerato che lo stesso aveva già indicato nell'atto introduttivo l'ammontare della pretesa avanzata a titolo di vitalizio non corrispostogli dal Consiglio Regionale. E' di tutta evidenza, dunque, che l'importo indicato dalla dott.ssa nella propria istanza di CP_1 liquidazione è correlato alla sommatoria delle voci che il ricorrente riteneva dovute a titolo di vitalizio, oggetto di operazioni di verifica e calcolo, richieste anche dallo stesso ricorrente, così come si evince pagina 6 di 7 dal ricorso ex art. 702 bis cpc (v. doc. 1) parte resistente) e dalla prima istanza di liquidazione dd. 04.05.2023 (v. doc. 5) parte resistente). In quest'ultima, infatti, la C.T.U. dà atto di aver provveduto alla quantificazione del valore della controversia ai sensi dell'art. 1 D.M. 30.05.2002 sulla scorta della sommatoria degli importi di cui ai punti 1) e 2) del ricorso, pari complessivamente a € 667.035,04 (€ 136.346,49 + € 530.688,55). Ai soli fini di completezza, nel confermare il costante indirizzo sopra richiamato, la Suprema Corte più recentemente ha ribadito che “Il valore della causa può considerarsi indeterminabile se il suo valore non può essere determinato, ma anche se l'azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 3372/2007; Cass. 1499/2018; Cass. 12043/2020 in motivazione). Sia ai fini della competenza, che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore
“indeterminabile” soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica: tale indeterminabilità di valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari (Cass. 11056/2016; Cass. 14200/2017; Cass. 3024/2011; Cass. 6414/2007; Cass. 5905/2004)…” (v. Cass. sent. n. 1253/2023). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di liquidazione opposto.
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria / di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 18.09.2025 Dott. M. Morandini
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