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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2418/2023
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2418/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico QUINTILIANO come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Aversa, via
E. Fermi n. 17
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
- resistente
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per personale docente – personale docente e tempo determinato
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 31.10.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...] [...]
in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, Controparte_1
2022/2023 e 2023/2024; di non avere usufruito in tali anni scolastici della c.d. “Carta
Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, per la sola ragione di essere una docente a tempo determinato.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce che la mancata erogazione in proprio favore del bonus formativo della Carta Docente viola la disciplina contrattuale collettiva in materia di diritti – doveri di formazione professionale del personale docente di cui agli artt. 63 e 64
CCNL Scuola, i quali non operano alcuna distinzione tra docenti di ruolo e a tempo determinato.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, per l'effetto, di condannare la parte convenuta ad erogare il relativo importo per complessivi euro 1.500,00, con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. L'amministrazione convenuta Controparte_1
eccepisce la non riconducibilità del bonus formativo per cui è causa alle “condizioni di impiego” della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con supplenza breve o al
30 giugno con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione della carta docente. Evidenzia il limite temporale di utilizzabilità della Carta Docente entro due anni dall'assegnazione. Sostiene l'equipollenza con la suddetta Carta degli altri strumenti formativi posti a disposizione dei docenti a tempo determinato.
5. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107 del 2015 per il servizio prestato alle dipendenze del negli anni Controparte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. A fondamento della pretesa l'attrice deduce che la riserva del bonus formativo in questione in favore dei soli docenti di ruolo contrasta con disciplina contrattuale collettiva in materia di obblighi di formazione professionale del personale docente di cui agli artt. 63 e 64 CCNL Scuola.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. È utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
9. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta
Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
10. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è Controparte_2
possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
11. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
12. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della CONSAP:
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine,
CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”.
13. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
14. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
15. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
16. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
17. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
18. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
19. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto- dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
20. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta
Docente rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque
“comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
21. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”. 22. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta
Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
23. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta Docente continui ad essere operante nell'ordinamento
– come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico
– in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
24. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
25. Nel caso di specie, dai contratti a tempo determinato prodotti dalla ricorrente risulta che la stessa ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, come docente CP_1
di scuola secondaria di secondo grado su posto comune (classe di concorso A027 –
Matematica e Fisica), nell'a.s. 2021/2022 quale destinataria di contratto a tempo determinato per supplenza annuale (al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, e nell'a.s.
2022/2023 quale destinataria di contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del
1999, presso l'Istituto Superiore Liceo “Marco Tullio Cicerone – Pollione” di Formia.
Nell'a.s. 2023/2024 la ricorrente è stata invece destinataria di supplenza temporanea dal
9.10.2023 al 13.5.2024 ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 124 del 1999, presso l'I.C.
“Castelforte” di Castelforte.
26. In applicazione dei principi sopra illustrati, la ricorrente ha diritto all'erogazione del bonus formativo della Carta Docenti in relazione agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro convenuto, il quale non le ha consentito di usufruire in relazione a tali anni scolastici della Carta Docente, a cui la stessa aveva diritto alla stessa stregua dei docenti a tempo indeterminato.
Il non ha provato, come era suo onere, di avere adempiuto Controparte_1
all'obbligazione né ha fornito prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto del docente.
27. La Carta Docente non spetta invece per l'a.s. 2023/2024, in quanto la ricorrente in tale anno scolastico non ha prestato servizio in forza di contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, difettando quindi il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato. Come osservato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata, infatti, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi indicati nella pronuncia, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può ritenersi sussiste unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione “ex ante”, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno).
28. Risulta l'attuale permanenza della docente nel sistema scolastico, come documentato con la produzione del contratto a tempo determinato per supplenza annuale dal 1.9.2024 al 31.8.2025 presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro.
29. Per i motivi esposti, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del
28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.000,00. Per
l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente CP_1
nella erogazione del bonus Carta Docente alla ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici indicati.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
convenuto ed in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la modesta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cause di lavoro, scaglione di valore fino ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.000,00;
− per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente la Carta Controparte_1
Docente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici di cui al capo che precede;
− condanna il a rimborsare al difensore della ricorrente, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, le spese processuali, che liquida in euro 258,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2418/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico QUINTILIANO come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Aversa, via
E. Fermi n. 17
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
- resistente
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per personale docente – personale docente e tempo determinato
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 31.10.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...] [...]
in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, Controparte_1
2022/2023 e 2023/2024; di non avere usufruito in tali anni scolastici della c.d. “Carta
Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, per la sola ragione di essere una docente a tempo determinato.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce che la mancata erogazione in proprio favore del bonus formativo della Carta Docente viola la disciplina contrattuale collettiva in materia di diritti – doveri di formazione professionale del personale docente di cui agli artt. 63 e 64
CCNL Scuola, i quali non operano alcuna distinzione tra docenti di ruolo e a tempo determinato.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, per l'effetto, di condannare la parte convenuta ad erogare il relativo importo per complessivi euro 1.500,00, con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. L'amministrazione convenuta Controparte_1
eccepisce la non riconducibilità del bonus formativo per cui è causa alle “condizioni di impiego” della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con supplenza breve o al
30 giugno con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione della carta docente. Evidenzia il limite temporale di utilizzabilità della Carta Docente entro due anni dall'assegnazione. Sostiene l'equipollenza con la suddetta Carta degli altri strumenti formativi posti a disposizione dei docenti a tempo determinato.
5. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107 del 2015 per il servizio prestato alle dipendenze del negli anni Controparte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. A fondamento della pretesa l'attrice deduce che la riserva del bonus formativo in questione in favore dei soli docenti di ruolo contrasta con disciplina contrattuale collettiva in materia di obblighi di formazione professionale del personale docente di cui agli artt. 63 e 64 CCNL Scuola.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. È utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
9. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta
Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
10. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è Controparte_2
possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
11. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
12. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della CONSAP:
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine,
CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”.
13. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
14. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
15. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
16. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
17. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
18. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
19. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto- dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
20. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta
Docente rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque
“comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
21. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”. 22. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta
Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
23. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta Docente continui ad essere operante nell'ordinamento
– come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico
– in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
24. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
25. Nel caso di specie, dai contratti a tempo determinato prodotti dalla ricorrente risulta che la stessa ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, come docente CP_1
di scuola secondaria di secondo grado su posto comune (classe di concorso A027 –
Matematica e Fisica), nell'a.s. 2021/2022 quale destinataria di contratto a tempo determinato per supplenza annuale (al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, e nell'a.s.
2022/2023 quale destinataria di contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del
1999, presso l'Istituto Superiore Liceo “Marco Tullio Cicerone – Pollione” di Formia.
Nell'a.s. 2023/2024 la ricorrente è stata invece destinataria di supplenza temporanea dal
9.10.2023 al 13.5.2024 ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 124 del 1999, presso l'I.C.
“Castelforte” di Castelforte.
26. In applicazione dei principi sopra illustrati, la ricorrente ha diritto all'erogazione del bonus formativo della Carta Docenti in relazione agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro convenuto, il quale non le ha consentito di usufruire in relazione a tali anni scolastici della Carta Docente, a cui la stessa aveva diritto alla stessa stregua dei docenti a tempo indeterminato.
Il non ha provato, come era suo onere, di avere adempiuto Controparte_1
all'obbligazione né ha fornito prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto del docente.
27. La Carta Docente non spetta invece per l'a.s. 2023/2024, in quanto la ricorrente in tale anno scolastico non ha prestato servizio in forza di contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, difettando quindi il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato. Come osservato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata, infatti, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi indicati nella pronuncia, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può ritenersi sussiste unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione “ex ante”, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno).
28. Risulta l'attuale permanenza della docente nel sistema scolastico, come documentato con la produzione del contratto a tempo determinato per supplenza annuale dal 1.9.2024 al 31.8.2025 presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro.
29. Per i motivi esposti, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del
28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.000,00. Per
l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente CP_1
nella erogazione del bonus Carta Docente alla ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici indicati.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
convenuto ed in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la modesta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cause di lavoro, scaglione di valore fino ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.000,00;
− per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente la Carta Controparte_1
Docente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici di cui al capo che precede;
− condanna il a rimborsare al difensore della ricorrente, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, le spese processuali, che liquida in euro 258,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci