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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12537/2022 promossa da:
IC SA, C.F. [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cristina Miele (C.F. [...]) e dall'Avv. Giuseppe Di
Paola (C.F. [...]).
ATTORE contro
PRESIDIO OSPEDALIERO S.GIOVANNI BOSCO DI NAPOLI - ASL NA 1 CENTRO, già ASL
Napoli 1, ( cf e P.IVA: 06328131211), in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Ciro Verdoliva, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annalisa Intorcia, e Francesco Lembo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dll'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IN, in proprio e quale erede di IO MA, con atto di citazione ritualmente notificato, in data
20.05.2022, conveniva in giudizio il Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di Napoli e la ASL Napoli 1
Centro al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente pagina 1 di 18 patiti e patendi in relazione al decesso di suo padre IO MA ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia delle parti convenute.
L' istante, a sostegno delle proprie ragioni, premetteva:
- che era figlia ed erede legittima, di IO MA, deceduto per arresto cardiorespiratorio in data
15.02.2017 presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco di Napoli (cfr. certificato di nascita e certificato di morte, doc. 1 e doc. 2 prod attorea )
- che il de cuius affetto da asma bronchiale, in terapia con Coumadinhe per pregressa trombosi venosa profonda, il giorno 14.02.2017 in prima mattinata, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Napoli perché affetto da dispnea;
- che, in tale nosocomio gli venne praticata radiografia al torace da cui risultava : “area nodulare di radiopacità a sede ilo – perilare sinistra meritevole di integrazione diagnostica … ”(cfr. copia cartella clinica n. 4719/17 esibita e depositata doc. 3 prod attorea);
- che, alle ore 13:25 del 14.02.2017 veniva ricoverato in barella presso il Pronto Soccorso dello stesso nosocomio per la mancanza di posti letto ed alcune ore dopo veniva ritrovato in arresto respiratorio e trasferito d'urgenza presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale dove purtroppo intervenne il decesso alle ore 23:35 del 15.02.2017 ;
- che, la responsabilità del decesso del IO era senza dubbio riconducibile, in via esclusiva, ad una condotta negligente ed illecita dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli che lo ebbero in cura e, dove fu ricoverato in barella senza assistenza nonostante una patologia broncopolmonare in atto, anche alla luce del dato radiografico emerso in occasione della radiografia effettuata dopo l'accesso al prono soccorso;
- che, di certo l'omessa e / o non adeguata assistenza del paziente ha determinato l'arresto cardio respiratorio, condizione in cui fu trovato il IO MA dai sanitari che solo successivamente si accorsero di tale grave condizione aggravata dal ritardo diagnostico. In caso di patologia broncopolmonare è fondamentale la tempestività della diagnosi ma di ciò si dirà oltre;
- che la condotta omissiva – commissiva dei sanitari intervenuti costituisce la causa determinante delle sofferenze patite dal IO MA e del suo successivo decesso nonché delle sofferenze patite dall'istante quale figlia convivente del compianto padre e la responsabilità della struttura sanitaria rileva per tutti i danni conseguenti all'omessa ed inadeguata assistenza e cura del paziente fin dall'ingresso in
P.S. (cfr. CTP dott. Savoia doc. 8 prod attorea);
- che, inoltre, i gravi ritardi diagnostici e terapeutici in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso pregiudicavano le probabilità di sopravvivenza del IO MA, comportando una vera e propria perdita di chances di guarigione per il paziente (cfr. CTP cit ).
- che la richiesta di risarcimento, inviata a mezzo pec in data 14.12.2021 ai convenuti rimaneva senza riscontro;
pagina 2 di 18 - che il tentativo di mediazione obbligatorio regolarmente esperito si concludeva con verbale negativo per assenza dei convenuti (cfr all prod. attora telematica)
Tutto quanto sopra premesso l'attrice chiedeva di:
- Accertare e dichiarare, la piena ed esclusiva responsabilità civile dell'evento dannoso del “ San Giovanni
Bosco “ di Napoli e dell' A.S.L. Napoli 1 Centro, in via solidale e/o alternativa fra loro o / e ciascuno per il proprio titolo o per quanto di ragione, imputabili di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale;
- Condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro e /o ciascuno per il proprio titolo o, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni, subiti.
In particolare la IO chiedeva :
- danni a carattere non patrimoniale ( biologico, morale esistenziale , da perdita di vita):
a) de iure hereditate ( quale erede del IO MA, titolare in vita di un autonomo trasmissibile diritto al ristoro di tutti i danni non patrimoniali stimali all'80 % del danno biologico, del danno morale cd. catastrofico, da peggioramento definitivo della vita, triste consapevolezza del lento finire della esistenza, del danno da perdita della vita avvenuta nel febbraio 2017, complessivamente una somma di € 590.554,00 con possibilità di aumento personalizzato fino ad € 688.980,00 o secondo altra liquidazione, maggiore o minore, anche in via equitativa o con l'ausilio di una CTU;
in alternativa alla prima ipotesi sempre per il risarcimento de jure hereditate nel caso di adesione ai più recenti orientamenti, per il danno biologico ( come danno alla salute ) pari all'80 % una somma di € 590.554,00, per il danno morale e per il danno cd. catastrofico da percezione atroce del lento finire della vita , equitativamente definito una somma non inferiore ad € 400.000,00 , e per il danno da perdita della vita anche in via equitativa , una somma non inferiore ad € 500.000,00;
b) de iure proprio ( quale titolare di un autonomo diritto alla serenità ed integrità familiare sopradescritto compromesso ormai in modo permanente (distinguibile ancora in danno biologico, morale ed esistenziale) così liquidabile (in considerazione al momento della morte l'età del defunto, l'età dell'attrice lo stretto vincolo familiare ed affettivo, la convivenza tra padre e figlia ) nel caso di adesione agli orientamento di liquidazione unitaria di danno non patrimoniale : € 294.201,00 ; in alternativa, sempre per il risarcimento de iure proprio, nel caso di adesione ai più recenti orientamenti di distinzione della tipologia di danno , per il danno biologico ( come danno permanente al bene salute ) € 200.000,00 , per il danno morale altri € 200.000,00 e per il danno da perdita del legame parentale altri € 200.000,00 o secondo altra qualificazione di tipologia di danno e quantificazione minore o maggiore raggiunta da questo giudice o, se necessario anche con l'ausilio di una CTU.
- Condannare i convenuti di condannare in via solidale e/o alternativa e /o ciascuno per il proprio titolo o, in solido i convenuti al risarcimento dei danni per la perdita di chances di sopravvivenza.
- Condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa e /o ciascuno per il proprio titolo o, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quali il costo sostenuto per la redazione della consulenza tecnica di parte a cura del Dott. Savoia e quantificabili in € 1.830,00;
pagina 3 di 18 - condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa e /o ciascuno per il proprio titolo o, per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa del 23.09.2022 si costituiva in giudizio l'A.S.L NAPOLI 1 CENTRO la quale nel merito contestava la domanda attorea perchè infondata per mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta nella fattispecie dai sanitari dipendenti della ASL convenuta e l'exitus e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Instauratosi il giudizio, depositate le note istruttorie espletata CTU all'udienza del 21/10/2024 raccolte le conclusioni delle parti il Giudice introitava la causa a sentenza con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr.
Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori, e tale non è il caso in esame. Ed allora vanno indagati gli arresti giurisprudenziali anteriori all'entrata in vigore della disciplina de quo. Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999).
Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera pagina 4 di 18 intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio
2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si dubitava della natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It.,
1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995,
n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.;
Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio
2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004,
n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v.
Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039;
Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa pagina 5 di 18 integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza
(Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998,
n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004,
n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi pagina 6 di 18 oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. Travaglino, secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche pagina 7 di 18 lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente:
Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass., n. 975 del
16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: Finocchiaro M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di pagina 8 di 18 nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle
S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass.
14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177;
Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U.
11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare pagina 9 di 18 l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3,
14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte,
l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr.
Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale,
l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della “preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola pagina 10 di 18 del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III - 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis.
Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa
(art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n. 25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass.
Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv.
646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n.
26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio composto dal dott. Mimmo de Cristofaro (specialista in Medicina Legale) e dal dott. Mariano
pagina 11 di 18 Carafa (specialista in Medicina interna); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- -Il caso in esame concerne una lamentata responsabilità professionale medica dei Sanitari del P.O. “San
Giovanni Bosco” di Napoli per carenze diagnostico-assistenziali che aveva condotto il IO MA, giunto in osservazione al P.S. per dispnea, all'exitus a causa di un'insufficienza respiratoria acuta;
- Dalla disamina della vicenda clinica, emergeva che quando il IO in data 14/02/2017 giungeva all'attenzione dei Sanitari del PS del P.O. “San Giovanni Bosco” di Napoli per lamentata sintomatologia dispnoica, veniva sottoposto a esame obiettivo del torace, visita cardiologica, e radiografia del torace;
quest'ultimo, in particolare, rilevava “Area nodulare di radiopacità a sede iloperilare sinistra meritevole di integrazione diagnostica”.; quest'ultimo passaggio assistenziale rappresenta uno snodo critico della vicenda.
- Deve rilevarsi che, la gestione clinica del IO sembrava essere stata impostata sulla certezza diagnostica di una polmonite, una persuasione tuttavia piuttosto infondata senza la preliminare esclusione di altre cause. Infatti, l'eziologia di tale addensamento polmonare, resterà sempre misconosciuto e mai approfondito nel corso della degenza, compromettendo la possibilità di attuare un iter terapeutico appropriato. Gli esami di laboratorio praticati, risultavano carenti relativamente alla ricerca dei biomarkers sopra ricordati, tipicamente indagati nel work-up diagnostico della dispnea.
Nonostante lo storico anamnestico dal quale emergeva una storia di trombosi venosa profonda degli arti inferiori, non risulta essere stata mai esclusa l'ipotesi di tromboembolia polmonare, pur in presenza di elementi suggestivi quali: 1) il dato anamnestico, 2) l'evidenza strumentale di un addensamento polmonare, 3) i valori emersi all'esame emogas, 4) l'assenza di alterazioni ecg-rafiche suggestive di ischemia miocardica. La possibilità che potesse trattarsi di embolia è avvalorata anche dalla mancata risposta efficace del IO alla terapia antibiotica che veniva somministrata. Sicchè, pur con i limiti dettati dall'assenza di un riscontro autoptico, questa appare la diagnosi più probabile.
- posto quanto innanzi, sarebbe, pertanto, stato utile, secondo i periti efficace e di estrema semplicità procedurale, richiedere una valutazione del D-dimero, così come da algoritmo diagnostico, che avrebbe, eventualmente, escluso la sussistenza di uno scenario embolico, al quale il IO era predisposto.
Sarebbe stato di estremo ausilio, ancora, praticare un esame TC, che avrebbe potuto chiarire la natura non meglio precisata della predetta radiopacità apprezzata radiograficamente. A ben vedere, un' indagine di approfondimento, peraltro, era stata consigliata dallo stesso specialista radiologo refertante della struttura, ma non fu eseguita, pur non risultando comprovata una ragione ostativa all'esecuzione della procedura strumentale di secondo livello, relativamente a fattori intrinseci del paziente (instabilità emodinamica, insufficienza renale severa), né a fattori estrinseci legati a difficoltà strutturali.
pagina 12 di 18 Ed ancora, deve osservarsi che, nonostante dopo la visita cardiologica, lo specialista certificava “utile praticare ecocardiogramma”, anche questa indagine ingiustificatamente non veniva effettuata.
Inoltre, non risulta sufficientemente documentato secondo quale modalità sia stato monitorato e gestito clinicamente il paziente mentre risultava in appoggio in barella, il che porta a ritenere inadeguata l'osservazione e sorveglianza clinica da parte dei sanitari che lo avevano in cura. E' evidente che anche quest'ulteriore elemento, da correlare a fattori di disorganizzazione strutturale, non abbia soddisfatto le esigenze assistenziali relative al caso di specie, contribuendo alla mancata messa in opera degli accertamenti diagnostici che non venivano effettuati.
Di contro, la connotazione di gravità che caratterizzò costantemente il decorso clinico del IO in
Rianimazione, reparto dove egli rimase degente nelle ultime fasi cliniche sino all'exitus, appare la naturale conseguenza di un intempestivo approfondimento diagnostico rispetto al sintomo dispnea.
Da quanto innanzi argomentato, per i CCTTUU risulta censurabile la condotta dei Sanitari di P.S. e della Medicina di
Urgenza dell'Ospedale S. Giovanni Bosco, la cui iniziale inerzia assistenziale, caratterizzata da molteplici inadempimenti diagnostici e terapeutici, ha, probabilmente, influito negativamente sul decorso clinico determinandone una connotazione prognostica più sfavorevole. In altri termini, al IO veniva preclusa la possibilità di essere sottoposto al trattamento più adeguato rispetto alla patologia più probabilmente sofferta. Ciò nonostante, non si può comunque affermare con qualificata probabilità che, con ragionamento controfattuale, se fosse stata posta una diagnosi specifica e corretta e, di conseguenza, impostata una giusta strategia terapeutica, si sarebbe scongiurata l'infausta progressione della malattia da cui il IO era a affetto. Pertanto, per i consulenti si può concludere che una mancata diagnosi ha certamente condizionato una riduzione delle possibilità di sopravvivenza della vittima, ma non si può affermare che sia stata la causa rilevante nel determinismo dell'exitus. Quindi, tra l'omessa diagnosi e
l'exitus non può rilevarsi la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, ma solo il concretizzarsi di una minore possibilità di guarigione, per la mancata attuazione della corretta strategia terapeutica richiesta dal caso, e quindi una perdita di chance di maggiore sopravvivenza, orientativamente stimabile nella misura del 20-30%, essendosi persa un'occasione favorevole di conseguire un risultato clinicamente più vantaggioso (cfr. CTU pag. 12).
In definitiva, nel caso di specie si deve ammettere la perdita della mera opportunità e possibilità di conseguire un diverso risultato, in quanto una diagnosi corretta non avrebbe impedito con certezza, né alla stregua del criterio civilistico di maggior probabilità, l'exitus, sostanziandosi in capo ai Sanitari che non posero una tempestiva diagnosi l'obbligo del risarcimento del danno da perdita di chance del 20-30% di maggiore sopravvivenza per la mancata attuazione del corretto trattamento terapeutico che avrebbe potuto migliorare la prognosi.
Alla luce delle risultanze della CTU, in conclusione, sussiste la responsabilità dei Sanitari operanti presso il
Presidio S. Giovanni Bosco di Napoli, e pertanto dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO, in quanto la condotta dei sanitari aveva interferito in termini di perdita di chances di maggiore sopravvivenza, stimabile nel misura superiore al 20/30%”.
pagina 13 di 18 Ciò posto, si osserva come secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass.
n. 21619 del 16/10/2007). L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza del MA IO, in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera pagina 14 di 18 non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza
(cfr. Cass. 28993/2019).
Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza del MA IO.
Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, oltre a presentare una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai CCTTUU, la esatta e tempestiva diagnosi di embolia polmonare, che poteva essere effettuata con appositi iter diagnostici, avrebbe consentito una giusta strategia terapeutica, che avrebbe scongiurato l'infausta progressione della malattia (cfr. CTU pag. 12). È evidente la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza sanitaria prestata dai sanitari di
Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco il IO MA ha subito una perdita di chances di sopravvivenza superiore tra il 20 e il 30%, che si ritiene di liquidare nel 25% (facendo la media tra i due valori) e considerato che parte attrice spiegava domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag.
8 atto di citazione) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Ed allora.
Parte attrice domandava, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio, nella sua qualità di figlia, di MA IO.
In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr .Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541), tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n.
907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.);
pagina 15 di 18 ritenuto che se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito – moglie e genitore- figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratello-sorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e e l'attrice
(figlia) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico cfr. doc. prod attorea).
Ed allora per quanto concerne la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dalla figlia di IO MA, è fondata e deve essere accolta.
Il danno è liquidato, in applicazione delle Tabelle del 2024 elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue. In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Ciò atteso, assumono rilievo le inferenze presuntive ricavabili dal grado di parentela, dall'età dei congiunti e della vittima, dall'eventuale convivenza ed appartenenza alla medesima famiglia nucleare.
Ciò posto, sono attribuibili 53 punti: 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (78 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (49 anni), nessun punto per la convivenza in mancanza di allegazioni, (manca agli attia certificato storico di residenza sia dell'attrice che del de cuius) 16 punti per la residualità affettiva per l'assenza di superstiti del nucleo familiare (cfr. certificato stato di famiglia doc. 9 prod attorea), 3 punti, per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazione e deduzioni idonee sostenere la particolare intensità della relazione affettiva. Per un totale di € 199.461,00 (3.911,00x51), tale somma va ridotta al 25 % per l'attribuzione della sola chances, per un ammontare risarcitorio pari ad €
49.865,25.
Passando all'esame della domanda iure hereditatis di risarcimento del danno terminale subito dalla vittima
IO MA, giova osservare: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, (ud. 12/01/2023, dep. 16/02/2023 n.4998).
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge:
- che il IO in data 14.02.2017, alle ore 7.55 veniva trasportato presso il P.O. dell'Ospedale S. Giovanni
Bosco di Napoli, per una sintomatologia disponoica (cfr. CTU pag. 3);
pagina 16 di 18 - che alle ore 13.25 veniva ricoverato in barella per mancanza di posti letto;
- che alle ore 15.08 le sue condizioni peggioravano progressivamente e nel diario clinico alle ore 16.07 viene riportato che il paziente aveva un improvviso arresto respiratorio, con perdita di coscienza;
- che dopo pochi minuti riprendeva conoscenza e nelle ore successive -dalle 17.00 alle 21.30- i parametri vitali era stabili con il mantenimento dello stato di vigilanza e coscienza;
- che alle ore 9.50 del giorno seguente il IO era sveglio con respiro spontaneo;
- che nelle ore successive le sue condizioni continuavano ad essere considerate precarie e gravi ed alle ore
23.00 si rendeva necessario procedere ad un'intubazione oro-tracheale e, di seguito a manovre rianimatorie che risultavano infruttuose, alle ore 23.35 si constatava il decesso del IO.
Tutto quanto innanzi posto, considerato che il IO nel periodo in cui era ricoverato presso il nosocomio convenuto, dal 14.02.2017 al 15.02.2017, era stato prevalentemente vigile e cosciente – unica fase di incoscienza vi era stata in concomitanza all'arresto respiratorio- ed atteso che sono emerse sia la gravità delle condizioni sia l'invasività delle cure prestate (veniva intubato), la scrivente attribuisce € 2000,00 di biologico terminale comprensivo della componente morale, per il periodo 14.02.2017 al 15.02.2017 (2 gg).
Sulla somma del risarcimento riconosciuta, poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro.
Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (15.02.2017) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Con riferimento alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quarta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Per quanto concerne la richiesta attorea di riconoscimento delle spese sostenute per la CTP deve osservarsi che la Giurisprudenza di legittimità abbia ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla pagina 17 di 18 ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n.
3380).
Ebbene, in questa sede si riconosce la somma di € 500,00 per spese di CTP;
somma ritenuta congrua rispetto all'attività in concreto prestata.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda iure proprio di IO IN e condanna l'ASL NAPOLI 1
CENTRO al pagamento in favore di IO IN della somma di € 49.865,00; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(15/02/2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda iure hereditatis di IO IN e condanna l'ASL
NAPOLI 1 CENTRO al pagamento, della somma di € 2000,00; sulla somma de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0.50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (15.02.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna l'ASL NAPOLI 1 CENTRO al pagamento delle spese processuali in favore dei legali dell'attore dichiaratisi antistatari;
spese che liquida complessivamente in € 7616,00 per compensi professionali, € 1.045,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12537/2022 promossa da:
IC SA, C.F. [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cristina Miele (C.F. [...]) e dall'Avv. Giuseppe Di
Paola (C.F. [...]).
ATTORE contro
PRESIDIO OSPEDALIERO S.GIOVANNI BOSCO DI NAPOLI - ASL NA 1 CENTRO, già ASL
Napoli 1, ( cf e P.IVA: 06328131211), in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Ciro Verdoliva, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annalisa Intorcia, e Francesco Lembo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dll'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IN, in proprio e quale erede di IO MA, con atto di citazione ritualmente notificato, in data
20.05.2022, conveniva in giudizio il Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di Napoli e la ASL Napoli 1
Centro al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente pagina 1 di 18 patiti e patendi in relazione al decesso di suo padre IO MA ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia delle parti convenute.
L' istante, a sostegno delle proprie ragioni, premetteva:
- che era figlia ed erede legittima, di IO MA, deceduto per arresto cardiorespiratorio in data
15.02.2017 presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco di Napoli (cfr. certificato di nascita e certificato di morte, doc. 1 e doc. 2 prod attorea )
- che il de cuius affetto da asma bronchiale, in terapia con Coumadinhe per pregressa trombosi venosa profonda, il giorno 14.02.2017 in prima mattinata, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Napoli perché affetto da dispnea;
- che, in tale nosocomio gli venne praticata radiografia al torace da cui risultava : “area nodulare di radiopacità a sede ilo – perilare sinistra meritevole di integrazione diagnostica … ”(cfr. copia cartella clinica n. 4719/17 esibita e depositata doc. 3 prod attorea);
- che, alle ore 13:25 del 14.02.2017 veniva ricoverato in barella presso il Pronto Soccorso dello stesso nosocomio per la mancanza di posti letto ed alcune ore dopo veniva ritrovato in arresto respiratorio e trasferito d'urgenza presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale dove purtroppo intervenne il decesso alle ore 23:35 del 15.02.2017 ;
- che, la responsabilità del decesso del IO era senza dubbio riconducibile, in via esclusiva, ad una condotta negligente ed illecita dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli che lo ebbero in cura e, dove fu ricoverato in barella senza assistenza nonostante una patologia broncopolmonare in atto, anche alla luce del dato radiografico emerso in occasione della radiografia effettuata dopo l'accesso al prono soccorso;
- che, di certo l'omessa e / o non adeguata assistenza del paziente ha determinato l'arresto cardio respiratorio, condizione in cui fu trovato il IO MA dai sanitari che solo successivamente si accorsero di tale grave condizione aggravata dal ritardo diagnostico. In caso di patologia broncopolmonare è fondamentale la tempestività della diagnosi ma di ciò si dirà oltre;
- che la condotta omissiva – commissiva dei sanitari intervenuti costituisce la causa determinante delle sofferenze patite dal IO MA e del suo successivo decesso nonché delle sofferenze patite dall'istante quale figlia convivente del compianto padre e la responsabilità della struttura sanitaria rileva per tutti i danni conseguenti all'omessa ed inadeguata assistenza e cura del paziente fin dall'ingresso in
P.S. (cfr. CTP dott. Savoia doc. 8 prod attorea);
- che, inoltre, i gravi ritardi diagnostici e terapeutici in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso pregiudicavano le probabilità di sopravvivenza del IO MA, comportando una vera e propria perdita di chances di guarigione per il paziente (cfr. CTP cit ).
- che la richiesta di risarcimento, inviata a mezzo pec in data 14.12.2021 ai convenuti rimaneva senza riscontro;
pagina 2 di 18 - che il tentativo di mediazione obbligatorio regolarmente esperito si concludeva con verbale negativo per assenza dei convenuti (cfr all prod. attora telematica)
Tutto quanto sopra premesso l'attrice chiedeva di:
- Accertare e dichiarare, la piena ed esclusiva responsabilità civile dell'evento dannoso del “ San Giovanni
Bosco “ di Napoli e dell' A.S.L. Napoli 1 Centro, in via solidale e/o alternativa fra loro o / e ciascuno per il proprio titolo o per quanto di ragione, imputabili di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale;
- Condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro e /o ciascuno per il proprio titolo o, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni, subiti.
In particolare la IO chiedeva :
- danni a carattere non patrimoniale ( biologico, morale esistenziale , da perdita di vita):
a) de iure hereditate ( quale erede del IO MA, titolare in vita di un autonomo trasmissibile diritto al ristoro di tutti i danni non patrimoniali stimali all'80 % del danno biologico, del danno morale cd. catastrofico, da peggioramento definitivo della vita, triste consapevolezza del lento finire della esistenza, del danno da perdita della vita avvenuta nel febbraio 2017, complessivamente una somma di € 590.554,00 con possibilità di aumento personalizzato fino ad € 688.980,00 o secondo altra liquidazione, maggiore o minore, anche in via equitativa o con l'ausilio di una CTU;
in alternativa alla prima ipotesi sempre per il risarcimento de jure hereditate nel caso di adesione ai più recenti orientamenti, per il danno biologico ( come danno alla salute ) pari all'80 % una somma di € 590.554,00, per il danno morale e per il danno cd. catastrofico da percezione atroce del lento finire della vita , equitativamente definito una somma non inferiore ad € 400.000,00 , e per il danno da perdita della vita anche in via equitativa , una somma non inferiore ad € 500.000,00;
b) de iure proprio ( quale titolare di un autonomo diritto alla serenità ed integrità familiare sopradescritto compromesso ormai in modo permanente (distinguibile ancora in danno biologico, morale ed esistenziale) così liquidabile (in considerazione al momento della morte l'età del defunto, l'età dell'attrice lo stretto vincolo familiare ed affettivo, la convivenza tra padre e figlia ) nel caso di adesione agli orientamento di liquidazione unitaria di danno non patrimoniale : € 294.201,00 ; in alternativa, sempre per il risarcimento de iure proprio, nel caso di adesione ai più recenti orientamenti di distinzione della tipologia di danno , per il danno biologico ( come danno permanente al bene salute ) € 200.000,00 , per il danno morale altri € 200.000,00 e per il danno da perdita del legame parentale altri € 200.000,00 o secondo altra qualificazione di tipologia di danno e quantificazione minore o maggiore raggiunta da questo giudice o, se necessario anche con l'ausilio di una CTU.
- Condannare i convenuti di condannare in via solidale e/o alternativa e /o ciascuno per il proprio titolo o, in solido i convenuti al risarcimento dei danni per la perdita di chances di sopravvivenza.
- Condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa e /o ciascuno per il proprio titolo o, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quali il costo sostenuto per la redazione della consulenza tecnica di parte a cura del Dott. Savoia e quantificabili in € 1.830,00;
pagina 3 di 18 - condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa e /o ciascuno per il proprio titolo o, per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa del 23.09.2022 si costituiva in giudizio l'A.S.L NAPOLI 1 CENTRO la quale nel merito contestava la domanda attorea perchè infondata per mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta nella fattispecie dai sanitari dipendenti della ASL convenuta e l'exitus e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Instauratosi il giudizio, depositate le note istruttorie espletata CTU all'udienza del 21/10/2024 raccolte le conclusioni delle parti il Giudice introitava la causa a sentenza con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr.
Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori, e tale non è il caso in esame. Ed allora vanno indagati gli arresti giurisprudenziali anteriori all'entrata in vigore della disciplina de quo. Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999).
Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera pagina 4 di 18 intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio
2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si dubitava della natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It.,
1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995,
n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.;
Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio
2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004,
n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v.
Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039;
Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa pagina 5 di 18 integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza
(Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998,
n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004,
n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi pagina 6 di 18 oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. Travaglino, secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche pagina 7 di 18 lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente:
Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass., n. 975 del
16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: Finocchiaro M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di pagina 8 di 18 nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle
S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass.
14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177;
Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U.
11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare pagina 9 di 18 l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3,
14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte,
l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr.
Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale,
l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della “preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola pagina 10 di 18 del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III - 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis.
Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa
(art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n. 25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass.
Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv.
646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n.
26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio composto dal dott. Mimmo de Cristofaro (specialista in Medicina Legale) e dal dott. Mariano
pagina 11 di 18 Carafa (specialista in Medicina interna); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- -Il caso in esame concerne una lamentata responsabilità professionale medica dei Sanitari del P.O. “San
Giovanni Bosco” di Napoli per carenze diagnostico-assistenziali che aveva condotto il IO MA, giunto in osservazione al P.S. per dispnea, all'exitus a causa di un'insufficienza respiratoria acuta;
- Dalla disamina della vicenda clinica, emergeva che quando il IO in data 14/02/2017 giungeva all'attenzione dei Sanitari del PS del P.O. “San Giovanni Bosco” di Napoli per lamentata sintomatologia dispnoica, veniva sottoposto a esame obiettivo del torace, visita cardiologica, e radiografia del torace;
quest'ultimo, in particolare, rilevava “Area nodulare di radiopacità a sede iloperilare sinistra meritevole di integrazione diagnostica”.; quest'ultimo passaggio assistenziale rappresenta uno snodo critico della vicenda.
- Deve rilevarsi che, la gestione clinica del IO sembrava essere stata impostata sulla certezza diagnostica di una polmonite, una persuasione tuttavia piuttosto infondata senza la preliminare esclusione di altre cause. Infatti, l'eziologia di tale addensamento polmonare, resterà sempre misconosciuto e mai approfondito nel corso della degenza, compromettendo la possibilità di attuare un iter terapeutico appropriato. Gli esami di laboratorio praticati, risultavano carenti relativamente alla ricerca dei biomarkers sopra ricordati, tipicamente indagati nel work-up diagnostico della dispnea.
Nonostante lo storico anamnestico dal quale emergeva una storia di trombosi venosa profonda degli arti inferiori, non risulta essere stata mai esclusa l'ipotesi di tromboembolia polmonare, pur in presenza di elementi suggestivi quali: 1) il dato anamnestico, 2) l'evidenza strumentale di un addensamento polmonare, 3) i valori emersi all'esame emogas, 4) l'assenza di alterazioni ecg-rafiche suggestive di ischemia miocardica. La possibilità che potesse trattarsi di embolia è avvalorata anche dalla mancata risposta efficace del IO alla terapia antibiotica che veniva somministrata. Sicchè, pur con i limiti dettati dall'assenza di un riscontro autoptico, questa appare la diagnosi più probabile.
- posto quanto innanzi, sarebbe, pertanto, stato utile, secondo i periti efficace e di estrema semplicità procedurale, richiedere una valutazione del D-dimero, così come da algoritmo diagnostico, che avrebbe, eventualmente, escluso la sussistenza di uno scenario embolico, al quale il IO era predisposto.
Sarebbe stato di estremo ausilio, ancora, praticare un esame TC, che avrebbe potuto chiarire la natura non meglio precisata della predetta radiopacità apprezzata radiograficamente. A ben vedere, un' indagine di approfondimento, peraltro, era stata consigliata dallo stesso specialista radiologo refertante della struttura, ma non fu eseguita, pur non risultando comprovata una ragione ostativa all'esecuzione della procedura strumentale di secondo livello, relativamente a fattori intrinseci del paziente (instabilità emodinamica, insufficienza renale severa), né a fattori estrinseci legati a difficoltà strutturali.
pagina 12 di 18 Ed ancora, deve osservarsi che, nonostante dopo la visita cardiologica, lo specialista certificava “utile praticare ecocardiogramma”, anche questa indagine ingiustificatamente non veniva effettuata.
Inoltre, non risulta sufficientemente documentato secondo quale modalità sia stato monitorato e gestito clinicamente il paziente mentre risultava in appoggio in barella, il che porta a ritenere inadeguata l'osservazione e sorveglianza clinica da parte dei sanitari che lo avevano in cura. E' evidente che anche quest'ulteriore elemento, da correlare a fattori di disorganizzazione strutturale, non abbia soddisfatto le esigenze assistenziali relative al caso di specie, contribuendo alla mancata messa in opera degli accertamenti diagnostici che non venivano effettuati.
Di contro, la connotazione di gravità che caratterizzò costantemente il decorso clinico del IO in
Rianimazione, reparto dove egli rimase degente nelle ultime fasi cliniche sino all'exitus, appare la naturale conseguenza di un intempestivo approfondimento diagnostico rispetto al sintomo dispnea.
Da quanto innanzi argomentato, per i CCTTUU risulta censurabile la condotta dei Sanitari di P.S. e della Medicina di
Urgenza dell'Ospedale S. Giovanni Bosco, la cui iniziale inerzia assistenziale, caratterizzata da molteplici inadempimenti diagnostici e terapeutici, ha, probabilmente, influito negativamente sul decorso clinico determinandone una connotazione prognostica più sfavorevole. In altri termini, al IO veniva preclusa la possibilità di essere sottoposto al trattamento più adeguato rispetto alla patologia più probabilmente sofferta. Ciò nonostante, non si può comunque affermare con qualificata probabilità che, con ragionamento controfattuale, se fosse stata posta una diagnosi specifica e corretta e, di conseguenza, impostata una giusta strategia terapeutica, si sarebbe scongiurata l'infausta progressione della malattia da cui il IO era a affetto. Pertanto, per i consulenti si può concludere che una mancata diagnosi ha certamente condizionato una riduzione delle possibilità di sopravvivenza della vittima, ma non si può affermare che sia stata la causa rilevante nel determinismo dell'exitus. Quindi, tra l'omessa diagnosi e
l'exitus non può rilevarsi la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, ma solo il concretizzarsi di una minore possibilità di guarigione, per la mancata attuazione della corretta strategia terapeutica richiesta dal caso, e quindi una perdita di chance di maggiore sopravvivenza, orientativamente stimabile nella misura del 20-30%, essendosi persa un'occasione favorevole di conseguire un risultato clinicamente più vantaggioso (cfr. CTU pag. 12).
In definitiva, nel caso di specie si deve ammettere la perdita della mera opportunità e possibilità di conseguire un diverso risultato, in quanto una diagnosi corretta non avrebbe impedito con certezza, né alla stregua del criterio civilistico di maggior probabilità, l'exitus, sostanziandosi in capo ai Sanitari che non posero una tempestiva diagnosi l'obbligo del risarcimento del danno da perdita di chance del 20-30% di maggiore sopravvivenza per la mancata attuazione del corretto trattamento terapeutico che avrebbe potuto migliorare la prognosi.
Alla luce delle risultanze della CTU, in conclusione, sussiste la responsabilità dei Sanitari operanti presso il
Presidio S. Giovanni Bosco di Napoli, e pertanto dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO, in quanto la condotta dei sanitari aveva interferito in termini di perdita di chances di maggiore sopravvivenza, stimabile nel misura superiore al 20/30%”.
pagina 13 di 18 Ciò posto, si osserva come secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass.
n. 21619 del 16/10/2007). L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza del MA IO, in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera pagina 14 di 18 non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza
(cfr. Cass. 28993/2019).
Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza del MA IO.
Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, oltre a presentare una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai CCTTUU, la esatta e tempestiva diagnosi di embolia polmonare, che poteva essere effettuata con appositi iter diagnostici, avrebbe consentito una giusta strategia terapeutica, che avrebbe scongiurato l'infausta progressione della malattia (cfr. CTU pag. 12). È evidente la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza sanitaria prestata dai sanitari di
Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco il IO MA ha subito una perdita di chances di sopravvivenza superiore tra il 20 e il 30%, che si ritiene di liquidare nel 25% (facendo la media tra i due valori) e considerato che parte attrice spiegava domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag.
8 atto di citazione) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Ed allora.
Parte attrice domandava, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio, nella sua qualità di figlia, di MA IO.
In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr .Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541), tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n.
907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.);
pagina 15 di 18 ritenuto che se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito – moglie e genitore- figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratello-sorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e e l'attrice
(figlia) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico cfr. doc. prod attorea).
Ed allora per quanto concerne la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dalla figlia di IO MA, è fondata e deve essere accolta.
Il danno è liquidato, in applicazione delle Tabelle del 2024 elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue. In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Ciò atteso, assumono rilievo le inferenze presuntive ricavabili dal grado di parentela, dall'età dei congiunti e della vittima, dall'eventuale convivenza ed appartenenza alla medesima famiglia nucleare.
Ciò posto, sono attribuibili 53 punti: 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (78 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (49 anni), nessun punto per la convivenza in mancanza di allegazioni, (manca agli attia certificato storico di residenza sia dell'attrice che del de cuius) 16 punti per la residualità affettiva per l'assenza di superstiti del nucleo familiare (cfr. certificato stato di famiglia doc. 9 prod attorea), 3 punti, per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazione e deduzioni idonee sostenere la particolare intensità della relazione affettiva. Per un totale di € 199.461,00 (3.911,00x51), tale somma va ridotta al 25 % per l'attribuzione della sola chances, per un ammontare risarcitorio pari ad €
49.865,25.
Passando all'esame della domanda iure hereditatis di risarcimento del danno terminale subito dalla vittima
IO MA, giova osservare: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, (ud. 12/01/2023, dep. 16/02/2023 n.4998).
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge:
- che il IO in data 14.02.2017, alle ore 7.55 veniva trasportato presso il P.O. dell'Ospedale S. Giovanni
Bosco di Napoli, per una sintomatologia disponoica (cfr. CTU pag. 3);
pagina 16 di 18 - che alle ore 13.25 veniva ricoverato in barella per mancanza di posti letto;
- che alle ore 15.08 le sue condizioni peggioravano progressivamente e nel diario clinico alle ore 16.07 viene riportato che il paziente aveva un improvviso arresto respiratorio, con perdita di coscienza;
- che dopo pochi minuti riprendeva conoscenza e nelle ore successive -dalle 17.00 alle 21.30- i parametri vitali era stabili con il mantenimento dello stato di vigilanza e coscienza;
- che alle ore 9.50 del giorno seguente il IO era sveglio con respiro spontaneo;
- che nelle ore successive le sue condizioni continuavano ad essere considerate precarie e gravi ed alle ore
23.00 si rendeva necessario procedere ad un'intubazione oro-tracheale e, di seguito a manovre rianimatorie che risultavano infruttuose, alle ore 23.35 si constatava il decesso del IO.
Tutto quanto innanzi posto, considerato che il IO nel periodo in cui era ricoverato presso il nosocomio convenuto, dal 14.02.2017 al 15.02.2017, era stato prevalentemente vigile e cosciente – unica fase di incoscienza vi era stata in concomitanza all'arresto respiratorio- ed atteso che sono emerse sia la gravità delle condizioni sia l'invasività delle cure prestate (veniva intubato), la scrivente attribuisce € 2000,00 di biologico terminale comprensivo della componente morale, per il periodo 14.02.2017 al 15.02.2017 (2 gg).
Sulla somma del risarcimento riconosciuta, poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro.
Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (15.02.2017) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Con riferimento alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quarta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Per quanto concerne la richiesta attorea di riconoscimento delle spese sostenute per la CTP deve osservarsi che la Giurisprudenza di legittimità abbia ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla pagina 17 di 18 ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n.
3380).
Ebbene, in questa sede si riconosce la somma di € 500,00 per spese di CTP;
somma ritenuta congrua rispetto all'attività in concreto prestata.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda iure proprio di IO IN e condanna l'ASL NAPOLI 1
CENTRO al pagamento in favore di IO IN della somma di € 49.865,00; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(15/02/2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda iure hereditatis di IO IN e condanna l'ASL
NAPOLI 1 CENTRO al pagamento, della somma di € 2000,00; sulla somma de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0.50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (15.02.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna l'ASL NAPOLI 1 CENTRO al pagamento delle spese processuali in favore dei legali dell'attore dichiaratisi antistatari;
spese che liquida complessivamente in € 7616,00 per compensi professionali, € 1.045,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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