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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. AR Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1631/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in VIA LEGNONE 20 MILANO presso lo studio dell'avv. PANTANO GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
QUALITA' DI TITOLARE dell'IMPRESA INDIVIDUALE “ Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_2 C.F._1
ITALIA,118 81057 TEANO presso lo studio dell'avv. DE LUCA NICOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
E
(C.F. ) E (C.F. Controparte_3 C.F._2 Parte_2
), IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' C.F._3
pagina 1 di 10 GENITORIALE SUI FIGLI MINORI (C.F. E Per_1 C.F._4 Pt_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Via San Barnaba 32 20122 Milano
[...] C.F._5 presso lo studio dell'avv. SCELSA SIMONE, che Li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
- In accoglimento del primo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accertato e dichiarato che la garanzia assicurativa prestata da in favore di Parte_1
titolare della non opera, ai sensi dell'art.
1.4 delle condizioni CP_1 Controparte_2 generali di assicurazione, con riguardo all'obbligo della predetta di risarcire il danno CP_1 restituendo alle parti attrici il prezzo di acquisto del pacchetto turistico, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dalla predetta convenuta chiamante nei confronti della Compagnia assicurativa terza chiamata, siccome infondata in fatto e in diritto.
- In accoglimento del secondo motivo di appello e subordinatamente rispetto alle precedenti conclusioni, quindi solo nell'eventualità di mancata riforma dell'impugnata sentenza per quanto illustrato nel primo motivo di impugnazione, detrarre, dall'ammontare dell'indennizzo ipoteticamente dovuto da parte della Compagnia assicurativa, lo scoperto del 10% e cioè, tenuto conto dell'ammontare del risarcimento di Euro 4.650,00, lo scoperto di Euro 465,00.
- In accoglimento del terzo motivo di appello, compensare, almeno in ragione del 50%, le spese di lite che il Giudice di primo grado ha erroneamente liquidato per intero in favore delle parti attrici.
- In ogni caso, condannare entrambe le appellate, in solido tra loro, a rifondere all'appellante
[...]
le spese del doppio grado di giudizio, incluso il contributo unificato e Parte_1 la marca di iscrizione a ruolo relativi al grado di appello.
Per CP_1
Rigettare tutti i motivi di appello avversari, in quanto infondati, e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza gravata o, in subordine, confermarla modificandone la motivazione come indicato in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre maggiorazione, IVA e CPA, come per legge.
Per , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2 Pt_2
pagina 2 di 10 e , e per Per_1 Pt_3 Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
In via principale
Rigettare il terzo motivo di appello avanzato da controparte con riferimento al capo della sentenza impugnata con cui sono state liquidate, a favore degli appellati, le spese di lite del primo grado di giudizio e per l'effetto confermare i capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza n. 1267/24 del Tribunale di Monza, rep. n. 1667/2024, pubblicata in data 23 aprile 2024 a definizione della vertenza r.g. n.
5478/21.
In ogni caso
Spese e competenze di giudizio rifuse ex art. 91 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza n. 1267/2024 del 19 aprile 2024, pubblicata il 23 aprile 2024, il Tribunale di Monza, definendo la causa n. 5478/2021 di Rg., condannava la convenuta, signora quale CP_1 titolare dell'impresa individuale avente ditta , corrente in Controparte_2
Sansepolcro (AR), al pagamento in favore degli ivi procedenti, signori , in Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli e , e Per_1 Pt_3 [...]
, della somma di € 4.650,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed CP_3 al rimborso delle spese di lite;
ciò, a titolo di parziale risarcimento danni patrimoniali subìti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale ascritto pro quota (nella misura dei ¾) alla predetta impresa, esercente attività di agenzia turistica, con riferimento ad un pacchetto per vacanze loro venduto l'11.10.2018 con destinazione le MA, da fruire nella settimana dal 7.1.2019 al
15.1.2019, poi posticipata dal 10.1.2019 al 18.1.2019, località verso la quale gli stessi non erano potuti partire per mancanza di idonea validità del passaporto di uno dei componenti familiari (più Per_ precisamente del minore ), come scoperto al momento dell'imbarco aereo, senza essere stati preavvertiti di tale formalità da parte della signora in favore della quale, nel contempo, CP_1 [...]
terza dalla medesima all'uopo evocata in giudizio, veniva Parte_1 condannata alla manleva di tutte le somme come sopra dovute da parte della stessa.
1.2 Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 24 maggio 2024, affidandosi a tre motivi.
1.3 Nel giudizio così radicato si costituivano i signori , in proprio e quale Parte_2
pagina 3 di 10 esercente la potestà genitoriale sui figli e , e Per_1 Pt_3 Controparte_3 con comparsa di risposta del 15 ottobre 2024, con la quale resistevano al gravame.
1.4 Ad esito della prima udienza del 5 novembre 2024, dichiarata la contumacia dell'appellata CP_1
non costituitasi e non comparsa nonostante fosse stata regolarmente citata, veniva fissata al 3
[...] giugno 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Successivamente, con comparsa di risposta del 20 gennaio 2025, si costituiva anche la signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale con ditta CP_1 Controparte_2
, resistendo all'appello della qui procedente.
[...]
1.6 Alla predetta udienza del 3 giugno 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura il capo 3 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale
l'ha dichiarata tenuta a manlevare e a tenere indenne la signora di tutte le somme da CP_1 versare in favore degli ivi attori, signori , in proprio e quale esercente la Parte_2 potestà genitoriale sui figli e , e;
ciò, Per_1 Pt_3 Controparte_3 sull'erroneo presupposto dell'operatività della polizza sottoscritta fra le stessa e la titolare dell'impresa , avendo il primo decidente qualificato le richieste risarcitorie dei Controparte_2 clienti come basate su di un lamentato inadempimento contrattuale della controparte, anziché sulla pretesa tesa ad ottenere la restituzione del costo del pacchetto turistico.
2.2 Tale motivazione, secondo la qui procedente, non ha tenuto conto delle proprie argomentazioni difensive svolte in prime cure in ordine alla questione, dirimente ai fini della decisione, che quanto richiesto dai danneggiati era esattamente corrispondente alla somma del costo del viaggio non goduto e dell'importo indicato come nocumento da vacanza rovinata, per cui è evidente la correlazione tra la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e quella di restituzione del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, situazione ricorrendo la quale la domanda di manleva proposta nei propri confronti si sarebbe dovuta rigettare;
quanto sopra, stante l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto alla pretesa di risarcimento riguardante il pagamento “a vuoto” del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, cioè rispetto alla domanda di pagina 4 di 10 risarcimento vòlta ad ottenere la restituzione di tale importo: sarebbe, infatti, bastato leggere quanto illustrato nell'ultima parte di pag. 6 e nella prima di pagina 7 della propria comparsa di costituzione in primo grado per rendersi conto, alla luce della documentazione prodotta, che l'art.
1.4 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato “esclusioni e limiti specifici per la garanzia responsabilità civile professionista”, prevede, all'ultimo capoverso, che “nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai viaggiatori dell'assicurato restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione, totale o parziale, del costo del pacchetto, del servizio turistico o del servizio turistico collegato acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta”.
2.3 Pertanto, ad avviso di considerato che il primo giudice ha rigettato la domanda dei Parte_1 clienti dell'appellata riguardante il danno da vacanza rovinata (unico rientrante nella garanzia), lo stesso avrebbe dovuto respingere la pretesa di manleva collegata al risarcimento del danno riconosciuto ai signori corrispondente alla restituzione del prezzo di acquisto Parte_4 del pacchetto turistico, espressamente esclusa a termini di polizza, con condanna della a CP_1 rimborsare in proprio favore le spese e competenze di lite.
2.4 Tale motivo non coglie nel segno.
2.5 Al riguardo, il Collegio, concordando con quanto già bene statuito dal Giudice a quo nella sentenza gravata, con motivazione pienamente esauriente, idonea ed adeguata nell'esprimere l'iter di formazione del suo convincimento, ritiene che il danno subìto dai signori , in Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli e , e Per_1 Pt_3 [...]
ed ai medesimi liquidato trovi giustificazione nell'inadempimento contrattuale CP_3 ex artt. 1218 e 1223 cc ascrivibile alla signora in ragione della carente informazione da parte CP_1 dell' di cui la stessa è titolare, confermata dall'istruttoria compiuta in prime cure, CP_4 riguardante la documentazione necessaria per intraprendere il viaggio verso le MA (nella specie, circa la necessità che il passaporto avesse per tutti gli interessati validità di oltre sei mesi successivi al giorno della partenza); tale danno, quindi, nulla ha a che vedere nè con quello da
“vacanza rovinata”, che il Tribunale, senza gravame sul punto, non ha riconosciuto sussistente in capo ai predetti signori , né con la mera restituzione del prezzo di Parte_5 acquisto del pacchetto turistico, senza che su ciò possa influire la circostanza che, secondo le prospettazioni di calcolo a posteriori operate dalla qui procedente, l'importo quantificato dal
Tribunale per la determinazione del danno oggetto di risarcimento – del tutto congruo, anche pagina 5 di 10 nell'ottica di una valutazione prettamente equitativa e, per sé, neppure oggetto di censura – possa, quanto a misura, in via del tutto casuale ed astratta, ma non per titolo, corrispondere al quantum pagato dai predetti signori per il viaggio non fruito. Parte_4
3.1 Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione da Parte_1 parte del Tribunale, a difalco della propria condanna per manleva, della franchigia del 10% prevista quale scoperto dall'art.
1.6 della polizza, per il quale “per le responsabilità conseguenti a danni materiali, danni patrimoniali e danni da vacanza rovinata, si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con un minimo di euro 50,00 per ogni danneggiato e di il massimo di euro 1.500,00 per evento”.
3.2 Per quanto sopra, per l'appellante, nel caso di conferma della propria condanna a corrispondere, a termini di polizza, alla chiamante un indennizzo in relazione al danno da risarcire a cura dell'assicurata a titolo di restituzione del prezzo del pacchetto turistico, tale ipotetico indennizzo si dovrebbe decurtare di somma pari al predetto scoperto, che, rapportato a quanto già liquidato in prime cure in favore dei signori , dovrebbe calcolarsi in € 465,00 (10% Parte_4 di € 4.650,00).
3.3 Tale motivo è destituito di fondamento.
3.4 Vale, in proposito, osservare, da un lato, che, come anticipato, il risarcimento disposto dal
Tribunale a carico della titolare dell'agenzia turistica ed in favore dei signori trae origine da un accertato inadempimento contrattuale della prima, Parte_4 sufficiente di per sé per incidere autonomamente sul vincolo sinallagmatico oggetto di lite a prescindere dal costo del viaggio, e che, dall'altro lato – come rilevato dalla signora nel CP_1 costituirsi in giudizio e, comunque, riscontrabile in atti – la Compagnia qui procedente in prime cure si è costituita – ad esito della chiamata di terzo notificatale - in data 13.2.2022, cioè solo un giorno prima dell'udienza del 14 febbraio 2022, cui la causa era stata rinviata (da quella inizialmente fissata ex art. 168 bis cpc all'8.11.2021) per consentire all'ivi convenuta (costituitasi in data 6.10.2021) di procedere con la relativa formalità. Pertanto, era palesemente Parte_1 decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni, quale quella qui coltivata, non rilevabili d'ufficio per il combinato disposto di cui artt. 166, 167 e 271 cpc.
3.5 Sovviene, al riguardo, quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, esprimendo un principio, mutatis mutandis, applicabile de plano anche agli scoperti e alle franchigie, per la quale il massimale delle polizze a copertura della responsabilità civile non è un
pagina 6 di 10 elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e non costituisce nemmeno un fatto generatore del credito assicurato, configurandosi, invece, come elemento limitativo dell'obbligo dell'impresa assicurativa, per cui la relativa eccezione è da qualificarsi “in senso stretto”, come tale da sollevarsi nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 cpc vigenti “ratione temporis”, da fare valere, quindi, nel rispetto delle preclusioni poste all'introduzione di fatti il cui effetto giuridico sia connesso non direttamente ad essi, ma anche ad una valutazione riservata alla parte, senza che possa venire rilevato d'ufficio (v. per tutte: Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 1469 del 21.1.2025; Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 16899 del 13.6.2023; Cassazione Civile, Sez.
3, sentenza n. 27913 del 13.10.2021; Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n. 16148 del
17.6.2019).
3.6 Orbene: nel caso di specie nel giudizio di primo grado l'odierna appellante, come anticipato, si è costituita tardivamente e a preclusioni processuali ormai intervenute ex art. 167 cpc;
quindi, senza avere sollevato tempestivamente la specifica eccezione che ci occupa, da cui, pertanto, è decaduta, non trattandosi, per quanto detto, di mera difesa, al contrario di quanto dalla stessa opinato, ma, appunto, di eccezione in senso stretto (sul punto, cfr. ancora la già richiamata Cassazione Civile,
Sez. 3, ordinanza n. 1469 del 21.1.2025) .
4.1 Con il terzo motivo censura l'impugnata sentenza per avere il Tribunale liquidato le Parte_1 spese e le competenze di lite in favore degli ivi attori senza applicare alcuna compensazione, che, viceversa, sarebbe stata, a suo avviso, assolutamente giustificata per effetto della soccombenza parziale dei medesimi, desumibile dalla riduzione di ¼ del risarcimento loro riconosciuto per accertato concorso di colpa e dal contenimento in soli € 4.650,00 ad opera del primo decidente delle maggiori pretese dai medesimi inizialmente avanzate, pari ad € 22.200,00, con conseguente necessità di disporne la compensazione quanto meno per la metà e la liquidazione in rapporto al risarcimento riconosciuto.
4.2 Anche tale motivo non è fondato.
4.3 A tale fine, va rammentato come, secondo il granitico orientamento espresso dal Supremo Collegio, da un lato, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in parte, al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato del giudice del gravame è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulando sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o
pagina 7 di 10 in parte dette spese, sia la relativa quantificazione, laddove non ecceda i limiti minimi (ove previsti) e massimi fissati dalle vigenti tabelle, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (v. Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 9860 del 15.4.2025), dall'altro lato, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo alla reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma cpc (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 32061 del 31.10.2022, seguita, ex multis, da Cassazione Civile, sez. 2, sentenza n.
13827 del 17.5.2024), dall'altro lato ancora, la facoltà di disporre la compensazione di spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale non è tenuto a dare regione con un'espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di gravame, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n. 11329 del 26.4.2019).
4.4 Orbene: alla luce dei surriferiti princìpi, cui si intende dare seguito, appare ictu oculi l'infondatezza della doglianza sul punto sollevata dall'appellante; ciò, anche considerato che correttamente il primo decidente ha valutato la soccombenza della resistente, signora con inevitabile riflesso CP_1 sulla manleva posta a carico dell'appellante, in rapporto alla domanda accolta, per l'effetto liquidando, a titolo di rimborso delle spese di lite in favore dei signori , Parte_4 quanto a compensi (€ 2.500,00, oltre accessorie), un importo, addirittura, inferiore a quanto complessivamente liquidabile, stando ai parametri di cui alle vigenti tariffe (D.M. 55/14, come integrato dal DM 37/2018 ed aggiornato dal DM 147/22), in base ai valori medi compresi nello scaglione fra € 1.001 ed € 5.200 (€ 2.552), per cui la relativa quantificazione, ad esito del processo di prime cure, è stata già commisurata sul decisum (€ 4.650,00 in linea capitale), nel pieno rispetto dei dettami della Corte di legittimità (per tutte, v.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n., 28885 del 18.10.2023).
5.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalla società Parte_1
pagina 8 di 10 avverso la sentenza n. 1267/2024 del 19 aprile 2024, pubblicata il 23 aprile 2024, del Tribunale di
Monza, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza attività istruttoria e con limitata attività di trattazione, che giustifica per detta fase il dimidiamento del relativo compenso), seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale insorto fra l'appellante e la signora quale titolare CP_1 dell'impresa individuale con ditta . Controparte_2
5.3 Possono, invece, integralmente compensarsi le spese di lite relativamente al rapporto processuale insorto nel presente grado di giudizio fra i signori e le altre parti, gli Parte_4 stessi essendovi stati evocati ai soli fini di cui all'art. 332 cpc, senza che nei loro confronti siano stati proposti motivi di gravame rispetto alle statuizioni della sentenza di prime cure, così come gli stessi, costituendosi in giudizio, non hanno formulato alcun appello incidentale, essendosi limitati a chiedere il rigetto delle altrui ragioni.
5.4 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
avverso la sentenza n. 1267/2024 del 19 aprile 2024, pubblicata il 23 aprile 2024,
[...] del Tribunale di Monza, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata signora delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € CP_1
2.419,00 (di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
pagina 9 di 10 3) compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale insorto nel presente grado di giudizio fra i signori e le altre parti;
Parte_4
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. AR Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. AR Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1631/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in VIA LEGNONE 20 MILANO presso lo studio dell'avv. PANTANO GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
QUALITA' DI TITOLARE dell'IMPRESA INDIVIDUALE “ Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_2 C.F._1
ITALIA,118 81057 TEANO presso lo studio dell'avv. DE LUCA NICOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
E
(C.F. ) E (C.F. Controparte_3 C.F._2 Parte_2
), IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' C.F._3
pagina 1 di 10 GENITORIALE SUI FIGLI MINORI (C.F. E Per_1 C.F._4 Pt_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Via San Barnaba 32 20122 Milano
[...] C.F._5 presso lo studio dell'avv. SCELSA SIMONE, che Li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
- In accoglimento del primo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accertato e dichiarato che la garanzia assicurativa prestata da in favore di Parte_1
titolare della non opera, ai sensi dell'art.
1.4 delle condizioni CP_1 Controparte_2 generali di assicurazione, con riguardo all'obbligo della predetta di risarcire il danno CP_1 restituendo alle parti attrici il prezzo di acquisto del pacchetto turistico, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dalla predetta convenuta chiamante nei confronti della Compagnia assicurativa terza chiamata, siccome infondata in fatto e in diritto.
- In accoglimento del secondo motivo di appello e subordinatamente rispetto alle precedenti conclusioni, quindi solo nell'eventualità di mancata riforma dell'impugnata sentenza per quanto illustrato nel primo motivo di impugnazione, detrarre, dall'ammontare dell'indennizzo ipoteticamente dovuto da parte della Compagnia assicurativa, lo scoperto del 10% e cioè, tenuto conto dell'ammontare del risarcimento di Euro 4.650,00, lo scoperto di Euro 465,00.
- In accoglimento del terzo motivo di appello, compensare, almeno in ragione del 50%, le spese di lite che il Giudice di primo grado ha erroneamente liquidato per intero in favore delle parti attrici.
- In ogni caso, condannare entrambe le appellate, in solido tra loro, a rifondere all'appellante
[...]
le spese del doppio grado di giudizio, incluso il contributo unificato e Parte_1 la marca di iscrizione a ruolo relativi al grado di appello.
Per CP_1
Rigettare tutti i motivi di appello avversari, in quanto infondati, e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza gravata o, in subordine, confermarla modificandone la motivazione come indicato in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre maggiorazione, IVA e CPA, come per legge.
Per , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2 Pt_2
pagina 2 di 10 e , e per Per_1 Pt_3 Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
In via principale
Rigettare il terzo motivo di appello avanzato da controparte con riferimento al capo della sentenza impugnata con cui sono state liquidate, a favore degli appellati, le spese di lite del primo grado di giudizio e per l'effetto confermare i capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza n. 1267/24 del Tribunale di Monza, rep. n. 1667/2024, pubblicata in data 23 aprile 2024 a definizione della vertenza r.g. n.
5478/21.
In ogni caso
Spese e competenze di giudizio rifuse ex art. 91 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza n. 1267/2024 del 19 aprile 2024, pubblicata il 23 aprile 2024, il Tribunale di Monza, definendo la causa n. 5478/2021 di Rg., condannava la convenuta, signora quale CP_1 titolare dell'impresa individuale avente ditta , corrente in Controparte_2
Sansepolcro (AR), al pagamento in favore degli ivi procedenti, signori , in Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli e , e Per_1 Pt_3 [...]
, della somma di € 4.650,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed CP_3 al rimborso delle spese di lite;
ciò, a titolo di parziale risarcimento danni patrimoniali subìti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale ascritto pro quota (nella misura dei ¾) alla predetta impresa, esercente attività di agenzia turistica, con riferimento ad un pacchetto per vacanze loro venduto l'11.10.2018 con destinazione le MA, da fruire nella settimana dal 7.1.2019 al
15.1.2019, poi posticipata dal 10.1.2019 al 18.1.2019, località verso la quale gli stessi non erano potuti partire per mancanza di idonea validità del passaporto di uno dei componenti familiari (più Per_ precisamente del minore ), come scoperto al momento dell'imbarco aereo, senza essere stati preavvertiti di tale formalità da parte della signora in favore della quale, nel contempo, CP_1 [...]
terza dalla medesima all'uopo evocata in giudizio, veniva Parte_1 condannata alla manleva di tutte le somme come sopra dovute da parte della stessa.
1.2 Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 24 maggio 2024, affidandosi a tre motivi.
1.3 Nel giudizio così radicato si costituivano i signori , in proprio e quale Parte_2
pagina 3 di 10 esercente la potestà genitoriale sui figli e , e Per_1 Pt_3 Controparte_3 con comparsa di risposta del 15 ottobre 2024, con la quale resistevano al gravame.
1.4 Ad esito della prima udienza del 5 novembre 2024, dichiarata la contumacia dell'appellata CP_1
non costituitasi e non comparsa nonostante fosse stata regolarmente citata, veniva fissata al 3
[...] giugno 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Successivamente, con comparsa di risposta del 20 gennaio 2025, si costituiva anche la signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale con ditta CP_1 Controparte_2
, resistendo all'appello della qui procedente.
[...]
1.6 Alla predetta udienza del 3 giugno 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura il capo 3 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale
l'ha dichiarata tenuta a manlevare e a tenere indenne la signora di tutte le somme da CP_1 versare in favore degli ivi attori, signori , in proprio e quale esercente la Parte_2 potestà genitoriale sui figli e , e;
ciò, Per_1 Pt_3 Controparte_3 sull'erroneo presupposto dell'operatività della polizza sottoscritta fra le stessa e la titolare dell'impresa , avendo il primo decidente qualificato le richieste risarcitorie dei Controparte_2 clienti come basate su di un lamentato inadempimento contrattuale della controparte, anziché sulla pretesa tesa ad ottenere la restituzione del costo del pacchetto turistico.
2.2 Tale motivazione, secondo la qui procedente, non ha tenuto conto delle proprie argomentazioni difensive svolte in prime cure in ordine alla questione, dirimente ai fini della decisione, che quanto richiesto dai danneggiati era esattamente corrispondente alla somma del costo del viaggio non goduto e dell'importo indicato come nocumento da vacanza rovinata, per cui è evidente la correlazione tra la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e quella di restituzione del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, situazione ricorrendo la quale la domanda di manleva proposta nei propri confronti si sarebbe dovuta rigettare;
quanto sopra, stante l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto alla pretesa di risarcimento riguardante il pagamento “a vuoto” del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, cioè rispetto alla domanda di pagina 4 di 10 risarcimento vòlta ad ottenere la restituzione di tale importo: sarebbe, infatti, bastato leggere quanto illustrato nell'ultima parte di pag. 6 e nella prima di pagina 7 della propria comparsa di costituzione in primo grado per rendersi conto, alla luce della documentazione prodotta, che l'art.
1.4 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato “esclusioni e limiti specifici per la garanzia responsabilità civile professionista”, prevede, all'ultimo capoverso, che “nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai viaggiatori dell'assicurato restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione, totale o parziale, del costo del pacchetto, del servizio turistico o del servizio turistico collegato acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta”.
2.3 Pertanto, ad avviso di considerato che il primo giudice ha rigettato la domanda dei Parte_1 clienti dell'appellata riguardante il danno da vacanza rovinata (unico rientrante nella garanzia), lo stesso avrebbe dovuto respingere la pretesa di manleva collegata al risarcimento del danno riconosciuto ai signori corrispondente alla restituzione del prezzo di acquisto Parte_4 del pacchetto turistico, espressamente esclusa a termini di polizza, con condanna della a CP_1 rimborsare in proprio favore le spese e competenze di lite.
2.4 Tale motivo non coglie nel segno.
2.5 Al riguardo, il Collegio, concordando con quanto già bene statuito dal Giudice a quo nella sentenza gravata, con motivazione pienamente esauriente, idonea ed adeguata nell'esprimere l'iter di formazione del suo convincimento, ritiene che il danno subìto dai signori , in Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli e , e Per_1 Pt_3 [...]
ed ai medesimi liquidato trovi giustificazione nell'inadempimento contrattuale CP_3 ex artt. 1218 e 1223 cc ascrivibile alla signora in ragione della carente informazione da parte CP_1 dell' di cui la stessa è titolare, confermata dall'istruttoria compiuta in prime cure, CP_4 riguardante la documentazione necessaria per intraprendere il viaggio verso le MA (nella specie, circa la necessità che il passaporto avesse per tutti gli interessati validità di oltre sei mesi successivi al giorno della partenza); tale danno, quindi, nulla ha a che vedere nè con quello da
“vacanza rovinata”, che il Tribunale, senza gravame sul punto, non ha riconosciuto sussistente in capo ai predetti signori , né con la mera restituzione del prezzo di Parte_5 acquisto del pacchetto turistico, senza che su ciò possa influire la circostanza che, secondo le prospettazioni di calcolo a posteriori operate dalla qui procedente, l'importo quantificato dal
Tribunale per la determinazione del danno oggetto di risarcimento – del tutto congruo, anche pagina 5 di 10 nell'ottica di una valutazione prettamente equitativa e, per sé, neppure oggetto di censura – possa, quanto a misura, in via del tutto casuale ed astratta, ma non per titolo, corrispondere al quantum pagato dai predetti signori per il viaggio non fruito. Parte_4
3.1 Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione da Parte_1 parte del Tribunale, a difalco della propria condanna per manleva, della franchigia del 10% prevista quale scoperto dall'art.
1.6 della polizza, per il quale “per le responsabilità conseguenti a danni materiali, danni patrimoniali e danni da vacanza rovinata, si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con un minimo di euro 50,00 per ogni danneggiato e di il massimo di euro 1.500,00 per evento”.
3.2 Per quanto sopra, per l'appellante, nel caso di conferma della propria condanna a corrispondere, a termini di polizza, alla chiamante un indennizzo in relazione al danno da risarcire a cura dell'assicurata a titolo di restituzione del prezzo del pacchetto turistico, tale ipotetico indennizzo si dovrebbe decurtare di somma pari al predetto scoperto, che, rapportato a quanto già liquidato in prime cure in favore dei signori , dovrebbe calcolarsi in € 465,00 (10% Parte_4 di € 4.650,00).
3.3 Tale motivo è destituito di fondamento.
3.4 Vale, in proposito, osservare, da un lato, che, come anticipato, il risarcimento disposto dal
Tribunale a carico della titolare dell'agenzia turistica ed in favore dei signori trae origine da un accertato inadempimento contrattuale della prima, Parte_4 sufficiente di per sé per incidere autonomamente sul vincolo sinallagmatico oggetto di lite a prescindere dal costo del viaggio, e che, dall'altro lato – come rilevato dalla signora nel CP_1 costituirsi in giudizio e, comunque, riscontrabile in atti – la Compagnia qui procedente in prime cure si è costituita – ad esito della chiamata di terzo notificatale - in data 13.2.2022, cioè solo un giorno prima dell'udienza del 14 febbraio 2022, cui la causa era stata rinviata (da quella inizialmente fissata ex art. 168 bis cpc all'8.11.2021) per consentire all'ivi convenuta (costituitasi in data 6.10.2021) di procedere con la relativa formalità. Pertanto, era palesemente Parte_1 decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni, quale quella qui coltivata, non rilevabili d'ufficio per il combinato disposto di cui artt. 166, 167 e 271 cpc.
3.5 Sovviene, al riguardo, quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, esprimendo un principio, mutatis mutandis, applicabile de plano anche agli scoperti e alle franchigie, per la quale il massimale delle polizze a copertura della responsabilità civile non è un
pagina 6 di 10 elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e non costituisce nemmeno un fatto generatore del credito assicurato, configurandosi, invece, come elemento limitativo dell'obbligo dell'impresa assicurativa, per cui la relativa eccezione è da qualificarsi “in senso stretto”, come tale da sollevarsi nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 cpc vigenti “ratione temporis”, da fare valere, quindi, nel rispetto delle preclusioni poste all'introduzione di fatti il cui effetto giuridico sia connesso non direttamente ad essi, ma anche ad una valutazione riservata alla parte, senza che possa venire rilevato d'ufficio (v. per tutte: Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 1469 del 21.1.2025; Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 16899 del 13.6.2023; Cassazione Civile, Sez.
3, sentenza n. 27913 del 13.10.2021; Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n. 16148 del
17.6.2019).
3.6 Orbene: nel caso di specie nel giudizio di primo grado l'odierna appellante, come anticipato, si è costituita tardivamente e a preclusioni processuali ormai intervenute ex art. 167 cpc;
quindi, senza avere sollevato tempestivamente la specifica eccezione che ci occupa, da cui, pertanto, è decaduta, non trattandosi, per quanto detto, di mera difesa, al contrario di quanto dalla stessa opinato, ma, appunto, di eccezione in senso stretto (sul punto, cfr. ancora la già richiamata Cassazione Civile,
Sez. 3, ordinanza n. 1469 del 21.1.2025) .
4.1 Con il terzo motivo censura l'impugnata sentenza per avere il Tribunale liquidato le Parte_1 spese e le competenze di lite in favore degli ivi attori senza applicare alcuna compensazione, che, viceversa, sarebbe stata, a suo avviso, assolutamente giustificata per effetto della soccombenza parziale dei medesimi, desumibile dalla riduzione di ¼ del risarcimento loro riconosciuto per accertato concorso di colpa e dal contenimento in soli € 4.650,00 ad opera del primo decidente delle maggiori pretese dai medesimi inizialmente avanzate, pari ad € 22.200,00, con conseguente necessità di disporne la compensazione quanto meno per la metà e la liquidazione in rapporto al risarcimento riconosciuto.
4.2 Anche tale motivo non è fondato.
4.3 A tale fine, va rammentato come, secondo il granitico orientamento espresso dal Supremo Collegio, da un lato, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in parte, al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato del giudice del gravame è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulando sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o
pagina 7 di 10 in parte dette spese, sia la relativa quantificazione, laddove non ecceda i limiti minimi (ove previsti) e massimi fissati dalle vigenti tabelle, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (v. Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 9860 del 15.4.2025), dall'altro lato, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo alla reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma cpc (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 32061 del 31.10.2022, seguita, ex multis, da Cassazione Civile, sez. 2, sentenza n.
13827 del 17.5.2024), dall'altro lato ancora, la facoltà di disporre la compensazione di spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale non è tenuto a dare regione con un'espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di gravame, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n. 11329 del 26.4.2019).
4.4 Orbene: alla luce dei surriferiti princìpi, cui si intende dare seguito, appare ictu oculi l'infondatezza della doglianza sul punto sollevata dall'appellante; ciò, anche considerato che correttamente il primo decidente ha valutato la soccombenza della resistente, signora con inevitabile riflesso CP_1 sulla manleva posta a carico dell'appellante, in rapporto alla domanda accolta, per l'effetto liquidando, a titolo di rimborso delle spese di lite in favore dei signori , Parte_4 quanto a compensi (€ 2.500,00, oltre accessorie), un importo, addirittura, inferiore a quanto complessivamente liquidabile, stando ai parametri di cui alle vigenti tariffe (D.M. 55/14, come integrato dal DM 37/2018 ed aggiornato dal DM 147/22), in base ai valori medi compresi nello scaglione fra € 1.001 ed € 5.200 (€ 2.552), per cui la relativa quantificazione, ad esito del processo di prime cure, è stata già commisurata sul decisum (€ 4.650,00 in linea capitale), nel pieno rispetto dei dettami della Corte di legittimità (per tutte, v.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n., 28885 del 18.10.2023).
5.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalla società Parte_1
pagina 8 di 10 avverso la sentenza n. 1267/2024 del 19 aprile 2024, pubblicata il 23 aprile 2024, del Tribunale di
Monza, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza attività istruttoria e con limitata attività di trattazione, che giustifica per detta fase il dimidiamento del relativo compenso), seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale insorto fra l'appellante e la signora quale titolare CP_1 dell'impresa individuale con ditta . Controparte_2
5.3 Possono, invece, integralmente compensarsi le spese di lite relativamente al rapporto processuale insorto nel presente grado di giudizio fra i signori e le altre parti, gli Parte_4 stessi essendovi stati evocati ai soli fini di cui all'art. 332 cpc, senza che nei loro confronti siano stati proposti motivi di gravame rispetto alle statuizioni della sentenza di prime cure, così come gli stessi, costituendosi in giudizio, non hanno formulato alcun appello incidentale, essendosi limitati a chiedere il rigetto delle altrui ragioni.
5.4 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
avverso la sentenza n. 1267/2024 del 19 aprile 2024, pubblicata il 23 aprile 2024,
[...] del Tribunale di Monza, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata signora delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € CP_1
2.419,00 (di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
pagina 9 di 10 3) compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale insorto nel presente grado di giudizio fra i signori e le altre parti;
Parte_4
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. AR Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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