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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 25/02/2026, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2929/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6856/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Uff.tari-Largo Palazzo Colonna N. 1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0086849.2024 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 973/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come dal ricorso
Resistente: Come dall'atto di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso davanti a questa Corte impugnava il documento n. 10343 del 07 gennaio 2025 emesso dal Comune di Marino per omesso, insufficiente o parziale versamento TARI per l'anno 2021 notificato per mezzo del servizio postale in data 22.11.2024 per una somma totale di € 449,00.
Parte ricorrente contestava il mancato preliminare invio dell'invito al contraddittorio;
la carenza di motivazione dell'atto; la carenza di motivazione sulle sanzioni irrogate;
la violazione dell'art. 70 del D.lgs. n.547/1997 per essere stata applicata la TARI a un immobile privo di servizi essenziali;
la mancata applicazione del cumulo giuridico.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Marino contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'ente sosteneva che anche in considerazione dei precedenti rigetti il ricorso era manifestamente infondato.
All'udienza del 28 gennaio 2026 dopo la discussione, la Corte decideva in composizione monocratica, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non sussiste l'onere di invito al contraddittorio generalizzato per il tipo di atto oggi impugnato che concerne la pretesa di tributi locali che non rientra tra i cd. tributi armonizzati. Come chiarito già dalla giurisprudenza più risalente della Corte di Cassazione (cfr. Sentenza del 13 maggio 2015,n.9740) con orientamento non successivamente smentito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, c. 5, L. n. 212/2000, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In tali casi l'amministrazione finanziaria dovrà invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Quanto al difetto di motivazione, si evince dall'atto l'indicazione dei presupposti impositivi IMU costituiti segnatamente dal Fabbricato dati catastali_1 sito in Indirizzo_1, rendita 557,77 categoria A02, e sotto il profilo oggettivo della pretesa fiscale, dal possesso dei cespiti immobiliari analiticamente elencati ed identificati tramite i corrispondenti estremi catastali e nello specifico: il numero dei fabbricati, la relativa ubicazione con specifica rendita e per l'effetto conseguentemente l'annualità richiesta, l'aliquota applicata, la somma dovuta per immobile, le sanzioni e gli interessi. L'atto, quindi, contiene tutti gli elementi per consentire, come di fatto ha consentito, alla parte di esercitare legittimamente il diritto di difesa.
Sulla sussistenza del presupposto impositivo si osserva che per giurisprudenza costante la TARI è dovuta in relazione alla titolarità del diritto reale sull'immobile a prescindere dalla sua effettiva utilizzabilità (cfr. sente. del 28/4/2021 n.11130)
Sul cumulo giuridico si osserva che a norma dell'art. 12 del D.L. 472/1997, che prevede, in applicazione del favor rei, il cumulo giuridico sia in caso di una sola azione che viola più disposizioni di legge, e anche relativa a tributi diversi (art. 12, 1° comma), e in caso di più violazioni commesse in periodi diversi e per imposte diverse (art. 12, 5° comma), deve essere temperata dalla disposizione testuale dell'art. 12, 6° comma del
D.L.vo richiamato, che testualmente dispone «Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione», constatazione che nella specie vi è stata in considerazione dei precedenti accertamenti notificati alla parte, che li ha anche impugnati dinanzi alla CTP di Roma, rimanendo anche soccombente (come si evince dalle allegazioni di parte convenuta delle pronunce già intervenute tra queste parti ma per annualità diverse).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 350,00 Roma li, 28 gennaio 2026 Il giudice (Olga Pirone)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6856/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Uff.tari-Largo Palazzo Colonna N. 1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0086849.2024 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 973/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come dal ricorso
Resistente: Come dall'atto di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso davanti a questa Corte impugnava il documento n. 10343 del 07 gennaio 2025 emesso dal Comune di Marino per omesso, insufficiente o parziale versamento TARI per l'anno 2021 notificato per mezzo del servizio postale in data 22.11.2024 per una somma totale di € 449,00.
Parte ricorrente contestava il mancato preliminare invio dell'invito al contraddittorio;
la carenza di motivazione dell'atto; la carenza di motivazione sulle sanzioni irrogate;
la violazione dell'art. 70 del D.lgs. n.547/1997 per essere stata applicata la TARI a un immobile privo di servizi essenziali;
la mancata applicazione del cumulo giuridico.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Marino contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'ente sosteneva che anche in considerazione dei precedenti rigetti il ricorso era manifestamente infondato.
All'udienza del 28 gennaio 2026 dopo la discussione, la Corte decideva in composizione monocratica, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non sussiste l'onere di invito al contraddittorio generalizzato per il tipo di atto oggi impugnato che concerne la pretesa di tributi locali che non rientra tra i cd. tributi armonizzati. Come chiarito già dalla giurisprudenza più risalente della Corte di Cassazione (cfr. Sentenza del 13 maggio 2015,n.9740) con orientamento non successivamente smentito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, c. 5, L. n. 212/2000, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In tali casi l'amministrazione finanziaria dovrà invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Quanto al difetto di motivazione, si evince dall'atto l'indicazione dei presupposti impositivi IMU costituiti segnatamente dal Fabbricato dati catastali_1 sito in Indirizzo_1, rendita 557,77 categoria A02, e sotto il profilo oggettivo della pretesa fiscale, dal possesso dei cespiti immobiliari analiticamente elencati ed identificati tramite i corrispondenti estremi catastali e nello specifico: il numero dei fabbricati, la relativa ubicazione con specifica rendita e per l'effetto conseguentemente l'annualità richiesta, l'aliquota applicata, la somma dovuta per immobile, le sanzioni e gli interessi. L'atto, quindi, contiene tutti gli elementi per consentire, come di fatto ha consentito, alla parte di esercitare legittimamente il diritto di difesa.
Sulla sussistenza del presupposto impositivo si osserva che per giurisprudenza costante la TARI è dovuta in relazione alla titolarità del diritto reale sull'immobile a prescindere dalla sua effettiva utilizzabilità (cfr. sente. del 28/4/2021 n.11130)
Sul cumulo giuridico si osserva che a norma dell'art. 12 del D.L. 472/1997, che prevede, in applicazione del favor rei, il cumulo giuridico sia in caso di una sola azione che viola più disposizioni di legge, e anche relativa a tributi diversi (art. 12, 1° comma), e in caso di più violazioni commesse in periodi diversi e per imposte diverse (art. 12, 5° comma), deve essere temperata dalla disposizione testuale dell'art. 12, 6° comma del
D.L.vo richiamato, che testualmente dispone «Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione», constatazione che nella specie vi è stata in considerazione dei precedenti accertamenti notificati alla parte, che li ha anche impugnati dinanzi alla CTP di Roma, rimanendo anche soccombente (come si evince dalle allegazioni di parte convenuta delle pronunce già intervenute tra queste parti ma per annualità diverse).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 350,00 Roma li, 28 gennaio 2026 Il giudice (Olga Pirone)