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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. SONIA Parte_1 C.F._1
ASCANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Viale Diaz, n.
158;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente CP_1 C.F._2 dagli avv.ti RITA CAVEZZUTI e CLARA GARDESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in San Giovanni V.no (AR), Via Don Sturzo, n. 25;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate come da foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024 e rappresentate all'udienza del 24.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 05.04.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse parzialmente le condizioni di separazione, regolate in data
11.12.2023 a seguito di negoziazione assistita e autorizzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo in data 18.01.2024, nei confronti del figlio nato a [...] CP_2
(AR) il 03.07.2003, dal matrimonio tra la ricorrente e il resistente . CP_1
Nello specifico, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposto un contributo di mantenimento, a carico di , pari ad € 250,00 mensili in favore del figlio in CP_1 CP_2
quanto lo stesso, pur essendo maggiorenne, non sarebbe ancora economicamente indipendente.
Sul punto, la ha rappresentato che il figlio sta svolgendo il tirocinio per accedere Parte_1 CP_2
alla professione di geometra senza percepire alcuna retribuzione.
La ricorrente ha altresì rappresentato che, facendo affidamento sulla buona fede del resistente, nell'accordo di separazione non era stato inserito alcun contributo al mantenimento ma lo stesso in seguito alla separazione si sarebbe reso indisponibile ed irreperibile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2024, il resistente ha CP_1
chiesto il rigetto integrale del ricorso ed ha contestato quanto dedotto da controparte in ordine al mantenimento del figlio . CP_2
Il resistente ha rappresentato di aver seguito tutte le condizioni dell'accordo di separazione e di aver contribuito al mantenimento di mediante rapporti diretti con lo stesso. CP_2
Sul punto ha specificato che avrebbe conferito a delega ad operare sul proprio conto corrente CP_2
bancario oltre la possibilità di accedervi on line.
All'udienza del 24.10.2024 le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti
(cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate come da foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024 e rappresentate all'udienza del 24.10.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “La condizione di cui alla lett. D), dell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, sarà così sostituita: “Il Sig. a far data dal corrente mese di ottobre 2024 CP_1
in luogo delle pregresse modalità, inizierà a contribuire al mantenimento del figlio CP_2
maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, versando direttamente al figlio un assegno mensile forfettario di importo pari ad € 230,00, importo da ritenersi comprensivo delle spese per carburante. Il suddetto importo, sarà corrisposto mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT nel mese di ottobre.
La sig. con il quale il figlio convive, continuerà a contribuire con modalità diretta. Parte_1
Riguardo alle spese straordinarie per il figlio dovranno essere concordate direttamente fra lui ed i genitori e ciascuno dei genitori corrisponderà il 50% dell'importo concordato direttamente al figlio
e questo fintanto che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Si confermano le altre condizioni della separazione consensuale. Spese e competenze legali e processuali sono interamente compensate fra le parti con rinuncia delle legali al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale forense.” (cfr. foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate e rappresentate all'udienza del 24.10.2024 dalle parti, come da foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024, e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
24.10.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 8 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. SONIA Parte_1 C.F._1
ASCANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Viale Diaz, n.
158;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente CP_1 C.F._2 dagli avv.ti RITA CAVEZZUTI e CLARA GARDESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in San Giovanni V.no (AR), Via Don Sturzo, n. 25;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate come da foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024 e rappresentate all'udienza del 24.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 05.04.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse parzialmente le condizioni di separazione, regolate in data
11.12.2023 a seguito di negoziazione assistita e autorizzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo in data 18.01.2024, nei confronti del figlio nato a [...] CP_2
(AR) il 03.07.2003, dal matrimonio tra la ricorrente e il resistente . CP_1
Nello specifico, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposto un contributo di mantenimento, a carico di , pari ad € 250,00 mensili in favore del figlio in CP_1 CP_2
quanto lo stesso, pur essendo maggiorenne, non sarebbe ancora economicamente indipendente.
Sul punto, la ha rappresentato che il figlio sta svolgendo il tirocinio per accedere Parte_1 CP_2
alla professione di geometra senza percepire alcuna retribuzione.
La ricorrente ha altresì rappresentato che, facendo affidamento sulla buona fede del resistente, nell'accordo di separazione non era stato inserito alcun contributo al mantenimento ma lo stesso in seguito alla separazione si sarebbe reso indisponibile ed irreperibile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2024, il resistente ha CP_1
chiesto il rigetto integrale del ricorso ed ha contestato quanto dedotto da controparte in ordine al mantenimento del figlio . CP_2
Il resistente ha rappresentato di aver seguito tutte le condizioni dell'accordo di separazione e di aver contribuito al mantenimento di mediante rapporti diretti con lo stesso. CP_2
Sul punto ha specificato che avrebbe conferito a delega ad operare sul proprio conto corrente CP_2
bancario oltre la possibilità di accedervi on line.
All'udienza del 24.10.2024 le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti
(cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate come da foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024 e rappresentate all'udienza del 24.10.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “La condizione di cui alla lett. D), dell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, sarà così sostituita: “Il Sig. a far data dal corrente mese di ottobre 2024 CP_1
in luogo delle pregresse modalità, inizierà a contribuire al mantenimento del figlio CP_2
maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, versando direttamente al figlio un assegno mensile forfettario di importo pari ad € 230,00, importo da ritenersi comprensivo delle spese per carburante. Il suddetto importo, sarà corrisposto mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT nel mese di ottobre.
La sig. con il quale il figlio convive, continuerà a contribuire con modalità diretta. Parte_1
Riguardo alle spese straordinarie per il figlio dovranno essere concordate direttamente fra lui ed i genitori e ciascuno dei genitori corrisponderà il 50% dell'importo concordato direttamente al figlio
e questo fintanto che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Si confermano le altre condizioni della separazione consensuale. Spese e competenze legali e processuali sono interamente compensate fra le parti con rinuncia delle legali al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale forense.” (cfr. foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate e rappresentate all'udienza del 24.10.2024 dalle parti, come da foglio telematicamente depositato in data 8 e 15 ottobre 2024, e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
24.10.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 8 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni