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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 31/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 920/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 21.1.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 920/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica civile -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 920/2017 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti e per espressa autorizzazione del Giudice delegato, dall'Avv. Gianluca Giammatteo, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Via Nicandro Iosso n.6;
- attore
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata _1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfranco Notaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito alla Sede Compartimentale di Campobasso alla Via Michele
Romano snc;
- convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento della _1 somma complessiva di € 39.478,35 (oltre accessori e spese di lite) dovuta in virtù di alcune opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che la CML aveva realizzato in favore dell' su tutto il territorio nazionale. _1
L'attrice, più nel dettaglio, provvedeva al deposito di tre fatture relative ai seguenti lavori: - fattura n. 1 del 9.3.2015, in relazione al contratto rep. 886 del 03.03.2011, stipulato con il Compartimento Anas Molise avente ad oggetto lavori ordinari di manutenzione delle opere d'arte per il compartimento per la viabilità per il Molise;
- fattura n. 5 del 2.5.2014, in relazione al contratto rep. 13653 del 15.07.2010, stipulato con il avente ad oggetto lavori di manutenzione Controparte_2
straordinaria per il ripristino statico e funzionale del Viadotto “Fiumara di Tito” lungo il R.A. n. 005 “Sicignano –Potenza”;
- fattura n. 24 del 20.12.2012, in relazione al contratto rep. 85970 del 12.05.2008, stipulato con il Compartimento avente ad oggetto lavori di manutenzione CP_3
straordinaria per la esecuzione di tappeto di tipo drenante in ts. tra i km 99+050 e vi
06+650 della s.s. 7 “Var di Terracina”.
Per quanto concerne le restanti somme pretese, invece, l'attrice provvedeva al deposito del mastrino clienti;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “accogliere la domanda attorea, accertando l'inadempimento della convenuta e l'effetto condannarla alla corresponsione della somma di euro 39.478,35, oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' la quale deduceva che il credito spettante all'attrice, _1
in realtà, ammontava a soli € 8.251,86; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni “Vorrà dunque il Tribunale: preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito a stipulare negoziazione assistita;
in subordine, dichiarare nulla la domanda per mancata indicazione e/o deposito della autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal Giudice
Delegato al Curatore Fallimentare nel merito rigettare la domanda per quanto di ragione, vinte spese e competenze”.
All'esito della negoziazione assistita svolta per ordine del G.I., la convenuta provvedeva a corrispondere a parte attrice la somma di € 8.251,86, come da bonifici depositati in data
06.11.2019. per poi formulare, per il tramite della memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine, proposta di rinuncia agli atti del giudizio con reciproca compensazione delle spese di lite, proposta alla quale parte attrice non aderiva.
Terminata l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, seguivano diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni e, in data 19.3.2024, il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * *
Preliminarmente si deve dare atto delle somme versate da nei confronti del _1
, somme provate per tabulas e comunque, a ben vedere, non contestate, Parte_1
pari ad € 14.923,45.
Più nel dettaglio, la convenuta provvedeva a saldare, in parte prima dell'instaurazione del presente giudizio (nell'ambito di alcuni pignoramenti presso terzi incardinati nei confronti Parte_ della nei quali l' risultava terza pignorata), in parte in corso di causa (come si _1
accennava, a seguito di negoziazione assistita, tramite bonifici depositati nel fascicolo telematico in data 6.11.2019), tutte le somme di cui alle tre fatture depositate dall'attrice.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della parziale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ.
20.1.1998 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: a) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; b) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Orbene, posto che, a fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in questione, parte attrice si è limitata a reiterare integralmente la pretesa contenuta nell'atto di citazione, senza sostanzialmente controdedurre alcunché, deve ritenersi che, nei limiti dell'importo di euro 14.923,45, la materia del contendere è cessata.
Quanto alle restanti somme richieste da parte attrice, pari ad € 24.554,90 (€ 39.478,35 - €
14.923,45), queste ultime deriverebbero da ulteriori lavori effettuati dalla
[...] in favore dell' in virtù di contratti di appalto intercorsi tra le parti: Parte_1 _1
somme la cui debenza è stata tempestivamente contestata da parte convenuta in quanto non provata.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Secondo il principio generale fissato dal codice, quindi, colui che promuove un giudizio per richiedere una tutela in relazione ad un proprio diritto è gravato dall'onere di provare i fatti relativi alla propria domanda.
Nel caso di specie, avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni discendenti dai rapporti sopra richiamati, parte attrice avrebbe dovuto provare il titolo contrattuale e allegare l'inadempimento della parte convenuta, laddove quest'ultima avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento dell'obbligazione, e quindi il fatto estintivo della stessa, in conformità al criterio generale
(art. 2697 c.c.) e allo stabile indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. un. 30.10.2001 n.
13533). Orbene, dall'istruttoria (esclusivamente documentale, posto che non sono state articolate istanze di prova orale) non è emersa la prova né dei contratti di appalto intercorsi tra le parti né, del resto, della realizzazione dei lavori per l'esecuzione dei quali parte attrice chiede la corresponsione di somme ulteriori.
Ed infatti, parte convenuta ha sostanzialmente lamentato l'inesistenza di quei diversi lavori sui quali si fondano le maggiori pretese del ma quest'ultima non ha Parte_1
dato la prova né che vi fosse un rapporto contrattuale a monte che prevedesse quei lavori, né, tanto meno, di averli eseguiti.
L'attrice, in effetti, provvedeva al deposito del solo mastrino di sottoconto, peraltro sprovvisto di asseverazione, bollature o vidimature come per legge.
Giova evidenziare che il mastrino è un insieme di scritture contabili omogenee relative a un determinato conto, sul quale vengono registrate le variazioni quantitative prodotte dalle operazioni aziendali;
attiene, dunque, all'insieme delle scritture contabili aziendali.
L'articolo 2710 c.c. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Questo vale anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita o insolvente, a condizione che si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato.
Per poter essere fonte di prova, dunque, è necessario che il mastrino di sottoconto sia bollato e vidimato nelle forme di legge: ciò che, a ben vedere, non è avvenuto nel caso di specie.
A questo deve aggiungersi il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i libri contabili che l'imprenditore è obbligato a tenere, essendo formati dallo stesso, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Cass. civ. 26 aprile 2012, n. 6501).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con Ordinanza n. 26801/2019, con riferimento al valore probatorio della fattura e delle scritture contabili, ha evidenziato come la stessa fattura commerciale “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” e, dunque, tale principio a maggior ragione ben può essere mutuato riguardo una scrittura contabile quale è il mastrino cliente. Del resto, al più, la fattura “ha efficacia probatoria contro l'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo”. La Cassazione, dunque, ha affermato che le scritture contabili generalmente intese, sempre che bollate e vidimate ai sensi di legge (ciò che non è accaduto nel caso di specie), “possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720c.c.”.
Orbene, in virtù delle considerazioni supra sviluppate, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio in ordine tanto all'esistenza del titolo fondante le proprie ulteriori pretese, quanto all'esecuzione dei lavori contemplati dall'asserito rapporto contrattuale, la domanda relativa all'importo eccedente la somma di euro 14.923,45 va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, la parziale cessazione della materia del contendere, le difese delle parti e il contegno processuale delle stesse, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla somma di euro
14.923,45 chiesta da parte attrice;
• Rigetta la domanda quanto alle somme ulteriori pretese da parte attrice;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 920/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 21.1.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 920/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica civile -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 920/2017 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti e per espressa autorizzazione del Giudice delegato, dall'Avv. Gianluca Giammatteo, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Via Nicandro Iosso n.6;
- attore
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata _1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfranco Notaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito alla Sede Compartimentale di Campobasso alla Via Michele
Romano snc;
- convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento della _1 somma complessiva di € 39.478,35 (oltre accessori e spese di lite) dovuta in virtù di alcune opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che la CML aveva realizzato in favore dell' su tutto il territorio nazionale. _1
L'attrice, più nel dettaglio, provvedeva al deposito di tre fatture relative ai seguenti lavori: - fattura n. 1 del 9.3.2015, in relazione al contratto rep. 886 del 03.03.2011, stipulato con il Compartimento Anas Molise avente ad oggetto lavori ordinari di manutenzione delle opere d'arte per il compartimento per la viabilità per il Molise;
- fattura n. 5 del 2.5.2014, in relazione al contratto rep. 13653 del 15.07.2010, stipulato con il avente ad oggetto lavori di manutenzione Controparte_2
straordinaria per il ripristino statico e funzionale del Viadotto “Fiumara di Tito” lungo il R.A. n. 005 “Sicignano –Potenza”;
- fattura n. 24 del 20.12.2012, in relazione al contratto rep. 85970 del 12.05.2008, stipulato con il Compartimento avente ad oggetto lavori di manutenzione CP_3
straordinaria per la esecuzione di tappeto di tipo drenante in ts. tra i km 99+050 e vi
06+650 della s.s. 7 “Var di Terracina”.
Per quanto concerne le restanti somme pretese, invece, l'attrice provvedeva al deposito del mastrino clienti;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “accogliere la domanda attorea, accertando l'inadempimento della convenuta e l'effetto condannarla alla corresponsione della somma di euro 39.478,35, oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' la quale deduceva che il credito spettante all'attrice, _1
in realtà, ammontava a soli € 8.251,86; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni “Vorrà dunque il Tribunale: preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito a stipulare negoziazione assistita;
in subordine, dichiarare nulla la domanda per mancata indicazione e/o deposito della autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal Giudice
Delegato al Curatore Fallimentare nel merito rigettare la domanda per quanto di ragione, vinte spese e competenze”.
All'esito della negoziazione assistita svolta per ordine del G.I., la convenuta provvedeva a corrispondere a parte attrice la somma di € 8.251,86, come da bonifici depositati in data
06.11.2019. per poi formulare, per il tramite della memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine, proposta di rinuncia agli atti del giudizio con reciproca compensazione delle spese di lite, proposta alla quale parte attrice non aderiva.
Terminata l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, seguivano diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni e, in data 19.3.2024, il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * *
Preliminarmente si deve dare atto delle somme versate da nei confronti del _1
, somme provate per tabulas e comunque, a ben vedere, non contestate, Parte_1
pari ad € 14.923,45.
Più nel dettaglio, la convenuta provvedeva a saldare, in parte prima dell'instaurazione del presente giudizio (nell'ambito di alcuni pignoramenti presso terzi incardinati nei confronti Parte_ della nei quali l' risultava terza pignorata), in parte in corso di causa (come si _1
accennava, a seguito di negoziazione assistita, tramite bonifici depositati nel fascicolo telematico in data 6.11.2019), tutte le somme di cui alle tre fatture depositate dall'attrice.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della parziale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ.
20.1.1998 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: a) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; b) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Orbene, posto che, a fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in questione, parte attrice si è limitata a reiterare integralmente la pretesa contenuta nell'atto di citazione, senza sostanzialmente controdedurre alcunché, deve ritenersi che, nei limiti dell'importo di euro 14.923,45, la materia del contendere è cessata.
Quanto alle restanti somme richieste da parte attrice, pari ad € 24.554,90 (€ 39.478,35 - €
14.923,45), queste ultime deriverebbero da ulteriori lavori effettuati dalla
[...] in favore dell' in virtù di contratti di appalto intercorsi tra le parti: Parte_1 _1
somme la cui debenza è stata tempestivamente contestata da parte convenuta in quanto non provata.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Secondo il principio generale fissato dal codice, quindi, colui che promuove un giudizio per richiedere una tutela in relazione ad un proprio diritto è gravato dall'onere di provare i fatti relativi alla propria domanda.
Nel caso di specie, avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni discendenti dai rapporti sopra richiamati, parte attrice avrebbe dovuto provare il titolo contrattuale e allegare l'inadempimento della parte convenuta, laddove quest'ultima avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento dell'obbligazione, e quindi il fatto estintivo della stessa, in conformità al criterio generale
(art. 2697 c.c.) e allo stabile indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. un. 30.10.2001 n.
13533). Orbene, dall'istruttoria (esclusivamente documentale, posto che non sono state articolate istanze di prova orale) non è emersa la prova né dei contratti di appalto intercorsi tra le parti né, del resto, della realizzazione dei lavori per l'esecuzione dei quali parte attrice chiede la corresponsione di somme ulteriori.
Ed infatti, parte convenuta ha sostanzialmente lamentato l'inesistenza di quei diversi lavori sui quali si fondano le maggiori pretese del ma quest'ultima non ha Parte_1
dato la prova né che vi fosse un rapporto contrattuale a monte che prevedesse quei lavori, né, tanto meno, di averli eseguiti.
L'attrice, in effetti, provvedeva al deposito del solo mastrino di sottoconto, peraltro sprovvisto di asseverazione, bollature o vidimature come per legge.
Giova evidenziare che il mastrino è un insieme di scritture contabili omogenee relative a un determinato conto, sul quale vengono registrate le variazioni quantitative prodotte dalle operazioni aziendali;
attiene, dunque, all'insieme delle scritture contabili aziendali.
L'articolo 2710 c.c. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Questo vale anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita o insolvente, a condizione che si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato.
Per poter essere fonte di prova, dunque, è necessario che il mastrino di sottoconto sia bollato e vidimato nelle forme di legge: ciò che, a ben vedere, non è avvenuto nel caso di specie.
A questo deve aggiungersi il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i libri contabili che l'imprenditore è obbligato a tenere, essendo formati dallo stesso, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Cass. civ. 26 aprile 2012, n. 6501).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con Ordinanza n. 26801/2019, con riferimento al valore probatorio della fattura e delle scritture contabili, ha evidenziato come la stessa fattura commerciale “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” e, dunque, tale principio a maggior ragione ben può essere mutuato riguardo una scrittura contabile quale è il mastrino cliente. Del resto, al più, la fattura “ha efficacia probatoria contro l'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo”. La Cassazione, dunque, ha affermato che le scritture contabili generalmente intese, sempre che bollate e vidimate ai sensi di legge (ciò che non è accaduto nel caso di specie), “possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720c.c.”.
Orbene, in virtù delle considerazioni supra sviluppate, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio in ordine tanto all'esistenza del titolo fondante le proprie ulteriori pretese, quanto all'esecuzione dei lavori contemplati dall'asserito rapporto contrattuale, la domanda relativa all'importo eccedente la somma di euro 14.923,45 va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, la parziale cessazione della materia del contendere, le difese delle parti e il contegno processuale delle stesse, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla somma di euro
14.923,45 chiesta da parte attrice;
• Rigetta la domanda quanto alle somme ulteriori pretese da parte attrice;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione