Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1187
Versione
3 febbraio 1960
Art. 1. Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, e' sostituito dai commi seguenti:
"Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.
Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".

Entrata in vigore il 3 febbraio 1960