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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2011/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2011/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in strada Chiesa di Baganzola n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Cortesi
UR del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Parma alla via Farini n.
15;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Parma, Borgo Pier Antonio Bernabei n. 49;
APPELLATO CONTUMACE
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 999/2022 del 26.07.2022, pubblicata in data
29.08.2022, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto separazione giudiziale;
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.11.2020 dinanzi al Tribunale di Parma, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso, l'affidamento esclusivo della CP_1 figlia nata il [...] e la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, delegando i Servizi Per_1
Sociali a regolamentare gli incontri padre-figlia minore. Quanto agli aspetti economici, domandava la ricorrente porsi a carico del convenuto un assegno per il proprio mantenimento di euro 300,00 mensili e un assegno per il mantenimento della figlia sempre di euro 300,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Esponeva più specificamente: - che la famiglia aveva fissato la propria residenza a Parma in un immobile concesso dall in locazione a canone agevolato;
- di avere denunciato il marito nell'aprile 2019, quindi CP_2 prima della nascita della figlia, per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori;
- di avere scoperto dopo la denuncia di essere incinta e di essersi riconciliata con il coniuge;
- che il coniuge dopo la nascita della bambina aveva continuato a porre in essere comportamenti violenti nei suoi confronti anche alla presenza della minore e che quindi nuovamente denunciava il marito nell'aprile 2020 con successivo inserimento in una struttura protetta;
- che con decreto provvisorio del 25.08.2020 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna aveva disposto l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, predisponendo incontri protetti tra la bambina e il padre;
- che il GIP presso il Tribunale di
Parma aveva applicato a la misura della custodia cautelare in carcere;
- di essere priva di CP_1 occupazione;
- che il marito era da molto tempo disoccupato e durante il matrimonio non si era adoperato per la ricerca di uno stabile impiego, tutte le spese necessarie per la gestione della casa e della famiglia erano ad esclusivo carico della ricorrente la quale, sino a pochi mesi prima della gravidanza, aveva lavorato come badante;
- che in relazione ai fatti denunciati nell'aprile del 2020 era stata comminata al convenuto la pena di mesi 8 di reclusione, in continuazione con la prima condanna.
Il convenuto si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 17.02.2022, nella quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione ma chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia ai genitori e l'assegnazione in suo favore della casa familiare. Insisteva per il rigetto della domanda di assegno mensile per il mantenimento della moglie. A tal fine allegava: - che la convivenza era stata difficoltosa sin dall'inizio del matrimonio a causa di reciproche incomprensioni e differenze caratteriali/culturali; - che la nascita della figlia non aveva risolto le problematiche familiari che, anzi, si erano acuite;
- che i frequenti litigi tra i coniugi avevano indotto la Procura della Repubblica di Parma a promuovere un ricorso ex art. 333 c.c.; - che nelle more, con provvedimento del GIP del Tribunale di Parma era stato disposto l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare;
- che non corrispondeva a verità quanto affermato da controparte nel ricorso introduttivo, in particolare, proprio per far fronte alle necessità economiche della famiglia, il convenuto aveva costituito una impresa individuale;
- che entrambi i coniugi avevano una capacità reddituale insufficiente, le
2 difficoltà economiche del convenuto erano dipese sia dal periodo trascorso in carcere, sia dalle contingenze economiche particolarmente negative;
- che, dopo l'intervento del Tribunale per i Minorenni, aveva intrapreso un percorso presso i Servizi Sociali per elaborare i trascorsi familiari e migliorare le capacità di relazione con la figlia, durante gli ultimi incontri il convenuto aveva tenuto un atteggiamento di sufficiente collaborazione, come attestato dagli operatori del Servizio. All'udienza allo scopo fissata innanzi al giudice delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale, compariva la sola ricorrente e il convenuto, all'epoca detenuto, non si presentava. All'esito dell'audizione della ricorrente, il presidente delegato confermava l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, già disposto dal Tribunale per i Minorenni. Quanto alle ulteriori condizioni in Per_1 via provvisoria ed urgente, disponeva la collocazione della minore presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, demandava ai Servizi Sociali di regolamentare in forma protetta gli incontri padre-figlia e disponeva che, nel caso in cui il convenuto espletasse nel corso della detenzione attività lavorativa retribuita, il soggetto erogatore della retribuzione versasse la metà della stessa direttamente in favore della ricorrente a titolo di contributo del padre al mantenimento della figlia. Veniva quindi designato il G.I. e fissata l'udienza per la prosecuzione del processo. All'udienza del 20.04.2022 la ricorrente domandava emettersi nei confronti del convenuto ordine di protezione e il G.I., tenuto conto delle valutazioni espresse dai servizi sociali, accoglieva l'istanza. Alla stessa udienza le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di separazione e la causa veniva rimessa al collegio, previa rinuncia delle parti ai termini per gli scritti conclusivi.
Con sentenza emessa in data 26 luglio 2022 e pubblicata il 29 agosto 2022, il Tribunale di Parma pronunciava la separazione personale tra i coniugi e unitisi in matrimonio Parte_1 CP_1
a Parma in data 05.12.2018 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere all'annotazione del provvedimento e, ritenuto che potessero essere decise anche le altre domande proposte dai coniugi, senza necessità di assegnare alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., attesa la superfluità di ogni ulteriore istruttoria, dichiarava la separazione addebitabile al convenuto, confermava l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Parma, disponeva che la minore avesse Persona_2 collocazione presso la madre cui assegnava la casa familiare di Parma, strada Baganzola, demandava ai
Servizi Sociali di regolamentare in forma protetta gli incontri padre-figlia, con facoltà di sospenderli ove disturbanti, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno CP_1 Parte_1
10 di ogni mese e con decorrenza dalla data della sua scarcerazione, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia entro giorni dieci dalla presentazione della documentazione attestante il relativo esborso, stabiliva il divieto di espatrio dall'Italia della minore
[...] in compagnia del solo padre e disponeva, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Schengen, Per_2
l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati della predetta minore, compensando per l'intero le spese di lite tra le parti.
3 Per quanto qui di rilievo, come si vedrà meglio in seguito, il Tribunale di Parma, pur evidenziando le buone capacità accuditive nei confronti della figlia mostrate dalla e del percorso positivo Pt_1 intrapreso dalla stessa nel contesto di protezione che l'aveva accolta, riteneva opportuno confermare l'affidamento della figlia minore della coppia ai Servizi Sociali, anche al fine di garantire migliore tutela della medesima e della madre, considerate peraltro le fragilità sociali ed economiche della Il Pt_1
come riferito dagli operatori del Servizio Sociale, pur non avendo messo in atto negli ultimi CP_1 mesi comportamenti violenti o persecutori e avendo provato a seguire le indicazioni fornite, mostra, per le condotte tenute, una aggressività ed una imprevedibilità sufficienti a motivare una sincera preoccupazione nel Servizio circa la possibilità di un futuro passaggio a concreti agiti.
2.- Con appello depositato in data 13.12.2022, la Sig.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la parziale riforma in punto alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore, affidata al Servizio Sociale competente per territorio anziché alla madre in via esclusiva per come domandato dalla medesima sin dall'atto introduttivo del giudizio. Tale pronuncia, ad avviso dell'appellante, risulta ingiusta, illogica e viziata perché contraria ai principi di diritto che disciplinano l'affidamento dei minori oltre che in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale.
In particolare, la si duole, con un unico ed articolato motivo di gravame, di una errata interpretazione Pt_1
e valutazione dei principi di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'affidamento della figlia minore al Servizio Sociale invece che alla madre in via esclusiva. Se la conferma dell'affidamento ai Servizi già disposto dal Tribunale per i Minorenni poteva giustificarsi nella prima fase del giudizio di separazione, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti presidenziali, ciò non poteva più valere dopo le molteplici attività svolte da tutti i soggetti intervenuti durante i due anni del procedimento. La situazione, al momento della decisione del Tribunale di Parma, secondo l'appellante, era di gran lunga differente rispetto a quella conosciuta inizialmente dal Tribunale per i Minorenni, ciononostante il Giudice di primo grado ha ritenuto di mantenere inalterata la precedente statuizione, facendo perdurare l'affidamento extra familiare della piccola con Per_1 finalità protettive.
La censura quindi la sentenza del Tribunale parmense, ritenendo errato il procedimento logico- Pt_1 giuridico seguito dal Giudice di prime cure in ordine alla disposizione dell'affidamento della minore al
Servizio Sociale in luogo dell'affidamento esclusivo alla madre, posto che dalle relazioni di aggiornamento depositate agli atti dai Servizi Sociali emergerebbero con chiarezza la piena idoneità e capacità della madre;
il
Giudice di primo grado non solo non avrebbe adeguatamente motivato la scelta dell'affidamento ai Servizi
Sociali, ma neppure avrebbe considerato che esso è misura residuale rispetto all'affido al genitore idoneo, che era stata determinata dal Tribunale per i Minorenni in una situazione temporanea, immediatamente successiva alla messa in protezione di madre e figlia, datata nel tempo ed ormai superata. In assenza di una condotta pregiudizievole da parte della madre, a differenza di quanto attiene al padre, la minore doveva senz'altro essere
4 affidata in via esclusiva alla Sig.ra Non sussisterebbero ragioni per confermare l'affidamento della Pt_1 minore all'Ente territoriale, dando così continuità ad un provvedimento dal carattere inevitabilmente
“punitivo” anche nei confronti della madre, per le conseguenze che ne derivano nello svolgimento dei compiti e delle funzioni genitoriali. L'opportunità di continuare ad aiutare l'odierna appellante dal punto di vista economico ed abitativo non giustificherebbe allo stato attuale l'affidamento della figlia al Servizio Sociale, a maggior ragione considerato che oggi la ha reperito una occupazione lavorativa stabile, che le Pt_1 consente di provvedere in autonomia al soddisfacimento delle materiali esigenze della figlia. Mentre il Sig. si è reso responsabile di gravi e pregiudizievoli comportamenti in danno della moglie, per i quali è CP_1 stato condannato in sede penale in via definitiva e gli è stata addebitata la separazione, in capo alla Sig.ra non sono state ravvisate incapacità e/o inadeguatezze genitoriali, in grado di giustificare Pt_1
l'affidamento al Servizio Sociale.
Per quanto concerne più specificamente le condotte paterne e l'inadeguatezza del circa le capacità CP_1 genitoriali, oltre ai reati per i quali è stato condannato, valgono le esaustive e chiare relazioni del Servizio
Sociale e la circostanza fattuale del mancato rispetto del calendario delle visite programmate dai Servizi Sociali
e dell'omessa contribuzione al mantenimento della figlia minore.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in Parte_1 accoglimento della domanda avanzata nell'appello in ordine al regime di affidamento della figlia minore, invariate le altre statuizioni, di:
- stabilire l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione Per_1 Parte_1 presso la stessa;
In ogni caso con vittoria di spese legali di primo e secondo grado di giudizio, oltre ad oneri di legge.
3.- Dopo vari rinvii al fine di consentire all'appellante di dimostrare la regolare notifica alla controparte del ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza, all'udienza del 15 maggio 2025 la difesa di
[...] insisteva nelle domande formulate nell'atto di appello, con la precisazione che viene ora chiesto Pt_1
l'affido super esclusivo alla madre, in ragione del decreto di espulsione che ha colpito il padre, nessuno compariva per pur ritualmente evocato in giudizio. La Corte, preliminarmente, dichiarava la CP_1 contumacia dell'appellato e mandava alla Cancelleria affinchè provvedesse a richiedere ai CP_1
Servizi Sociali di Parma, affidatari della minore, relazione aggiornata, rinviando quindi la causa.
Il Comune di Parma, Settore Sociale S.O. Genitorialità, provvedeva a trasmettere relazione illustrativa di aggiornamento il 29.09.2025. All'udienza del 9 ottobre 2025, la parte appellante si riportava alle conclusioni già precisate, insistendo per l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa la Corte come l'appello proposto da sia fondato e meriti dunque accoglimento. Parte_1
5 Giova premettere in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis,
Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016, n. 18559;
Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”). Ancora, osserva la Corte come l'affidamento ai Servizi Sociali del figlio minore abbia natura residuale, trattandosi di misura cui si ricorre quando emergono una inidoneità ed incapacità educativa in capo ad entrambi i genitori, rendendo impossibile affidare il minore ad uno di essi e quando tali problematiche non possono essere superate attraverso altri interventi di supporto, anche a livello amministrativo ed economico, a conferma del favor per l'affidamento del minore all'interno della famiglia.
Tale regime di affidamento è dunque da escludere qualora uno dei genitori risulti figura idonea ed adeguata.
Ciò posto in diritto, si evidenzia che: - il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in data 25.08.2020,
6 a seguito delle denunce sporte dalla madre e della condanna in primo grado del padre per maltrattamenti, disponeva l'allontanamento del padre dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi normalmente frequentati dalla madre e dalla figlia minore, salvi i contesti protetti indicati dai Servizi Sociali e affidava la figlia minore al Servizio Sociale del Comune di Parma affinchè ne disponesse in ogni momento la Per_1 collocazione più adeguata, anche protetta insieme alla madre, regolamentasse i rapporti con il padre in forma protetta, invitasse i genitori a percorsi di sostegno genitoriale, di coppia o di genitorialità, offrisse alla minore ogni utile sostegno e valutasse le capacità genitoriali e la relazione genitori-figlia; - in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di separazione personale instaurato da in data 20.12.2021, Parte_1 il Presidente delegato confermava l'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre e regolamentazione in forma protetta degli incontri padre-figlia; - la sentenza oggi impugnata pure disponeva tale regime di affidamento, ritenendone opportuna la conferma anche per garantire una migliore tutela della bambina e della di lei madre, considerate le fragilità sociali ed economiche della Pt_1
Orbene, non possono che essere richiamate a questo punto le chiare osservazioni contenute nella relazione redatta dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Parma, frutto di colloqui con la madre, incontro con la minore e incontro telematico con le maestre e la pediatra nonché visita domiciliare. Riferiscono in particolare l'Educatrice territoriale e l'Assistente Sociale che la minore oggi di anni cinque, vive con la madre Per_1 in casa del Comune di Parma, sita in un quartiere ben collegato dal centro città e che Parte_1 CP_2 in sede di visita degli operatori è apparsa ordinata e curata, che “dalla documentazione in possesso di questo
Servizio Sociale…risulta che gli incontri tra il padre e la figlia in sede di Spazio Neutro si sono interrotti nel mese di ottobre 2022. Nonostante all'inizio 2023 fosse stato predisposto un nuovo calendario per favorire la ripresa degli incontri tra il padre e la minore, gli stessi non hanno potuto avere luogo anche a causa del grave gesto autolesivo estremo, dandosi fuoco, posto in essere dal padre. A seguito di tale evento, egli è stato ricoverato per diversi mesi e successivamente non sono più pervenute informazioni circa le sue condizioni. In tal senso si evidenzia che ad oggi questo Servizio non è mai stato contattato dal signor il quale non CP_1 ha presentato richieste per ristabilire un contatto con la figlia minore. Nel corso del colloquio con la madre, è emerso che la minore non incontra il padre da circa tre anni, da quando i sopracitati incontri sono stati interrotti…”, che “in questi anni la madre ha raggiunto diversi obiettivi relativi alla sua autonomia personale e familiare: ha ottenuto la patente di guida, continua l'attività lavorativa presso un'impresa di pulizie e per un breve periodo ha svolto, con contratto regolare, il lavoro di assistente familiare per un'anziana. Dal punto di vista relazionale, il nucleo non ha una rete parentale presente sul territorio, ma nel tempo si è consolidata una buona rete amicale anche di supporto laddove ve ne fosse necessità. Durante il colloquio la madre racconta di e la descrive come una bambina dal carattere particolarmente solare e curioso e riferisce di aver Per_1 raggiunto delle buone autonomie, frutto anche del supporto delle maestre e degli stimoli ricevuti nel corso dell'attuale percorso scolastico. Nello specifico la minore frequenta scuola dell'infanzia a Parma, il suo
7 percorso appare ad oggi positivo e pieno di progressi….le maestre in particolare riferiscono che la frequenza a scuola è costante e puntuale, lo stesso anche nel periodo del centro estivo…” e che “sebbene la storia di vita del suddetto nucleo sia stata caratterizzata da situazioni ed esperienze emotivamente significative complesse, emerge allo stato attuale come il percorso intrapreso e concluso da parte della madre si sia configurato in un valido strumento di resilienza e di positiva costruzione personale della stessa. Si evince dai colloqui che la signora inoltre continua a mantenere i contatti con le operatrici del centro antiviolenza, le quali la tengono aggiornata circa eventuali corsi di formazione e la invitano a momenti di confronto con altre donne…”. In conclusione le operatrici incaricate, preso atto del mancato interesse del padre nei confronti della figlia minore, dell'interruzione dei rapporti da ormai circa tre anni e dell'assenza di sostegno economico, affermano di ritenere opportuno, nell'ottica della tutela del benessere della bambina, di consentire alla madre di esercitare pienamente il proprio ruolo genitoriale, con la possibilità di assumere decisioni in autonomia, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore, riservandosi di mettere in atto eventuali interventi a sostegno del nucleo laddove se ne rilevasse la necessità.
Avuto riguardo alle risultanze della relazione dei Servizi Sociali e tenuto conto, da un lato, delle capacità accuditive e di educazione mostrate dalla e più in generale della sua adeguata capacità genitoriale Pt_1 dall'altro, della sostanziale assenza del padre il quale - per come riferito dall'appellante, avrebbe ricevuto decreto di espulsione - non risulta più interessarsi dalla figlia che non vede da circa tre anni, senza fornire notizie al Servizio Sociale, e non versa alcunché per il mantenimento della bambina, reputa la Corte che il regime di affidamento più tutelante, per un equilibrato sviluppo psicofisico della minore e una regolare crescita della stessa, sia quello dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” alla madre, la quale potrà assumere in autonomia ai sensi dell'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e scelta della residenza abituale. Qualora il padre fornisse sue notizie o dovesse farsi sentire, una eventuale ripresa degli incontri con la figlia avverrà solo con la supervisione e regolamentazione dei Servizi Sociali.
La sentenza del Tribunale di Parma va dunque parzialmente riformata disponendo l'affidamento super- esclusivo alla madre in luogo dell'affido al Servizio Sociale, ferme restando tutte le ulteriori statuizioni della pronuncia.
L'esito complessivo del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo (o meglio, nel presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato, la loro irripetibilità)
e la condanna del quale parte prevalentemente soccombente, al rimborso dei restanti due terzi delle CP_1 spese processuali in favore della somme queste da versarsi all'Erario, stante l'ammissione Parte_1 della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
8 Le spese si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di avverso la sentenza n. 999/2022 del Parte_1
Tribunale di Parma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita e ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica :
I- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, l'affidamento esclusivo della figlia minore Parte_2 [...]
nata a [...] il [...], alla madre conferendo alla predetta la responsabilità Per_2 Parte_1 genitoriale esclusiva in forma rafforzata anche per le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
II- DEMANDA ai Servizi Sociali, nel caso in cui il padre fornisse sue notizie o si facesse comunque risentire, la regolamentazione degli incontri con la figlia in forma protetta, con facoltà di sospenderli ove disturbanti per la minore;
III- COMPENSA nella misura di un terzo le spese di lite del primo grado di giudizio e DICHIARA IRRIPETIBILI nella stessa misura le spese di lite del presente grado di appello;
IV- AN l'appellato alla refusione, in favore dell'appellante dei CP_1 Parte_1 restanti due terzi delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 3.873,33 (pari a due terzi di € 5.810,00) per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e per il secondo grado in € 4.630,66 (due terzi di € 6.946,00) per compenso professionale oltre ad oneri di legge, somme queste da versarsi all'Erario;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 09.10.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2011/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in strada Chiesa di Baganzola n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Cortesi
UR del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Parma alla via Farini n.
15;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Parma, Borgo Pier Antonio Bernabei n. 49;
APPELLATO CONTUMACE
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 999/2022 del 26.07.2022, pubblicata in data
29.08.2022, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto separazione giudiziale;
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.11.2020 dinanzi al Tribunale di Parma, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso, l'affidamento esclusivo della CP_1 figlia nata il [...] e la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, delegando i Servizi Per_1
Sociali a regolamentare gli incontri padre-figlia minore. Quanto agli aspetti economici, domandava la ricorrente porsi a carico del convenuto un assegno per il proprio mantenimento di euro 300,00 mensili e un assegno per il mantenimento della figlia sempre di euro 300,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Esponeva più specificamente: - che la famiglia aveva fissato la propria residenza a Parma in un immobile concesso dall in locazione a canone agevolato;
- di avere denunciato il marito nell'aprile 2019, quindi CP_2 prima della nascita della figlia, per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori;
- di avere scoperto dopo la denuncia di essere incinta e di essersi riconciliata con il coniuge;
- che il coniuge dopo la nascita della bambina aveva continuato a porre in essere comportamenti violenti nei suoi confronti anche alla presenza della minore e che quindi nuovamente denunciava il marito nell'aprile 2020 con successivo inserimento in una struttura protetta;
- che con decreto provvisorio del 25.08.2020 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna aveva disposto l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, predisponendo incontri protetti tra la bambina e il padre;
- che il GIP presso il Tribunale di
Parma aveva applicato a la misura della custodia cautelare in carcere;
- di essere priva di CP_1 occupazione;
- che il marito era da molto tempo disoccupato e durante il matrimonio non si era adoperato per la ricerca di uno stabile impiego, tutte le spese necessarie per la gestione della casa e della famiglia erano ad esclusivo carico della ricorrente la quale, sino a pochi mesi prima della gravidanza, aveva lavorato come badante;
- che in relazione ai fatti denunciati nell'aprile del 2020 era stata comminata al convenuto la pena di mesi 8 di reclusione, in continuazione con la prima condanna.
Il convenuto si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 17.02.2022, nella quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione ma chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia ai genitori e l'assegnazione in suo favore della casa familiare. Insisteva per il rigetto della domanda di assegno mensile per il mantenimento della moglie. A tal fine allegava: - che la convivenza era stata difficoltosa sin dall'inizio del matrimonio a causa di reciproche incomprensioni e differenze caratteriali/culturali; - che la nascita della figlia non aveva risolto le problematiche familiari che, anzi, si erano acuite;
- che i frequenti litigi tra i coniugi avevano indotto la Procura della Repubblica di Parma a promuovere un ricorso ex art. 333 c.c.; - che nelle more, con provvedimento del GIP del Tribunale di Parma era stato disposto l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare;
- che non corrispondeva a verità quanto affermato da controparte nel ricorso introduttivo, in particolare, proprio per far fronte alle necessità economiche della famiglia, il convenuto aveva costituito una impresa individuale;
- che entrambi i coniugi avevano una capacità reddituale insufficiente, le
2 difficoltà economiche del convenuto erano dipese sia dal periodo trascorso in carcere, sia dalle contingenze economiche particolarmente negative;
- che, dopo l'intervento del Tribunale per i Minorenni, aveva intrapreso un percorso presso i Servizi Sociali per elaborare i trascorsi familiari e migliorare le capacità di relazione con la figlia, durante gli ultimi incontri il convenuto aveva tenuto un atteggiamento di sufficiente collaborazione, come attestato dagli operatori del Servizio. All'udienza allo scopo fissata innanzi al giudice delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale, compariva la sola ricorrente e il convenuto, all'epoca detenuto, non si presentava. All'esito dell'audizione della ricorrente, il presidente delegato confermava l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, già disposto dal Tribunale per i Minorenni. Quanto alle ulteriori condizioni in Per_1 via provvisoria ed urgente, disponeva la collocazione della minore presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, demandava ai Servizi Sociali di regolamentare in forma protetta gli incontri padre-figlia e disponeva che, nel caso in cui il convenuto espletasse nel corso della detenzione attività lavorativa retribuita, il soggetto erogatore della retribuzione versasse la metà della stessa direttamente in favore della ricorrente a titolo di contributo del padre al mantenimento della figlia. Veniva quindi designato il G.I. e fissata l'udienza per la prosecuzione del processo. All'udienza del 20.04.2022 la ricorrente domandava emettersi nei confronti del convenuto ordine di protezione e il G.I., tenuto conto delle valutazioni espresse dai servizi sociali, accoglieva l'istanza. Alla stessa udienza le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di separazione e la causa veniva rimessa al collegio, previa rinuncia delle parti ai termini per gli scritti conclusivi.
Con sentenza emessa in data 26 luglio 2022 e pubblicata il 29 agosto 2022, il Tribunale di Parma pronunciava la separazione personale tra i coniugi e unitisi in matrimonio Parte_1 CP_1
a Parma in data 05.12.2018 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere all'annotazione del provvedimento e, ritenuto che potessero essere decise anche le altre domande proposte dai coniugi, senza necessità di assegnare alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., attesa la superfluità di ogni ulteriore istruttoria, dichiarava la separazione addebitabile al convenuto, confermava l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Parma, disponeva che la minore avesse Persona_2 collocazione presso la madre cui assegnava la casa familiare di Parma, strada Baganzola, demandava ai
Servizi Sociali di regolamentare in forma protetta gli incontri padre-figlia, con facoltà di sospenderli ove disturbanti, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno CP_1 Parte_1
10 di ogni mese e con decorrenza dalla data della sua scarcerazione, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia entro giorni dieci dalla presentazione della documentazione attestante il relativo esborso, stabiliva il divieto di espatrio dall'Italia della minore
[...] in compagnia del solo padre e disponeva, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Schengen, Per_2
l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati della predetta minore, compensando per l'intero le spese di lite tra le parti.
3 Per quanto qui di rilievo, come si vedrà meglio in seguito, il Tribunale di Parma, pur evidenziando le buone capacità accuditive nei confronti della figlia mostrate dalla e del percorso positivo Pt_1 intrapreso dalla stessa nel contesto di protezione che l'aveva accolta, riteneva opportuno confermare l'affidamento della figlia minore della coppia ai Servizi Sociali, anche al fine di garantire migliore tutela della medesima e della madre, considerate peraltro le fragilità sociali ed economiche della Il Pt_1
come riferito dagli operatori del Servizio Sociale, pur non avendo messo in atto negli ultimi CP_1 mesi comportamenti violenti o persecutori e avendo provato a seguire le indicazioni fornite, mostra, per le condotte tenute, una aggressività ed una imprevedibilità sufficienti a motivare una sincera preoccupazione nel Servizio circa la possibilità di un futuro passaggio a concreti agiti.
2.- Con appello depositato in data 13.12.2022, la Sig.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la parziale riforma in punto alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore, affidata al Servizio Sociale competente per territorio anziché alla madre in via esclusiva per come domandato dalla medesima sin dall'atto introduttivo del giudizio. Tale pronuncia, ad avviso dell'appellante, risulta ingiusta, illogica e viziata perché contraria ai principi di diritto che disciplinano l'affidamento dei minori oltre che in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale.
In particolare, la si duole, con un unico ed articolato motivo di gravame, di una errata interpretazione Pt_1
e valutazione dei principi di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'affidamento della figlia minore al Servizio Sociale invece che alla madre in via esclusiva. Se la conferma dell'affidamento ai Servizi già disposto dal Tribunale per i Minorenni poteva giustificarsi nella prima fase del giudizio di separazione, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti presidenziali, ciò non poteva più valere dopo le molteplici attività svolte da tutti i soggetti intervenuti durante i due anni del procedimento. La situazione, al momento della decisione del Tribunale di Parma, secondo l'appellante, era di gran lunga differente rispetto a quella conosciuta inizialmente dal Tribunale per i Minorenni, ciononostante il Giudice di primo grado ha ritenuto di mantenere inalterata la precedente statuizione, facendo perdurare l'affidamento extra familiare della piccola con Per_1 finalità protettive.
La censura quindi la sentenza del Tribunale parmense, ritenendo errato il procedimento logico- Pt_1 giuridico seguito dal Giudice di prime cure in ordine alla disposizione dell'affidamento della minore al
Servizio Sociale in luogo dell'affidamento esclusivo alla madre, posto che dalle relazioni di aggiornamento depositate agli atti dai Servizi Sociali emergerebbero con chiarezza la piena idoneità e capacità della madre;
il
Giudice di primo grado non solo non avrebbe adeguatamente motivato la scelta dell'affidamento ai Servizi
Sociali, ma neppure avrebbe considerato che esso è misura residuale rispetto all'affido al genitore idoneo, che era stata determinata dal Tribunale per i Minorenni in una situazione temporanea, immediatamente successiva alla messa in protezione di madre e figlia, datata nel tempo ed ormai superata. In assenza di una condotta pregiudizievole da parte della madre, a differenza di quanto attiene al padre, la minore doveva senz'altro essere
4 affidata in via esclusiva alla Sig.ra Non sussisterebbero ragioni per confermare l'affidamento della Pt_1 minore all'Ente territoriale, dando così continuità ad un provvedimento dal carattere inevitabilmente
“punitivo” anche nei confronti della madre, per le conseguenze che ne derivano nello svolgimento dei compiti e delle funzioni genitoriali. L'opportunità di continuare ad aiutare l'odierna appellante dal punto di vista economico ed abitativo non giustificherebbe allo stato attuale l'affidamento della figlia al Servizio Sociale, a maggior ragione considerato che oggi la ha reperito una occupazione lavorativa stabile, che le Pt_1 consente di provvedere in autonomia al soddisfacimento delle materiali esigenze della figlia. Mentre il Sig. si è reso responsabile di gravi e pregiudizievoli comportamenti in danno della moglie, per i quali è CP_1 stato condannato in sede penale in via definitiva e gli è stata addebitata la separazione, in capo alla Sig.ra non sono state ravvisate incapacità e/o inadeguatezze genitoriali, in grado di giustificare Pt_1
l'affidamento al Servizio Sociale.
Per quanto concerne più specificamente le condotte paterne e l'inadeguatezza del circa le capacità CP_1 genitoriali, oltre ai reati per i quali è stato condannato, valgono le esaustive e chiare relazioni del Servizio
Sociale e la circostanza fattuale del mancato rispetto del calendario delle visite programmate dai Servizi Sociali
e dell'omessa contribuzione al mantenimento della figlia minore.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in Parte_1 accoglimento della domanda avanzata nell'appello in ordine al regime di affidamento della figlia minore, invariate le altre statuizioni, di:
- stabilire l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione Per_1 Parte_1 presso la stessa;
In ogni caso con vittoria di spese legali di primo e secondo grado di giudizio, oltre ad oneri di legge.
3.- Dopo vari rinvii al fine di consentire all'appellante di dimostrare la regolare notifica alla controparte del ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza, all'udienza del 15 maggio 2025 la difesa di
[...] insisteva nelle domande formulate nell'atto di appello, con la precisazione che viene ora chiesto Pt_1
l'affido super esclusivo alla madre, in ragione del decreto di espulsione che ha colpito il padre, nessuno compariva per pur ritualmente evocato in giudizio. La Corte, preliminarmente, dichiarava la CP_1 contumacia dell'appellato e mandava alla Cancelleria affinchè provvedesse a richiedere ai CP_1
Servizi Sociali di Parma, affidatari della minore, relazione aggiornata, rinviando quindi la causa.
Il Comune di Parma, Settore Sociale S.O. Genitorialità, provvedeva a trasmettere relazione illustrativa di aggiornamento il 29.09.2025. All'udienza del 9 ottobre 2025, la parte appellante si riportava alle conclusioni già precisate, insistendo per l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa la Corte come l'appello proposto da sia fondato e meriti dunque accoglimento. Parte_1
5 Giova premettere in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis,
Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016, n. 18559;
Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”). Ancora, osserva la Corte come l'affidamento ai Servizi Sociali del figlio minore abbia natura residuale, trattandosi di misura cui si ricorre quando emergono una inidoneità ed incapacità educativa in capo ad entrambi i genitori, rendendo impossibile affidare il minore ad uno di essi e quando tali problematiche non possono essere superate attraverso altri interventi di supporto, anche a livello amministrativo ed economico, a conferma del favor per l'affidamento del minore all'interno della famiglia.
Tale regime di affidamento è dunque da escludere qualora uno dei genitori risulti figura idonea ed adeguata.
Ciò posto in diritto, si evidenzia che: - il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in data 25.08.2020,
6 a seguito delle denunce sporte dalla madre e della condanna in primo grado del padre per maltrattamenti, disponeva l'allontanamento del padre dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi normalmente frequentati dalla madre e dalla figlia minore, salvi i contesti protetti indicati dai Servizi Sociali e affidava la figlia minore al Servizio Sociale del Comune di Parma affinchè ne disponesse in ogni momento la Per_1 collocazione più adeguata, anche protetta insieme alla madre, regolamentasse i rapporti con il padre in forma protetta, invitasse i genitori a percorsi di sostegno genitoriale, di coppia o di genitorialità, offrisse alla minore ogni utile sostegno e valutasse le capacità genitoriali e la relazione genitori-figlia; - in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di separazione personale instaurato da in data 20.12.2021, Parte_1 il Presidente delegato confermava l'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre e regolamentazione in forma protetta degli incontri padre-figlia; - la sentenza oggi impugnata pure disponeva tale regime di affidamento, ritenendone opportuna la conferma anche per garantire una migliore tutela della bambina e della di lei madre, considerate le fragilità sociali ed economiche della Pt_1
Orbene, non possono che essere richiamate a questo punto le chiare osservazioni contenute nella relazione redatta dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Parma, frutto di colloqui con la madre, incontro con la minore e incontro telematico con le maestre e la pediatra nonché visita domiciliare. Riferiscono in particolare l'Educatrice territoriale e l'Assistente Sociale che la minore oggi di anni cinque, vive con la madre Per_1 in casa del Comune di Parma, sita in un quartiere ben collegato dal centro città e che Parte_1 CP_2 in sede di visita degli operatori è apparsa ordinata e curata, che “dalla documentazione in possesso di questo
Servizio Sociale…risulta che gli incontri tra il padre e la figlia in sede di Spazio Neutro si sono interrotti nel mese di ottobre 2022. Nonostante all'inizio 2023 fosse stato predisposto un nuovo calendario per favorire la ripresa degli incontri tra il padre e la minore, gli stessi non hanno potuto avere luogo anche a causa del grave gesto autolesivo estremo, dandosi fuoco, posto in essere dal padre. A seguito di tale evento, egli è stato ricoverato per diversi mesi e successivamente non sono più pervenute informazioni circa le sue condizioni. In tal senso si evidenzia che ad oggi questo Servizio non è mai stato contattato dal signor il quale non CP_1 ha presentato richieste per ristabilire un contatto con la figlia minore. Nel corso del colloquio con la madre, è emerso che la minore non incontra il padre da circa tre anni, da quando i sopracitati incontri sono stati interrotti…”, che “in questi anni la madre ha raggiunto diversi obiettivi relativi alla sua autonomia personale e familiare: ha ottenuto la patente di guida, continua l'attività lavorativa presso un'impresa di pulizie e per un breve periodo ha svolto, con contratto regolare, il lavoro di assistente familiare per un'anziana. Dal punto di vista relazionale, il nucleo non ha una rete parentale presente sul territorio, ma nel tempo si è consolidata una buona rete amicale anche di supporto laddove ve ne fosse necessità. Durante il colloquio la madre racconta di e la descrive come una bambina dal carattere particolarmente solare e curioso e riferisce di aver Per_1 raggiunto delle buone autonomie, frutto anche del supporto delle maestre e degli stimoli ricevuti nel corso dell'attuale percorso scolastico. Nello specifico la minore frequenta scuola dell'infanzia a Parma, il suo
7 percorso appare ad oggi positivo e pieno di progressi….le maestre in particolare riferiscono che la frequenza a scuola è costante e puntuale, lo stesso anche nel periodo del centro estivo…” e che “sebbene la storia di vita del suddetto nucleo sia stata caratterizzata da situazioni ed esperienze emotivamente significative complesse, emerge allo stato attuale come il percorso intrapreso e concluso da parte della madre si sia configurato in un valido strumento di resilienza e di positiva costruzione personale della stessa. Si evince dai colloqui che la signora inoltre continua a mantenere i contatti con le operatrici del centro antiviolenza, le quali la tengono aggiornata circa eventuali corsi di formazione e la invitano a momenti di confronto con altre donne…”. In conclusione le operatrici incaricate, preso atto del mancato interesse del padre nei confronti della figlia minore, dell'interruzione dei rapporti da ormai circa tre anni e dell'assenza di sostegno economico, affermano di ritenere opportuno, nell'ottica della tutela del benessere della bambina, di consentire alla madre di esercitare pienamente il proprio ruolo genitoriale, con la possibilità di assumere decisioni in autonomia, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore, riservandosi di mettere in atto eventuali interventi a sostegno del nucleo laddove se ne rilevasse la necessità.
Avuto riguardo alle risultanze della relazione dei Servizi Sociali e tenuto conto, da un lato, delle capacità accuditive e di educazione mostrate dalla e più in generale della sua adeguata capacità genitoriale Pt_1 dall'altro, della sostanziale assenza del padre il quale - per come riferito dall'appellante, avrebbe ricevuto decreto di espulsione - non risulta più interessarsi dalla figlia che non vede da circa tre anni, senza fornire notizie al Servizio Sociale, e non versa alcunché per il mantenimento della bambina, reputa la Corte che il regime di affidamento più tutelante, per un equilibrato sviluppo psicofisico della minore e una regolare crescita della stessa, sia quello dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” alla madre, la quale potrà assumere in autonomia ai sensi dell'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e scelta della residenza abituale. Qualora il padre fornisse sue notizie o dovesse farsi sentire, una eventuale ripresa degli incontri con la figlia avverrà solo con la supervisione e regolamentazione dei Servizi Sociali.
La sentenza del Tribunale di Parma va dunque parzialmente riformata disponendo l'affidamento super- esclusivo alla madre in luogo dell'affido al Servizio Sociale, ferme restando tutte le ulteriori statuizioni della pronuncia.
L'esito complessivo del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo (o meglio, nel presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato, la loro irripetibilità)
e la condanna del quale parte prevalentemente soccombente, al rimborso dei restanti due terzi delle CP_1 spese processuali in favore della somme queste da versarsi all'Erario, stante l'ammissione Parte_1 della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
8 Le spese si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di avverso la sentenza n. 999/2022 del Parte_1
Tribunale di Parma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita e ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica :
I- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, l'affidamento esclusivo della figlia minore Parte_2 [...]
nata a [...] il [...], alla madre conferendo alla predetta la responsabilità Per_2 Parte_1 genitoriale esclusiva in forma rafforzata anche per le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
II- DEMANDA ai Servizi Sociali, nel caso in cui il padre fornisse sue notizie o si facesse comunque risentire, la regolamentazione degli incontri con la figlia in forma protetta, con facoltà di sospenderli ove disturbanti per la minore;
III- COMPENSA nella misura di un terzo le spese di lite del primo grado di giudizio e DICHIARA IRRIPETIBILI nella stessa misura le spese di lite del presente grado di appello;
IV- AN l'appellato alla refusione, in favore dell'appellante dei CP_1 Parte_1 restanti due terzi delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 3.873,33 (pari a due terzi di € 5.810,00) per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e per il secondo grado in € 4.630,66 (due terzi di € 6.946,00) per compenso professionale oltre ad oneri di legge, somme queste da versarsi all'Erario;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 09.10.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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