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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. NOVELLO DIEGO e dell'avv. DEMO EUGENIO elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._6
(C.F. ), Controparte_2 C.F._7 tutti con il patrocinio dell'avv. ANAPOLI ANTONELLA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ANAPOLI ANTONELLA
CONVENUTI
Oggetto: proprietà.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 66/2024, prot. n. 4351/2024 del 12.6.2024, dopo l'avvicendamento del giudice istruttore.
Ciò premesso, va evidenziato quanto segue in punto di fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2019, , , Parte_5 Parte_3 Pt_4
, , , convenivano in giudizio e al
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 fine di sentir dichiarare, previo accertamento della propria esclusiva proprietà dei mappali nn. 187
(corte) e 948 (concimaia), foglio 5, del Comune di Breganze per successione a titolo particolare
(compravendita) ovvero per intervenuta usucapione, l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale di godimento asseritamente vantato dai convenuti sui fondi citati, con l'esclusione del diritto di servitù di passaggio pedonale istituito con atto dell'11.2.1999 del notaio di Breganze. Persona_1
Sempre nel merito, chiedevano di accertare quale l'esatta linea di confine tra le proprietà di cui al foglio 5 del Comune di Breganze mappali nn. 953 e 954, da un lato, e mappali nn. 1322 e 949, dall'altro lato. Con rifusione delle spese di lite, totale nell'ipotesi in cui la linea di confine venisse individuata come da documentazione allegata sub docc. 8 e 9.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano di essere proprietari ed usufruttuari di un compendio immobiliare sito nel Comune di Breganze, via del Torrione, in forza di: (i) scrittura privata con autenticazione del notaio di Piovene Rocchette del 17.10.2002 trascritta in data Persona_2
5.11.2002 ai numeri 10905 RG e 7679 RP, (ii) atto pubblico notarile del 26.1.2005 del notaio Per_2 di Piovene Rocchette trascritto a Bassano del Grappa in data 23.11.2006 ai numeri 14693-14694
[...]
RG e 9268-9269 RP;
(iii) atto di donazione del 30.12.2011 del notaio di Breganze Persona_3 trascritto a Bassano del Grappa in data 25.1.2012 ai numeri 676-677-678 RG e 517-518-519 RP. In particolare, e erano comproprietari in parti uguali dei mappali nn. 187 Parte_5 Parte_3 sub 6 e sub 12 graffato con mappale n. 953, n. 389 sub 7 graffato con i mappali nn. 950 e 952, mappale n. 389 sub 8, nonché erano nudi proprietari del mappale n. 1322 di cui erano usufruttuari in pari quota e . Invece, era nudo proprietario dei mappali nn. 945 sub Parte_1 Parte_2 Parte_4
3 e sub 4 di cui erano usufruttuari in parti uguali e . era Parte_1 Parte_2 Parte_4 poi pieno proprietario del mappale n. 187 sub 13.
Gli attori esponevano che siffatto compendio immobiliare era prospiciente ad una corte interna censita come mappale n. 187 ex mappale n. 187/a e mappale n. 948 ex mappale n. 182/e (concimaia) e che in virtù degli atti notarili indicati detta corte doveva ritenersi di loro esclusiva proprietà, ovvero dovevano riconoscersi proprietari a titolo originario per aver maturato possesso idoneo ad usucapire per oltre vent'anni, avendola sempre utilizzata come giardino pertinenziale delle proprie abitazioni.
Prospiciente alla predetta corte era però anche l'immobile dei convenuti censito come mappale n. 389, figlio 5 del Comune di Breganze, acquistato con atto notarile di compravendita dell'11.2.1999 del notaio di Breganze, che aveva istituito in loro favore una servitù di passaggio Persona_1 insistente sulla corte comune al fine di accedere e recedere dal fondo censito come mappale n. 949. I convenuti iniziavano a vivere presso i luoghi di causa solo nel 2006 a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. pagina 2 di 18 Ciononostante, gli attori evidenziavano che i convenuti non avevano mai utilizzato la corte in questione, che invece era sempre rimasta nell'esclusivo possesso attoreo.
Siccome, tuttavia, i convenuti avevano avanzato pretese petitorie rispetto alla corte in qualità di comproprietari, gli attori chiedevano all'intestato Tribunale di accertare ai sensi dell'art. 949 c.c. l'inesistenza di qualsivoglia diritto dominicale di tal fatta in capo ai convenuti.
Parimenti, gli attori esponevano di essere proprietari anche della concimaia censita quale mappale n.
948, rispetto al quale, a fronte delle rivendicazioni dei convenuti, chiedevano di accertare l'inesistenza di qualsivoglia loro diritto dominicale.
Da ultimo, gli attori esponevano di aver allertato i convenuti con lettera del 26.4.2017 per l'individuazione dei rispettivi confini tra la propria proprietà (mappali n. 1322 e n. 953) e quella dei convenuti (mappali n. 949 e n. 954). Dopo un sopralluogo effettuato con i rispettivi tecnici in data
10.4.2018, le parti procedevano al posizionamento dei picchetti confinari, ciononostante i convenuti si rifiutavano di ratificare l'accordo per iscritto così impedendo agli attori di posizionare una rete a tutela dei propri confini.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.5.2019 si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo all'intestato Tribunale di mandare respinta la domanda di accertamento dell'esclusiva proprietà degli attori dei mappali nn. 187 e 948 (corte comune e concimaia) ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore della comproprietà dei predetti mappali. I convenuti non si opponevano alla domanda di accertamento dei confini tra le proprietà delle parti, da includersi anche la corte comune e la concimaia. Sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che gli attori avevano occupato illegittimamente una porzione di corte comune, specificatamente segnata nel doc. 22 prodotto, condannarsi i medesimi alla restituzione ai comproprietari e alla rimozione delle opere già realizzate, con condanna al risarcimento del danno per la illegittima occupazione accertata. Con condanna per lite temeraria degli attori a fronte della spiegata domanda di accertamento della proprietà esclusiva di corte e concimaia. Vittoria e competenze di causa rifuse.
In fatto ed in diritto, i convenuti esponevano anzitutto di essere comproprietari, al pari degli attori, della corte censita come mappale n. 187 e della concimaia censita come mappale n. 948 in virtù dell'espresso tenore dell'atto di compravendita dell'11.2.1999 del notaio con cui avevano Persona_1 acquistato i mappali n. 389 sub 1 (ora sub 5 e sub 6) e n. 949 adibiti ad abitazione coniugale, aventi diritto anche sulla corte comune e concimaia;
ad ogni modo, evidenziavano che gli attori non avevano provato la piena ed esclusiva proprietà dei mappali predetti ed altresì deducevano l'inammissibilità per incompatibilità tra la domanda di accertamento della proprietà esclusiva attorea per atto di compravendita e quella per usucapione.
L'atto di provenienza degli immobili così acquistati era da rinvenirsi nell'atto di cessione e stralcio divisionale del 22.6.1972 in base al quale i condividenti, danti causa dei convenuti, venivano indicati come comproprietari di 1/5 di corte comune e concimaia. La visura storica della concimaia mappale n.
948 evidenziava che i convenuti erano comproprietari quota parte di 3/30 ciascuno, ovverossia di 1/5 insieme.
Quanto alla domanda di acquisto della proprietà esclusiva degli attori per usucapione, i convenuti ne contestavano la sussistenza dei presupposti, avendo i primi riconosciuto di essere comproprietari con i pagina 3 di 18 secondi della corte, atteso che: (i) in data 23.8.1999 (dante causa degli attori, padre di Persona_4
e nonno di e ) scriveva al Comune di Breganze Parte_1 Parte_4 Parte_5 manifestando contrarietà all'apertura di finestre da parte dei convenuti sulla corte di cui si dichiarava comproprietario insieme a loro;
(ii) con sentenza n. 47/2003 del Tribunale di Bassano del Grappa del
6.12.2002 veniva dato atto che ed i convenuti erano comproprietari del cortile mappale Persona_4
n. 187; (iii) con lettera del 21.12.2005 chiedeva al Comune di Breganze di essere Parte_1 autorizzato all'abbattimento dell'ippocastano posto sulla corte comune;
(iv) con ordinanza n. 3/2007 dell'11.1.2007 il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, rigettava il ricorso possessorio proposto da , e nei confronti degli odierni convenuti al Persona_4 Parte_1 Parte_2 fine di ottenere la reintegra e manutenzione del possesso sulla corte mappale n. 187 a seguito di lavori di sbancamento effettuati e realizzazione di scivolo, dando atto al contempo che i lavori eseguiti dai convenuti non integravano molestia o spoglio nell'uso della corte comune;
(v) con lettera del 2.7.2009
, , , e comunicavano ai Parte_1 Parte_2 Persona_4 Parte_5 Parte_3 convenuti che avrebbero iniziato lavori di ristrutturazione con installazione sulla corte comune di una gru;
(vi) con lettera del 17.7.2009 i primi comunicavano ai secondi l'utilizzo di una gru più piccola per non intralciare il transito sulla corte comune.
Peraltro, i convenuti evidenziavano che giudizialmente era già stato accertato il loro possesso di corte e concimaia: (a) nell'ambito di un giudizio instaurato dagli attori volto ad accertare l'occupazione abusiva dei convenuti del mappale n. 948, deciso con sentenza n. 595/2016 del Tribunale di Vicenza;
(b) nell'ambito del giudizio per ricorso possessorio instaurato dai convenuti nei confronti degli attori per illegittima apposizione di lucchetto al portone carrabile di accesso deciso in senso favorevole ai ricorrenti con ordinanza n. 550/2017 del 13.1.2017, confermata in sede di reclamo con ordinanza del
23.2.2017.
I convenuti evidenziavano di aver spiegato domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle pretese attoree in relazione all'accertamento dell'intervenuto acquisto della comproprietà per usucapione ventennale della corte comune e concimaia.
Quanto alla domanda di accertamento confini, i convenuti chiarivano di aver proposto agli attori di accertare i confini esistenti tra tutte le rispettive proprietà e non solo tra le proprietà indicate dagli attori, ma la richiesta non veniva accolta. Ad ogni modo, il confinamento del tecnico ricalcava quello di frazionamento del 30.6.1971 allegato all'atto pubblico originario.
Infine, i convenuti esponevano che gli attori nel settembre 2012 avevano inglobato indebitamente parte della corte comune, come emerso chiaramente dal progetto di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale allegato al permesso di costruire n. 246/2012 del 22.11.2012. La parte di cui gli attori si erano indebitamente appropriati veniva documentata come di colore rosso nel doc. 22 prodotto, ammontava a circa 60 metri quadrati. Altresì nella porzione indicata di colore azzurro del documento citato gli attori avevano costruito un accesso privato alla propria abitazione in spregio dei diritti dei convenuti comproprietari: nel 2013 gli attori costruivano un accesso pedonale dalla corte alle proprie abitazioni, nel 2016 realizzavano una pavimentazione per accesso carraio e nell'agosto 2018 realizzavano nuovo accesso carrabile dalla corte comune alle proprie abitazioni, occupando la corte comune.
* * *
pagina 4 di 18 1. Sull'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c..
L'azione negatoria esperita dagli attori rispetto alla corte ed alla concimaia prospiciente alle abitazioni delle parti in causa è infondata e va respinta. In effetti, è emerso in corso di causa che gli attori non sono esclusivi proprietari dei fondi censiti come mappali nn. 187 e 948, foglio 5, Comune di Breganze
(cfr. doc. 5 attori;
doc. 22 convenuti), bensì è emerso che anche i convenuti ne sono comproprietari.
In particolare, gli attori deducono l'inesistenza del diritto di comproprietà vantato dai convenuti sulla corte e sulla concimaia a fronte dell'esclusività del proprio diritto dominicale sugli stessi, diritto di proprietà esclusivo che essi dichiarano di vantare sia a titolo derivativo (per compravendita e donazione), sia a titolo originario (per usucapione).
A tal riguardo è doveroso anzitutto chiarire che essendo il diritto di proprietà un diritto di tipo autodeterminato, esso non si identifica con la causa petendi sottostante, ovverossia con il titolo in base al quale esso viene dedotto sussistente (se per contratto o per usucapione), bensì si identifica solo attraverso al suo contenuto (petitum), con la conseguenza allora che l'eccezione di inammissibilità per contraddittorietà della domanda di accertamento della proprietà avanzata dagli attori in forza di titoli differenti (titolo derivativo e titolo originario), così come sollevata dai convenuti, è infondata e va respinta perché la domanda resta pur sempre la medesima (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
23/08/2019, n. 21641: “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà. (Nella specie, la parte aveva chiesto, in citazione, l'accertamento della proprietà esclusiva di un fondo, per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede "pro quota")”).
Vanno a questo punto chiarite le ragioni che tuttavia impongono di respingere la domanda di accertamento negativo ex art. 949 c.c. proposta dagli attori.
In punto di legittimazione attiva va chiarito che i convenuti non contestano che gli attori siano comproprietari della corte comune e della concimaia, contestano unicamente che essi ne siano proprietari esclusivi, sicché a fronte dei titoli di acquisto prodotti da parte attrice (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 attori) la legittimazione attiva di , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sussiste (cfr. Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 30/05/2022, n. 8506: “Nell'ambito Parte_2 delle azioni a difesa della proprietà, l'actio negatoria disciplinata dall'art. 949 c.c. rappresenta un'azione di accertamento negativo che è concessa al proprietario, o per far cessare pagina 5 di 18 eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene (salvo il risarcimento dei danni), oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè al fine di far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla cosa. In tale fattispecie, dunque, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire come nell'azione di rivendica la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene. Chi agisce in negatoria, pertanto, di regola deve quantomeno produrre un titolo, ossia un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo”).
Quanto al merito della domanda di accertamento della inesistenza dei diritti di comproprietà in capo ai convenuti sui mappali nn. 187 e 948 (corte comune e concimaia) va precisato quanto segue.
Anzitutto la domanda di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà di corte e concimaia in via esclusiva e per usucapione degli attori si è dimostrata infondata per carenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
I luoghi di causa sono stati ampiamente descritti dal consulente tecnico d'ufficio geom. Persona_5
il quale ha chiarito che la corte di cui si discute si compone di corte interna, corte esterna
[...] collegata a quella interna tramite accesso pedonale e carraio aperto attraverso il muro del portico, e concimaia insistente sulla corte interna, in parte a livello della corte ed in parte a livello inferiore di circa un metro, ma raggiungibile attraverso una scala esterna di sei gradini posizionata sulla corte stessa
(cfr. relazione peritale geom. , p. 68; allegato n. 3 alla relazione, . Persona_5 CP_3
Ciò posto, giova allora rammentare che la prova del possesso continuato, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di durata ultraventennale, accompagnato dall'animo di essere proprietario del bene, va scrutinata in giudizio con estremo rigore, attesa la natura degli effetti che tale acquisto a titolo originario della proprietà inevitabilmente comporta (cfr. Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573:
“Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale”).
La prova della fattispecie acquisitiva della proprietà da parte degli attori è tuttavia mancata in corso di causa.
pagina 6 di 18 Va premesso che nessuna rilevanza ai fini probatori in questione va attribuita al contenuto degli atti notarili dimessi dagli attori, in particolare alla scrittura privata del 17.10.2002, pur autenticata dal notaio di Piovene Rocchette (cfr. doc. 1 attori), nella parte in cui viene manifestato per Persona_2 iscritto il consenso dei danti causa all'acquisto della proprietà per usucapione della concimaia in favore degli acquirenti odierni attori. In effetti, l'onere della prova dell'usucapione ha ad oggetto il possesso esclusivo di mero fatto dei fondi in questione, inteso come esercizio del potere di fatto di Pt_1
, , , e , anche per il tramite
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 dell'istituto dell'accessione al possesso (art. 1146 co. 2 c.c.) sui beni immobili de quibus incompatibile con il diritto di proprietà altrui, da accertarsi nel presente giudizio di merito a cognizione piena, restando dunque all'uopo irrilevanti ai fini del decidere qualsivoglia dichiarazione scritta proveniente dai soggetti citati.
Vanno dunque esaminate le risultanze delle prove testimoniali assunte, le quali tuttavia si sono dimostrate del tutto insufficienti per l'accoglimento la domanda. In effetti, i testimoni di parte attrice
, (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020) e (cfr. verbale Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
d'udienza del 28.9.2021) hanno reso dichiarazioni generiche in relazione al possesso esclusivo, pubblico e pacifico ultraventennale da parte degli attori sulla corte comune e sulla concimaia, nel senso che non hanno saputo individuare né testimoniare, in risposta ai quesiti posti, nessun specifico esercizio o atto compiuto dagli attori sintomatico di un possesso inequivocabilmente animo domini da parte di e prima e da parte di , e Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 dopo, del tutto esclusivo e continuato per vent'anni.
Invece, va evidenziato che in senso contrario depone la conformazione dello stato dei luoghi così come rappresentati dalle fotografie versate in giudizio da entrambe le parti, dalle quali si evince chiaramente che l'accesso agli spazi in questione è sempre stato libero da ostacoli e recinzioni, sin dagli anni 1970, dovendosi con ciò ritenere allora ragionevolmente insussistente la manifestazione di una relazione di fatto con la corte e la concimaia del tutto esclusiva da parte degli attori (cfr. docc. 6, 11, 13 e 14 attori;
doc. 36 convenuti).
Al contrario, l'esatta conformazione dei luoghi di causa mette in luce che sia gli attori sia i convenuti sono proprietari di immobili od abitazioni prospicienti alla corte ed alla concimaia con la conseguenza che ben va ritenuto, siccome assenti forme di contenimento o di esclusione da terzi, come dimostrato, che gli spazi fossero invero da sempre condivisi da tutte le parti in causa in modo del tutto promiscuo, senza prevalenza dell'una o dell'altra parte (cfr. relazione peritale geom. , p. 68; allegato n. Persona_5
3 alla relazione, . CP_3
D'altronde, che la corte e la concimaia fossero state utilizzate anche da e Controparte_1 CP_2 dal 1998, da dopo la sola stipula del preliminare di vendita dei fondi, e dunque ancor prima
[...] della fine dei lavori di ristrutturazione del 2006, è stato dichiarato anche dai testimoni di parte convenuta e (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020) che dunque Testimone_4 Tes_5 confermano la circostanza della promiscuità dell'area da illo tempore.
Per quanto occorrer possa, va poi condiviso l'argomento speso da parte convenuta e volto ad evidenziare che nel tempo gli attori abbiano manifestato un comportamento idoneo a costituire riconoscimento del diritto di comproprietà dei convenuti. pagina 7 di 18 La documentazione prodotta dai convenuti (lettera del 23.8.1999 del dante causa attoreo Persona_4 ai convenuti, lettera del 2.7.2009 degli attori ai convenuti, lettera del 17.7.2009 degli attori ai convenuti: cfr. docc. 6, 11 e 12 convenuti) evidenzia con chiarezza che gli attori si sono interfacciati in più occasioni con e direttamente e per iscritto al fine di provvedere alla Controparte_1 Controparte_2 gestione della corte intesa come cosa comune ad entrambe le parti, riconoscendo dunque anche questi ultimi quali comproprietari e dimostrando attenzione e cura nel senso di dar corso ai propri lavori di ristrutturazione sugli edifici, per il tramite di installazione di gru, senza intralciare il passaggio e l'uso degli altri comproprietari. Inequivocabilmente siffatte manifestazioni per iscritto integrano un riconoscimento dell'altrui diritto di comproprietà idoneo ad interrompere il decorso del termine utile di vent'anni per usucapire ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2944 c.c. (cfr. ex multis,
Cons. Stato, Sez. IV, 04/09/2024, n. 7401: “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà”; Tribunale Roma, Sez. VI, Sentenza, 03/08/2018, n. 16370: “Il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, non costituisce circostanza da sola sufficiente ad escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione, a tal fine occorrendo che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare”).
Ma vi è di più.
L'esercizio del compossesso dell'area da parte dei convenuti è stato riconosciuto anche dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento possessorio radicato da questi ultimi nei confronti degli attori nel giudizio rubricato al n. RG 4433/2016 esitato nella ordinanza di accoglimento n. 550/2017 del
13.1.2017 che ordinato a , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_2
di reintegrare e nel possesso della corte comune e della
[...] Controparte_1 Controparte_2 concimaia censiti ai mappali nn. 187 e 948 (cfr. doc. 16 convenuti), confermata in sede di reclamo (cfr. doc. 17 convenuti).
Ne discende che gli attori non hanno acquistato, nemmeno per il tramite dell'unione del possesso degli uni con gli altri o dei propri danti causa, la proprietà esclusiva della corte e della concimaia per usucapione a titolo originario.
Alla luce di tutto quanto precede, in uno con la documentazione versata agli atti di causa confermata dagli accertamenti tecnici del consulente tecnico d'ufficio, va altresì accertato il diritto in qualità di comproprietari dei convenuti sulla corte comune e sulla concimaia.
In effetti, e hanno provato documentalmente in corso di causa che in Controparte_1 Controparte_2 forza di un titolo di acquisto derivativo, ovverossia la compravendita a rogito del notaio Per_1
pagina 8 di 18 n. 6180 rep. dell'11.2.1999 (cfr. doc. 1 convenuti) con cui hanno acquistato il proprio Per_1 immobile adibito ad abitazione coniugale sito nel Comune di Breganze alla via Del Torrione n. 13, catastalmente censito al foglio 5, mappale n. 389 sub 1 (ora n. 389 sub 5 e sub 6) graffato al n. 954, e mappale n. 949, hanno altresì acquistato la comproprietà dei mappali nn. 187 e 948 su cui i precedenti citati vantavano diritto.
A siffatta conclusione si giunge per il tramite dell'interpretazione del titolo allegato dalla parte, che in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dalla legge, anche ulteriori rispetto a quello letterale (artt.
1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.), consente di accertare che e hanno Controparte_1 Controparte_2 effettivamente acquistato inequivocabilmente a titolo derivativo anche la comproprietà - quota parte di
1/3 - dei mappali nn. 187 e 948 (cfr. doc. 1 convenuti, p. 3 e ss.: “Per una migliore identificazione del fabbricato in contratto e delle corti comuni a cui lo stesso ha diritto, le parti allegano sub B) al presente atto previa visione, approvazione e sottoscrizione fattane con me Notaio, la fotocopia della relativa planimetria catastale;
così come allegano, sub C), sempre previa sua visione, approvazione e sottoscrizione fattane con me Notaio, fotocopia dell'elaborato tecnico redatto il 30.06.1971 dal geom.
di Thiene, ove sono partate le particella “187/a” e “182/e” indicate quali “corte Controparte_4 comune” di cui il m. n. 389/1 “ha diritto”, così come portato nell'atto autenticato nelle firme dal
Notaio di Thiene il 22.06.1972 n. 39.831 rep. con il quale agli odierni venditori Persona_6 venivano assegnati gli immobili oggetto della presente vendita;
con precisazione che il m.n. “187/a” è stato ripristinato con il numero “187” e il m.n. “182/e” è stato ripristinato con il numero “948” e quest'ultimo trovasi ancora censito alla partita 4275 del C.T. con la superficie di are 0.40 RDL. 760 RAL. 520 in ditta a per la quota di 1/10 e per la quota di 1/10”). CP_5 CP_6
La conclusione è stata confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio geom. in Persona_5 sede di indagini peritali (cfr. relazione peritale dott. p. 70 e 71). In particolare, il Persona_5 consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che i convenuti sono divenuti comproprietari della corte comune e della concimaia proprio a fronte, da ultimo, dell'atto di compravendita citato dell'11.2.1999 e che prima ancora i loro danti causa ne erano divenuti comproprietari in forza dell'atto divisionale del
22.6.1972 del notaio (cfr. doc. 2 convenuti), ovverossia ben oltre vent'anni prima Persona_6 dell'ultimo titolo di acquisto derivativo (comunque a sua volta di vent'anni antecedente alla instaurazione del presente giudizio), con ciò inequivocabilmente confermando la valida titolarità del proprio diritto dominicale.
e sono risultati, dunque, comproprietari della corte comune e della Controparte_1 Controparte_2 concimaia sicché l'azione negatoria degli attori va definitivamente respinta.
Ne consegue che resta assorbita la domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dai convenuti di intervenuto acquisto della comproprietà dei predetti fondi a titolo originario.
2. Sull'actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c..
Va invece decisa la domanda di accertamento confini ex art. 950 c.c. proposta dagli attori in relazione ai mappali nn. 953 (di e ) e 954 (dei convenuti) da un lato e dei Parte_5 Parte_3
pagina 9 di 18 mappali nn. 1322 (di e ) e 949 (dei convenuti) dall'altro lato (cfr. Parte_5 Parte_3 relazione peritale geom. , p. 68; allegato n. 3 alla relazione, , siccome trattasi di Persona_5 CP_3 confini incerti. A detta domanda i convenuti hanno aderito, ma con richiesta di estensione dell'accertamento di confini tra tutte le proprietà delle parti in causa prospicienti sulla corte comune mappale n. 187 e sulla concimaia mappale n. 948.
In primo luogo, vanno respinte le censure mosse dagli attori alla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal geom. , che invero risulta sia aver rispettato il principio del contraddittorio tra le parti (cfr. Persona_5
(cfr. allegato n. 1 alla relazione, verbali delle operazioni), sia aver dato corso ad un accertamento tecnico con modalità scientifiche affidabili e giungendo a risultati congrui e coerenti con le premesse descrittive in fatto dei luoghi di causa. Sicché nessun rilievo di nullità, nemmeno parziale, della consulenza tecnica d'ufficio espletata va condiviso. Coerente poi l'oggetto d'indagine in concreto trattato con il quesito posto dal giudice in sede di conferimento incarico (cfr. ordinanza del 29.9.2021 che richiama al quesito formulato a pag. 8 della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta).
In secondo luogo, vanno messi in evidenza i risultati di siffatto accertamento tecnico svolto.
Il geom. ha chiarito a tal riguardo quanto segue: “13.4 - Individuazione dei confini tra le Persona_5 proprietà delle parti in causa, compresa la corte mapp. 187 e la concimaia mapp. 948. I confini sono stati individuati dall'ausiliario del CTU geom. topografo con rilievo strumentale, Persona_7 scelta dei punti di appoggio, elaborazione e finale apposizione di picchetti sul posto. L'ausiliario ha prodotto due elaborati grafici ed una relazione dove espone il lavoro svolto ed i risultati finali.
Nella ripresa delle operazioni peritali del 27/01/2023 sul posto è stata effettuata una ricognizione dei picchetti di riconfinamento con la presenza dei CTP e anche dell'ausiliario topografo geom.
Per_7
Sino a questo punto l'attenzione dei CTP si è concentrata soprattutto sul confine tra i mapp. 1322 e
999, dove esistevano quattro vistosi picchetti con tondino di ferro e soprastante funghetto in plastica facendo così intendere che su quella linea si collocava la divergenza tra le parti, ma comunque il riconfinamento è stato effettuato anche sulla linea di confine 953 e 954 nonché sulla corte compresa quella interna e sulla concimaia, come ha tenuto a precisare il CTP geom. nelle sue Per_8 osservazioni.
Successivamente il CT di parte convenuta geom. nelle sue osservazioni alla CTU ha rilevato Per_8 la mancanza di un punto di confine tra i mappali 953-954-209, che era già stato ricostruito ma inavvertitamente era stato tolto alla fine;
il CTU ha accolto la richiesta ritenendola necessaria per soddisfare il quesito e l'ausiliario del CTU geom. ha così provveduto a reinserirlo negli Per_7 elaborati grafici e nella relazione di riconfinamento. (ALL. 4)
13.5 - Raffronto con la posizione dei picchetti a suo tempo effettuata.
Durante i sopralluoghi con i CTP si è presa visione dei picchetti a suo tempo infissi nel terreno, che erano soltanto 4 rispetto ai totali, consistenti in un tondino di acciaio con inserito alla sommità un funghetto di plastica. Si tratta di n. 4 picchetti denominati A-B-C-D posizionati lungo il confine tra i mappali n. 1322 di parte attrice e 949 di parte convenuta, che sono stati rilevati e inseriti nell'elaborazione dei dati dall'ausiliario del CTU geom. che li ha poi riportati nella tavola Per_7 grafica (all. ….
pagina 10 di 18 Rispetto alla linea dei picchetti precedenti quella del riconfinamento oggetto di causa si discosta da
+/- 1 cm a 7,5 cm, che nell'ambito di un tondino in acciaio del diametro di 10 mm infisso sul terreno da tre anni è da considerarsi irrilevante ed entro la tolleranza.
Tuttavia la discordanza maggiore tra i due riconfinamenti si riscontra invece nella linea di confine delle parti in causa tra i mapp. 953 e 954, e precisamente in corrispondenza del punto n. 5 riconfinato dove lo scostamento tra le due linee è di cm. 52 e non è frutto di due risultati diversi ma di due scelte diverse nell'ambito di due diverse interpretazioni della errata misura di m. 33,60 riportata nel frazionamento lungo l'attuale muro di confine tra i mapp. n. 949 e 209, che invece dovrebbe essere di m. 33,11, con una differenza tra l'una e l'altra di 49 cm. come rappresentato nella tavola grafica dell'ausiliario del CTU geom. Per_7
Nella sua relazione tecnica l'ausiliario del CTU ha motivato la scelta diversa che riteniamo più fondata rispetto a quella geom. che ha effettuato il precedente riconfinamento. CP_7
Quindi non posso specificare che il confine tra le parti in causa sia coincidente perché non si tratta di tolleranze ma di scelte diverse.
Per questi motivi
ho chiesto all'ausiliario geom. di aggiungere nella sua tavola grafica il Per_7 picchetto mancante segnalato dal CT di parte convenuta geom. nelle sue osservazioni, Per_8 effettuando per completezza anche il raffronto con i picchetti lungo tutte le due linee di confine compreso il tratto spezzato intermedio che le unisce lungo il confine della concimaia compreso il punto
7 coincidente perfettamente con il vecchio picchetto rinvenuto sul posto e non segnalato dalle parti, che ha confermato la bontà del riconfinamento effettuato dall'ausiliario del CTU” (cfr. relazione peritale geom. , p. 72). Persona_5
In buona sostanza, l'ausiliario del c.t.u., geom. ha effettuato il ripristino dei Persona_7 confini tra i mappali nn. 187, 948, 1322, 949, 953 e 954 foglio 5 del Comune di Breganze, raffrontando lo stato di fatto ed il precedente tentativo di confinamento (cfr. docc. 8 e 9 attori) con quanto rappresentato nell'atto di frazionamento n. 22 del 1972 allegato alla nota di voltura n. 75 del 1973, in ossequio al principio giurisprudenziale per cui, come noto, la regolamentazione di confini obiettivamente incerti va effettuata dapprima attraverso l'interpretazione della documentazione cui si riferiscono i titoli d'acquisto (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, n.25484: “Nell'azione di regolamento di confini, la prova principale per l'individuazione dell'esatto confine è data dal tipo di frazionamento allegato ai contratti di compravendita aventi ad oggetto i fondi in contestazione che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia dubbi nella determinazione della linea confinaria esatta”).
Tuttavia, in merito, l'ausiliario ha riscontrato un errore nelle misurazioni effettuate dal tecnico in sede di frazionamento del 1972, errore rilevato sulla base delle misurazioni da sé eseguite presso i luoghi di causa e, dunque, rilevato confrontando l'atto di frazionamento originario con lo stato di fatto, con la conseguenza che correttamente ha provveduto a realizzare il nuovo confinamento richiesto in senso coerente e conforme con le rilevazioni in concreto svolte, anche se diverse da quelle più risalenti.
Di conseguenza, la misurazione di ml 33,60 riportata nell'atto di confinamento originario del 1972 è stata sostituita nei calcoli con quella corretta, perché realmente misurata, di ml 33,11.
Sul punto, l'ausiliario ha così chiarito: “Non sono chiari i motivi che possano aver spinto a queste imprecisioni il tecnico che ha eseguito il frazionamento nel 1972. Dall'analisi dei dati di rilievo si è visto che la misura di ml 33.60 indicata dal tecnico all'epoca , coincide con la misura inclinata attuale. pagina 11 di 18 Considerato che il tratto di confine si sviluppa lungo un declivio, non è escluso che il tecnico abbia indicato questa misura di riferimento in quanto facilmente verificabile da chiunque senza dover ricorrere alla procedura tecnica delle coltellazioni utilizzate all'epoca per le misure su piani inclinati, anziché indicare la misura definita dalla sua proiezione sul piano orizzontale come dovrebbe essere.
Pertanto alla luce di quanto sopra precisato si è ritenuto che la differenza di ml 0.49 sia da attribuire al solo tratto ad Est della linea di costruzione (1) che presenta la misura reale di ml. 33.11 e quella da frazionamento di ml. 33.60 .
In base a questo presupposto è stato possibile definire le linee che dividono le particelle destinate a proprietà privata con la rimanente corte comune” (cfr. allegato n. 4 alla relazione, riconfinamento, relazione di riconfinazione rev. 3).
Questa la ragione, ampiamente condivisibile e ben motivata, per cui effettivamente l'incerto confine esistente tra il mappale n. 953 e il mappale n. 954 delle parti, in precipua corrispondenza del punto riconfinato n. 5, è stato rideterminato con uno scarto di 52 cm differente rispetto al precedente confinamento del geom. incaricato dalle parti (cfr. allegato n. 4 alla relazione, riconfinamento, CP_7 schema relazione finale tracciamento rev. 3).
Per tutti questi motivi, l'elaborato finale di tracciamento confini dell'ausiliario geom.
[...] va integralmente recepito ai fini della presente decisione (cfr. allegato n. 4 alla relazione, Per_7 riconfinamento, schema relazione finale tracciamento rev. 3).
3. Sull'azione di rivendica proposta in via riconvenzionale.
Da ultimo, residua l'esame della domanda ex art. 948 c.c. proposta in via riconvenzionale dai convenuti volta ad accertare l'intervenuta illegittima occupazione dell'area comune da parte degli attori comproprietari a partire dal 2012, allorché sono iniziati alcuni interventi di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà. Con domanda di restituzione della porzione occupata indebitamente e condanna al risarcimento del danno e riduzione in pristino.
Atteso che i convenuti, benché in qualità di comproprietari e non di proprietari esclusivi del bene comune, chiedono comunque il recupero dell'utilizzazione del bene stesso attraverso la tutela di cui all'art. 948 c.c. lamentandone di essere stati, almeno in parte, privati, essi soggiacciono all'onere della rigorosa prova prescritta in materia di rivendica, ovverossia della sussistenza del proprio diritto di comproprietà fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero fino a reputar maturato comunque l'acquisto per usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/02/2004, n. 3648: “Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero dell'utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art.
948 c.c. aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la pagina 12 di 18 condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante)”; Tribunale Benevento, 28/05/2019, n.942: “La proposizione di un'azione ricondotta sotto le volte della rivendicazione della comproprietà di un bene immobile, adducendo l'inibizione di attività vietate al comunista perché lesive delle pari facoltà del comproprietario, pone a carico dell'attore l'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c.. Soggiace, invero, all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà colui che, invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene, agisca per ottenere, previo accertamento della comunione, il recupero della utilizzazione della cosa, di cui lamenti di essere stato privato, attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. L'onere di chi agisce in rivendicazione di provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve di per sé attenuazione per il solo fatto che la controparte proponga una domanda riconvenzionale od una eccezione di usucapione”).
La prova sussiste.
I convenuti hanno allegato in giudizio il proprio titolo d'acquisto ovverossia l'atto di compravendita dell'11.2.1999 rep. n. 6180 del notaio (cfr. doc. 1 convenuti) da cui si evince che essi hanno Per_1 acquistato da e il mappale n. 389 sub 1, poi sub 5 e sub 6, ed il mappale n. Persona_9 CP_6
949, aventi diritto sulla corte comune mappale n. 187 (all'epoca mappale n. 187/a) sulla concimaia mappale n. 948 (all'epoca 182/e). A tal riguardo, è bene precisare che i testimoni escussi Tes_4
e (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020) in corso di causa hanno però confermato
[...] Tes_5 che l'utilizzo della corte comune e della concimaia da parte di e risale Controparte_1 Controparte_2
a vent'anni prima l'instaurazione del presente giudizio di merito (recte, della domanda di rivendica proposta in via riconvenzionale dai convenuti, ovverossia dal deposito della comparsa di risposta avvenuto in data 29.5.2019).
In effetti, e , come già evidenziato, hanno dichiarato che i convenuti Testimone_4 Tes_5 hanno iniziato ad esercitare pacificamente un possesso rilevante ex art. 1158 c.c. dalla stipula del contratto preliminare d'acquisto avvenuto nel 1998, tempo a partire dal quale i convenuti hanno iniziato ad effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato, occupando all'uopo anche in parte la corte comune al fine di parcheggiare le proprie autovetture, estirpare erbe e piante, depositare legna (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020, in risposta al cap. 2 formulato da parte convenuta). Sicché va ritenuto provato il diritto di (com)proprietà dei convenuti fino a risalire ad un tempo utile per ritenere maturato l'acquisto a titolo originario come prescritto dalla giurisprudenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, poi, in forza dei titoli di acquisto prodotti dalle parti, ricostruiti tutti i passaggi con i rispettivi danti causa, ha messo in luce che gli aventi diritto comproprietari della corte comune al momento della perizia risultano essere:
(Sandrigo, 27/04/1976), (Thiene, 26/05/'74) per 1/3 Parte_5 Parte_3
(proprietari m.n. 389 sub 4 graff. 950 e m.n. 951; 389 sub 2 graff. 952; 187 sub 12 graff. 953 (ex 187 sub 3); 187 sub 6) pagina 13 di 18 , 11/07/1985) per 1/3 (proprietario m.n. 187 sub 13) Parte_4 Per_10
(Thiene, 29/10/1968), (Thiene, 30/01/1969) per 1/3 Controparte_2 Controparte_1
(proprietari m.n. 389 sub 5 graff. 954 (ex 389 sub 1) e 389 sub 6)” (cfr. relazione peritale geom. Per_5
p. 34).
[...]
Invece, per le stesse ragioni, i comproprietari della concimaia vengono individuati nei seguenti:
(Sandrigo, 27/04/1976), (Thiene, 26/05/'74) per 1/3 Parte_5 Parte_3
(proprietari m.n. 389 sub 7 graff. 950-952 (ex 389 sub 2 e sub 4); e m.n. 951; 389 sub 8 ex 389 sub 4);
187 sub 12 graff. 953 (ex 187 sub 3); 187 sub 6)
, 11/07/1985) per 1/3 Parte_4 Per_10
(proprietario m.n. 187 sub 13)
(Thiene, 29/10/1968), (Thiene, 30/01/1969) per 1/3 Controparte_2 Controparte_1 (proprietari m.n. 389 sub 5 graff. 954 (ex 389 sub 1) e 389 sub 6)” (cfr. relazione peritale geom. Per_5
p. 39).
[...]
Va allora accertato il diritto di proprietà dei convenuti, nella quota parte indicata, dei fondi oggetto di contestazione, ai fini della proposta domanda di rivendica.
Un'ulteriore premessa è però d'obbligo.
Considerato che è emerso in corso di causa che sia la corte sia la concimaia sono beni comuni delle parti, va applicato al caso concreto la disciplina prevista in tema di uso della cosa comune (artt. 1102 e ss. c.c.) al fine di stabilire quale la estensione del diritto di godimento di cui ciascun comunista può legittimamente disporre.
In tal senso, giova allora rammentare che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun comunista vanta il diritto di utilizzare la cosa comune, salvo abusi consistenti nel recar pregiudizio od intralcio al pari godimento altrui o nell'alterare la destinazione della cosa comune.
Avuto dunque riguardo al caso di specie, va evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio ha effettivamente accertato che gli attori, anche in qualità di proprietari di mappali non aventi diritto alla corte comune (ciò che vale per , proprietario anche del mappale n. 945, ex mappale 182: Parte_4 cfr. relazione peritale geom. , p. 44), hanno occupato in parte la corte comune e la Persona_5 concimaia per effetto dell'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione di cui al permesso di costruire n. 246/2012 del 22.11.2012 (cfr. doc. 21 convenuti).
Il geom. ha chiarito che l'equivoco è sorto poiché il progetto di ristrutturazione allegato al Persona_5 predetto permesso di costruire era inficiato da errori di misurazione e calcolo rispetto allo stato di fatto dei luoghi, come emerso in sede di riconfinamento, errori risalenti agli anni 1972-1975 che hanno sostanzialmente portato ad una traslazione indebita nello spazio dei confini e così degli immobili delle parti coinvolti (cfr. relazione peritale geom. , p. 44-48). Persona_5
Ad ogni modo, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che nel permesso di costruire citato gli attori hanno indebitamente occupato od attribuito a verde o a parcheggio, in qualità di proprietà esclusiva, circa 60,00 metri quadri complessivi di corte comune (solo di corte interna), di cui 13,00 metri quadri pagina 14 di 18 perché oggetto delle opere realizzate dagli attori e 47,00 metri quadri perché indebitamente destinate a verde (32,65 metri quadri) o a parcheggio (2,91 metri quadri) ovvero perché indebitamente dichiarate di proprietà esclusiva senza altri utilizzi (11,55 metri quadri) (relazione peritale geom. , p. Persona_5
51).
E' altresì emerso in corso di causa, che il progetto di ristrutturazione in questione riguarda, come detto, anche la esclusiva proprietà dell'attore del mappale n. 945, che tuttavia non è fondo Parte_4 avente diritto sulla corte comune, con la conseguenza che per esso risulta difettare in assoluto il titolo edilizio per tutta la superficie (di 60,00 metri quadri) erroneamente dichiarata di sua esclusiva proprietà nel progetto depositato in Comune di Breganze.
Ciò posto, in disparte la verifica e sanzione circa l'assenza o meno di idoneo titolo edilizio, che rientra nei poteri della pubblica amministrazione, valga ai fini di causa osservare quanto segue.
I convenuti non hanno dimostrato anzitutto di aver perso il possesso ed utilizzo della corte comune a fronte della realizzazione delle opere di ristrutturazione da un lato ed a fronte della diversa destinazione a verde e a parcheggio dall'altro lato. Sicché non può darsi luogo al chiesto rilascio o restituzione del bene, che non è mai uscito dal loro possesso, lesione in effetti che non lamentano neppure.
A ben vedere, invece, essi lamentano la possibilità di non poterne più fare parimenti uso come i restanti comunisti, che con le opere citate avrebbero dunque così infranto il limite al godimento previsto dall'art. 1102 c.c., condotta pregiudizievole in forza della quale è chiesta sì la riduzione in pristino ovvero il risarcimento del danno.
Va allora precisato che i lavori di ristrutturazione eseguiti in concreto, così come descritti dal consulente tecnico d'ufficio e documentati dalle fotografie prodotte in giudizio (cfr. docc. 23-31 e 50 convenuti), hanno avuto ad oggetto il rifacimento di scala e muri, la realizzazione di una esterna pavimentazione in piastrelloni di grès porcellanato, l'installazione di un lampioncino con pozzetto collegato all'impianto elettrico, la creazione di un accesso pedonale privato, la creazione di un muretto di sostegno nella parte laterale alla concimaia previo sbancamento e rimozione dei sassi ivi insistenti
(cfr. relazione peritale geom. , p. 72-73: “Le opere realizzate sono considerate modifiche Persona_5 alla corte perché consistono nella demolizione e ricostruzione di tutti gli elementi esistenti nell'area di corte (scala, muri) tranne il solo tratto laterale del muro di sostegno in blocchi di cemento prima della nuova seduta in pietra che è rimasto rivestendolo in sasso e cemento.
Inoltre sull'area di corte è stata realizzata ex novo la partenza del primo gradino della nuova scala e della seduta in pietra, i pavimenti in piastrelloni di grès porcellanato e il lampioncino con un pozzetto collegato all'impianto elettrico degli attori, che prima non esistevano.
Il rifacimento a nuovo eseguito dai convenuti sul tratto di corte è stato effettuato in simbiosi con il tratto successivo del percorso che insiste sul mapp. 945 di proprietà dei convenuti formando un percorso pedonale unico ed omogeneo per tutta la sua lunghezza con la stessa pavimentazione, dove non si distingue la corte comune dalla proprietà esclusiva”).
Ne discende che, vuoi per l'entità, la natura e l'estensione delle opere in concreto realizzate dagli attori riepilogate supra (cfr. relazione peritale geom. , p.54-55) vuoi per il fatto che siffatte opere Persona_5
pagina 15 di 18 insistono sui luoghi di causa a far data dal 2012 almeno (anche se il geom. chiarisce che le Persona_5 prime opere sono state realizzate dal dante causa degli attori nel 1972-1975), va ritenuto Persona_4 che nel caso concreto nessuna prova, nemmeno in via presuntiva, dell'asserito ostacolo al pari godimento del bene in danno di e è stata compiutamente offerta in Controparte_1 Controparte_2 giudizio.
Parimenti va evidenziato in relazione alla lamentata alterazione di destinazione dei luoghi di causa:
l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito invero di accertare che i convenuti hanno sempre fatto utilizzo della corte comune (interna) come area parcheggio ovvero come area adibita a giardino dove estirpavano erbacce e raccoglievano legna (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020, testimonianze di e ), sicché nessuna alterazione di destinazione rispetto al Testimone_4 Tes_5 passato risulta essere maturata per effetto dell'occupazione parziale di corte da parte degli attori comproprietari.
In buona sostanza, i convenuti non hanno dato prova di aver subito pregiudizio al pari godimento della cosa comune o per effetto dell'alterata destinazione del bene per violazione del precetto di cui all'art. 1102 c.c. da parte degli attori comproprietari.
Ma vi è di più.
Difetta comunque in giudizio anche la prova di un danno suscettibile di ristoro, atteso che la illegittima occupazione di un bene altrui per ciò solo non comporta la sussistenza di un danno in re ipsa da parte di chi ne vanta il diritto dominicale, dovendo esso essere provato, in qualità di danno conseguenza di tipo patrimoniale o non patrimoniale, come pregiudizio a sé conseguente alla lesione del diritto dominicale lamentata, rappresentando quest'ultima il danno evento con il quale il danno conseguenza non può evidentemente coincidere (cfr. (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 17/05/2024, n.1469: “Il mero dato oggettivo dell'occupazione senza titolo di un immobile non è di per sé fonte di obbligazione risarcitoria o indennitaria, a maggior ragione a fronte di una condotta di tolleranza da parte del proprietario ed in totale assenza di elementi di prova in ordine ad una ipotetica incidenza del protrarsi dell'occupazione sulle condizioni dell'alienazione del bene col consenso del creditore”; Tribunale
Roma sez. VII, 06/03/2024, n.4148: “Nell'occupazione abusiva di immobili chi agisce per il risarcimento del danno emergente, ha l'onere di allegare e, in caso di contestazione, di provare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Se invece si agisce per il risarcimento di un mancato guadagno, l'onere di allegazione e di prova ha ad oggetto gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato”; Corte appello Firenze sez. III, 11/10/2023, n.2041:
“Il danno da occupazione abusiva dell'immobile non può̀ ritenersi in re ipsa, spettando al danneggiato dimostrare l'esistenza del danno conseguenza, ad esempio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli”; Tribunale Bergamo, Sez. IV, 16/11/2023, n. 2463: “In tema di occupazione abusiva di un immobile, ritiene il Tribunale che il proprietario non possa limitarsi ad invocare il danno in re ipsa e/o la liquidazione equitativa del Giudice, essendo per contro tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro pagina 16 di 18 cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. (Nel caso concreto, per il Tribunale, gli attori non hanno allegato in modo specifico il danno patito di cui chiedono il ristoro, in quanto non è stato né allegato né provato che il transito e la sosta di terzi abbiano determinato a carico degli attori un'impossibilità di esercizio del proprio diritto di godimento, diretto o indiretto;
d'altro verso, è rimasto del tutto indeterminato
l'impedimento al diritto di proprietà attoreo causato dall'esercizio del transito e della sosta da parte dei convenuti, e conseguentemente non può procedersi ad una condanna risarcitoria); Tribunale
Milano, Sez. II, Sentenza, 04/08/2022, n. 1087: “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il principio secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art.
23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”; altresì,
Tribunale Pavia, Sez. II, Sentenza, 15/09/2022, n. 682).
Di conseguenza, anche a voler ammettere che il diritto di godimento dei convenuti comproprietari sia stato leso per effetto del superamento del limite di cui all'art. 1102 c.c. da parte degli attori comproprietari , e , ciò che si è spiegato non sussistere, Parte_4 Parte_3 Parte_5 va ad ogni modo rilevato che e non hanno comunque provato la Controparte_1 Controparte_2 sussistenza di un danno conseguenza direttamente derivante dalla parziale lesione del diritto dominicale asseritamente subita.
La domanda riconvenzionale dei convenuti va allora respinta.
4. Sulle spese del processo.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate a fronte della reciproca soccombenza delle parti, ciò che assorbe anche la richiesta condanna per lite temeraria avanzata dai convenuti nei confronti degli attori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 1042/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'azione negatoria proposta da , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e .
[...] Parte_2
pagina 17 di 18 2. ACCERTA e DICHIARA che i confini esistenti tra le proprietà delle parti censite ai mappali nn.
187, 948, 1322, 949, 953 e 954 foglio 5 del Comune di Breganze sono quelli determinati in sede di consulenza tecnica d'ufficio del geom. con riconfinamento operato dal geom. Persona_5
e di cui all'allegato n. 4 alla relazione peritale depositata in data 23.6.2023 Persona_7 denominato riconfinamento, schema relazione finale tracciamento rev. 3 ed allegati correlati o richiamati.
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale di rivendica di e . Controparte_1 Controparte_2
4. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota ciascuno.
6. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 13 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. NOVELLO DIEGO e dell'avv. DEMO EUGENIO elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._6
(C.F. ), Controparte_2 C.F._7 tutti con il patrocinio dell'avv. ANAPOLI ANTONELLA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ANAPOLI ANTONELLA
CONVENUTI
Oggetto: proprietà.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 66/2024, prot. n. 4351/2024 del 12.6.2024, dopo l'avvicendamento del giudice istruttore.
Ciò premesso, va evidenziato quanto segue in punto di fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2019, , , Parte_5 Parte_3 Pt_4
, , , convenivano in giudizio e al
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 fine di sentir dichiarare, previo accertamento della propria esclusiva proprietà dei mappali nn. 187
(corte) e 948 (concimaia), foglio 5, del Comune di Breganze per successione a titolo particolare
(compravendita) ovvero per intervenuta usucapione, l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale di godimento asseritamente vantato dai convenuti sui fondi citati, con l'esclusione del diritto di servitù di passaggio pedonale istituito con atto dell'11.2.1999 del notaio di Breganze. Persona_1
Sempre nel merito, chiedevano di accertare quale l'esatta linea di confine tra le proprietà di cui al foglio 5 del Comune di Breganze mappali nn. 953 e 954, da un lato, e mappali nn. 1322 e 949, dall'altro lato. Con rifusione delle spese di lite, totale nell'ipotesi in cui la linea di confine venisse individuata come da documentazione allegata sub docc. 8 e 9.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano di essere proprietari ed usufruttuari di un compendio immobiliare sito nel Comune di Breganze, via del Torrione, in forza di: (i) scrittura privata con autenticazione del notaio di Piovene Rocchette del 17.10.2002 trascritta in data Persona_2
5.11.2002 ai numeri 10905 RG e 7679 RP, (ii) atto pubblico notarile del 26.1.2005 del notaio Per_2 di Piovene Rocchette trascritto a Bassano del Grappa in data 23.11.2006 ai numeri 14693-14694
[...]
RG e 9268-9269 RP;
(iii) atto di donazione del 30.12.2011 del notaio di Breganze Persona_3 trascritto a Bassano del Grappa in data 25.1.2012 ai numeri 676-677-678 RG e 517-518-519 RP. In particolare, e erano comproprietari in parti uguali dei mappali nn. 187 Parte_5 Parte_3 sub 6 e sub 12 graffato con mappale n. 953, n. 389 sub 7 graffato con i mappali nn. 950 e 952, mappale n. 389 sub 8, nonché erano nudi proprietari del mappale n. 1322 di cui erano usufruttuari in pari quota e . Invece, era nudo proprietario dei mappali nn. 945 sub Parte_1 Parte_2 Parte_4
3 e sub 4 di cui erano usufruttuari in parti uguali e . era Parte_1 Parte_2 Parte_4 poi pieno proprietario del mappale n. 187 sub 13.
Gli attori esponevano che siffatto compendio immobiliare era prospiciente ad una corte interna censita come mappale n. 187 ex mappale n. 187/a e mappale n. 948 ex mappale n. 182/e (concimaia) e che in virtù degli atti notarili indicati detta corte doveva ritenersi di loro esclusiva proprietà, ovvero dovevano riconoscersi proprietari a titolo originario per aver maturato possesso idoneo ad usucapire per oltre vent'anni, avendola sempre utilizzata come giardino pertinenziale delle proprie abitazioni.
Prospiciente alla predetta corte era però anche l'immobile dei convenuti censito come mappale n. 389, figlio 5 del Comune di Breganze, acquistato con atto notarile di compravendita dell'11.2.1999 del notaio di Breganze, che aveva istituito in loro favore una servitù di passaggio Persona_1 insistente sulla corte comune al fine di accedere e recedere dal fondo censito come mappale n. 949. I convenuti iniziavano a vivere presso i luoghi di causa solo nel 2006 a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. pagina 2 di 18 Ciononostante, gli attori evidenziavano che i convenuti non avevano mai utilizzato la corte in questione, che invece era sempre rimasta nell'esclusivo possesso attoreo.
Siccome, tuttavia, i convenuti avevano avanzato pretese petitorie rispetto alla corte in qualità di comproprietari, gli attori chiedevano all'intestato Tribunale di accertare ai sensi dell'art. 949 c.c. l'inesistenza di qualsivoglia diritto dominicale di tal fatta in capo ai convenuti.
Parimenti, gli attori esponevano di essere proprietari anche della concimaia censita quale mappale n.
948, rispetto al quale, a fronte delle rivendicazioni dei convenuti, chiedevano di accertare l'inesistenza di qualsivoglia loro diritto dominicale.
Da ultimo, gli attori esponevano di aver allertato i convenuti con lettera del 26.4.2017 per l'individuazione dei rispettivi confini tra la propria proprietà (mappali n. 1322 e n. 953) e quella dei convenuti (mappali n. 949 e n. 954). Dopo un sopralluogo effettuato con i rispettivi tecnici in data
10.4.2018, le parti procedevano al posizionamento dei picchetti confinari, ciononostante i convenuti si rifiutavano di ratificare l'accordo per iscritto così impedendo agli attori di posizionare una rete a tutela dei propri confini.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.5.2019 si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo all'intestato Tribunale di mandare respinta la domanda di accertamento dell'esclusiva proprietà degli attori dei mappali nn. 187 e 948 (corte comune e concimaia) ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore della comproprietà dei predetti mappali. I convenuti non si opponevano alla domanda di accertamento dei confini tra le proprietà delle parti, da includersi anche la corte comune e la concimaia. Sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che gli attori avevano occupato illegittimamente una porzione di corte comune, specificatamente segnata nel doc. 22 prodotto, condannarsi i medesimi alla restituzione ai comproprietari e alla rimozione delle opere già realizzate, con condanna al risarcimento del danno per la illegittima occupazione accertata. Con condanna per lite temeraria degli attori a fronte della spiegata domanda di accertamento della proprietà esclusiva di corte e concimaia. Vittoria e competenze di causa rifuse.
In fatto ed in diritto, i convenuti esponevano anzitutto di essere comproprietari, al pari degli attori, della corte censita come mappale n. 187 e della concimaia censita come mappale n. 948 in virtù dell'espresso tenore dell'atto di compravendita dell'11.2.1999 del notaio con cui avevano Persona_1 acquistato i mappali n. 389 sub 1 (ora sub 5 e sub 6) e n. 949 adibiti ad abitazione coniugale, aventi diritto anche sulla corte comune e concimaia;
ad ogni modo, evidenziavano che gli attori non avevano provato la piena ed esclusiva proprietà dei mappali predetti ed altresì deducevano l'inammissibilità per incompatibilità tra la domanda di accertamento della proprietà esclusiva attorea per atto di compravendita e quella per usucapione.
L'atto di provenienza degli immobili così acquistati era da rinvenirsi nell'atto di cessione e stralcio divisionale del 22.6.1972 in base al quale i condividenti, danti causa dei convenuti, venivano indicati come comproprietari di 1/5 di corte comune e concimaia. La visura storica della concimaia mappale n.
948 evidenziava che i convenuti erano comproprietari quota parte di 3/30 ciascuno, ovverossia di 1/5 insieme.
Quanto alla domanda di acquisto della proprietà esclusiva degli attori per usucapione, i convenuti ne contestavano la sussistenza dei presupposti, avendo i primi riconosciuto di essere comproprietari con i pagina 3 di 18 secondi della corte, atteso che: (i) in data 23.8.1999 (dante causa degli attori, padre di Persona_4
e nonno di e ) scriveva al Comune di Breganze Parte_1 Parte_4 Parte_5 manifestando contrarietà all'apertura di finestre da parte dei convenuti sulla corte di cui si dichiarava comproprietario insieme a loro;
(ii) con sentenza n. 47/2003 del Tribunale di Bassano del Grappa del
6.12.2002 veniva dato atto che ed i convenuti erano comproprietari del cortile mappale Persona_4
n. 187; (iii) con lettera del 21.12.2005 chiedeva al Comune di Breganze di essere Parte_1 autorizzato all'abbattimento dell'ippocastano posto sulla corte comune;
(iv) con ordinanza n. 3/2007 dell'11.1.2007 il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, rigettava il ricorso possessorio proposto da , e nei confronti degli odierni convenuti al Persona_4 Parte_1 Parte_2 fine di ottenere la reintegra e manutenzione del possesso sulla corte mappale n. 187 a seguito di lavori di sbancamento effettuati e realizzazione di scivolo, dando atto al contempo che i lavori eseguiti dai convenuti non integravano molestia o spoglio nell'uso della corte comune;
(v) con lettera del 2.7.2009
, , , e comunicavano ai Parte_1 Parte_2 Persona_4 Parte_5 Parte_3 convenuti che avrebbero iniziato lavori di ristrutturazione con installazione sulla corte comune di una gru;
(vi) con lettera del 17.7.2009 i primi comunicavano ai secondi l'utilizzo di una gru più piccola per non intralciare il transito sulla corte comune.
Peraltro, i convenuti evidenziavano che giudizialmente era già stato accertato il loro possesso di corte e concimaia: (a) nell'ambito di un giudizio instaurato dagli attori volto ad accertare l'occupazione abusiva dei convenuti del mappale n. 948, deciso con sentenza n. 595/2016 del Tribunale di Vicenza;
(b) nell'ambito del giudizio per ricorso possessorio instaurato dai convenuti nei confronti degli attori per illegittima apposizione di lucchetto al portone carrabile di accesso deciso in senso favorevole ai ricorrenti con ordinanza n. 550/2017 del 13.1.2017, confermata in sede di reclamo con ordinanza del
23.2.2017.
I convenuti evidenziavano di aver spiegato domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle pretese attoree in relazione all'accertamento dell'intervenuto acquisto della comproprietà per usucapione ventennale della corte comune e concimaia.
Quanto alla domanda di accertamento confini, i convenuti chiarivano di aver proposto agli attori di accertare i confini esistenti tra tutte le rispettive proprietà e non solo tra le proprietà indicate dagli attori, ma la richiesta non veniva accolta. Ad ogni modo, il confinamento del tecnico ricalcava quello di frazionamento del 30.6.1971 allegato all'atto pubblico originario.
Infine, i convenuti esponevano che gli attori nel settembre 2012 avevano inglobato indebitamente parte della corte comune, come emerso chiaramente dal progetto di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale allegato al permesso di costruire n. 246/2012 del 22.11.2012. La parte di cui gli attori si erano indebitamente appropriati veniva documentata come di colore rosso nel doc. 22 prodotto, ammontava a circa 60 metri quadrati. Altresì nella porzione indicata di colore azzurro del documento citato gli attori avevano costruito un accesso privato alla propria abitazione in spregio dei diritti dei convenuti comproprietari: nel 2013 gli attori costruivano un accesso pedonale dalla corte alle proprie abitazioni, nel 2016 realizzavano una pavimentazione per accesso carraio e nell'agosto 2018 realizzavano nuovo accesso carrabile dalla corte comune alle proprie abitazioni, occupando la corte comune.
* * *
pagina 4 di 18 1. Sull'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c..
L'azione negatoria esperita dagli attori rispetto alla corte ed alla concimaia prospiciente alle abitazioni delle parti in causa è infondata e va respinta. In effetti, è emerso in corso di causa che gli attori non sono esclusivi proprietari dei fondi censiti come mappali nn. 187 e 948, foglio 5, Comune di Breganze
(cfr. doc. 5 attori;
doc. 22 convenuti), bensì è emerso che anche i convenuti ne sono comproprietari.
In particolare, gli attori deducono l'inesistenza del diritto di comproprietà vantato dai convenuti sulla corte e sulla concimaia a fronte dell'esclusività del proprio diritto dominicale sugli stessi, diritto di proprietà esclusivo che essi dichiarano di vantare sia a titolo derivativo (per compravendita e donazione), sia a titolo originario (per usucapione).
A tal riguardo è doveroso anzitutto chiarire che essendo il diritto di proprietà un diritto di tipo autodeterminato, esso non si identifica con la causa petendi sottostante, ovverossia con il titolo in base al quale esso viene dedotto sussistente (se per contratto o per usucapione), bensì si identifica solo attraverso al suo contenuto (petitum), con la conseguenza allora che l'eccezione di inammissibilità per contraddittorietà della domanda di accertamento della proprietà avanzata dagli attori in forza di titoli differenti (titolo derivativo e titolo originario), così come sollevata dai convenuti, è infondata e va respinta perché la domanda resta pur sempre la medesima (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
23/08/2019, n. 21641: “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà. (Nella specie, la parte aveva chiesto, in citazione, l'accertamento della proprietà esclusiva di un fondo, per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede "pro quota")”).
Vanno a questo punto chiarite le ragioni che tuttavia impongono di respingere la domanda di accertamento negativo ex art. 949 c.c. proposta dagli attori.
In punto di legittimazione attiva va chiarito che i convenuti non contestano che gli attori siano comproprietari della corte comune e della concimaia, contestano unicamente che essi ne siano proprietari esclusivi, sicché a fronte dei titoli di acquisto prodotti da parte attrice (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 attori) la legittimazione attiva di , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sussiste (cfr. Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 30/05/2022, n. 8506: “Nell'ambito Parte_2 delle azioni a difesa della proprietà, l'actio negatoria disciplinata dall'art. 949 c.c. rappresenta un'azione di accertamento negativo che è concessa al proprietario, o per far cessare pagina 5 di 18 eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene (salvo il risarcimento dei danni), oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè al fine di far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla cosa. In tale fattispecie, dunque, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire come nell'azione di rivendica la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene. Chi agisce in negatoria, pertanto, di regola deve quantomeno produrre un titolo, ossia un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo”).
Quanto al merito della domanda di accertamento della inesistenza dei diritti di comproprietà in capo ai convenuti sui mappali nn. 187 e 948 (corte comune e concimaia) va precisato quanto segue.
Anzitutto la domanda di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà di corte e concimaia in via esclusiva e per usucapione degli attori si è dimostrata infondata per carenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
I luoghi di causa sono stati ampiamente descritti dal consulente tecnico d'ufficio geom. Persona_5
il quale ha chiarito che la corte di cui si discute si compone di corte interna, corte esterna
[...] collegata a quella interna tramite accesso pedonale e carraio aperto attraverso il muro del portico, e concimaia insistente sulla corte interna, in parte a livello della corte ed in parte a livello inferiore di circa un metro, ma raggiungibile attraverso una scala esterna di sei gradini posizionata sulla corte stessa
(cfr. relazione peritale geom. , p. 68; allegato n. 3 alla relazione, . Persona_5 CP_3
Ciò posto, giova allora rammentare che la prova del possesso continuato, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di durata ultraventennale, accompagnato dall'animo di essere proprietario del bene, va scrutinata in giudizio con estremo rigore, attesa la natura degli effetti che tale acquisto a titolo originario della proprietà inevitabilmente comporta (cfr. Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573:
“Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale”).
La prova della fattispecie acquisitiva della proprietà da parte degli attori è tuttavia mancata in corso di causa.
pagina 6 di 18 Va premesso che nessuna rilevanza ai fini probatori in questione va attribuita al contenuto degli atti notarili dimessi dagli attori, in particolare alla scrittura privata del 17.10.2002, pur autenticata dal notaio di Piovene Rocchette (cfr. doc. 1 attori), nella parte in cui viene manifestato per Persona_2 iscritto il consenso dei danti causa all'acquisto della proprietà per usucapione della concimaia in favore degli acquirenti odierni attori. In effetti, l'onere della prova dell'usucapione ha ad oggetto il possesso esclusivo di mero fatto dei fondi in questione, inteso come esercizio del potere di fatto di Pt_1
, , , e , anche per il tramite
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 dell'istituto dell'accessione al possesso (art. 1146 co. 2 c.c.) sui beni immobili de quibus incompatibile con il diritto di proprietà altrui, da accertarsi nel presente giudizio di merito a cognizione piena, restando dunque all'uopo irrilevanti ai fini del decidere qualsivoglia dichiarazione scritta proveniente dai soggetti citati.
Vanno dunque esaminate le risultanze delle prove testimoniali assunte, le quali tuttavia si sono dimostrate del tutto insufficienti per l'accoglimento la domanda. In effetti, i testimoni di parte attrice
, (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020) e (cfr. verbale Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
d'udienza del 28.9.2021) hanno reso dichiarazioni generiche in relazione al possesso esclusivo, pubblico e pacifico ultraventennale da parte degli attori sulla corte comune e sulla concimaia, nel senso che non hanno saputo individuare né testimoniare, in risposta ai quesiti posti, nessun specifico esercizio o atto compiuto dagli attori sintomatico di un possesso inequivocabilmente animo domini da parte di e prima e da parte di , e Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 dopo, del tutto esclusivo e continuato per vent'anni.
Invece, va evidenziato che in senso contrario depone la conformazione dello stato dei luoghi così come rappresentati dalle fotografie versate in giudizio da entrambe le parti, dalle quali si evince chiaramente che l'accesso agli spazi in questione è sempre stato libero da ostacoli e recinzioni, sin dagli anni 1970, dovendosi con ciò ritenere allora ragionevolmente insussistente la manifestazione di una relazione di fatto con la corte e la concimaia del tutto esclusiva da parte degli attori (cfr. docc. 6, 11, 13 e 14 attori;
doc. 36 convenuti).
Al contrario, l'esatta conformazione dei luoghi di causa mette in luce che sia gli attori sia i convenuti sono proprietari di immobili od abitazioni prospicienti alla corte ed alla concimaia con la conseguenza che ben va ritenuto, siccome assenti forme di contenimento o di esclusione da terzi, come dimostrato, che gli spazi fossero invero da sempre condivisi da tutte le parti in causa in modo del tutto promiscuo, senza prevalenza dell'una o dell'altra parte (cfr. relazione peritale geom. , p. 68; allegato n. Persona_5
3 alla relazione, . CP_3
D'altronde, che la corte e la concimaia fossero state utilizzate anche da e Controparte_1 CP_2 dal 1998, da dopo la sola stipula del preliminare di vendita dei fondi, e dunque ancor prima
[...] della fine dei lavori di ristrutturazione del 2006, è stato dichiarato anche dai testimoni di parte convenuta e (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020) che dunque Testimone_4 Tes_5 confermano la circostanza della promiscuità dell'area da illo tempore.
Per quanto occorrer possa, va poi condiviso l'argomento speso da parte convenuta e volto ad evidenziare che nel tempo gli attori abbiano manifestato un comportamento idoneo a costituire riconoscimento del diritto di comproprietà dei convenuti. pagina 7 di 18 La documentazione prodotta dai convenuti (lettera del 23.8.1999 del dante causa attoreo Persona_4 ai convenuti, lettera del 2.7.2009 degli attori ai convenuti, lettera del 17.7.2009 degli attori ai convenuti: cfr. docc. 6, 11 e 12 convenuti) evidenzia con chiarezza che gli attori si sono interfacciati in più occasioni con e direttamente e per iscritto al fine di provvedere alla Controparte_1 Controparte_2 gestione della corte intesa come cosa comune ad entrambe le parti, riconoscendo dunque anche questi ultimi quali comproprietari e dimostrando attenzione e cura nel senso di dar corso ai propri lavori di ristrutturazione sugli edifici, per il tramite di installazione di gru, senza intralciare il passaggio e l'uso degli altri comproprietari. Inequivocabilmente siffatte manifestazioni per iscritto integrano un riconoscimento dell'altrui diritto di comproprietà idoneo ad interrompere il decorso del termine utile di vent'anni per usucapire ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2944 c.c. (cfr. ex multis,
Cons. Stato, Sez. IV, 04/09/2024, n. 7401: “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà”; Tribunale Roma, Sez. VI, Sentenza, 03/08/2018, n. 16370: “Il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, non costituisce circostanza da sola sufficiente ad escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione, a tal fine occorrendo che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare”).
Ma vi è di più.
L'esercizio del compossesso dell'area da parte dei convenuti è stato riconosciuto anche dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento possessorio radicato da questi ultimi nei confronti degli attori nel giudizio rubricato al n. RG 4433/2016 esitato nella ordinanza di accoglimento n. 550/2017 del
13.1.2017 che ordinato a , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_2
di reintegrare e nel possesso della corte comune e della
[...] Controparte_1 Controparte_2 concimaia censiti ai mappali nn. 187 e 948 (cfr. doc. 16 convenuti), confermata in sede di reclamo (cfr. doc. 17 convenuti).
Ne discende che gli attori non hanno acquistato, nemmeno per il tramite dell'unione del possesso degli uni con gli altri o dei propri danti causa, la proprietà esclusiva della corte e della concimaia per usucapione a titolo originario.
Alla luce di tutto quanto precede, in uno con la documentazione versata agli atti di causa confermata dagli accertamenti tecnici del consulente tecnico d'ufficio, va altresì accertato il diritto in qualità di comproprietari dei convenuti sulla corte comune e sulla concimaia.
In effetti, e hanno provato documentalmente in corso di causa che in Controparte_1 Controparte_2 forza di un titolo di acquisto derivativo, ovverossia la compravendita a rogito del notaio Per_1
pagina 8 di 18 n. 6180 rep. dell'11.2.1999 (cfr. doc. 1 convenuti) con cui hanno acquistato il proprio Per_1 immobile adibito ad abitazione coniugale sito nel Comune di Breganze alla via Del Torrione n. 13, catastalmente censito al foglio 5, mappale n. 389 sub 1 (ora n. 389 sub 5 e sub 6) graffato al n. 954, e mappale n. 949, hanno altresì acquistato la comproprietà dei mappali nn. 187 e 948 su cui i precedenti citati vantavano diritto.
A siffatta conclusione si giunge per il tramite dell'interpretazione del titolo allegato dalla parte, che in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dalla legge, anche ulteriori rispetto a quello letterale (artt.
1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.), consente di accertare che e hanno Controparte_1 Controparte_2 effettivamente acquistato inequivocabilmente a titolo derivativo anche la comproprietà - quota parte di
1/3 - dei mappali nn. 187 e 948 (cfr. doc. 1 convenuti, p. 3 e ss.: “Per una migliore identificazione del fabbricato in contratto e delle corti comuni a cui lo stesso ha diritto, le parti allegano sub B) al presente atto previa visione, approvazione e sottoscrizione fattane con me Notaio, la fotocopia della relativa planimetria catastale;
così come allegano, sub C), sempre previa sua visione, approvazione e sottoscrizione fattane con me Notaio, fotocopia dell'elaborato tecnico redatto il 30.06.1971 dal geom.
di Thiene, ove sono partate le particella “187/a” e “182/e” indicate quali “corte Controparte_4 comune” di cui il m. n. 389/1 “ha diritto”, così come portato nell'atto autenticato nelle firme dal
Notaio di Thiene il 22.06.1972 n. 39.831 rep. con il quale agli odierni venditori Persona_6 venivano assegnati gli immobili oggetto della presente vendita;
con precisazione che il m.n. “187/a” è stato ripristinato con il numero “187” e il m.n. “182/e” è stato ripristinato con il numero “948” e quest'ultimo trovasi ancora censito alla partita 4275 del C.T. con la superficie di are 0.40 RDL. 760 RAL. 520 in ditta a per la quota di 1/10 e per la quota di 1/10”). CP_5 CP_6
La conclusione è stata confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio geom. in Persona_5 sede di indagini peritali (cfr. relazione peritale dott. p. 70 e 71). In particolare, il Persona_5 consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che i convenuti sono divenuti comproprietari della corte comune e della concimaia proprio a fronte, da ultimo, dell'atto di compravendita citato dell'11.2.1999 e che prima ancora i loro danti causa ne erano divenuti comproprietari in forza dell'atto divisionale del
22.6.1972 del notaio (cfr. doc. 2 convenuti), ovverossia ben oltre vent'anni prima Persona_6 dell'ultimo titolo di acquisto derivativo (comunque a sua volta di vent'anni antecedente alla instaurazione del presente giudizio), con ciò inequivocabilmente confermando la valida titolarità del proprio diritto dominicale.
e sono risultati, dunque, comproprietari della corte comune e della Controparte_1 Controparte_2 concimaia sicché l'azione negatoria degli attori va definitivamente respinta.
Ne consegue che resta assorbita la domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dai convenuti di intervenuto acquisto della comproprietà dei predetti fondi a titolo originario.
2. Sull'actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c..
Va invece decisa la domanda di accertamento confini ex art. 950 c.c. proposta dagli attori in relazione ai mappali nn. 953 (di e ) e 954 (dei convenuti) da un lato e dei Parte_5 Parte_3
pagina 9 di 18 mappali nn. 1322 (di e ) e 949 (dei convenuti) dall'altro lato (cfr. Parte_5 Parte_3 relazione peritale geom. , p. 68; allegato n. 3 alla relazione, , siccome trattasi di Persona_5 CP_3 confini incerti. A detta domanda i convenuti hanno aderito, ma con richiesta di estensione dell'accertamento di confini tra tutte le proprietà delle parti in causa prospicienti sulla corte comune mappale n. 187 e sulla concimaia mappale n. 948.
In primo luogo, vanno respinte le censure mosse dagli attori alla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal geom. , che invero risulta sia aver rispettato il principio del contraddittorio tra le parti (cfr. Persona_5
(cfr. allegato n. 1 alla relazione, verbali delle operazioni), sia aver dato corso ad un accertamento tecnico con modalità scientifiche affidabili e giungendo a risultati congrui e coerenti con le premesse descrittive in fatto dei luoghi di causa. Sicché nessun rilievo di nullità, nemmeno parziale, della consulenza tecnica d'ufficio espletata va condiviso. Coerente poi l'oggetto d'indagine in concreto trattato con il quesito posto dal giudice in sede di conferimento incarico (cfr. ordinanza del 29.9.2021 che richiama al quesito formulato a pag. 8 della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta).
In secondo luogo, vanno messi in evidenza i risultati di siffatto accertamento tecnico svolto.
Il geom. ha chiarito a tal riguardo quanto segue: “13.4 - Individuazione dei confini tra le Persona_5 proprietà delle parti in causa, compresa la corte mapp. 187 e la concimaia mapp. 948. I confini sono stati individuati dall'ausiliario del CTU geom. topografo con rilievo strumentale, Persona_7 scelta dei punti di appoggio, elaborazione e finale apposizione di picchetti sul posto. L'ausiliario ha prodotto due elaborati grafici ed una relazione dove espone il lavoro svolto ed i risultati finali.
Nella ripresa delle operazioni peritali del 27/01/2023 sul posto è stata effettuata una ricognizione dei picchetti di riconfinamento con la presenza dei CTP e anche dell'ausiliario topografo geom.
Per_7
Sino a questo punto l'attenzione dei CTP si è concentrata soprattutto sul confine tra i mapp. 1322 e
999, dove esistevano quattro vistosi picchetti con tondino di ferro e soprastante funghetto in plastica facendo così intendere che su quella linea si collocava la divergenza tra le parti, ma comunque il riconfinamento è stato effettuato anche sulla linea di confine 953 e 954 nonché sulla corte compresa quella interna e sulla concimaia, come ha tenuto a precisare il CTP geom. nelle sue Per_8 osservazioni.
Successivamente il CT di parte convenuta geom. nelle sue osservazioni alla CTU ha rilevato Per_8 la mancanza di un punto di confine tra i mappali 953-954-209, che era già stato ricostruito ma inavvertitamente era stato tolto alla fine;
il CTU ha accolto la richiesta ritenendola necessaria per soddisfare il quesito e l'ausiliario del CTU geom. ha così provveduto a reinserirlo negli Per_7 elaborati grafici e nella relazione di riconfinamento. (ALL. 4)
13.5 - Raffronto con la posizione dei picchetti a suo tempo effettuata.
Durante i sopralluoghi con i CTP si è presa visione dei picchetti a suo tempo infissi nel terreno, che erano soltanto 4 rispetto ai totali, consistenti in un tondino di acciaio con inserito alla sommità un funghetto di plastica. Si tratta di n. 4 picchetti denominati A-B-C-D posizionati lungo il confine tra i mappali n. 1322 di parte attrice e 949 di parte convenuta, che sono stati rilevati e inseriti nell'elaborazione dei dati dall'ausiliario del CTU geom. che li ha poi riportati nella tavola Per_7 grafica (all. ….
pagina 10 di 18 Rispetto alla linea dei picchetti precedenti quella del riconfinamento oggetto di causa si discosta da
+/- 1 cm a 7,5 cm, che nell'ambito di un tondino in acciaio del diametro di 10 mm infisso sul terreno da tre anni è da considerarsi irrilevante ed entro la tolleranza.
Tuttavia la discordanza maggiore tra i due riconfinamenti si riscontra invece nella linea di confine delle parti in causa tra i mapp. 953 e 954, e precisamente in corrispondenza del punto n. 5 riconfinato dove lo scostamento tra le due linee è di cm. 52 e non è frutto di due risultati diversi ma di due scelte diverse nell'ambito di due diverse interpretazioni della errata misura di m. 33,60 riportata nel frazionamento lungo l'attuale muro di confine tra i mapp. n. 949 e 209, che invece dovrebbe essere di m. 33,11, con una differenza tra l'una e l'altra di 49 cm. come rappresentato nella tavola grafica dell'ausiliario del CTU geom. Per_7
Nella sua relazione tecnica l'ausiliario del CTU ha motivato la scelta diversa che riteniamo più fondata rispetto a quella geom. che ha effettuato il precedente riconfinamento. CP_7
Quindi non posso specificare che il confine tra le parti in causa sia coincidente perché non si tratta di tolleranze ma di scelte diverse.
Per questi motivi
ho chiesto all'ausiliario geom. di aggiungere nella sua tavola grafica il Per_7 picchetto mancante segnalato dal CT di parte convenuta geom. nelle sue osservazioni, Per_8 effettuando per completezza anche il raffronto con i picchetti lungo tutte le due linee di confine compreso il tratto spezzato intermedio che le unisce lungo il confine della concimaia compreso il punto
7 coincidente perfettamente con il vecchio picchetto rinvenuto sul posto e non segnalato dalle parti, che ha confermato la bontà del riconfinamento effettuato dall'ausiliario del CTU” (cfr. relazione peritale geom. , p. 72). Persona_5
In buona sostanza, l'ausiliario del c.t.u., geom. ha effettuato il ripristino dei Persona_7 confini tra i mappali nn. 187, 948, 1322, 949, 953 e 954 foglio 5 del Comune di Breganze, raffrontando lo stato di fatto ed il precedente tentativo di confinamento (cfr. docc. 8 e 9 attori) con quanto rappresentato nell'atto di frazionamento n. 22 del 1972 allegato alla nota di voltura n. 75 del 1973, in ossequio al principio giurisprudenziale per cui, come noto, la regolamentazione di confini obiettivamente incerti va effettuata dapprima attraverso l'interpretazione della documentazione cui si riferiscono i titoli d'acquisto (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, n.25484: “Nell'azione di regolamento di confini, la prova principale per l'individuazione dell'esatto confine è data dal tipo di frazionamento allegato ai contratti di compravendita aventi ad oggetto i fondi in contestazione che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia dubbi nella determinazione della linea confinaria esatta”).
Tuttavia, in merito, l'ausiliario ha riscontrato un errore nelle misurazioni effettuate dal tecnico in sede di frazionamento del 1972, errore rilevato sulla base delle misurazioni da sé eseguite presso i luoghi di causa e, dunque, rilevato confrontando l'atto di frazionamento originario con lo stato di fatto, con la conseguenza che correttamente ha provveduto a realizzare il nuovo confinamento richiesto in senso coerente e conforme con le rilevazioni in concreto svolte, anche se diverse da quelle più risalenti.
Di conseguenza, la misurazione di ml 33,60 riportata nell'atto di confinamento originario del 1972 è stata sostituita nei calcoli con quella corretta, perché realmente misurata, di ml 33,11.
Sul punto, l'ausiliario ha così chiarito: “Non sono chiari i motivi che possano aver spinto a queste imprecisioni il tecnico che ha eseguito il frazionamento nel 1972. Dall'analisi dei dati di rilievo si è visto che la misura di ml 33.60 indicata dal tecnico all'epoca , coincide con la misura inclinata attuale. pagina 11 di 18 Considerato che il tratto di confine si sviluppa lungo un declivio, non è escluso che il tecnico abbia indicato questa misura di riferimento in quanto facilmente verificabile da chiunque senza dover ricorrere alla procedura tecnica delle coltellazioni utilizzate all'epoca per le misure su piani inclinati, anziché indicare la misura definita dalla sua proiezione sul piano orizzontale come dovrebbe essere.
Pertanto alla luce di quanto sopra precisato si è ritenuto che la differenza di ml 0.49 sia da attribuire al solo tratto ad Est della linea di costruzione (1) che presenta la misura reale di ml. 33.11 e quella da frazionamento di ml. 33.60 .
In base a questo presupposto è stato possibile definire le linee che dividono le particelle destinate a proprietà privata con la rimanente corte comune” (cfr. allegato n. 4 alla relazione, riconfinamento, relazione di riconfinazione rev. 3).
Questa la ragione, ampiamente condivisibile e ben motivata, per cui effettivamente l'incerto confine esistente tra il mappale n. 953 e il mappale n. 954 delle parti, in precipua corrispondenza del punto riconfinato n. 5, è stato rideterminato con uno scarto di 52 cm differente rispetto al precedente confinamento del geom. incaricato dalle parti (cfr. allegato n. 4 alla relazione, riconfinamento, CP_7 schema relazione finale tracciamento rev. 3).
Per tutti questi motivi, l'elaborato finale di tracciamento confini dell'ausiliario geom.
[...] va integralmente recepito ai fini della presente decisione (cfr. allegato n. 4 alla relazione, Per_7 riconfinamento, schema relazione finale tracciamento rev. 3).
3. Sull'azione di rivendica proposta in via riconvenzionale.
Da ultimo, residua l'esame della domanda ex art. 948 c.c. proposta in via riconvenzionale dai convenuti volta ad accertare l'intervenuta illegittima occupazione dell'area comune da parte degli attori comproprietari a partire dal 2012, allorché sono iniziati alcuni interventi di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà. Con domanda di restituzione della porzione occupata indebitamente e condanna al risarcimento del danno e riduzione in pristino.
Atteso che i convenuti, benché in qualità di comproprietari e non di proprietari esclusivi del bene comune, chiedono comunque il recupero dell'utilizzazione del bene stesso attraverso la tutela di cui all'art. 948 c.c. lamentandone di essere stati, almeno in parte, privati, essi soggiacciono all'onere della rigorosa prova prescritta in materia di rivendica, ovverossia della sussistenza del proprio diritto di comproprietà fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero fino a reputar maturato comunque l'acquisto per usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/02/2004, n. 3648: “Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero dell'utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art.
948 c.c. aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la pagina 12 di 18 condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante)”; Tribunale Benevento, 28/05/2019, n.942: “La proposizione di un'azione ricondotta sotto le volte della rivendicazione della comproprietà di un bene immobile, adducendo l'inibizione di attività vietate al comunista perché lesive delle pari facoltà del comproprietario, pone a carico dell'attore l'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c.. Soggiace, invero, all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà colui che, invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene, agisca per ottenere, previo accertamento della comunione, il recupero della utilizzazione della cosa, di cui lamenti di essere stato privato, attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. L'onere di chi agisce in rivendicazione di provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve di per sé attenuazione per il solo fatto che la controparte proponga una domanda riconvenzionale od una eccezione di usucapione”).
La prova sussiste.
I convenuti hanno allegato in giudizio il proprio titolo d'acquisto ovverossia l'atto di compravendita dell'11.2.1999 rep. n. 6180 del notaio (cfr. doc. 1 convenuti) da cui si evince che essi hanno Per_1 acquistato da e il mappale n. 389 sub 1, poi sub 5 e sub 6, ed il mappale n. Persona_9 CP_6
949, aventi diritto sulla corte comune mappale n. 187 (all'epoca mappale n. 187/a) sulla concimaia mappale n. 948 (all'epoca 182/e). A tal riguardo, è bene precisare che i testimoni escussi Tes_4
e (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020) in corso di causa hanno però confermato
[...] Tes_5 che l'utilizzo della corte comune e della concimaia da parte di e risale Controparte_1 Controparte_2
a vent'anni prima l'instaurazione del presente giudizio di merito (recte, della domanda di rivendica proposta in via riconvenzionale dai convenuti, ovverossia dal deposito della comparsa di risposta avvenuto in data 29.5.2019).
In effetti, e , come già evidenziato, hanno dichiarato che i convenuti Testimone_4 Tes_5 hanno iniziato ad esercitare pacificamente un possesso rilevante ex art. 1158 c.c. dalla stipula del contratto preliminare d'acquisto avvenuto nel 1998, tempo a partire dal quale i convenuti hanno iniziato ad effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato, occupando all'uopo anche in parte la corte comune al fine di parcheggiare le proprie autovetture, estirpare erbe e piante, depositare legna (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020, in risposta al cap. 2 formulato da parte convenuta). Sicché va ritenuto provato il diritto di (com)proprietà dei convenuti fino a risalire ad un tempo utile per ritenere maturato l'acquisto a titolo originario come prescritto dalla giurisprudenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, poi, in forza dei titoli di acquisto prodotti dalle parti, ricostruiti tutti i passaggi con i rispettivi danti causa, ha messo in luce che gli aventi diritto comproprietari della corte comune al momento della perizia risultano essere:
(Sandrigo, 27/04/1976), (Thiene, 26/05/'74) per 1/3 Parte_5 Parte_3
(proprietari m.n. 389 sub 4 graff. 950 e m.n. 951; 389 sub 2 graff. 952; 187 sub 12 graff. 953 (ex 187 sub 3); 187 sub 6) pagina 13 di 18 , 11/07/1985) per 1/3 (proprietario m.n. 187 sub 13) Parte_4 Per_10
(Thiene, 29/10/1968), (Thiene, 30/01/1969) per 1/3 Controparte_2 Controparte_1
(proprietari m.n. 389 sub 5 graff. 954 (ex 389 sub 1) e 389 sub 6)” (cfr. relazione peritale geom. Per_5
p. 34).
[...]
Invece, per le stesse ragioni, i comproprietari della concimaia vengono individuati nei seguenti:
(Sandrigo, 27/04/1976), (Thiene, 26/05/'74) per 1/3 Parte_5 Parte_3
(proprietari m.n. 389 sub 7 graff. 950-952 (ex 389 sub 2 e sub 4); e m.n. 951; 389 sub 8 ex 389 sub 4);
187 sub 12 graff. 953 (ex 187 sub 3); 187 sub 6)
, 11/07/1985) per 1/3 Parte_4 Per_10
(proprietario m.n. 187 sub 13)
(Thiene, 29/10/1968), (Thiene, 30/01/1969) per 1/3 Controparte_2 Controparte_1 (proprietari m.n. 389 sub 5 graff. 954 (ex 389 sub 1) e 389 sub 6)” (cfr. relazione peritale geom. Per_5
p. 39).
[...]
Va allora accertato il diritto di proprietà dei convenuti, nella quota parte indicata, dei fondi oggetto di contestazione, ai fini della proposta domanda di rivendica.
Un'ulteriore premessa è però d'obbligo.
Considerato che è emerso in corso di causa che sia la corte sia la concimaia sono beni comuni delle parti, va applicato al caso concreto la disciplina prevista in tema di uso della cosa comune (artt. 1102 e ss. c.c.) al fine di stabilire quale la estensione del diritto di godimento di cui ciascun comunista può legittimamente disporre.
In tal senso, giova allora rammentare che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun comunista vanta il diritto di utilizzare la cosa comune, salvo abusi consistenti nel recar pregiudizio od intralcio al pari godimento altrui o nell'alterare la destinazione della cosa comune.
Avuto dunque riguardo al caso di specie, va evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio ha effettivamente accertato che gli attori, anche in qualità di proprietari di mappali non aventi diritto alla corte comune (ciò che vale per , proprietario anche del mappale n. 945, ex mappale 182: Parte_4 cfr. relazione peritale geom. , p. 44), hanno occupato in parte la corte comune e la Persona_5 concimaia per effetto dell'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione di cui al permesso di costruire n. 246/2012 del 22.11.2012 (cfr. doc. 21 convenuti).
Il geom. ha chiarito che l'equivoco è sorto poiché il progetto di ristrutturazione allegato al Persona_5 predetto permesso di costruire era inficiato da errori di misurazione e calcolo rispetto allo stato di fatto dei luoghi, come emerso in sede di riconfinamento, errori risalenti agli anni 1972-1975 che hanno sostanzialmente portato ad una traslazione indebita nello spazio dei confini e così degli immobili delle parti coinvolti (cfr. relazione peritale geom. , p. 44-48). Persona_5
Ad ogni modo, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che nel permesso di costruire citato gli attori hanno indebitamente occupato od attribuito a verde o a parcheggio, in qualità di proprietà esclusiva, circa 60,00 metri quadri complessivi di corte comune (solo di corte interna), di cui 13,00 metri quadri pagina 14 di 18 perché oggetto delle opere realizzate dagli attori e 47,00 metri quadri perché indebitamente destinate a verde (32,65 metri quadri) o a parcheggio (2,91 metri quadri) ovvero perché indebitamente dichiarate di proprietà esclusiva senza altri utilizzi (11,55 metri quadri) (relazione peritale geom. , p. Persona_5
51).
E' altresì emerso in corso di causa, che il progetto di ristrutturazione in questione riguarda, come detto, anche la esclusiva proprietà dell'attore del mappale n. 945, che tuttavia non è fondo Parte_4 avente diritto sulla corte comune, con la conseguenza che per esso risulta difettare in assoluto il titolo edilizio per tutta la superficie (di 60,00 metri quadri) erroneamente dichiarata di sua esclusiva proprietà nel progetto depositato in Comune di Breganze.
Ciò posto, in disparte la verifica e sanzione circa l'assenza o meno di idoneo titolo edilizio, che rientra nei poteri della pubblica amministrazione, valga ai fini di causa osservare quanto segue.
I convenuti non hanno dimostrato anzitutto di aver perso il possesso ed utilizzo della corte comune a fronte della realizzazione delle opere di ristrutturazione da un lato ed a fronte della diversa destinazione a verde e a parcheggio dall'altro lato. Sicché non può darsi luogo al chiesto rilascio o restituzione del bene, che non è mai uscito dal loro possesso, lesione in effetti che non lamentano neppure.
A ben vedere, invece, essi lamentano la possibilità di non poterne più fare parimenti uso come i restanti comunisti, che con le opere citate avrebbero dunque così infranto il limite al godimento previsto dall'art. 1102 c.c., condotta pregiudizievole in forza della quale è chiesta sì la riduzione in pristino ovvero il risarcimento del danno.
Va allora precisato che i lavori di ristrutturazione eseguiti in concreto, così come descritti dal consulente tecnico d'ufficio e documentati dalle fotografie prodotte in giudizio (cfr. docc. 23-31 e 50 convenuti), hanno avuto ad oggetto il rifacimento di scala e muri, la realizzazione di una esterna pavimentazione in piastrelloni di grès porcellanato, l'installazione di un lampioncino con pozzetto collegato all'impianto elettrico, la creazione di un accesso pedonale privato, la creazione di un muretto di sostegno nella parte laterale alla concimaia previo sbancamento e rimozione dei sassi ivi insistenti
(cfr. relazione peritale geom. , p. 72-73: “Le opere realizzate sono considerate modifiche Persona_5 alla corte perché consistono nella demolizione e ricostruzione di tutti gli elementi esistenti nell'area di corte (scala, muri) tranne il solo tratto laterale del muro di sostegno in blocchi di cemento prima della nuova seduta in pietra che è rimasto rivestendolo in sasso e cemento.
Inoltre sull'area di corte è stata realizzata ex novo la partenza del primo gradino della nuova scala e della seduta in pietra, i pavimenti in piastrelloni di grès porcellanato e il lampioncino con un pozzetto collegato all'impianto elettrico degli attori, che prima non esistevano.
Il rifacimento a nuovo eseguito dai convenuti sul tratto di corte è stato effettuato in simbiosi con il tratto successivo del percorso che insiste sul mapp. 945 di proprietà dei convenuti formando un percorso pedonale unico ed omogeneo per tutta la sua lunghezza con la stessa pavimentazione, dove non si distingue la corte comune dalla proprietà esclusiva”).
Ne discende che, vuoi per l'entità, la natura e l'estensione delle opere in concreto realizzate dagli attori riepilogate supra (cfr. relazione peritale geom. , p.54-55) vuoi per il fatto che siffatte opere Persona_5
pagina 15 di 18 insistono sui luoghi di causa a far data dal 2012 almeno (anche se il geom. chiarisce che le Persona_5 prime opere sono state realizzate dal dante causa degli attori nel 1972-1975), va ritenuto Persona_4 che nel caso concreto nessuna prova, nemmeno in via presuntiva, dell'asserito ostacolo al pari godimento del bene in danno di e è stata compiutamente offerta in Controparte_1 Controparte_2 giudizio.
Parimenti va evidenziato in relazione alla lamentata alterazione di destinazione dei luoghi di causa:
l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito invero di accertare che i convenuti hanno sempre fatto utilizzo della corte comune (interna) come area parcheggio ovvero come area adibita a giardino dove estirpavano erbacce e raccoglievano legna (cfr. verbale d'udienza del 3.12.2020, testimonianze di e ), sicché nessuna alterazione di destinazione rispetto al Testimone_4 Tes_5 passato risulta essere maturata per effetto dell'occupazione parziale di corte da parte degli attori comproprietari.
In buona sostanza, i convenuti non hanno dato prova di aver subito pregiudizio al pari godimento della cosa comune o per effetto dell'alterata destinazione del bene per violazione del precetto di cui all'art. 1102 c.c. da parte degli attori comproprietari.
Ma vi è di più.
Difetta comunque in giudizio anche la prova di un danno suscettibile di ristoro, atteso che la illegittima occupazione di un bene altrui per ciò solo non comporta la sussistenza di un danno in re ipsa da parte di chi ne vanta il diritto dominicale, dovendo esso essere provato, in qualità di danno conseguenza di tipo patrimoniale o non patrimoniale, come pregiudizio a sé conseguente alla lesione del diritto dominicale lamentata, rappresentando quest'ultima il danno evento con il quale il danno conseguenza non può evidentemente coincidere (cfr. (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 17/05/2024, n.1469: “Il mero dato oggettivo dell'occupazione senza titolo di un immobile non è di per sé fonte di obbligazione risarcitoria o indennitaria, a maggior ragione a fronte di una condotta di tolleranza da parte del proprietario ed in totale assenza di elementi di prova in ordine ad una ipotetica incidenza del protrarsi dell'occupazione sulle condizioni dell'alienazione del bene col consenso del creditore”; Tribunale
Roma sez. VII, 06/03/2024, n.4148: “Nell'occupazione abusiva di immobili chi agisce per il risarcimento del danno emergente, ha l'onere di allegare e, in caso di contestazione, di provare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Se invece si agisce per il risarcimento di un mancato guadagno, l'onere di allegazione e di prova ha ad oggetto gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato”; Corte appello Firenze sez. III, 11/10/2023, n.2041:
“Il danno da occupazione abusiva dell'immobile non può̀ ritenersi in re ipsa, spettando al danneggiato dimostrare l'esistenza del danno conseguenza, ad esempio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli”; Tribunale Bergamo, Sez. IV, 16/11/2023, n. 2463: “In tema di occupazione abusiva di un immobile, ritiene il Tribunale che il proprietario non possa limitarsi ad invocare il danno in re ipsa e/o la liquidazione equitativa del Giudice, essendo per contro tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro pagina 16 di 18 cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. (Nel caso concreto, per il Tribunale, gli attori non hanno allegato in modo specifico il danno patito di cui chiedono il ristoro, in quanto non è stato né allegato né provato che il transito e la sosta di terzi abbiano determinato a carico degli attori un'impossibilità di esercizio del proprio diritto di godimento, diretto o indiretto;
d'altro verso, è rimasto del tutto indeterminato
l'impedimento al diritto di proprietà attoreo causato dall'esercizio del transito e della sosta da parte dei convenuti, e conseguentemente non può procedersi ad una condanna risarcitoria); Tribunale
Milano, Sez. II, Sentenza, 04/08/2022, n. 1087: “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il principio secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art.
23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”; altresì,
Tribunale Pavia, Sez. II, Sentenza, 15/09/2022, n. 682).
Di conseguenza, anche a voler ammettere che il diritto di godimento dei convenuti comproprietari sia stato leso per effetto del superamento del limite di cui all'art. 1102 c.c. da parte degli attori comproprietari , e , ciò che si è spiegato non sussistere, Parte_4 Parte_3 Parte_5 va ad ogni modo rilevato che e non hanno comunque provato la Controparte_1 Controparte_2 sussistenza di un danno conseguenza direttamente derivante dalla parziale lesione del diritto dominicale asseritamente subita.
La domanda riconvenzionale dei convenuti va allora respinta.
4. Sulle spese del processo.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate a fronte della reciproca soccombenza delle parti, ciò che assorbe anche la richiesta condanna per lite temeraria avanzata dai convenuti nei confronti degli attori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 1042/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'azione negatoria proposta da , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e .
[...] Parte_2
pagina 17 di 18 2. ACCERTA e DICHIARA che i confini esistenti tra le proprietà delle parti censite ai mappali nn.
187, 948, 1322, 949, 953 e 954 foglio 5 del Comune di Breganze sono quelli determinati in sede di consulenza tecnica d'ufficio del geom. con riconfinamento operato dal geom. Persona_5
e di cui all'allegato n. 4 alla relazione peritale depositata in data 23.6.2023 Persona_7 denominato riconfinamento, schema relazione finale tracciamento rev. 3 ed allegati correlati o richiamati.
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale di rivendica di e . Controparte_1 Controparte_2
4. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota ciascuno.
6. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 13 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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