Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 316/2024 r.g.
Oggi 28/05/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. CANTU' PIERO PAOLO, per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
L'Avv. PEREGO, come dedotto nelle note difensive, osserva che l ha CP_1
proceduto alla cancellazione ab origine dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione commercianti e che pertanto i ruoli oggetto del presente giudizio sono stati integralmente sgravati. Chiede perciò che si dichiari la cessazione della materia del contendere.
L'Avv. AN, non si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma chiede che siano liquidate in favore del ricorrente le spese di lite, in quanto l'Istituto ha agito in autotutela solo dopo l'istruttoria svolta in giudizio.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. AN insiste per la liquidazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatario.
L'Avv. PEREGO chiede che le spese siano quantomeno compensate in parte, in considerazione del fatto che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è avvenuta su domanda del ricorrente.
L'Avv. AN contesta tale ultima circostanza, come dedotto in atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 316/2024, avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. PIERO Parte_1 C.F._1
PAOLO AN, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO;
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato il 30/04/2024, ha introdotto il presente giudizio, Parte_1
proponendo opposizione all'avviso di addebito emesso a suo carico dall , avente ad CP_3
oggetto la somma di € 3.985,52, asseritamente dovuta a titolo di contributi nella Gestione
Commercianti. Il ricorrente ha negato la sussistenza dei presupposti della sua iscrizione a tale
Gestione, assumendo di essere amministratore (regolarmente iscritto alla Gestione separata) della società (quest'ultima peraltro inquadrata dall come Controparte_4 CP_3
Industria), ma di non svolgere in essa alcuna attività lavorativa, non partecipando al lavoro aziendale e limitandosi ad espletare i compiti collegati alla carica rivestita.
Si è costituito in giudizio l'ente previdenziale, evidenziando, tra l'altro, che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti è avvenuta in seguito ad una comunicazione spontanea del ricorrente, 2 contenente la dichiarazione di essere tenuto all'iscrizione a detta Gestione, in ragione della partecipazione con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale;
osservando altresì che alle dipendenze dell'azienda non risultano dipendenti con qualifiche apicali.
All'esito dell'istruttoria orale svolta, l ha disposto la cancellazione retroattiva CP_1
dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e ha integralmente sgravato i ruoli opposti. Pertanto, come ammesso dalla difesa attorea, è cessata la materia del contendere.
L ha proceduto in via di autotutela solo dopo l'instaurazione del giudizio e CP_3
l'espletamento delle prove orali (ed invero solo dopo il deposito delle note conclusive da parte del ricorrente), tuttavia sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, in quanto l ha dedotto circostanze in ragione delle quali poteva CP_3
ritenersi verosimile la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, il che ha reso necessaria l'istruttoria della causa.
Le spese di lite vanno quindi poste a carico della parte resistente nella misura delle metà e liquidate in tale quota come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l a rifondere al ricorrente la metà delle spese del giudizio, liquidate, in detta quota, in € CP_3
1.000,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante quota delle spese di lite;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 28 maggio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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