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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/09/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1154 dell'anno 2022
T R A
T.4. in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Giulio CP_1
Brovadan, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Milano, via
Massena, 3, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E in persona del pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Michele Controparte_2 CP_3
Capurso, giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Cognetti
n.36, presso la residenza del difensore in Bari alla via De Samuele Cagnazzi n. 61/1, nonché al domicilio digitale ufficio. rani.bt.it; Email_2 CP_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi l'11 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2015, il proponeva opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 195/15, emesso in data 6 febbraio 2015 dal Tribunale di Trani, CP_ con cui veniva ingiunto a quest'ultimo di pagare in favore di la somma di €. 17.027,93, Pt_1
1 in forza della fattura n. 4 del 20 marzo 2013, oltre accessori, a saldo del corrispettivo di una fornitura di software gestionale.
A sostegno dell'opposizione, il assumeva che non vi era stato alcun contratto Controparte_2 scritto tra le parti e che la determina n. 21 del 27 febbraio 2012 con la quale il dirigente del settore interessato aveva autorizzato la fornitura, era stata annullata in autotutela dal ed il CP_2 giudizio dinanzi al TAR per l'impugnativa della determina di annullamento in autotutela era stato dichiarato perento con conseguente definitiva non impugnabilità dell'annullamento medesimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, dichiararsi che nulla era dovuto da parte del a titolo di saldo per la fornitura, stante la nullità del contratto per la CP_2 mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione del contratto nullo. CP_ L'opposta T.
4. nel costituirsi in giudizio contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di approfondimenti istruttori e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n. 860/2022 del 23 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Trani, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ed accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l'opposta CP_ T.
4. alla restituzione di quanto percepito in forza del contratto nullo per mancanza di forma scritta, oltre alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €. 13.430,00 oltre ad €. 759,00, per esborsi, ed oltre gli accessori come per legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 29 agosto 2022, la T.
4. chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma CP_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte al paragrafo 5 del presente atto;
nel merito:
− respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare il al pagamento della somma di Euro 17.027,93 a saldo della Controparte_2 fattura n. 4/2013, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo, o di quella diversa somma che dovesse risultare eventualmente dovuta in corso di giudizio.
− rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
2 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza dell'11 aprile 2025, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto che non vi fosse alcun contratto scritto tra le parti e ciò ne sanciva la nullità, trattandosi di un rapporto con la pubblica Amministrazione, per il quale la forma scritta è prescritta a pena di nullità, fondando la propria decisione sulla irrilevanza, a tal fine, della determina dirigenziale n. 21 del 27 febbraio 2012, che, peraltro, era stata annullata in autotutela dal e l'annullamento era divenuto non più impugnabile essendo Controparte_2 andato perento il relativo giudizio dinanzi al TAR.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in breve, l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sarebbe consistito nel non avere rilevato la presenza di un contratto scritto, anteriore ed indipendente rispetto alla determina n. 21 già citata.
L'appellante richiama, infatti, il documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione in primo CP_ grado che consiste nella offerta formulata dalla al Comune di datata 6 febbraio Pt_1 CP_2
2012, offerta che sarebbe stata sottoscritta, per accettazione, nella stessa data del 6 febbraio 2012, dal dirigente della 3^ ripartizione dott. Persona_1
Tale documento, riportando esattamente i termini della fornitura ed il corrispettivo previsto per ciascuna voce, una volta sottoscritto dal dirigente comunale, avrebbe avuto tutti i requisiti necessari per essere considerato un contratto scritto vincolante per l'ente territoriale, a prescindere dalla determina dirigenziale.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, è pur vero che, ai fini del requisito della forma scritta per i contratti con la p.A. non appare più indispensabile che le volontà dei contraenti siano trasfuse in un unico documento sottoscritto da entrambi, e che, secondo la giurisprudenza, sarebbe sufficiente l'incontro delle due volontà, espresse anche non contestualmente, mediante il noto meccanismo dell'offerta e dell'accettazione, raccolte anche in documenti distinti, tuttavia, nel caso presente non ritiene la
Corte (come anche, implicitamente, il Tribunale che non ha tenuto in considerazione il documento richiamato) che la semplice sigla del dirigente della Parte_2
all'epoca, il dott. – apposta su ciascun foglio dell'offerta, possa
[...] Persona_1 configurare una accettazione dell'offerta e, quindi, la conclusione di un contratto scritto vincolante per il CP_2
3 Infatti, in primo luogo, non è possibile individuare con certezza la data di apposizione delle dette sigle, né può essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la sigla sia stata apposta in data 6 febbraio 2012, che è esattamente la data indicata nell'offerta.
E' davvero poco verosimile che una comunicazione datata 6 febbraio 2012 e pervenuta al
Comune di in una data pari o, più facilmente, successiva di qualche giorno, sia stata CP_2 sottoscritta lo stesso giorno indicato dall'offerente nella spedizione.
Più verosimilmente, a seguito dell'offerta, il attraverso la determina n. 21 del 27 CP_2 febbraio 2012, preso atto della offerta della aveva autorizzato la stipula del contratto, Pt_1CP_1 che – evidentemente e logicamente – non doveva essere stato concluso;
di modo che, le sigle apposte dal dott. sull'offerta seguono (non è noto di quanto) la determina stessa. Per_1
Il fatto che la determina autorizzativa sia stata annullata in autotutela – annullamento non più impugnabile – comporta che, per un verso, l'offerta sottoscritta non potesse considerarsi un contratto vincolante, se non dopo la determina autorizzatoria e, per l'altro, che l'autorizzazione medesima deve considerarsi venuta meno ex tunc, con ogni conseguenza in ordine alla validità dell'accordo sottoscritto dal dirigente della 3^ ripartizione, senza alcuna legittimazione.
Tanto comporta il rigetto del primo motivo d'appello e l'assorbimento del terzo, che riguarda la dimostrazione della corretta esecuzione del contratto, circostanza questa irrilevante alla luce della nullità dello stesso contratto.
Con il secondo motivo di gravame, invece, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui – con seconda e distinta ratio decidendi – il Tribunale ha ritenuto che, anche laddove fosse stato esistente il contratto scritto “non sussiste l'accordo che giustifichi
l'erogazione del servizio da parte della società opposta, a causa della definitività ed inoppugnabilità del provvedimento di annullamento in autotutela con cui l'Ente elide la determina dirigenziale ed i suoi contenuti”, concludendone che “attesa la retroattività dell'annullamento in autotutela, e che dà luogo ad un'ipotesi di nullità sopravvenuta per difetto di causa radicalmente sottratta la disponibilità delle parti come chiaramente si evince dagli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
In proposito, l'appellante ha dedotto, infondatamente, che la pubblica Amministrazione, revocando la determina n. 21/2012 soltanto nel maggio del 2015, allorquando la prestazione contrattuale era stata eseguita ed il corrispettivo quasi interamente versato (ad eccezione del saldo, richiesto con la procedura monitoria) abbia tenuto una condotta contraria a buona fede, senza, però, mai mettere in discussione la pacifica efficacia retroattiva dell'annullamento in
4 autotutela che, dopo la perenzione del giudizio impugnatorio dinanzi al TAR, è divenuto definitivo.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha dato rilievo all'annullamento – ormai definitivo - della determina n. 21 del 2012, giacché esso ha privato ex tunc il dirigente del potere di sottoscrivere l'accordo ed impegnare la pubblica Amministrazione.
Né giova all'appellante il richiamo (effettuato per la prima volta in appello) al comma 136 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, che, sebbene abrogato dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, era vigente all'epoca dei fatti, e che prevedeva che l'annullamento in autotutela di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali (come quello in oggetto) fosse ammissibile soltanto entro tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento ed in ogni caso, anche laddove ammissibile, comportasse la necessità di “tenere indenni i privati dall'eventuale pregiudizio patrimoniale”.
Invero, la legittimità dell'annullamento non può più essere messa in discussione perché
l'impugnazione dinanzi al TAR è stata dichiarata perenta, come pacificamente risultante dagli atti, sicché anche laddove fosse avvenuto oltre il termine di tre anni previsto dalla norma ciò non avrebbe alcuna conseguenza.
Quanto alla necessità che la p.A. tenga indenne il privato anche nel caso di annullamento ammissibile (perché avvenuto nei termini) e legittimo (perché concernente un atto illegittimo), va detto che tale prospettazione, che si traduce in una domanda di indennizzo e di sostanziale risarcimento danni, prospettata per la prima volta in appello e del tutto nuova - tenuto conto che si fonda sul presupposto della invalidità del contratto (a seguito dell'annullamento in autotutela) mentre la domanda articolata in primo grado è basata sulla validità del contratto di cui si chiede l'adempimento, sia inammissibile in quanto posta in violazione del divieto di cui all'art. 345
c.p.c.
Per il resto, né in primo grado e neppure in appello è mai venuta in considerazione la eventuale responsabilità personale del dirigente che aveva siglato l'offerta ovvero l'ingiustificato arricchimento per l'esecuzione delle prestazione, che non sono state richieste in via subordinata.
Tanto conduce alla integrale conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 29 agosto 2022, da avverso la sentenza n. Pt_1CP_1
860/2022 del 23 maggio 2022, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la impugnata sentenza;
5 2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellato spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA e Controparte_2
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. CP_ 115/2002 a carico dell'appellante T.4.
Così decisa il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1154 dell'anno 2022
T R A
T.4. in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Giulio CP_1
Brovadan, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Milano, via
Massena, 3, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E in persona del pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Michele Controparte_2 CP_3
Capurso, giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Cognetti
n.36, presso la residenza del difensore in Bari alla via De Samuele Cagnazzi n. 61/1, nonché al domicilio digitale ufficio. rani.bt.it; Email_2 CP_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi l'11 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2015, il proponeva opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 195/15, emesso in data 6 febbraio 2015 dal Tribunale di Trani, CP_ con cui veniva ingiunto a quest'ultimo di pagare in favore di la somma di €. 17.027,93, Pt_1
1 in forza della fattura n. 4 del 20 marzo 2013, oltre accessori, a saldo del corrispettivo di una fornitura di software gestionale.
A sostegno dell'opposizione, il assumeva che non vi era stato alcun contratto Controparte_2 scritto tra le parti e che la determina n. 21 del 27 febbraio 2012 con la quale il dirigente del settore interessato aveva autorizzato la fornitura, era stata annullata in autotutela dal ed il CP_2 giudizio dinanzi al TAR per l'impugnativa della determina di annullamento in autotutela era stato dichiarato perento con conseguente definitiva non impugnabilità dell'annullamento medesimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, dichiararsi che nulla era dovuto da parte del a titolo di saldo per la fornitura, stante la nullità del contratto per la CP_2 mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione del contratto nullo. CP_ L'opposta T.
4. nel costituirsi in giudizio contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di approfondimenti istruttori e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n. 860/2022 del 23 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Trani, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ed accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l'opposta CP_ T.
4. alla restituzione di quanto percepito in forza del contratto nullo per mancanza di forma scritta, oltre alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €. 13.430,00 oltre ad €. 759,00, per esborsi, ed oltre gli accessori come per legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 29 agosto 2022, la T.
4. chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma CP_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte al paragrafo 5 del presente atto;
nel merito:
− respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare il al pagamento della somma di Euro 17.027,93 a saldo della Controparte_2 fattura n. 4/2013, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo, o di quella diversa somma che dovesse risultare eventualmente dovuta in corso di giudizio.
− rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
2 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza dell'11 aprile 2025, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto che non vi fosse alcun contratto scritto tra le parti e ciò ne sanciva la nullità, trattandosi di un rapporto con la pubblica Amministrazione, per il quale la forma scritta è prescritta a pena di nullità, fondando la propria decisione sulla irrilevanza, a tal fine, della determina dirigenziale n. 21 del 27 febbraio 2012, che, peraltro, era stata annullata in autotutela dal e l'annullamento era divenuto non più impugnabile essendo Controparte_2 andato perento il relativo giudizio dinanzi al TAR.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in breve, l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sarebbe consistito nel non avere rilevato la presenza di un contratto scritto, anteriore ed indipendente rispetto alla determina n. 21 già citata.
L'appellante richiama, infatti, il documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione in primo CP_ grado che consiste nella offerta formulata dalla al Comune di datata 6 febbraio Pt_1 CP_2
2012, offerta che sarebbe stata sottoscritta, per accettazione, nella stessa data del 6 febbraio 2012, dal dirigente della 3^ ripartizione dott. Persona_1
Tale documento, riportando esattamente i termini della fornitura ed il corrispettivo previsto per ciascuna voce, una volta sottoscritto dal dirigente comunale, avrebbe avuto tutti i requisiti necessari per essere considerato un contratto scritto vincolante per l'ente territoriale, a prescindere dalla determina dirigenziale.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, è pur vero che, ai fini del requisito della forma scritta per i contratti con la p.A. non appare più indispensabile che le volontà dei contraenti siano trasfuse in un unico documento sottoscritto da entrambi, e che, secondo la giurisprudenza, sarebbe sufficiente l'incontro delle due volontà, espresse anche non contestualmente, mediante il noto meccanismo dell'offerta e dell'accettazione, raccolte anche in documenti distinti, tuttavia, nel caso presente non ritiene la
Corte (come anche, implicitamente, il Tribunale che non ha tenuto in considerazione il documento richiamato) che la semplice sigla del dirigente della Parte_2
all'epoca, il dott. – apposta su ciascun foglio dell'offerta, possa
[...] Persona_1 configurare una accettazione dell'offerta e, quindi, la conclusione di un contratto scritto vincolante per il CP_2
3 Infatti, in primo luogo, non è possibile individuare con certezza la data di apposizione delle dette sigle, né può essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la sigla sia stata apposta in data 6 febbraio 2012, che è esattamente la data indicata nell'offerta.
E' davvero poco verosimile che una comunicazione datata 6 febbraio 2012 e pervenuta al
Comune di in una data pari o, più facilmente, successiva di qualche giorno, sia stata CP_2 sottoscritta lo stesso giorno indicato dall'offerente nella spedizione.
Più verosimilmente, a seguito dell'offerta, il attraverso la determina n. 21 del 27 CP_2 febbraio 2012, preso atto della offerta della aveva autorizzato la stipula del contratto, Pt_1CP_1 che – evidentemente e logicamente – non doveva essere stato concluso;
di modo che, le sigle apposte dal dott. sull'offerta seguono (non è noto di quanto) la determina stessa. Per_1
Il fatto che la determina autorizzativa sia stata annullata in autotutela – annullamento non più impugnabile – comporta che, per un verso, l'offerta sottoscritta non potesse considerarsi un contratto vincolante, se non dopo la determina autorizzatoria e, per l'altro, che l'autorizzazione medesima deve considerarsi venuta meno ex tunc, con ogni conseguenza in ordine alla validità dell'accordo sottoscritto dal dirigente della 3^ ripartizione, senza alcuna legittimazione.
Tanto comporta il rigetto del primo motivo d'appello e l'assorbimento del terzo, che riguarda la dimostrazione della corretta esecuzione del contratto, circostanza questa irrilevante alla luce della nullità dello stesso contratto.
Con il secondo motivo di gravame, invece, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui – con seconda e distinta ratio decidendi – il Tribunale ha ritenuto che, anche laddove fosse stato esistente il contratto scritto “non sussiste l'accordo che giustifichi
l'erogazione del servizio da parte della società opposta, a causa della definitività ed inoppugnabilità del provvedimento di annullamento in autotutela con cui l'Ente elide la determina dirigenziale ed i suoi contenuti”, concludendone che “attesa la retroattività dell'annullamento in autotutela, e che dà luogo ad un'ipotesi di nullità sopravvenuta per difetto di causa radicalmente sottratta la disponibilità delle parti come chiaramente si evince dagli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
In proposito, l'appellante ha dedotto, infondatamente, che la pubblica Amministrazione, revocando la determina n. 21/2012 soltanto nel maggio del 2015, allorquando la prestazione contrattuale era stata eseguita ed il corrispettivo quasi interamente versato (ad eccezione del saldo, richiesto con la procedura monitoria) abbia tenuto una condotta contraria a buona fede, senza, però, mai mettere in discussione la pacifica efficacia retroattiva dell'annullamento in
4 autotutela che, dopo la perenzione del giudizio impugnatorio dinanzi al TAR, è divenuto definitivo.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha dato rilievo all'annullamento – ormai definitivo - della determina n. 21 del 2012, giacché esso ha privato ex tunc il dirigente del potere di sottoscrivere l'accordo ed impegnare la pubblica Amministrazione.
Né giova all'appellante il richiamo (effettuato per la prima volta in appello) al comma 136 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, che, sebbene abrogato dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, era vigente all'epoca dei fatti, e che prevedeva che l'annullamento in autotutela di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali (come quello in oggetto) fosse ammissibile soltanto entro tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento ed in ogni caso, anche laddove ammissibile, comportasse la necessità di “tenere indenni i privati dall'eventuale pregiudizio patrimoniale”.
Invero, la legittimità dell'annullamento non può più essere messa in discussione perché
l'impugnazione dinanzi al TAR è stata dichiarata perenta, come pacificamente risultante dagli atti, sicché anche laddove fosse avvenuto oltre il termine di tre anni previsto dalla norma ciò non avrebbe alcuna conseguenza.
Quanto alla necessità che la p.A. tenga indenne il privato anche nel caso di annullamento ammissibile (perché avvenuto nei termini) e legittimo (perché concernente un atto illegittimo), va detto che tale prospettazione, che si traduce in una domanda di indennizzo e di sostanziale risarcimento danni, prospettata per la prima volta in appello e del tutto nuova - tenuto conto che si fonda sul presupposto della invalidità del contratto (a seguito dell'annullamento in autotutela) mentre la domanda articolata in primo grado è basata sulla validità del contratto di cui si chiede l'adempimento, sia inammissibile in quanto posta in violazione del divieto di cui all'art. 345
c.p.c.
Per il resto, né in primo grado e neppure in appello è mai venuta in considerazione la eventuale responsabilità personale del dirigente che aveva siglato l'offerta ovvero l'ingiustificato arricchimento per l'esecuzione delle prestazione, che non sono state richieste in via subordinata.
Tanto conduce alla integrale conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 29 agosto 2022, da avverso la sentenza n. Pt_1CP_1
860/2022 del 23 maggio 2022, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la impugnata sentenza;
5 2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellato spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA e Controparte_2
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. CP_ 115/2002 a carico dell'appellante T.4.
Così decisa il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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