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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/11/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 698 R.G. V.G. ELl'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare ELl'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.02.1975, residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avv. Antonio Vetere (C.F.: ) sito in TA C.F._2
RI DE DR (CS), Via Matisse, n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni e notifiche ai sensi ELl' art. 176 c.p.c. al seguente n. di fax: n. od al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_1
Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
TA RI EL DR (CS) Via Cicerone 11 ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avv.
Patrizia ALBOREO, EL Foro di Trani, (C.F.: ) sito in Trani, Via Bebio 86, C.F._4 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche ai sensi ELl' art. 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento EL Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia ELla loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 4/07/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Ostia (ROMA) il 20.12.2014 con rito civile ed in regime di separazione dei beni ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio EL Comune di Ostia (ROMA), Anno 2014, atto 00258, parte 1, serie 30, precisando che in costanza EL medesimo è nato dalla loro unione in Roma in data 27.12.2014 il figlio ( C.F. ). Persona_1 C.F._5
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il figlio frequentante presso l'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”, via Per_1
Lavinium snc, TA RI EL DR (CS), la quarta elementare e promosso alla quinta, è affetto da grave patologia (“disturbo ELlo spettro autistico”) e percepisce per tale ragione l'assegno ELl'importo mensile di euro 520,00, quale indennità di accompagnamento, CP_2 somma che viene interamente impiegata per le cure e terapie di cui necessita;
- che la sig.ra attualmente disoccupata, non dispone di redditi propri da Parte_1 lavoro per causa alla stessa non addebitabile, essendo dedita alla cura EL figlio h 24 per la patologia di cui risulta affetto, mentre il sig. militare di professione, Controparte_1 lavora a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuo pari ad euro 32.182,00;
- che i coniugi vivono già separati, ed in particolare la sig.ra , casalinga, continua ad Pt_1 abitare presso la casa coniugale di proprietà di terzi concessa in affitto al marito, il quale provvede al pagamento EL fitto e ELle utenze, mentre il sig. , di professione CP_1 militare, è ritornato c/o il Regimento Fanteria Torino di Barletta, Base Militare, Caserma
Stella in via Andria 105, dove svolge la sua attività lavorativa, godendo di vitto per quattro giorni alla settimana ed alloggio ad un prezzo convenzionato;
- che da tempo è venuta meno tra di loro la comunione materiale e spirituale posta a fondamento ELla vita matrimoniale, per cui sono addivenuti alla decisione di ricorrere all'intestato Tribunale a norma ELl'art. 473 bis.51 c.p.c. al fine di separarsi di comune accordo alle condizioni di seguito specificate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi ELl'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione ELl'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento ELla domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione ELla convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia ELla separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia ELla loro separazione con l'accoglimento ELle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e ( matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto in Ostia, Roma, in data 20/12/2014 trascritto nei registri ELlo Stato
Civile EL Comune di Ostia anno 2014, n. reg. 25, parte I, serie 30;
3) Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in TA RI EL DR (CS), alla via Cicerone 11, concessa in affitto a terzi al marito, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale EL minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni dei figli.
4) Assegnare la casa familiare sita in TA RI EL DR, alla via Cicerone 11, alla sig.ra
, con ogni arredo e pertinenza, la quale provvederà a subentrare nel Parte_1 contratto e curare la voltura di tutte le utenze entro il 30/6/24, allo stato intestate al Sig.
rimanendo obbligata ai costi a partire dalla data di sottoscrizione EL Controparte_1 presente atto;
5) In considerazione ELla distanza geografica tra la residenza EL minore ed il luogo di lavoro e residenza EL padre, i coniugi stabiliscono che il padre potrà tenere con sé il figlio, portandolo anche in Puglia ogni mese per almeno cinque giorni consecutivi previo preavviso di sette giorni da comunicare alla madre;
per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24/12 al 30/12 con un genitore ed il periodo dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
per le festività pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì ELl'Angelo con il padre;
il minore trascorrerà nel periodo estivo un periodo di 15 giorni con il padre nei mesi di luglio o agosto da comunicarsi alla madre entro il periodo EL 31 maggio di ogni anno;
ogni anno sarà consentito al padre poter incontrare il figlio nel giorno EL suo compleanno;
6) Disporre che provveda al mantenimento EL figlio, in via indiretta, Controparte_1 mediante versamento ad , ELl'importo di euro 250,00 mensili, per 12 Parte_1 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il 25 di ogni mese. La somma, fissata con decorrenza dal mese di giugno 2024 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purchè l'indice sia positivo.
7) Disporre che provveda al pagamento EL 50% ELle spese mediche non Controparte_1 coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse ELla prole, previo accordo e documentate ed, in ogni caso, provveda al 50% ELle spese straordinarie extra assegno occorrenti al figlio da individuare secondo le linee Per_1 guida recepite nel protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola “ Linee guida sullo svolgimento ELla fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione ELla cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale ELlo stesso .
8) Disporre che provveda ad autorizzare , quale genitore Controparte_1 Parte_1 collocatario a richiedere e percepire direttamente all' l'importo ELl'assegno unico pari CP_2 ad euro 292,00.
9) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 [...]
ELl'importo di euro 220,00 mensili, per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata Parte_1 entro il 25 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2024. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale.
10) Ordinare alla competente cancelleria di trasmettere ed annotare quanto dovuto per legge. Ebbene, il Tribunale, preso atto ELle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo ELle parti in ordine alla richiesta di pronuncia ELla separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 698/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, in relazione al matrimonio contratto in Ostia (ROMA) il 20.12.2014 con rito civile ed
[...] in regime di separazione dei beni ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio EL
Comune di Ostia (ROMA), Anno 2014, atto 00258, parte 1, serie 30;
- omologa le condizioni relative al figlio minore ed ai rapporti economici tra i coniugi riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale ELlo stato civile EL Comune di Ostia (ROMA)di procedere all'annotazione ELla sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica ELla sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale ELlo stato civile EL Comune di Ostia (ROMA) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale ELle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8/10/2024
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 698 R.G. V.G. ELl'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare ELl'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.02.1975, residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avv. Antonio Vetere (C.F.: ) sito in TA C.F._2
RI DE DR (CS), Via Matisse, n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni e notifiche ai sensi ELl' art. 176 c.p.c. al seguente n. di fax: n. od al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_1
Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
TA RI EL DR (CS) Via Cicerone 11 ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avv.
Patrizia ALBOREO, EL Foro di Trani, (C.F.: ) sito in Trani, Via Bebio 86, C.F._4 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche ai sensi ELl' art. 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento EL Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia ELla loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 4/07/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Ostia (ROMA) il 20.12.2014 con rito civile ed in regime di separazione dei beni ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio EL Comune di Ostia (ROMA), Anno 2014, atto 00258, parte 1, serie 30, precisando che in costanza EL medesimo è nato dalla loro unione in Roma in data 27.12.2014 il figlio ( C.F. ). Persona_1 C.F._5
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il figlio frequentante presso l'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”, via Per_1
Lavinium snc, TA RI EL DR (CS), la quarta elementare e promosso alla quinta, è affetto da grave patologia (“disturbo ELlo spettro autistico”) e percepisce per tale ragione l'assegno ELl'importo mensile di euro 520,00, quale indennità di accompagnamento, CP_2 somma che viene interamente impiegata per le cure e terapie di cui necessita;
- che la sig.ra attualmente disoccupata, non dispone di redditi propri da Parte_1 lavoro per causa alla stessa non addebitabile, essendo dedita alla cura EL figlio h 24 per la patologia di cui risulta affetto, mentre il sig. militare di professione, Controparte_1 lavora a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuo pari ad euro 32.182,00;
- che i coniugi vivono già separati, ed in particolare la sig.ra , casalinga, continua ad Pt_1 abitare presso la casa coniugale di proprietà di terzi concessa in affitto al marito, il quale provvede al pagamento EL fitto e ELle utenze, mentre il sig. , di professione CP_1 militare, è ritornato c/o il Regimento Fanteria Torino di Barletta, Base Militare, Caserma
Stella in via Andria 105, dove svolge la sua attività lavorativa, godendo di vitto per quattro giorni alla settimana ed alloggio ad un prezzo convenzionato;
- che da tempo è venuta meno tra di loro la comunione materiale e spirituale posta a fondamento ELla vita matrimoniale, per cui sono addivenuti alla decisione di ricorrere all'intestato Tribunale a norma ELl'art. 473 bis.51 c.p.c. al fine di separarsi di comune accordo alle condizioni di seguito specificate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi ELl'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione ELl'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento ELla domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione ELla convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia ELla separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia ELla loro separazione con l'accoglimento ELle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e ( matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto in Ostia, Roma, in data 20/12/2014 trascritto nei registri ELlo Stato
Civile EL Comune di Ostia anno 2014, n. reg. 25, parte I, serie 30;
3) Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in TA RI EL DR (CS), alla via Cicerone 11, concessa in affitto a terzi al marito, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale EL minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni dei figli.
4) Assegnare la casa familiare sita in TA RI EL DR, alla via Cicerone 11, alla sig.ra
, con ogni arredo e pertinenza, la quale provvederà a subentrare nel Parte_1 contratto e curare la voltura di tutte le utenze entro il 30/6/24, allo stato intestate al Sig.
rimanendo obbligata ai costi a partire dalla data di sottoscrizione EL Controparte_1 presente atto;
5) In considerazione ELla distanza geografica tra la residenza EL minore ed il luogo di lavoro e residenza EL padre, i coniugi stabiliscono che il padre potrà tenere con sé il figlio, portandolo anche in Puglia ogni mese per almeno cinque giorni consecutivi previo preavviso di sette giorni da comunicare alla madre;
per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24/12 al 30/12 con un genitore ed il periodo dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
per le festività pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì ELl'Angelo con il padre;
il minore trascorrerà nel periodo estivo un periodo di 15 giorni con il padre nei mesi di luglio o agosto da comunicarsi alla madre entro il periodo EL 31 maggio di ogni anno;
ogni anno sarà consentito al padre poter incontrare il figlio nel giorno EL suo compleanno;
6) Disporre che provveda al mantenimento EL figlio, in via indiretta, Controparte_1 mediante versamento ad , ELl'importo di euro 250,00 mensili, per 12 Parte_1 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il 25 di ogni mese. La somma, fissata con decorrenza dal mese di giugno 2024 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purchè l'indice sia positivo.
7) Disporre che provveda al pagamento EL 50% ELle spese mediche non Controparte_1 coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse ELla prole, previo accordo e documentate ed, in ogni caso, provveda al 50% ELle spese straordinarie extra assegno occorrenti al figlio da individuare secondo le linee Per_1 guida recepite nel protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola “ Linee guida sullo svolgimento ELla fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione ELla cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale ELlo stesso .
8) Disporre che provveda ad autorizzare , quale genitore Controparte_1 Parte_1 collocatario a richiedere e percepire direttamente all' l'importo ELl'assegno unico pari CP_2 ad euro 292,00.
9) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 [...]
ELl'importo di euro 220,00 mensili, per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata Parte_1 entro il 25 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2024. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale.
10) Ordinare alla competente cancelleria di trasmettere ed annotare quanto dovuto per legge. Ebbene, il Tribunale, preso atto ELle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo ELle parti in ordine alla richiesta di pronuncia ELla separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 698/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, in relazione al matrimonio contratto in Ostia (ROMA) il 20.12.2014 con rito civile ed
[...] in regime di separazione dei beni ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio EL
Comune di Ostia (ROMA), Anno 2014, atto 00258, parte 1, serie 30;
- omologa le condizioni relative al figlio minore ed ai rapporti economici tra i coniugi riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale ELlo stato civile EL Comune di Ostia (ROMA)di procedere all'annotazione ELla sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica ELla sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale ELlo stato civile EL Comune di Ostia (ROMA) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale ELle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8/10/2024
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo