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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 16/12/2025 alle ore 10,21 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 514/2025 promossa da c.f. , opponente (avv. MA Orione) Parte_1 P.IVA_1 contro c.f. , opposto (avv.ti PA TR e CP_1 C.F._1
MA TR)
e contro c.f. , terzo chiamato contumace Controparte_2 P.IVA_2
Sono collegati e dichiarano la loro identità: l'avv. MA Orione;
l'avv. PA
TR.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. dando atto di essere stato fra il 26.5.2023 e il 9.12.2024 CP_1 dipendente di impiegato nel cantiere del Muggiano alla Controparte_2
Spezia su un appalto affidato da ha ottenuto il 23.4.2025 contro la Parte_1 datrice di lavoro e contro la committente decreto ingiuntivo per la somma di €
3.627,91 di cui € 1680,91 lordi a titolo di TFR ed € 1947,00 netti quale residuo
1 dovuto sulle retribuzioni di luglio 2023, agosto 2023, novembre 2023, dicembre
2023 e gennaio 2024, compresa una trattenuta di € 250,00 asseritamente illegittima a titolo di “mancata consegna attrezzature”.
1.1. Con ricorso depositato il 14.5.2025 ha proposto opposizione, Parte_1 eccependo che il lavoratore non aveva dimostrato di essere stato addetto all'appalto né aveva provato l'incompleto pagamento. In subordine, ha chiesto di essere manlevata da , che ha chiamato di terzo. Controparte_2
1.2. L'opposto resiste.
Il terzo chiamato è contumace.
2. riconosce l'appalto. Parte_1
2.1. Per quanto riguarda la prova dell'impiego degli opposti sull'appalto, come già più volte affermato da questo Tribunale, il semplice richiamo dell'onere della prova non costituisce contestazione (cfr. Cass., 21.5.2008 n. 13079), e l'opponente, che pure dovrebbe essere al corrente dei lavoratori che accedono ai propri siti, di fronte a una prestazione che, secondo quanto allegato in ricorso monitorio, si è svolta nel suo cantiere non ha specificamente negato che il lavoratore vi abbia lavorato per tutto il periodo dedotto, sicché la contestazione è inidonea.
3. non ha concretamente contestato la debenza delle somme Parte_1 richieste.
3.1. Pur avendo chiesto che la condanna fosse limitata alle sole voci di natura retributiva, non ha concretamente indicato voci non retributive da Parte_1 espungere.
Non risulta in atti che sia stato ingiunto il pagamento di voci prive di carattere retributivo. Va solo aggiunto che, nel momento in cui viene chiesto il pagamento del residuo dovuto, defalcati gli acconti ricevuti, le somme già percepite si imputerebbero alle eventuali voci di carattere non retributivo inserite nei prospetti paga ai sensi dell'art. 1193 c.c., in quanto, in assenza della responsabilità solidale del committente, debito meno garantito.
3.2. D'altra parte, per agire contro il committente il lavoratore non deve dimostrare il mancato (integrale) pagamento, ma, conformemente ai principi generali, grava sul committente l'onere di dimostrare che il pagamento vi sia stato.
3.3. In particolare, la prova della fondatezza della trattenuta di € 250,00 (che il lavoratore contesta, rilevando che non è mai stata mossa nei suoi confronti
2 alcuna contestazione disciplinare) per mancata consegna attrezzature non è stata fornita in giudizio.
4. L'opposizione, quindi, si rigetta.
5. Il committente ha per legge regresso contro il datore di lavoro;
il regresso consente la manleva.
Nei confronti del datore di lavoro il credito si deve ritenere certo, sia perché non risulta che lo stesso abbia proposto opposizione, sia perché i prospetti paga che ha emesso fanno prova nei suoi confronti.
La domanda è quindi accolta. Non sono chiesti accessori, che non si possono attribuire d'ufficio ai sensi dell'art. 429 c.p.c. perché non si tratta di pronuncia a favore del lavoratore.
6. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione 1101/5200, riduzione sui valori medi per la semplicità della causa, assenza di istruttoria) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta l'opposizione; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere a le spese dell'opposizione che liquida in € 1030,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
PA TR e MA TR;
dichiara tenuto e condanna , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne delle somme Parte_1 che la medesima abbia o avrà versato a per Parte_1 CP_1 capitale, accessori e spese in conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e/o di questa sentenza;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rifondere a le spese di questo giudizio che liquida Parte_1 in € 49,00 per esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Il giudice
Marco NI
3
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 16/12/2025 alle ore 10,21 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 514/2025 promossa da c.f. , opponente (avv. MA Orione) Parte_1 P.IVA_1 contro c.f. , opposto (avv.ti PA TR e CP_1 C.F._1
MA TR)
e contro c.f. , terzo chiamato contumace Controparte_2 P.IVA_2
Sono collegati e dichiarano la loro identità: l'avv. MA Orione;
l'avv. PA
TR.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. dando atto di essere stato fra il 26.5.2023 e il 9.12.2024 CP_1 dipendente di impiegato nel cantiere del Muggiano alla Controparte_2
Spezia su un appalto affidato da ha ottenuto il 23.4.2025 contro la Parte_1 datrice di lavoro e contro la committente decreto ingiuntivo per la somma di €
3.627,91 di cui € 1680,91 lordi a titolo di TFR ed € 1947,00 netti quale residuo
1 dovuto sulle retribuzioni di luglio 2023, agosto 2023, novembre 2023, dicembre
2023 e gennaio 2024, compresa una trattenuta di € 250,00 asseritamente illegittima a titolo di “mancata consegna attrezzature”.
1.1. Con ricorso depositato il 14.5.2025 ha proposto opposizione, Parte_1 eccependo che il lavoratore non aveva dimostrato di essere stato addetto all'appalto né aveva provato l'incompleto pagamento. In subordine, ha chiesto di essere manlevata da , che ha chiamato di terzo. Controparte_2
1.2. L'opposto resiste.
Il terzo chiamato è contumace.
2. riconosce l'appalto. Parte_1
2.1. Per quanto riguarda la prova dell'impiego degli opposti sull'appalto, come già più volte affermato da questo Tribunale, il semplice richiamo dell'onere della prova non costituisce contestazione (cfr. Cass., 21.5.2008 n. 13079), e l'opponente, che pure dovrebbe essere al corrente dei lavoratori che accedono ai propri siti, di fronte a una prestazione che, secondo quanto allegato in ricorso monitorio, si è svolta nel suo cantiere non ha specificamente negato che il lavoratore vi abbia lavorato per tutto il periodo dedotto, sicché la contestazione è inidonea.
3. non ha concretamente contestato la debenza delle somme Parte_1 richieste.
3.1. Pur avendo chiesto che la condanna fosse limitata alle sole voci di natura retributiva, non ha concretamente indicato voci non retributive da Parte_1 espungere.
Non risulta in atti che sia stato ingiunto il pagamento di voci prive di carattere retributivo. Va solo aggiunto che, nel momento in cui viene chiesto il pagamento del residuo dovuto, defalcati gli acconti ricevuti, le somme già percepite si imputerebbero alle eventuali voci di carattere non retributivo inserite nei prospetti paga ai sensi dell'art. 1193 c.c., in quanto, in assenza della responsabilità solidale del committente, debito meno garantito.
3.2. D'altra parte, per agire contro il committente il lavoratore non deve dimostrare il mancato (integrale) pagamento, ma, conformemente ai principi generali, grava sul committente l'onere di dimostrare che il pagamento vi sia stato.
3.3. In particolare, la prova della fondatezza della trattenuta di € 250,00 (che il lavoratore contesta, rilevando che non è mai stata mossa nei suoi confronti
2 alcuna contestazione disciplinare) per mancata consegna attrezzature non è stata fornita in giudizio.
4. L'opposizione, quindi, si rigetta.
5. Il committente ha per legge regresso contro il datore di lavoro;
il regresso consente la manleva.
Nei confronti del datore di lavoro il credito si deve ritenere certo, sia perché non risulta che lo stesso abbia proposto opposizione, sia perché i prospetti paga che ha emesso fanno prova nei suoi confronti.
La domanda è quindi accolta. Non sono chiesti accessori, che non si possono attribuire d'ufficio ai sensi dell'art. 429 c.p.c. perché non si tratta di pronuncia a favore del lavoratore.
6. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione 1101/5200, riduzione sui valori medi per la semplicità della causa, assenza di istruttoria) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta l'opposizione; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere a le spese dell'opposizione che liquida in € 1030,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
PA TR e MA TR;
dichiara tenuto e condanna , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne delle somme Parte_1 che la medesima abbia o avrà versato a per Parte_1 CP_1 capitale, accessori e spese in conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e/o di questa sentenza;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rifondere a le spese di questo giudizio che liquida Parte_1 in € 49,00 per esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Il giudice
Marco NI
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