Articolo 1431 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1418Articolo 1420
Versione
9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 1431. Nuovi atti di valore 1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, ((sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo)) .
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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