Art. 1431. Nuovi atti di valore 1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, ((sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo)) .
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
26 febbraio 2014
26 febbraio 2014
Commentario • 1
- 1. Forze armate, assetto strutturale e organizzativo: revisione in senso riduttivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2014