Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1498
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, riguardante una controversia tra un ricorrente, titolare di un assegno sociale, e l'INPS. La parte ricorrente ha contestato un provvedimento di indebito notificato dall'INPS, che richiedeva la restituzione di somme percepite in eccesso, sostenendo di aver sempre dichiarato redditi pari a zero e di non aver ricevuto comunicazioni relative a presunti indebiti. La questione centrale era l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, in quanto il ricorrente si trovava in buona fede e non aveva agito con dolo.

Il giudice ha accolto il ricorso, affermando che, in base alla giurisprudenza consolidata, l'indebito assistenziale non è ripetibile quando il percettore si trovi in buona fede e non possa essere ritenuto responsabile per l'erogazione indebita. La Corte ha sottolineato che l'omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, in assenza di variazioni della situazione reddituale, non giustifica la richiesta di restituzione. Pertanto, il giudice ha dichiarato irripetibili le somme richieste dall'INPS, condannando l'ente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1498
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1498
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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