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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'1.4.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14822/2024 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A
BE ER GI ER (CF: [...]), rapp.ta e difesa dall'avv.to Francesco Giliberti con cui elett. dom. come in atti, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente – titolare di assegno Sociale
(cat. AS 04715683) - esponeva che nel mese di dicembre 2023, a seguito di sospensione della prestazione, inoltrava all'Inps domanda di ricostituzione reddituale, indicando di aver percepito redditi pari a Zero relativamente agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Deduceva, altresì, che in data 15/04/2024, le veniva notificato un provvedimento di indebito, per aver percepito rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi era risultato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per il periodo
01/08/2018 al 31/12/2022, con contestuale richiesta di restituzione per un importo complessivo di Euro 3.654,00.
Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione relativa al presunto indebito e versando pertanto in una situazione di buna fede, e concludeva, pertanto, affinché fosse accertata e dichiarata l'assoluta irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall'Inps nei suoi confronti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L'Inps si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese.
Alla odierna udienza cartolare, letti gli atti e le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indebito assistenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l'Inps non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n.
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 ecc.).
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Picone), e che anche le Sez. Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13223/2020 ha dettato il seguente principio di diritto: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione che ha inciso sulla spettanza della prestazione assistenziale percepita dalla ricorrente è stata l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2018, 2020, 2021, 2022 e
2023.
Orbene, questi essendo i fatti di causa per come risultanti dalla ricostruzione proposta in ricorso e dalla stessa parte convenuta, per le annualità oggetto del presunto indebito parte ricorrente ha autodichiarato di aver percepito redditi pari a zero.
Trattasi, invero, di circostanza dedotta in ricorso e mai smentita o contestata dall'istituto resistente.
Pertanto, pur avendo effettivamente l'istante omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi relative alle suddette annualità, detta omissione, in assenza di qualunque variazione della situazione reddituale della ricorrente, non può legittimare la richiesta di restituzione di suddetta prestazione, sussistendo anche per le annualità in contestazione i requisiti per accedervi.
Ed invero, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi sussistente nel caso di specie la buona fede del percipiente odierno ricorrente, che risulta titolare dei soli redditi provenienti dalla prestazione erogata dall' INPS, e dunque conosciute dall'istituto.
Ne consegue la irripetibilità' dell'indebito non ravvisandosi alcun comportamento colposo o doloso da parte del percipiente.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota Inps del 15.4.2024, non sussistendo, per le ragioni innanzi esposte, nell'arco temporale dal 01/08/2018 al 31/12/2022 erogazioni indebite.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alla somma di euro 3.654,00 di cui alla comunicazione Inps del 15.4.2024, non sussistono pagamenti indebiti da parte dell'INPS -per le causali esposte in parte motiva e per l'effetto condanna l'Inps alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
condanna l'Inps resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, da liquidarsi in favore dell'Erario vista l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Aversa, 2.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli