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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16185/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTAZZONI Parte_1 C.F._1 RO, elettivamente domiciliato in via Giacomo Matteotti n 40014 Crevalcore ITALIA presso il difensore avv. PETTAZZONI RO
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM in data 13.12.2023
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche poc'anzi indicate, ivi comprese quelle economiche e patrimoniali del signor e della Persona_1
Signora Voglia: accogliere la presente istanza di revisione dell'assegno di CP_1 mantenimento dovuto alla signora da parte del signor , e per l'effetto, disporre la CP_1 Pt_1 revoca del detto contributo al mantenimento della signora nella misura di € 200,00 circa, come CP_1
pagina 1 di 5 indicato nella sentenza n. 3207/2018, datata 27/11/2018 e pubblicata il 17/12/2018, nella causa n.
9139/2016 R.G., il Tribunale di Bologna, ordinando alla ET EL SpA, di non provvedere più al versamento dell'importo sopra indicato, tramite bonifico bancario diretto alla sig.ra il tutto a CP_1 decorrere dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese di causa, determinate sulla base delle tariffe forensi in vigore, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2023 e ritualmente notificato, il marito ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza 3207/2018 pubblicata il 17-12-2018 all'esito del giudizio
RG n. 9139/2016 nella parte in cui così stabilisce: dispone che il sig. versi per 12 mesi Pt_1 all'anno a favore della sig.ra finché questa non riuscirà a reperire un'attività lavorativa che CP_1 le consenta di percepire uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa somma di totali € 200,00, con conferma dell'ordine, già stabilito in sede di provvedimenti provvisori, di versamento diretto del predetto importo da parte del datore di lavoro
ET EL S.p.A., che provvederà a corrispondere la somma indicata con bonifico bancario sul
c/c intestato alla sig.ra Egli chiede la revoca dell'obbligo a proprio carico di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie;
allega e documenta che la moglie in data 28-6-2021 ha aperto un'attività commerciale esercitata in forma di impresa individuale, con un capitale investito di euro 15.000 avente ad oggetto l'attività di ristorazione da asporto denominata “Mar Rosso di El Bazi Zahira” in
Crevalcore, con inizio attività il 6.4.2022 (p.i. , luogo di esercizio via Panerazzi n. 92-96, P.IVA_1
Crevalcore). Ritiene pertanto che si sia verificata la condizione prevista dalla sentenza di separazione con conseguente venir meno del proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie.
Ricevuta rituale e tempestiva notifica, la moglie non si è costituita, né è comparsa personalmente all'udienza del 16.4.2024. Con ordinanza 17.8.2024, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti, il
Giudice Relatore ha ritenuto, allo stato, non provato che ella avesse un'attività lavorativa tale da percepire uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00, come previsto dalla sentenza di separazione, non essendovi alcun elemento che dimostrasse l'ammontare del reddito netto eventualmente dalla stessa percepito dall'attività di ristorazione;
il Giudice Relatore ha osservato, infatti, che “in base a quanto dalla stessa riferito al Servizio Sociale e riportato nella relazione del 12-4-2024, peraltro, l'andamento di tale attività sarebbe penalizzato dalla circostanza che ella se ne debba occupare personalmente in tutto e per tutto e che debba conciliare tale impegno con la cura delle tre figlie con lei conviventi, di cui una maggiorenne (2004) e le altre minorenni (2007 e 2009)”; il Giudice Relatore ha, quindi ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, sui seguenti capitoli: “1 -Vero che a far tempo dall'anno 2021, la Signora ha aperto un'attività di ristorazione da asporto a Crevalcore? 2 - Vero
CP_2 che tale attività è a tutt'oggi aperta? 3 - Vero che la Signor per svolgere tale attività, ha da oltre
CP_2 due anni un immobile in locazione? 4 - Vero che la Signora ha acquistato mobili e attrezzature
CP_2 per lo svolgimento della sua attività? […] 6 - Vero che la Signora frequenta di sovente bar e
CP_2 negozi a Crevalcore?”. L'attore, però, ha rinunciato all'assunzione di tale prova. La causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione di relazione del Servizio Sociale, anche con indagini da parte della pagina 3 di 5 Guardia di NA. Con relazione prot. 0030589/2025 del 29.1.2025 la Guardia di NA – Nucleo
Operativo Metropolitano di Bologna, riferiva, in sintesi, che la convenuta – per quanto qui interessa - risulta titolare di contratto di locazione a uso abitativo per un canone di euro 4.800 annuali (400 mensili) e titolare della ditta individuale indicata dall'attore; a proposito dell'andamento di tale attività
l'unica notizia fornita era che dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, cioè il Mod. Unico PF
2023 relativo ai redditi del 2022, ha avuto una perdita di euro 23.736; la GdF riferiva inoltre che la CP_ convenuta nell'anno 2023 risultava avere percepito da somme per un totale di euro 9.661,28.
Allegava altresì gli estratti conto dei rapporti bancari e postali intestati alla convenuta fra cui anche quello intestato alla ditta individuale. Con ordinanza del 6.8.2025 il Tribunale osservava, con riferimento agli estratti conto bancari della convenuta, che erano stati acquisiti, che non era possibile, in base ai medesimi, stabilire se e quale reddito produca l'attività della convenuta;
infatti non è possibile stabilire, in base alle sole entrate e uscite registrate sui suoi conti correnti, se la convenuta abbia effettivamente reperito un'attività lavorativa che le consenta di percepire uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00, perché la provvista per le spese potrebbe essere frutto non della sua attività lavorativa, ma, ad esempio, di liberalità altrui;
infatti non è possibile distinguere le entrate derivanti da ricavi dell'attività da quelle provenienti da altra e diversa fonte. La causa, quindi, era rimessa in istruttoria, con richiesta alla Guardia di NA di depositare le dichiarazioni dei redditi della convenuta e della ditta individuale, dall'inizio dell'attività d'impresa e fino alla più recente depositata;
nonché visura camerale aggiornata della ditta individuale. Con relazione del 3.9.2025 la Guardia di
NA depositava la visura camerale e i Mod. Unico Persone Fisiche della convenuta relativi agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, non essendo ancora stato depositato il Mod. Unico PF relativo all'a.i.
2024, e non essendo nemmeno scaduto il relativo termine (31.10.2025). Dalle suddette dichiarazioni fiscali emergeva per l'a.i. 2021 una perdita da attività d'impresa di euro 540, per l'a.i. 2022 di euro
23.736, per l'a.i. 2023 di euro 5.416. Il risultato dell'attività d'impresa della convenuta risulta, quindi, negativo. L'attore aveva, altresì, allegato: la Signora da numerosi anni, ha una stabile relazione CP_2 con il Signor di Sant'Agata Bolognese, che svolge la professione di giardiniere; tale Testimone_1 circostanza, tuttavia, non risulta accertata, dal momento che egli non ha offerto alcuna prova al riguardo e, essendo la convenuta rimasta contumace, non può ritenersi provata per mancata contestazione. D'altra parte, anche a voler ritenere che l'attività produca un reddito, dato che sarebbe irragionevole mantenere in essere un'attività in passivo, non sarebbe possibile quantificare l'effettiva entrata netta percepita dalla convenuta. Non è stato nemmeno dimostrato, da parte dell'attore, quanto dal medesimo allegat, peraltro in maniera molto generica, in relazione all'asserita diminuzione dei propri emolumenti ed attualmente la sua posizione lavorativa sta subendo un peggioramento a causa pagina 4 di 5 della nota situazione in cui versa la ditta ET-EL di Crevalcore. La domanda, pertanto, non può essere accolta. Quanto alle spese di lite, si rammenta che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019). Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso, avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito del detto giudizio risulti vittorioso, giacché egli non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda dell'attore.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16185/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTAZZONI Parte_1 C.F._1 RO, elettivamente domiciliato in via Giacomo Matteotti n 40014 Crevalcore ITALIA presso il difensore avv. PETTAZZONI RO
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM in data 13.12.2023
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche poc'anzi indicate, ivi comprese quelle economiche e patrimoniali del signor e della Persona_1
Signora Voglia: accogliere la presente istanza di revisione dell'assegno di CP_1 mantenimento dovuto alla signora da parte del signor , e per l'effetto, disporre la CP_1 Pt_1 revoca del detto contributo al mantenimento della signora nella misura di € 200,00 circa, come CP_1
pagina 1 di 5 indicato nella sentenza n. 3207/2018, datata 27/11/2018 e pubblicata il 17/12/2018, nella causa n.
9139/2016 R.G., il Tribunale di Bologna, ordinando alla ET EL SpA, di non provvedere più al versamento dell'importo sopra indicato, tramite bonifico bancario diretto alla sig.ra il tutto a CP_1 decorrere dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese di causa, determinate sulla base delle tariffe forensi in vigore, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2023 e ritualmente notificato, il marito ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza 3207/2018 pubblicata il 17-12-2018 all'esito del giudizio
RG n. 9139/2016 nella parte in cui così stabilisce: dispone che il sig. versi per 12 mesi Pt_1 all'anno a favore della sig.ra finché questa non riuscirà a reperire un'attività lavorativa che CP_1 le consenta di percepire uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa somma di totali € 200,00, con conferma dell'ordine, già stabilito in sede di provvedimenti provvisori, di versamento diretto del predetto importo da parte del datore di lavoro
ET EL S.p.A., che provvederà a corrispondere la somma indicata con bonifico bancario sul
c/c intestato alla sig.ra Egli chiede la revoca dell'obbligo a proprio carico di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie;
allega e documenta che la moglie in data 28-6-2021 ha aperto un'attività commerciale esercitata in forma di impresa individuale, con un capitale investito di euro 15.000 avente ad oggetto l'attività di ristorazione da asporto denominata “Mar Rosso di El Bazi Zahira” in
Crevalcore, con inizio attività il 6.4.2022 (p.i. , luogo di esercizio via Panerazzi n. 92-96, P.IVA_1
Crevalcore). Ritiene pertanto che si sia verificata la condizione prevista dalla sentenza di separazione con conseguente venir meno del proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie.
Ricevuta rituale e tempestiva notifica, la moglie non si è costituita, né è comparsa personalmente all'udienza del 16.4.2024. Con ordinanza 17.8.2024, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti, il
Giudice Relatore ha ritenuto, allo stato, non provato che ella avesse un'attività lavorativa tale da percepire uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00, come previsto dalla sentenza di separazione, non essendovi alcun elemento che dimostrasse l'ammontare del reddito netto eventualmente dalla stessa percepito dall'attività di ristorazione;
il Giudice Relatore ha osservato, infatti, che “in base a quanto dalla stessa riferito al Servizio Sociale e riportato nella relazione del 12-4-2024, peraltro, l'andamento di tale attività sarebbe penalizzato dalla circostanza che ella se ne debba occupare personalmente in tutto e per tutto e che debba conciliare tale impegno con la cura delle tre figlie con lei conviventi, di cui una maggiorenne (2004) e le altre minorenni (2007 e 2009)”; il Giudice Relatore ha, quindi ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, sui seguenti capitoli: “1 -Vero che a far tempo dall'anno 2021, la Signora ha aperto un'attività di ristorazione da asporto a Crevalcore? 2 - Vero
CP_2 che tale attività è a tutt'oggi aperta? 3 - Vero che la Signor per svolgere tale attività, ha da oltre
CP_2 due anni un immobile in locazione? 4 - Vero che la Signora ha acquistato mobili e attrezzature
CP_2 per lo svolgimento della sua attività? […] 6 - Vero che la Signora frequenta di sovente bar e
CP_2 negozi a Crevalcore?”. L'attore, però, ha rinunciato all'assunzione di tale prova. La causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione di relazione del Servizio Sociale, anche con indagini da parte della pagina 3 di 5 Guardia di NA. Con relazione prot. 0030589/2025 del 29.1.2025 la Guardia di NA – Nucleo
Operativo Metropolitano di Bologna, riferiva, in sintesi, che la convenuta – per quanto qui interessa - risulta titolare di contratto di locazione a uso abitativo per un canone di euro 4.800 annuali (400 mensili) e titolare della ditta individuale indicata dall'attore; a proposito dell'andamento di tale attività
l'unica notizia fornita era che dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, cioè il Mod. Unico PF
2023 relativo ai redditi del 2022, ha avuto una perdita di euro 23.736; la GdF riferiva inoltre che la CP_ convenuta nell'anno 2023 risultava avere percepito da somme per un totale di euro 9.661,28.
Allegava altresì gli estratti conto dei rapporti bancari e postali intestati alla convenuta fra cui anche quello intestato alla ditta individuale. Con ordinanza del 6.8.2025 il Tribunale osservava, con riferimento agli estratti conto bancari della convenuta, che erano stati acquisiti, che non era possibile, in base ai medesimi, stabilire se e quale reddito produca l'attività della convenuta;
infatti non è possibile stabilire, in base alle sole entrate e uscite registrate sui suoi conti correnti, se la convenuta abbia effettivamente reperito un'attività lavorativa che le consenta di percepire uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00, perché la provvista per le spese potrebbe essere frutto non della sua attività lavorativa, ma, ad esempio, di liberalità altrui;
infatti non è possibile distinguere le entrate derivanti da ricavi dell'attività da quelle provenienti da altra e diversa fonte. La causa, quindi, era rimessa in istruttoria, con richiesta alla Guardia di NA di depositare le dichiarazioni dei redditi della convenuta e della ditta individuale, dall'inizio dell'attività d'impresa e fino alla più recente depositata;
nonché visura camerale aggiornata della ditta individuale. Con relazione del 3.9.2025 la Guardia di
NA depositava la visura camerale e i Mod. Unico Persone Fisiche della convenuta relativi agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, non essendo ancora stato depositato il Mod. Unico PF relativo all'a.i.
2024, e non essendo nemmeno scaduto il relativo termine (31.10.2025). Dalle suddette dichiarazioni fiscali emergeva per l'a.i. 2021 una perdita da attività d'impresa di euro 540, per l'a.i. 2022 di euro
23.736, per l'a.i. 2023 di euro 5.416. Il risultato dell'attività d'impresa della convenuta risulta, quindi, negativo. L'attore aveva, altresì, allegato: la Signora da numerosi anni, ha una stabile relazione CP_2 con il Signor di Sant'Agata Bolognese, che svolge la professione di giardiniere; tale Testimone_1 circostanza, tuttavia, non risulta accertata, dal momento che egli non ha offerto alcuna prova al riguardo e, essendo la convenuta rimasta contumace, non può ritenersi provata per mancata contestazione. D'altra parte, anche a voler ritenere che l'attività produca un reddito, dato che sarebbe irragionevole mantenere in essere un'attività in passivo, non sarebbe possibile quantificare l'effettiva entrata netta percepita dalla convenuta. Non è stato nemmeno dimostrato, da parte dell'attore, quanto dal medesimo allegat, peraltro in maniera molto generica, in relazione all'asserita diminuzione dei propri emolumenti ed attualmente la sua posizione lavorativa sta subendo un peggioramento a causa pagina 4 di 5 della nota situazione in cui versa la ditta ET-EL di Crevalcore. La domanda, pertanto, non può essere accolta. Quanto alle spese di lite, si rammenta che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019). Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso, avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito del detto giudizio risulti vittorioso, giacché egli non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda dell'attore.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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