Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11377/2022 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. ANNESE IACOPO;
− Domicilio: VIA G. GARIBALDI, 29 40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. Iacopo Annese
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CARUSO GIUSEPPE
− Domicilio: VIALE DEI PARIOLI 72 ROMA presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caruso
Decisa a Bologna il 29/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“- Accertare e dichiarare la legittima eccezione di inadempimento di e, Parte_1 comunque, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e successivi atti e, per l'effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nonché rigettare ogni domanda e/o eccezione di
- in ogni caso, e ferma l'inesigibilità del credito di oggetto di CP_1 CP_1 causa, accertare e dichiarare la compensazione delle somme pagate da Parte_1 con i verbali di conciliazione Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro, RG Lav. 2471/2022 (doc. n. 18) Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro, RG Lav. 2485/2022 (doc. n. 19), a decurtazione
1
Parte convenuta:
“
1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 3436/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8076/2022 R.G., condannare la medesima opponente, al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 290.893,07, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte Opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 290.893,07, oltre ad interessi moratori e/o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della eventuale procedenda istruttoria;
3. sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte Opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma ingiunta, oltre ad interessi moratori maturati, detratte, anche in forza della autorizzata compensazione parziale giusta verbali di conciliazione richiamati infra, le somme che dovesse dimostrare documentalmente e Parte_1 contabilmente di avere, nelle more del presente giudizio, corrisposto ai dipendenti delle subappaltatrici della e a titolo di spese e competenze legali correlate ai qui CP_1 richiamati giudizi, per conto della in forza dei verbali di conciliazione CP_1 giudiziale delle cause contrassegnate dal RG n. 2485/2022 (Conciliazione n. cronol. 8233/2023 del 19/12/2023) e RG n. 2471/2022 (Conciliazione n. cronol. 8209/2023 del 19/12/2023) del Tribunale di Bologna Sezione Lavoro, e/o comunque di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche tenuto conto di eventuali somme corrisposte da per la causala di cui sopra;
4. per mero Parte_1 scrupolo difensivo, in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile a , disponendo eventualmente la CP_1 compensazione parziale con le somme di cui quest'ultima risulta essere creditrice”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 3436/2022 con cui il Tribunale di Bologna le Parte_1 ha ingiunto di pagare a € 290.893,07 a titolo di corrispettivo per servizi di CP_1 pulizia di strutture alberghiere (Hotel Donatello e Eurohotel) prestati in esecuzione dei contratti di appalto conclusi con parte opposta in data 12/12/17. eccepisce: Parte_1
2 1) l'inadempimento di e delle sue subappaltatrici nel pagamento degli CP_1 oneri contributivi relativamente ai lavoratori impiegati nei due appalti (art. 6 del contratto);
2) di conseguenza, di aver ricevuto, quale coobbligata ex art. 29, 2° co. D.lgs. n. 276/2003, richieste stragiudiziali da parte di alcuni lavoratori (sub doc. 10) e numerosi verbali di accertamento dall'Ispettorato del Lavoro (meglio indicati in atti) in cui le è stato addebitato il pagamento di complessivi € 229.678,49; 3) di aver corrisposto la somma di € 60.756,14 a lavoratori del gruppo , in CP_1 seguito alla definizione conciliativa di una causa in corso.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della Parte_1 controparte alla refusione delle spese legali e al risarcimento ex art. 96 cpc.
, a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratti di appalto conclusi con per il servizio di pulizia e Parte_1 riassetto camere nelle strutture alberghiere dell'opponente;
2) inadempimento di nel pagamento del corrispettivo per i servizi Parte_1 svolti nel periodo 31/3/17 – 30/4/22, come da fatture allegate nel fascicolo monitorio.
Eccepisce che non è stata raggiunta da un provvedimento esecutivo Parte_1
e che non vi è prova che abbia versato le somme di cui le è stato richiesto il pagamento
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è fondata in larghissima parte.
Premesso che nessuna delle parti ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra, il Tribunale osserva:
1) il rimedio ex art. 1460 cc, previsto dal legislatore al fine di mantenere l'equilibrio tra le posizioni delle parti all'interno di un contratto sinallagmatico, presuppone un rapporto di corrispettività tre le due prestazioni (quella non eseguita e quella di cui la parte che si avvale dell'eccezione rifiuta di eseguire);
3 2) a riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 10668/1999) ha chiarito che la corrispettività tra le prestazioni dedotte in contratto non deve essere valutata esclusivamente riguardo alle due prestazioni principali ma tenendo conto anche di “quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamento della loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico”; Con
3) nel caso di specie, l'eccezione di inadempimento formulata da si fonda sulla clausola 6 del contratto di appalto, dal cui si evince la volontà delle parti di connettere il pagamento del corrispettivo per i servizi prestati alla regolarità contributiva dell'appaltatrice (“le parti, inoltre, espressamente convengono CP_1 che qualsiasi comportamento […] che possa determinare, anche solo potenzialmente, l'applicazione dell'obbligazione solidale in capo alla Committente di cui all'art. 29, comma 2 del D.lgs. 276/2003 e/o di cui all'art. 35, comma 28 della legge 248/2006, ovvero la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, la Committente avrà la facoltà di trattenere dall'ammontare dei compensi già dovuti e/o in corso di maturazione tutte le somme necessarie”);
4) non vi sono elementi dai quali è possibile desumere che la sospensione dei pagamenti prevista dalla clausola 6 del contratto fosse subordinata all'adozione di Con provvedimenti esecutivi nei confronti di oppure all'avvenuto pagamento quale coobbligata (la clausola concede al committente la facoltà di ritenere preventivamente le somme da corrispondere all'appaltatore: “le somme così trattenute saranno corrisposte all'Appaltatore alla positiva definizione dell'evento, e dunque alla dimostrazione documentale della cessazione del rischio anche solo potenziale dell'applicazione dell'obbligazione solidale di cui al comma precedente”); Con
5) l'eccezione di inadempimento così formulata da impegnava nella prova CP_1 Con di aver fatto cessare il rischio di una responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 29, 2° co. D.lgs. 276/2003), che sussiste fino a concorrenza della somma di euro 290.434,63 (tenuto conto degli avvisi di accertamento elencati a pag. 3 comparsa 17 giugno 2024 e dei pagamenti, che in effetti hanno già concretizzato il rischio, sub doc. 21 DH); 6) parte opposta non ha assolto tale onere probatorio (essendosi limitata a produrre un certificato DURC dell'epoca in cui sono stati emessi gli accertamenti e pagamenti F24 non univocamente riferibili ai debiti per cui è causa).
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, nei minimi, in ragione del fatto che l'esito del giudizio di opposizione ha eroso quasi del tutto la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3436/2022 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 458,44 oltre interessi Parte_1 CP_1 come da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in euro 876,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 27/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5