Articolo 17 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
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23 maggio 1999
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1 gennaio 2001
Art. 17. (Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie).

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di " spese obbligatorie ", nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse proprie Unione europea" del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunita' europee a tutto il 31 dicembre 1 998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le necessarie risorse.
(( 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonche' alle differenze di cambio come previsto dall' articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1 )) 4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio- strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le eventuali perdite ti cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione tel Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori. inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 19941999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 ti cui al regolamento (CEE) n. 2052188 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, nonche' di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunita' europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , e' autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi .Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provirede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo 1, nell' ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilita' tel Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle complessive maggiori risorse e' stabilita con deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizza della dotazione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste nella fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 Interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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