Sentenza 26 giugno 1981
Massime • 2
In tema di locazione d'immobili urbani, fra la domanda di risoluzione del contratto per morosita , consistente nel pagamento di un canone inferiore a quello dovuto, e quella di Determinazione del canone stesso, esiste un rapporto di accessorieta, ponendosi la prima in posizione di dipendenza logica nei confronti di quella attinente al canone la quale, seppure posta come mezzo, al fine di ottenere l'accoglimento dell'altra domanda, viene ad acquistare, con riguardo a questa, il carattere di domanda principale, non potendo essere accolta, senza il previo accoglimento di essa, la domanda di risoluzione. Con la conseguenza che, per i principi della concentrazione processuale e della vis attractiva, di cui all'art 31 cod proc civ, il pretore - cui, ai sensi dell'art 45 della legge 27 luglio 1978 n 392, spetta la cognizione della controversia sulla misura del canone, ove l'ammontare di questo superi le lire cinquantamila mensili - e competente anche in ordine alla risoluzione del contratto per morosita, attratta, qual che sia il valore della causa, nella sua Competenza per materia. ( contra 5411/80, mass n 409291).*
In tema di contratto di locazione d'immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetta sull'equo canonè), la Competenza del pretore o del conciliatore stabilita all'art 45 - e richiamata, per il regime transitorio, dal rinvio operato a tale norma dall'art 74 - investe non solo le controversie in cui si faccia questione sull''equo canonè, ma anche quelle in cui si discuta della misura del corrispettivo da determinarsi o aggiornarsi a norma della precedente legislazione vincolistica. Trattasi di Competenza funzionale ed inderogabile, che esclude quella per valore del tribunale e che si estende alla domanda di pagamento di canoni arretrati, essendo questa connessa a quella di Determinazione del canone di locazione e conseguenziale al relativo accertamento. ( Conf 829/81, mass n 411316; ( Conf 1641/81, mass n 412310; ( Conf 4479/80, mass n 408353).*
Commentario • 1
- 1. Video riprese di incontri amorosi - Interferenze illecite ex art. 615 bis c.p.Manisi Antonella · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2014
Parere legale, dott.ssa Antonella Manisi. Il caso: Tizio e Caia, entrambi stimati professionisti, hanno una relazione more uxorio. Nel corso della relazione i due adulti, reciprocamente consenzienti, sono soliti filmare i loro incontri amorosi per proiettarli in contemporanea su un maxischermo all'interno dell'abitazione nella quale convivono. Terminata la relazione a causa di asseriti tradimenti che Caia avrebbe subito da parte di Tizio con colleghe di lavoro durante convegni professionali avvenuti in varie parti del territorio italiano, Tizio deciso comunque a mantenere un civile rapporto con la ex compagna, le consegna una lettera di addio accompagnata, nell'intendimento di farle cosa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/1981, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1981 |
Testo completo
In tema di contratto di locazione d'immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetta sull'equo canonè), la Competenza del pretore o del conciliatore stabilita all'art 45 - e richiamata, per il regime transitorio, dal rinvio operato a tale norma dall'art 74 - investe non solo le controversie in cui si faccia questione sull''equo canonè, ma anche quelle in cui si discuta della misura del corrispettivo da determinarsi o aggiornarsi a norma della precedente legislazione vincolistica. Trattasi di Competenza funzionale ed inderogabile, che esclude quella per valore del tribunale e che si estende alla domanda di pagamento di canoni arretrati, essendo questa connessa a quella di Determinazione del canone di locazione e conseguenziale al relativo accertamento. ( Conf 829/81, mass n 411316; ( Conf 1641/81, mass n 412310; ( Conf 4479/80, mass n 408353).*