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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5393 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Borgetto (PA) in data 05/05/1943, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via Antonio Pasculli n. 12, presso lo studio dell'avv. Marte Vincenzo e dell'avv. Barone Alberto che lo rappresentano e difendono per mandato in atti E
, nato/a a MO GN (PA) in data 25/01/1955, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Altofonte, Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'avv. Cutrono Walter, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Relativamente al mantenimento del coniuge Considerata l'età dei coniugi e tenuto conto che il sig. percepisce una pensione di Pt_1 vecchiaia, quest'ultimo si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, un contributo mensile pari ad € 200,00 versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT;
Relativamente alle questioni di natura economica ancora pendenti. I IG.ri e , attualmente coniugati in regime di comunione dei Parte_1 Controparte_1 beni, sono proprietari per la quota del 50% cadauno dell'immobile sito in Palermo, Via Largo Ippona 15, piano terzo, distinto al catasto al foglio 38, particella 5552, sub. 53, costituente da sempre la casa familiare;
L'immobile sopra indicato sarà posto in vendita alla cifra di € 145.000,00 trattabili, con espresso incarico annuale all'Agenzia Tecnocasa di Borgo Nuovo, con facoltà, decorso il predetto termine, di rinnovare l'incarico alla medesima agenzia o ad altra da individuare;
- il ricavato della vendita verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- gli arredi presenti nella casa familiare verranno ripartiti tra i coniugi nel seguente modo: alla IG.ra verranno assegnati i mobili della cameretta delle figlie, la parete attrezzata, il tavolo CP_1 del salone son sedie, i tendaggi ed il materasso matrimoniale;
al IG. verranno assegnati i Pt_1 mobili della stanza da letto, il divano grande e tutti i quadri. Gli elettrodomestici andranno invece alla figlia poiché acquistati da quest'ultima. Per_1 Al IG. rimarrà altresì la propria autovettura. Pt_1
Relativamente alla residenza I coniugi da oggi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano. In attesa che venga venduto l'immobile di cui al punto precedente, le parti continueranno ad abitare presso lo stesso, secondo le modalità già di fatto attuate bonariamente da queste ultime. Tutte le spese ordinarie inerenti alla gestione della casa familiare (a titolo meramente esemplificativo: luce, gas, condominio, tasse e tributi, etc) verranno sostenute nella misura di ¼ dal IG. e ¾ dalla IG.ra , dal momento che quest'ultima potrà a sua volta dividere le Pt_1 CP_1 predette spese con le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti che coabitano nella medesima casa familiare”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
2 celebrato il 18/03/1989 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di MO GN al n.
4 - P. II – serie A- Anno 1989).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5393 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Borgetto (PA) in data 05/05/1943, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via Antonio Pasculli n. 12, presso lo studio dell'avv. Marte Vincenzo e dell'avv. Barone Alberto che lo rappresentano e difendono per mandato in atti E
, nato/a a MO GN (PA) in data 25/01/1955, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Altofonte, Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'avv. Cutrono Walter, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Relativamente al mantenimento del coniuge Considerata l'età dei coniugi e tenuto conto che il sig. percepisce una pensione di Pt_1 vecchiaia, quest'ultimo si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, un contributo mensile pari ad € 200,00 versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT;
Relativamente alle questioni di natura economica ancora pendenti. I IG.ri e , attualmente coniugati in regime di comunione dei Parte_1 Controparte_1 beni, sono proprietari per la quota del 50% cadauno dell'immobile sito in Palermo, Via Largo Ippona 15, piano terzo, distinto al catasto al foglio 38, particella 5552, sub. 53, costituente da sempre la casa familiare;
L'immobile sopra indicato sarà posto in vendita alla cifra di € 145.000,00 trattabili, con espresso incarico annuale all'Agenzia Tecnocasa di Borgo Nuovo, con facoltà, decorso il predetto termine, di rinnovare l'incarico alla medesima agenzia o ad altra da individuare;
- il ricavato della vendita verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- gli arredi presenti nella casa familiare verranno ripartiti tra i coniugi nel seguente modo: alla IG.ra verranno assegnati i mobili della cameretta delle figlie, la parete attrezzata, il tavolo CP_1 del salone son sedie, i tendaggi ed il materasso matrimoniale;
al IG. verranno assegnati i Pt_1 mobili della stanza da letto, il divano grande e tutti i quadri. Gli elettrodomestici andranno invece alla figlia poiché acquistati da quest'ultima. Per_1 Al IG. rimarrà altresì la propria autovettura. Pt_1
Relativamente alla residenza I coniugi da oggi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano. In attesa che venga venduto l'immobile di cui al punto precedente, le parti continueranno ad abitare presso lo stesso, secondo le modalità già di fatto attuate bonariamente da queste ultime. Tutte le spese ordinarie inerenti alla gestione della casa familiare (a titolo meramente esemplificativo: luce, gas, condominio, tasse e tributi, etc) verranno sostenute nella misura di ¼ dal IG. e ¾ dalla IG.ra , dal momento che quest'ultima potrà a sua volta dividere le Pt_1 CP_1 predette spese con le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti che coabitano nella medesima casa familiare”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
2 celebrato il 18/03/1989 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di MO GN al n.
4 - P. II – serie A- Anno 1989).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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