TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39987/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Steno Dondè, con elezione di domicilio in via Aurelio Saffi n. 29,
presso lo studio dell'avv. Steno Dondè; CP_1
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.iva ) E Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P.iva ) con il patrocinio dell'avv. Tiziana Trovò, con Controparte_3 P.IVA_3
elezione di domicilio in via Antonio Stradivari, 3 , presso lo studio dell'avv. CP_1
Tiziana Trovò;
CONVENUTE - OPPOSTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.4.2025 che qui si riportano:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE
DELL'ATTRICE OPPONENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito ex adverso agito in monitorio prima facie infondato e in diritto e tenuto conto che la prova dell'infondatezza è scritta e di facile soluzione.
Nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
14681 del 20.9.2023 (NRG 30972/2023) in quanto avente ad oggetto un credito inesistente.
Comunque, dichiarare che il di 3 nulla deve, per Controparte_1 CP_1
qualsiasi titolo o ragione, nei confronti delle società e Controparte_2
Controparte_3
Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare prove. Con vittoria di spese del presente giudizio.
------
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLE CONVENUTE
OPPOSTE
Per tutti questi motivi la e come Controparte_2 Controparte_3
sopra rappresentate e difese, rassegnano le seguenti
CONLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio per tardiva costituzione dell'attore e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
14681/2023 concesso dal Tribunale di Milano dichiarandone l'esecutività per mancata opposizione
NEL MERITO Respingere l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 14681/2023 del
20.9.2023 concesso dal Tribunale di Milano nei confronti del Controparte_1
pagina 2 di 6 In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA e CP_1
percentuale di rimborso spese generali.
Salvis juribus.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione monitoria le società a (di seguito CP Controparte_2
) e (di seguito iungere al CP_1 Controparte_3 CP_3
(di seguito ) il pagamento della Controparte_1 CP_1 somma di € 33.245,00 quale penale relativa allo studio di fattibilità svolto per la determinazione dei requisiti per consentire al Condominio di poter accedere al Superbonus 110%; in particolare, le ricorrenti invocano il punto 3) dell'art. 3 del contratto stipulato tra le parti, secondo il quale se il condominio avesse deciso di non realizzare alcun intervento di riqualificazione esse avrebbero ricevuto i costi individuati nella proposta economica a titolo di penale.
Il Tribunale di Milano emetteva in data 20/9/2023 decreto ingiuntivo n. 14681/2023, col quale s'ingiungeva al Condominio il pagamento a favore delle ricorrenti della somma di € 33.245,00.
All'ingiunzione si opponeva il , eccependo che le ricorrenti non CP_1 avevano adempiuto agli impegni contrattuali previsti in quanto veniva loro richiesta la redazione di un progetto che prevedesse la realizzazione a favore del di CP_1 opere di efficientamento energetico e risanamento estetico delle facciate “a costo zero”, mediante cessione dei crediti fiscali nella misura prevista dal Superbonus 110%, mentre accadeva che nell'elaborato finale le società incaricate individuavano per ogni palazzina uno scoperto di oltre un milione di euro, ragion per la quale non si verificava la condizione del cd. “costo zero”.
Si costituivano in giudizio le società opposte che preliminarmente eccepivano l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, nel merito contestavano le deduzioni avversarie.
Nel corso del processo entrambe le parti non depositavano le memorie ex art. 171/ter c.p.c e all'udienza del 10.4.2024, dando atto della natura documentale della causa, chiedevano la fissazione d'udienza per la decisione.
pagina 3 di 6 La causa pertanto ritenuta matura per la decisione sulle sole produzioni documentali veniva rinviata all'udienza del 29.4.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c.. All'esito di detta udienza la causa veniva riservata in decisione.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Preliminarmente questo Giudicante ritiene che debba esser rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle opposte. Dalla documentazione prodotta da parte opponente in udienza del 29.4.2025, nonché dallo stesso fascicolo telematico, emerge che la busta contenente l'atto di citazione in opposizione è stata depositata in data 6.11.2023 e non in data 14.11.2023 (che corrisponde all'esito di cancelleria: operazione che esula dall'attività della parte). Pertanto, visto l'art. 165 c.p.c. che prevede l'iscrizione a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta nel caso di specie in data 3.11.2023, questo Giudicante ritiene non doveri accogliere l'eccezione di tardività sollevata dalle opposte.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui il quale vuol fare valere in giudizio un proprio diritto deve, ai sensi del 1° comma, provare l'elemento costitutivo per sostenere la sua pretesa creditoria. Le opposte, convenute formali ma attrici sostanziali, sulle quali grava l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della pretesa creditoria, fonda la propria istanza in particolare sul contratto sottoscritto tra le parti.
pagina 4 di 6 Ai sensi del 2° comma del predetto articolo, su parte opponente, nel caso di specie attore formale e convenuto sostanziale, grava il contrario onere di prova in giudizio degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Ciò posto, questo giudicante ritiene inaccoglibile la prospettazione di parte opponente sulla circostanza che le attività di progettazione e fattibilità svolte dalle società incaricate avrebbero dovuto esser svolte a “costo zero”. In primo luogo, di tale asserito patto non vi è traccia alcuna nel contratto stipulato tra le parti ed oggetto della presente causa, inoltre l'assenza di istanze istruttorie non consente a questo Giudicante di trovare ulteriori elementi a ritener valida tale prospettazione.
Da un'attenta lettura del contratto emerge che il cd “costo zero” si riferisce alle duplici ipotesi di cd “attuazione” del bonus 110% o di non fattibilità del progetto. Nel caso dedotto dinanzi a questo Giudicante emerge che era stata prospettata la fattibilità dell'intervento ex bonus 110%, ma che a causa degli ulteriori elevati costi da imputare alle due palazzine del condominio questo aveva deciso di rinunciare all'operazione di ristrutturazione.
La rinuncia da parte del a svolgere i lavori di riqualificazione previsti dallo CP_1 studio di fattibilità ha fatto maturare il diritto delle società opposte a veder riconosciuta loro, a titolo di penale, i costi sostenuti per l'analisi energetica e lo sviluppo dei relativi documenti progettuali, costi che vengono individuati nel punto 3 della Proposta Economica contrattuale.
Nessuna contestazione in ordine al calcolo del quantum della penale viene sollevata da parte opponente,
Per le ragioni suesposte si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo n. 14681/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 20.9.2023, che per l'effetto viene confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta dando atto della mancata fase istruttoria e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
pagina 5 di 6 rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 114681/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 20/09/2023 che per l'effetto viene confermato;
condanna il , al pagamento delle CP_1 Parte_1 spese processuali in favore delle opposte per l'importo di € 3.300,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali. Interessi ex art. 1284 c.c., 4° comma, dalla domanda al saldo;
Cosi' deciso in data 2 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
i l
G
i u
d i
c e
Dott.s sa
Rosmunda
D'Alessandr
o pagina 6 di 6