TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa NT LA, nella causa civile iscritta al n. 765/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. DI FIORE STEFANO) Parte_1
Parte ricorrente contro
(avv. BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE) Controparte_1
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 22/10/2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, – assunta dalla società Parte_1
convenuta dal 1.4.1992, con qualifica di assistente e disegnatore, ex 5 ctg., poi divenuta quadro con qualifica di Responsabile e coordinatrice del settore immobiliare della Regione
MB (nelle varie denominazioni di Gestione Immobiliare/Servizio Ingegneria Sede
MB; Zona Immobiliare MB;
Presidio immobiliare dell'MB; Gestione Immobiliare di Area Centro 1 con sede in Firenze;
Servizio Ingegneria Area Immobiliare Sede Centrale
Roma EUR), da ultimo Professional Master Area Staff in ambito RUOS/Immobiliare/Area
Immobiliare Centro 1, ovvero Direttore Esecutivo di Contratto (DEC) e degli Accordi Quadro
Facility Area Immobiliare Centro 1 (DEC) Toscana e MB, con sede a Perugia - si è rivolta a questo Tribunale, affinchè, previo accertamento del demansionamento e della dequalificazione professionale subiti (per effetto della revoca degli incarichi di maggiore responsabilità – di DEC e di Direttore dei Lavori – mediante mera “assegnazione ad altro ufficio”, senza alcuna formale investitura ed attribuzione di mansioni meramente amministrative, sempre di contenuto del tutto inferiore a quelle corrispondenti alla qualifica di Quadro, livelli A1 e A2), a seguito dell'instaurazione di procedimento penale presso la locale Procura della Repubblica (iscritto al n°5837/2016 R.G.N.R.), con la conseguente perdita di concrete chances di progressione di carriera, di maggiori guadagni alle dipendenze di e, complessivamente, di ulteriori danni patrimoniali e non, anche alla Controparte_1
professionalità e all'immagine, sia nel contesto aziendale che in quello esterno, la società convenuta venisse condannata:
− a reintegrarla immediatamente nelle mansioni di D.E.C. (Direttore Esecutivo di Contratto)
e di progettazione e direzione dei lavori negli uffici postali nella zona MB – Toscana, precedentemente svolte, o in subordine ad assegnarle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento nel C.C.N.L. di vigente ratione CP_1
temporis;
− a risarcirle i danni da demansionamento, dequalificazione professionale e perdita della professionalità subiti “… da liquidarsi in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto della ricorrente dal maggio 2017 alla reintegra nelle mansioni di D.E.C. in precedenza svolte, e cioè in misura pari a € 188.342,50, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia ed equità, oltre agli interessi legali ex art. 1282 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo … e, quanto ai danni per la perdita di concrete chances di guadagno, da liquidarsi alla data odierna in €
29.200,00 … oltre a tutti i i danni subiti e subendi a tale titolo fino alla data della reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte, ovvero in quelle diverse riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, il tutto maggiorato dagli interessi legali ex art. 1282 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo”;
2 − a risarcirle altresì “… tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti per la lesione della sua dignità e della sua immagine, sia nel contesto aziendale che in quello esterno, liquidandoli in via equitativa nella misura di € 40.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre agli interessi legali ex art. 1282 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo”. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Ritualmente evocata in giudizio, si è costituita con memoria del 3 Controparte_1
maggio 2024, contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e, in particolare, affermando:
- la piena legittimità dell'assegnazione provvisoria ad altro ruolo, ad avvio, nell'aprile
2017, del suddetto procedimento penale per fatti inerenti ai doveri di ufficio (ossia per ipotesi di reato relative ad esecuzione dell'appalto per la riqualificazione del Centro
Meccanografico Postale – CMP – di Sesto Fiorentino), in applicazione dell'art. 56 CCNL di settore, vigente ratione temporis (disposizione di fonte collettiva avente come destinatario il lavoratore che sia stato rinviato a giudizio, per ipotesi di reato integranti condotte sanzionabili con il licenziamento senza preavviso e, dunque: i) la percezione dolosa di somme indebite di denaro o l'ottenimento di benefici in relazione agli affari trattati per ragioni di ufficio;
ii) la violazione dolosa di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio [tra cui va ritenuto compreso il rispetto del Codice Etico] che possano aver arrecato danno alla Società; iii) fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro) e – nel legittimo esercizio dello ius variandi datoriale – assegnazione a mansioni e ruoli differenti, da protrarsi fino alla definizione in primo grado del giudizio penale;
- l'assoluta insussistenza della condotta datoriale pregiudizievole posta a fondamento di tutte le pretese risarcitorie azionate (demansionamento, dequalificazione professionale, perdita di chances, danni all'immagine, perdita di concrete possibilità di guadagno e, in generale, tutte le condotte fonte di pregiudizi di natura patrimoniale e
3 non, in ambito personale e lavorativo), stante l'assegnazione di mansioni di contenuto corrispondente alla categoria di inquadramento, di quadro livelli A1 e A2 (consulenza per la valutazione e l'ottimizzazione degli spazi degli immobili di;
controllo e CP_1
verifica dei processi necessari all'ottenimento dell'agibilità degli immobili storici/vincolati; supervisione della regolarizzazione delle imposte comunali di pubblicità per la Macro Area;
gestione delle tecniche, amministrative e contabili connesse alle spese straordinarie dei condomini;
consulenza tecnica nella predisposizione di note e pareri per esprimere eventuale contrarietà di agli CP_1
impegni di spesa), anche nell'ambito di specifici progetti per il conseguimento degli obiettivi di , come nel caso del “Progetto Polis”, ovvero del progetto di CP_1
“Ottimizzazione degli spazi” o quello per l'Agibilità di immobili di pregio: attività tutte di elevato contenuto professionale);
- fermo restando il difetto dell'an del pregiudizio lamentato, l'erroneo computo del quantum, in difetto di riscontro in ordine all'effettivo depauperamento della professionalità e di elementi concretamente idonei ad integrarne il danno dal punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, anche considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra l'assegnazione delle nuove mansioni oggetto di censura e l'introduzione del presente giudizio (7 anni): intervallo che offre significativo riscontro alla soddisfazione professionale medio tempore riferibile alla ricorrente che, nulla lamentando, ha continuato a svolgere i compiti affidati, senza sollevare alcuna obiezione di tipo fattuale o giuridico sulla legittimità di tali sopravvenienze lavorative.
Tanto premesso, la società convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio.
Ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Risulta per tabulas che, in data 7 agosto 2025, in sede sindacale, le parti hanno stipulato accordo volto alla definizione transattiva della presente controversia, convenendo, tra l'altro, che il giudizio si sarebbe concluso mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ad eccezione del pagamento, da parte di
4 di un contributo spese legali di euro 4.000,00 oltre accessori di legge (si Controparte_1
veda in particolare clausola sub artt. 11.2, 11.3 e 17 dell'accordo allegato alla nota depositata da parte ricorrente in data 13.10.2025).
Conformemente alle conclusioni delle parti, dunque, va dichiarata cessata la materia del contendere, non avendo più le parti interesse alcuno ad una statuizione giudiziale sul merito della controversia, attesa la definizione transattiva, in sede sindacale, di ogni questione connessa e/o derivante, in via diretta, indiretta ed anche eventuale, dal rapporto di lavoro per cui è causa e dalla sua cessazione, anche con riferimento al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 22/10/2025
Il Giudice
NT LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa NT LA, nella causa civile iscritta al n. 765/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. DI FIORE STEFANO) Parte_1
Parte ricorrente contro
(avv. BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE) Controparte_1
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 22/10/2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, – assunta dalla società Parte_1
convenuta dal 1.4.1992, con qualifica di assistente e disegnatore, ex 5 ctg., poi divenuta quadro con qualifica di Responsabile e coordinatrice del settore immobiliare della Regione
MB (nelle varie denominazioni di Gestione Immobiliare/Servizio Ingegneria Sede
MB; Zona Immobiliare MB;
Presidio immobiliare dell'MB; Gestione Immobiliare di Area Centro 1 con sede in Firenze;
Servizio Ingegneria Area Immobiliare Sede Centrale
Roma EUR), da ultimo Professional Master Area Staff in ambito RUOS/Immobiliare/Area
Immobiliare Centro 1, ovvero Direttore Esecutivo di Contratto (DEC) e degli Accordi Quadro
Facility Area Immobiliare Centro 1 (DEC) Toscana e MB, con sede a Perugia - si è rivolta a questo Tribunale, affinchè, previo accertamento del demansionamento e della dequalificazione professionale subiti (per effetto della revoca degli incarichi di maggiore responsabilità – di DEC e di Direttore dei Lavori – mediante mera “assegnazione ad altro ufficio”, senza alcuna formale investitura ed attribuzione di mansioni meramente amministrative, sempre di contenuto del tutto inferiore a quelle corrispondenti alla qualifica di Quadro, livelli A1 e A2), a seguito dell'instaurazione di procedimento penale presso la locale Procura della Repubblica (iscritto al n°5837/2016 R.G.N.R.), con la conseguente perdita di concrete chances di progressione di carriera, di maggiori guadagni alle dipendenze di e, complessivamente, di ulteriori danni patrimoniali e non, anche alla Controparte_1
professionalità e all'immagine, sia nel contesto aziendale che in quello esterno, la società convenuta venisse condannata:
− a reintegrarla immediatamente nelle mansioni di D.E.C. (Direttore Esecutivo di Contratto)
e di progettazione e direzione dei lavori negli uffici postali nella zona MB – Toscana, precedentemente svolte, o in subordine ad assegnarle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento nel C.C.N.L. di vigente ratione CP_1
temporis;
− a risarcirle i danni da demansionamento, dequalificazione professionale e perdita della professionalità subiti “… da liquidarsi in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto della ricorrente dal maggio 2017 alla reintegra nelle mansioni di D.E.C. in precedenza svolte, e cioè in misura pari a € 188.342,50, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia ed equità, oltre agli interessi legali ex art. 1282 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo … e, quanto ai danni per la perdita di concrete chances di guadagno, da liquidarsi alla data odierna in €
29.200,00 … oltre a tutti i i danni subiti e subendi a tale titolo fino alla data della reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte, ovvero in quelle diverse riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, il tutto maggiorato dagli interessi legali ex art. 1282 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo”;
2 − a risarcirle altresì “… tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti per la lesione della sua dignità e della sua immagine, sia nel contesto aziendale che in quello esterno, liquidandoli in via equitativa nella misura di € 40.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre agli interessi legali ex art. 1282 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo”. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Ritualmente evocata in giudizio, si è costituita con memoria del 3 Controparte_1
maggio 2024, contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e, in particolare, affermando:
- la piena legittimità dell'assegnazione provvisoria ad altro ruolo, ad avvio, nell'aprile
2017, del suddetto procedimento penale per fatti inerenti ai doveri di ufficio (ossia per ipotesi di reato relative ad esecuzione dell'appalto per la riqualificazione del Centro
Meccanografico Postale – CMP – di Sesto Fiorentino), in applicazione dell'art. 56 CCNL di settore, vigente ratione temporis (disposizione di fonte collettiva avente come destinatario il lavoratore che sia stato rinviato a giudizio, per ipotesi di reato integranti condotte sanzionabili con il licenziamento senza preavviso e, dunque: i) la percezione dolosa di somme indebite di denaro o l'ottenimento di benefici in relazione agli affari trattati per ragioni di ufficio;
ii) la violazione dolosa di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio [tra cui va ritenuto compreso il rispetto del Codice Etico] che possano aver arrecato danno alla Società; iii) fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro) e – nel legittimo esercizio dello ius variandi datoriale – assegnazione a mansioni e ruoli differenti, da protrarsi fino alla definizione in primo grado del giudizio penale;
- l'assoluta insussistenza della condotta datoriale pregiudizievole posta a fondamento di tutte le pretese risarcitorie azionate (demansionamento, dequalificazione professionale, perdita di chances, danni all'immagine, perdita di concrete possibilità di guadagno e, in generale, tutte le condotte fonte di pregiudizi di natura patrimoniale e
3 non, in ambito personale e lavorativo), stante l'assegnazione di mansioni di contenuto corrispondente alla categoria di inquadramento, di quadro livelli A1 e A2 (consulenza per la valutazione e l'ottimizzazione degli spazi degli immobili di;
controllo e CP_1
verifica dei processi necessari all'ottenimento dell'agibilità degli immobili storici/vincolati; supervisione della regolarizzazione delle imposte comunali di pubblicità per la Macro Area;
gestione delle tecniche, amministrative e contabili connesse alle spese straordinarie dei condomini;
consulenza tecnica nella predisposizione di note e pareri per esprimere eventuale contrarietà di agli CP_1
impegni di spesa), anche nell'ambito di specifici progetti per il conseguimento degli obiettivi di , come nel caso del “Progetto Polis”, ovvero del progetto di CP_1
“Ottimizzazione degli spazi” o quello per l'Agibilità di immobili di pregio: attività tutte di elevato contenuto professionale);
- fermo restando il difetto dell'an del pregiudizio lamentato, l'erroneo computo del quantum, in difetto di riscontro in ordine all'effettivo depauperamento della professionalità e di elementi concretamente idonei ad integrarne il danno dal punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, anche considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra l'assegnazione delle nuove mansioni oggetto di censura e l'introduzione del presente giudizio (7 anni): intervallo che offre significativo riscontro alla soddisfazione professionale medio tempore riferibile alla ricorrente che, nulla lamentando, ha continuato a svolgere i compiti affidati, senza sollevare alcuna obiezione di tipo fattuale o giuridico sulla legittimità di tali sopravvenienze lavorative.
Tanto premesso, la società convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio.
Ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Risulta per tabulas che, in data 7 agosto 2025, in sede sindacale, le parti hanno stipulato accordo volto alla definizione transattiva della presente controversia, convenendo, tra l'altro, che il giudizio si sarebbe concluso mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ad eccezione del pagamento, da parte di
4 di un contributo spese legali di euro 4.000,00 oltre accessori di legge (si Controparte_1
veda in particolare clausola sub artt. 11.2, 11.3 e 17 dell'accordo allegato alla nota depositata da parte ricorrente in data 13.10.2025).
Conformemente alle conclusioni delle parti, dunque, va dichiarata cessata la materia del contendere, non avendo più le parti interesse alcuno ad una statuizione giudiziale sul merito della controversia, attesa la definizione transattiva, in sede sindacale, di ogni questione connessa e/o derivante, in via diretta, indiretta ed anche eventuale, dal rapporto di lavoro per cui è causa e dalla sua cessazione, anche con riferimento al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 22/10/2025
Il Giudice
NT LA
5