Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2024, proposto da:
GI Congestrì, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 1162/2023 del 18.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le ordinanze collegiali istruttorie nn. 733 e 1494 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’epigrafato ricorso parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, del giudicato relativo alla sentenza n. 1162 pubblicata il 18 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale i giudici di appello hanno confermato la statuizione di primo grado del Tribunale di Vibo Valentia - Sezione Lavoro, Sentenza n. 174/2022, pubblicata in data 23.02.2022 e corretta in data 04.05.2022, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da GI Congestrì, con condanna dell’Amministrazione Scolastica al pagamento in suo favore, tramite carta elettronica, della somma di 500,00 euro “ relativamente al periodo richiesto nel ricorso” e, pertanto per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi ”;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto della domanda atteso che l’ iter di accredito delle somme richiederebbe ulteriori adempimenti da parte del docente;
in seguito alle ordinanze istruttorie circa lo stato di esecuzione della sentenza civile ha depositato atti relativi alla trasmissione alle strutture centrali del Ministero deputate alla liquidazione del dovuto;
Rilevato che:
- la sentenza risulta essere stata notificata all’amministrazione resistente in data 19.10.2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità, conformemente dunque alle istruzioni dell’Ufficio scolastico regionale, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 27 dicembre 2023;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che :
- risultando disatteso il rilievo della difesa erariale, l’intimato Ministero debba eseguire la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere accolta, invece, la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- respinge la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PA | RD AN |
IL SEGRETARIO