TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
AL GI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere piccola colona e titolare di pensione cat. VOCOM con decorrenza aprile 2009, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico per errato computo della retribuzione settimanale pensionabile dell'anno 1993, assumendo che, quale “ex piccola colona”, dovesse applicarsi il salario convenzionale OTD della provincia di Brindisi (L. 76.893 = € 39,71) su 270 giornate, con conseguente quota complessiva AGO (A+B) di € 996,38 alla decorrenza, e condanna dell' alle differenze arretrate limitate al triennio CP_1 antecedente il deposito del ricorso, oltre accessori di legge e spese con distrazione. Nello specifico ha dedotto che “L'Istituto, in effetti, da un lato ha utilizzato la retribuzione delle giornate effettive, pari a 104, dall'altro l'ha divisa per 52 settimane (cfr. retr.pens.), considerando l'anno 1993 come se fosse pieno. In tal modo ha abbattuto sensibilmente la retribuzione media settimanale di tale anno e di tutta la pensione. Utilizzando gli stessi criteri di calcolo dell' e considerando l'anno CP_1 pieno (52 settimane, come da retr.pens. ai soli fini retributivi), la retribuzione utilizzabile è pari ad €10.722,22. In alternativa, occorre utilizzare la retribuzione delle 104 giornate effettive (€4.130,03) ma dividendola per le settimane di effettiva contribuzione agricola, pari a 20 (104 * 0,19259) anziché 52. Ebbene, rettificando le retribuzioni dell'anno indicato, la quota A varia da €453,20 (cfr, TE08) ad €515,43; la quota B da €453,09 ad €480,95. La quota da lavoro dipendente alla decorrenza (2009), pertanto, aumenta di €90,09. Perequando tale importo differenziale sino ad oggi, la differenza attualizzata al 2022 ammonta ad €103,08 al mese… …”. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ a) dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per corretta applicazione del salario convenzionale indicato in narrativa in relazione all'anno 1993, per una quota complessiva da lavoro dipendente (quota A + quota B) alla decorrenza (aprile 2009), pari ad €996,38 o ad altra misura, maggiore o inferiore, da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino alla data della sentenza con i coefficienti di legge, fatte salve le differenze future;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi CP_1 differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive;
… …”.
2 Costituitasi in giudizio ha contestato gli avversi conteggi e CP_1 gli avversi assunti, deducendo di avere correttamente applicato il salario medio convenzionale di € 39,71 per le 104 giornate del 1993 e concludendo per il rigetto del ricorso perché infornato in fatto e in diritto. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale. ____________
La domanda risulta fondata.
Occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto con il presente giudizio la riliquidazione del trattamento pensionistico con corretto computo della retribuzione settimanale pensionabile dell'anno 1993, assumendo che, quale “ex piccola colona”, dovesse applicarsi il salario convenzionale OTD della provincia di Brindisi (L. 76.893 = € 39,71) su 270 giornate e non sulle 104 giornate lavorate, come erroneamente effetuato da CP_1
Giova rammentare che per piccoli coloni e compartecipanti familiari opera l'equiparazione agli OTD “ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali” (art. 8 L. 334/1968), con utilizzo dei salari convenzionali di cui agli artt. 5 e 28 DPR 488/1968 e relativi D.M. annuali (nel 1993, per Brindisi, € 39,71/giorno). amministrativi sono esposti nel ricorso e sviluppati in CTU. L'art. 15 L. 153/1969 disciplina la ripartizione nelle 52 settimane dei contributi agricoli giornalieri (comma 1) e l'elevazione del numero di contributi giornalieri a settimana intera in caso di incompletezza (comma 3), con esclusione per le settimane coperte da contribuzione diversa (comma 4). Con D.L. 12.09.1983, n.463 -convertito in legge in data
11.11.1983 n.638- recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, è stata formulata all'art. 7 una nuova disciplina in materia di valutazione dei periodi lavorativi ai fini dell'anzianità contributiva, in particolare per quel che riguarda gli operai agricoli, il comma 9 del citato art. 7, ha disposto: “Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa”; il comma 12 ha previsto che “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori all'1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60
e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. Il comma 12 bis
3 sempre del suddetto art. 7 stabilisce che : “Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno. ” .
L'art. 8 della L. 23.04.1981 n.155 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile stabilisce che “…il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi”. L'art. 16 della L. 2 Agosto 1990 n.233 riguardante il cumulo dei periodi assicurati nella gestione dei lavoratori autonomi al comma 1 recita testualmente: “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni e nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Al 2 comma viene stabilito: “Gli oneri relativi alle quota di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative” . Sulla scorta di tale quadro normativo, richiamando la CP_2 circolare n. 242 /1991 avente ad oggetto “liquidazione della pensione dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 02.08.1990, n. 233, evidenziato che: “ …in ordine ai criteri da seguire per la determinazione della retribuzione pensionabile, ed in particolare alla necessità o meno di integrare fino a 5,19 giornate le settimane di contribuzione agricola per le quali non risulta contribuzione diversa, si rileva che l'intera disciplina dettata dalla disposizione in questione è, per espressa previsione legislativa, riferita alle pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti” ha ritenuto che la norma non potesse essere applicata ai fini della liquidazione di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati in qualità di lavoratore agricolo, in quanto il rinvio dell'art. 16 della legge n. 233 alle norme di calcolo delle singole gestioni incontra in tale ipotesi il limite espressamente fissato dal legislatore all'ambito di operatività dell'art. 7 della legge n. 638/1983 . Per le considerazioni sopra esposte, l'istituto ritenendo inapplicabile nei casi come quello in esame la disciplina di cui al citato art. 7 della legge n. 638/1983 ha negato la pretesa del ricorrente.
4 Eseguito il ricalcolo il ctu ha rideterminato l'importo condividendo la tesi del ricorrente (importo rateo mensile da riliquidare pari al momento della decorrenza del trattamento pensionistico ad euro 996,38 lordi) e precisando che, qualora invece si ritenesse di aderire alla tesi dell l'importo liquidato risulterebbe corretto. CP_1
Il Tribunale esaminati gli atti ritiene consivisibile la prima tesi sviluppata dal consulente, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale pur dovendosi ritenere che il minimale settimanale ex art. 7 L. 638/1983 è “riferibile unicamente ai lavoratori dipendenti”, tuttavia, quando, come nella fattispecie in esame, si cumula contribuzione da autonomo e da dipendente per una pensione liquidata in gestione autonoma, la quota derivante dai periodi da dipendente va calcolata con le regole del FPLD, quindi anche le regole dell'art. 7 operano sulla sola quota AGO (Cass., sez. lav., 16 ottobre 2018, n. 25866).
L'ausiliario nominato dal Giudice con una perizia approfondita e scevra da contraddizioni, sulla scorta di condivisibili argomentazioni e rispondendo compiutamente alle osservazioni proposte dalle parti, ha così concluso: “L'importo della pensione, a rata mensile, con decorrenza dell'01.04.2009, è pari ad euro 996,38 lordi (come già quantificato in relazione di c.t.u. del 10.04.2024)… … la somma arretrata ancora dovuta per differenza alla sig.ra dal 15.12.2019 al 15.05.2024, è di Pt_1 euro 5.988,38… …”. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese legali seguono la soccombenza. Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- in accoglimento del ricorso dichiara che l'importo del trattamento pensionistico del ricorrente, è pari con decorrenza dell'01/04/2009 ad euro 996,38 lordi, via via perequati come per legge, in luogo della somma di euro 906,29 lordi corrisposta dall'istituto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_1 differenziale dovuto, con decorrenza dal 15.2.2019 al 15.5.2024, come da conteggi indicati nella ctu, pari ad euro 5988,38 ed agli importi differenziali successivi, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
5 - condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € CP_1
2.697,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
6
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
AL GI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere piccola colona e titolare di pensione cat. VOCOM con decorrenza aprile 2009, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico per errato computo della retribuzione settimanale pensionabile dell'anno 1993, assumendo che, quale “ex piccola colona”, dovesse applicarsi il salario convenzionale OTD della provincia di Brindisi (L. 76.893 = € 39,71) su 270 giornate, con conseguente quota complessiva AGO (A+B) di € 996,38 alla decorrenza, e condanna dell' alle differenze arretrate limitate al triennio CP_1 antecedente il deposito del ricorso, oltre accessori di legge e spese con distrazione. Nello specifico ha dedotto che “L'Istituto, in effetti, da un lato ha utilizzato la retribuzione delle giornate effettive, pari a 104, dall'altro l'ha divisa per 52 settimane (cfr. retr.pens.), considerando l'anno 1993 come se fosse pieno. In tal modo ha abbattuto sensibilmente la retribuzione media settimanale di tale anno e di tutta la pensione. Utilizzando gli stessi criteri di calcolo dell' e considerando l'anno CP_1 pieno (52 settimane, come da retr.pens. ai soli fini retributivi), la retribuzione utilizzabile è pari ad €10.722,22. In alternativa, occorre utilizzare la retribuzione delle 104 giornate effettive (€4.130,03) ma dividendola per le settimane di effettiva contribuzione agricola, pari a 20 (104 * 0,19259) anziché 52. Ebbene, rettificando le retribuzioni dell'anno indicato, la quota A varia da €453,20 (cfr, TE08) ad €515,43; la quota B da €453,09 ad €480,95. La quota da lavoro dipendente alla decorrenza (2009), pertanto, aumenta di €90,09. Perequando tale importo differenziale sino ad oggi, la differenza attualizzata al 2022 ammonta ad €103,08 al mese… …”. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ a) dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per corretta applicazione del salario convenzionale indicato in narrativa in relazione all'anno 1993, per una quota complessiva da lavoro dipendente (quota A + quota B) alla decorrenza (aprile 2009), pari ad €996,38 o ad altra misura, maggiore o inferiore, da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino alla data della sentenza con i coefficienti di legge, fatte salve le differenze future;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi CP_1 differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive;
… …”.
2 Costituitasi in giudizio ha contestato gli avversi conteggi e CP_1 gli avversi assunti, deducendo di avere correttamente applicato il salario medio convenzionale di € 39,71 per le 104 giornate del 1993 e concludendo per il rigetto del ricorso perché infornato in fatto e in diritto. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale. ____________
La domanda risulta fondata.
Occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto con il presente giudizio la riliquidazione del trattamento pensionistico con corretto computo della retribuzione settimanale pensionabile dell'anno 1993, assumendo che, quale “ex piccola colona”, dovesse applicarsi il salario convenzionale OTD della provincia di Brindisi (L. 76.893 = € 39,71) su 270 giornate e non sulle 104 giornate lavorate, come erroneamente effetuato da CP_1
Giova rammentare che per piccoli coloni e compartecipanti familiari opera l'equiparazione agli OTD “ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali” (art. 8 L. 334/1968), con utilizzo dei salari convenzionali di cui agli artt. 5 e 28 DPR 488/1968 e relativi D.M. annuali (nel 1993, per Brindisi, € 39,71/giorno). amministrativi sono esposti nel ricorso e sviluppati in CTU. L'art. 15 L. 153/1969 disciplina la ripartizione nelle 52 settimane dei contributi agricoli giornalieri (comma 1) e l'elevazione del numero di contributi giornalieri a settimana intera in caso di incompletezza (comma 3), con esclusione per le settimane coperte da contribuzione diversa (comma 4). Con D.L. 12.09.1983, n.463 -convertito in legge in data
11.11.1983 n.638- recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, è stata formulata all'art. 7 una nuova disciplina in materia di valutazione dei periodi lavorativi ai fini dell'anzianità contributiva, in particolare per quel che riguarda gli operai agricoli, il comma 9 del citato art. 7, ha disposto: “Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa”; il comma 12 ha previsto che “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori all'1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60
e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. Il comma 12 bis
3 sempre del suddetto art. 7 stabilisce che : “Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno. ” .
L'art. 8 della L. 23.04.1981 n.155 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile stabilisce che “…il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi”. L'art. 16 della L. 2 Agosto 1990 n.233 riguardante il cumulo dei periodi assicurati nella gestione dei lavoratori autonomi al comma 1 recita testualmente: “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni e nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Al 2 comma viene stabilito: “Gli oneri relativi alle quota di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative” . Sulla scorta di tale quadro normativo, richiamando la CP_2 circolare n. 242 /1991 avente ad oggetto “liquidazione della pensione dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 02.08.1990, n. 233, evidenziato che: “ …in ordine ai criteri da seguire per la determinazione della retribuzione pensionabile, ed in particolare alla necessità o meno di integrare fino a 5,19 giornate le settimane di contribuzione agricola per le quali non risulta contribuzione diversa, si rileva che l'intera disciplina dettata dalla disposizione in questione è, per espressa previsione legislativa, riferita alle pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti” ha ritenuto che la norma non potesse essere applicata ai fini della liquidazione di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati in qualità di lavoratore agricolo, in quanto il rinvio dell'art. 16 della legge n. 233 alle norme di calcolo delle singole gestioni incontra in tale ipotesi il limite espressamente fissato dal legislatore all'ambito di operatività dell'art. 7 della legge n. 638/1983 . Per le considerazioni sopra esposte, l'istituto ritenendo inapplicabile nei casi come quello in esame la disciplina di cui al citato art. 7 della legge n. 638/1983 ha negato la pretesa del ricorrente.
4 Eseguito il ricalcolo il ctu ha rideterminato l'importo condividendo la tesi del ricorrente (importo rateo mensile da riliquidare pari al momento della decorrenza del trattamento pensionistico ad euro 996,38 lordi) e precisando che, qualora invece si ritenesse di aderire alla tesi dell l'importo liquidato risulterebbe corretto. CP_1
Il Tribunale esaminati gli atti ritiene consivisibile la prima tesi sviluppata dal consulente, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale pur dovendosi ritenere che il minimale settimanale ex art. 7 L. 638/1983 è “riferibile unicamente ai lavoratori dipendenti”, tuttavia, quando, come nella fattispecie in esame, si cumula contribuzione da autonomo e da dipendente per una pensione liquidata in gestione autonoma, la quota derivante dai periodi da dipendente va calcolata con le regole del FPLD, quindi anche le regole dell'art. 7 operano sulla sola quota AGO (Cass., sez. lav., 16 ottobre 2018, n. 25866).
L'ausiliario nominato dal Giudice con una perizia approfondita e scevra da contraddizioni, sulla scorta di condivisibili argomentazioni e rispondendo compiutamente alle osservazioni proposte dalle parti, ha così concluso: “L'importo della pensione, a rata mensile, con decorrenza dell'01.04.2009, è pari ad euro 996,38 lordi (come già quantificato in relazione di c.t.u. del 10.04.2024)… … la somma arretrata ancora dovuta per differenza alla sig.ra dal 15.12.2019 al 15.05.2024, è di Pt_1 euro 5.988,38… …”. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese legali seguono la soccombenza. Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- in accoglimento del ricorso dichiara che l'importo del trattamento pensionistico del ricorrente, è pari con decorrenza dell'01/04/2009 ad euro 996,38 lordi, via via perequati come per legge, in luogo della somma di euro 906,29 lordi corrisposta dall'istituto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_1 differenziale dovuto, con decorrenza dal 15.2.2019 al 15.5.2024, come da conteggi indicati nella ctu, pari ad euro 5988,38 ed agli importi differenziali successivi, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
5 - condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € CP_1
2.697,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
6