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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Natalia CECCARELLI Presidente dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 2861/20 RG, avente ad oggetto:
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 482/20, pubblicata il 2
Marzo 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 22 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 14 Luglio 2025), e pendente:
TRA
( ) ed (P.IVA: ), in persona del Parte_1 C.F._1 CP_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. , rappresentate e difese (giusta procura in atti) dall'avv. Antonietta Parte_3
Fortunato ( ), con la quale sono elettivamente domiciliate presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC: Email_1
Appellanti
E
(C.F.: ), in persona del Liquidatore p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Roberto Prozzo , con il quale è elettivamente C.F._3 domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 22 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa della sola appellata , riportandosi alla Controparte_2 comparsa di costituzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 8 Settembre 2014 nei confronti di e di “ Parte_1 Parte_4
, la società esperiva aziona revocatoria ex art. 2901 cc..
[...] Controparte_2
In particolare “ ” chiedeva di dichiararsi inefficace nei suoi confronti, Controparte_2
e non opponibile, il contratto di locazione, concluso il 7 Gennaio 2014 tra quale locatrice e la Parte_1 società nelle vesti di conduttrice. CP_1
Co La attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di per la somma di euro 28.481,44 Parte_1 oltre interessi, per un credito risalente all'anno 2008.
Precisava di avere chiesto per tale credito l'emissione di decreto ingiuntivo, con ricorso depositato in
Cancelleria il 17 Ottobre 2013, ed accolto dal Tribunale di Benevento con provvedimento del Novembre
2013. Il d.i., a seguito della notifica, non era stato opposto, e quindi era divenuto irrevocabile.
In particolare il d.i. era stato notificato, unitamente al precetto, per complessivi euro 33.971,67.
A seguito della notifica del provvedimento monitorio la debitrice , per mezzo del legale avv. Parte_1
Ferdinando Iazzetta, aveva proposto una definizione a stralcio, con il pagamento dilazionato.
La proposta era stata rifiutata da , la quale aveva proceduto al pignoramento Controparte_2 immobiliare, in danno della debitrice . Pt_1
Orbene, si doleva del fatto che (nel lasso temporale intercorso tra la Controparte_2 Parte_1 data di notifica del precetto e la data di notifica del pignoramento), e segnatamente con atto per notar del 7 Gennaio 2014 (trascritto il 20 Gennaio 2014, registro particolare n. 718, registro generale n. Per_1
917), avesse stipulato un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabili per eguale durata
(locazione avente ad oggetto i beni immobili, analiticamente indicati nella citazione di primo grado).
In particolare, la locazione aveva ad oggetto n. 18 terreni (siti nei Comuni di Circello, Colle Sannita, Reino e
San Marco dei Cavoti), nonché cinque unità immobiliari.
La società attrice chiariva che il contratto di locazione era stato stipulato tra la debitrice e la Parte_1 società , costituita il 21 Novembre 2013 (ovvero dopo la notifica di decreto ingiuntivo e CP_1 precetto).
era socia di maggioranza della società , con una quota del 90 %, mentre l'altro socio, Parte_1 CP_1 per il residuo 10 %, era l'avv. Iazzetta.
Sulla base di queste premesse, proponeva azione revocatoria, per sentir dichiarare Controparte_2
l'inefficacia e la non opponibilità, nei suoi confronti, del suddetto contratto di locazione, ex art. 2901 cc..
Co La attrice sosteneva che la locazione era stata stipulata da , proprio allo scopo di disporre Parte_1 del proprio patrimonio in danno alla creditrice, andando a neutralizzare gli effetti del pignoramento
(l'intento era quello di impedire di fatto la alienabilità dei beni).
Giusta comparsa depositata il 17 Marzo 2015, si costituivano le convenute ed Parte_1 Controparte_3
col ministero dell'avv. Manfredo Napoli, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
[...]
2 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 482/20, pubblicata il 2 Marzo
2020.
Il G.M. ha ritenuto sussistenti per tabulas i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ovvero la disposizione patrimoniale in danno della creditrice.
Pertanto il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha dichiarato inefficace, nei confronti di
[...]
(limitatamente ai beni e diritti di ), il contratto di locazione stipulato il 7 Gennaio CP_2 Parte_1
2014 tra e la . Parte_1 Parte_4
Ancora il G.M. ha condannato in solido e la società al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1 Co
attrice, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc, della somma di euro 3.627,00; altresì, ha condannato in solido e la società al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
– spese liquidate in euro 572,30 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e la società (difese in appello Parte_1 CP_1 dall'avv. Antonietta Fortunato, e non già dall'avv. Manfredo Napoli), con citazione notificata il 3 Agosto
2020 nei confronti di . Controparte_2
Le appellanti non hanno contestato la regolarità della notifica della citazione di primo grado, effettuata dall'attrice in data 8 Settembre 2014. Controparte_2
Piuttosto, esse hanno dedotto come l'avv. Manfredo Napoli (costituitosi in primo grado per le convenute in data 17 Marzo 2015), abbia operato quale falsus procurator…
Appunto ed hanno negato di avere giammai rilasciato procura in favore dell'avv. Parte_1 Parte_4
Manfredo Napoli.
Ergo, le appellanti hanno dedotto la nullità della notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data
11 Marzo 2020 dalla Difesa dell'attrice nei confronti del suddetto avv. Manfredo Napoli. Controparte_2
Ecco quindi – nell'ottica delle impugnanti – l'inidoneità della notifica dell'11 Marzo 2020 a far decorrere il termine breve per impugnare. Piuttosto, secondo tale prospettazione deve trovare applicazione il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure. Da qui – sempre secondo la prospettazione delle impugnanti – la tempestività della notifica del gravame, in data 3 Agosto 2020.
Le appellanti hanno aggiunto di avere sporto denuncia-querela penale, in data 4 Luglio 2020, con riferimento alla costituzione, con firme apocrife, di un professionista che non aveva ricevuto alcun mandato dalle convenute medesime.
In definitiva le impugnanti hanno così concluso:
Accertarsi la nullità del processo di primo grado (nonché la conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Benevento n. 482/20); per l'effetto, rimettersi gli atti dinanzi al primo Giudice, ex art. 354 cpc.
Si è costituita l'appellata , chiedendo, in primis, di dichiararsi l'appello inammissibile Controparte_2 per tardività. Infatti, la SpA appellata ha insistito nella tesi della regolarità della notifica della sentenza di prime cure, nei confronti dell'avv. Manfredo Napoli, in data 11 Marzo 2020; da qui la ritenuta tardività del gravame notificato il 3 Agosto 2020 (essendo a quella data spirato il termine “breve” per impugnare).
In ogni caso, nel merito, ha chiesto di rigettarsi il gravame. Controparte_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 17 Marzo 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalle appellanti ed Parte_1 Parte_4
3 Giusta ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 22 Aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola appellata Liquidazione), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con Controparte_2 la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' d'uopo, innanzi tutto, esaminare la preliminare eccezione – sollevata dall'appellata – Controparte_2 di tardività del gravame, in quanto proposto quando era già spirato il termine breve per impugnare.
Nell'ottica di parte appellata, la sentenza pubblicata il 2 Marzo 2020 è stata ritualmente notificata, in data
11 Marzo 2020, all'avv. Manfredo Napoli, Difensore in primo grado delle convenute e Parte_4 Pt_1
; da qui la tardività della notifica dell'appello in data 3 Agosto 2020, per violazione del termine breve di
[...] gg. trenta.
Il tutto, in un contesto caratterizzato dal fatto che le odierne appellanti si siano limitate a sporgere la succitata denuncia-querela penale, senza però avere presentato querela di falso in sede civile, avverso le procure esibite in primo grado dall'avv. Manfredo Napoli.
Al contrario, le appellanti ed sostengono la tempestività del gravame. Pt_1 Parte_4
Appunto, ed avrebbero avuto conoscenza del procedimento soltanto in data 26 Parte_1 Parte_4
Giugno 2020, ovvero all'esito della notifica personale della sentenza, effettuata nei loro confronti ad iniziativa della Difesa di “ ”, unitamente all'atto di precetto. Controparte_2
Aggiungono le odierne appellanti: esse sono rimaste “all'oscuro” del procedimento, essendo del tutto falsa la procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, in favore dell'avv. Manfredo Napoli
(giammai hanno conosciuto tale professionista, né gli hanno rilasciato procura).
Ritengono pertanto le appellanti che, ai fini dell'impugnazione della sentenza, debba farsi riferimento al termine c.d. lungo.
La Corte osserva quanto segue.
Invero, non può condividersi la tesi di e di circa la pretesa nullità del processo di Parte_1 Parte_4 primo grado e della sentenza di prime cure (tesi propedeutica alla richiesta di rimessione degli atti al primo
Giudice, ex art. 354 cpc).
Infatti, non è in discussione la validità della notifica della citazione di primo grado, e la conseguente regolare instaurazione del contraddittorio.
Appunto, ed hanno ritualmente ricevuto la notifica della citazione di primo grado in Parte_1 CP_1 data 8 Settembre 2014.
Né la notifica della citazione di primo grado giammai è stata oggetto di contestazione. Ne consegue il perfezionamento dello scopo legale della conoscenza del processo.
Ecco, quindi, che risulta smentito quanto asserito dalle appellanti, ovvero che sarebbero rimaste
“all'oscuro” del procedimento, pendente in primo grado (e che quindi avrebbero appreso del procedimento per la prima volta soltanto in data 26 Giugno 2020, in occasione della notifica della sentenza di prime cure nei loro confronti, ad iniziativa dell'avv. Roberto Prozzo).
Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza dell'asserita convinzione che le stesse nutrivano, circa la definizione della controversia per vie stragiudiziali, non essendovi in tal senso alcun supporto probatorio.
4 Anzi, la circostanza risulta smentita dalla medesima appellata “ ”, laddove riferisce di Controparte_2 avere ricevuto una proposta di pagamento, ma di averla rifiutata in quanto ritenuta insufficiente.
In definitiva, deve ritenersi che le odierne appellanti fossero edotte della pendenza del procedimento fin dall'8 Settembre 2014 (data della notifica della citazione di primo grado), non ravvisandosi pertanto alcuna ipotesi di nullità del primo grado e della conseguente sentenza, per vizio di formazione del contraddittorio.
Ma vi è di più.
Anche a voler ammettersi che le firme apposte in calce alla procura esibita in primo grado dall'avv.
Manfredo Napoli fossero apocrife, le odierne appellanti, convenute in primo grado (oltre a non esperire la necessaria querela di falso in sede civile), non hanno neanche dedotto il lamentato danno, derivato dalla costituzione (in apparenza in loro nome e per loro conto) del succitato avv. Manfredo Napoli.
Vale a dire, non si comprende in che modo la costituzione in giudizio per mezzo del presunto falsus procurator abbia concretamente determinato la violazione del principio del contraddittorio, e la conseguente lesione del diritto alla difesa delle convenute.
Ciò che emerge dagli atti di causa è, tutt'al più, un sostanziale disinteresse verso la propria vicenda giudiziaria.
Infatti, non è stato chiarito per quale ragione le convenute ed pur edotte del Parte_1 Parte_4 giudizio, non abbiano conferito regolare mandato ad un procuratore, questo sì, di loro fiducia.
Invero, così facendo, le odierne appellanti tempestivamente si sarebbero avvedute della irregolare costituzione dell'avv. Manfredo Napoli, quale falsus procurator.
A fol. 7 dell'atto di gravame ed deducono come la costituzione dell'avv. Parte_1 Parte_4
Manfredo Napoli avrebbe sviato l'accertamento dei fatti da parte del primo Giudice, ed avrebbe impedito alle medesime ed di difendersi adeguatamente. Pt_1 CP_1
Si ribadisce: non si comprende in quale modo l'iniziativa del dedotto falsus procurator avv. Napoli abbia impedito alle medesime ed di costituirsi in primo grado con un patrocinatore di loro Pt_1 CP_1 fiducia, a seguito della notifica a mani proprie della citazione di primo grado, in data 8 Settembre 2014.
Né è stato chiarito come la scelta difensiva della contumacia (in alternativa alle difese svolte dall'avv.
Manfredo Napoli nella sua comparsa di costituzione) avrebbe inciso favorevolmente, determinando il rigetto della domanda dell'attrice “ ”. Controparte_2
Invero, non può revocarsi in dubbio che i vizi – i quali possono comportare la nullità della sentenza o del procedimento – non siano posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subìto dal diritto di difesa, in dipendenza del denunciato errore.
Di conseguenza l'impugnante ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale (Cass. civ. Sez. I, n. 6518/19).
Onere per nulla assolto nel caso di specie.
Co In ogni caso – anche a voler ritenere infondata l'eccezione della odierna appellata, di tardività del gravame per violazione del termine breve per impugnare, e cioè anche laddove si ritenesse l'inidoneità della notifica della sentenza di primo grado in data 11.3.2020 nei confronti dell'avv. Manfredo Napoli, a far decorrere il termine breve – in ogni caso si deve addivenire al rigetto dell'appello nel merito.
5 Il primo Giudice ha correttamente motivato la pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 cc., pronuncia fondata su circostanze inoppugnabili, e non specificamente censurate nel presente gravame.
Appunto l'interposto appello di ed è tutto dedicato alla fase “rescindente”, con Parte_1 Parte_4 la richiesta di declaratoria della nullità del processo di primo grado e della sentenza (nonché con la conseguente richiesta di rimessione degli atti al Tribunale ex art. 354 cpc), senza che sia stata mossa alcuna censura di merito (sotto il profilo “rescissorio”) alla pronuncia del G.M. di Benevento, di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 cc..
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
La SpA appellata ha anche chiesto l'emissione di condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, a carico delle odierne appellanti.
La richiesta non può essere accolta, non risultando che ed abbiano agìto con Parte_1 Parte_4 dolo o colpa grave.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti appellanti;
pertanto, esse vengono poste, in via solidale, a carico di e di Parte_1 Controparte_3
Invero, trattasi di integrale e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa nel presente grado, le parti appellanti hanno fatto riferimento, in sede di gravame, all'importo di euro 15.175,79, senza ulteriori specificazioni.
Al contrario, è d'uopo associare il valore della causa all'importo del credito, vantato da Controparte_2
nei confronti di , pari ad euro 28.481,44 (cfr. la citazione di primo grado).
[...] Parte_1
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Si ritiene equo e congruo, ai fini della quantificazione del compenso professionale, liquidare i valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
E questo, sia considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità, sia considerato che l'importo di euro 28.481,44 si colloca nella parte bassa dello scaglione di riferimento.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, nel presente grado è stata svolta anche attività istruttoria, come esemplificato dalla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc.
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore dell'appellata , Controparte_2
l'importo di euro 4.996,00.
6 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte delle appellanti ed , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1 Parte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da “ , in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di “ Parte_1 Parte_5 [...]
”, in persona del Liquidatore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Benevento n. 482/20, pubblicata il 2 Marzo 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido ed “ al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_5 grado in favore di “ ”, che liquida in euro 4.996,00 Controparte_2
(quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte delle appellanti ed Parte_1 Parte_5 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott.ssa Natalia Ceccarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Natalia CECCARELLI Presidente dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 2861/20 RG, avente ad oggetto:
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 482/20, pubblicata il 2
Marzo 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 22 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 14 Luglio 2025), e pendente:
TRA
( ) ed (P.IVA: ), in persona del Parte_1 C.F._1 CP_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. , rappresentate e difese (giusta procura in atti) dall'avv. Antonietta Parte_3
Fortunato ( ), con la quale sono elettivamente domiciliate presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC: Email_1
Appellanti
E
(C.F.: ), in persona del Liquidatore p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Roberto Prozzo , con il quale è elettivamente C.F._3 domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 22 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa della sola appellata , riportandosi alla Controparte_2 comparsa di costituzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 8 Settembre 2014 nei confronti di e di “ Parte_1 Parte_4
, la società esperiva aziona revocatoria ex art. 2901 cc..
[...] Controparte_2
In particolare “ ” chiedeva di dichiararsi inefficace nei suoi confronti, Controparte_2
e non opponibile, il contratto di locazione, concluso il 7 Gennaio 2014 tra quale locatrice e la Parte_1 società nelle vesti di conduttrice. CP_1
Co La attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di per la somma di euro 28.481,44 Parte_1 oltre interessi, per un credito risalente all'anno 2008.
Precisava di avere chiesto per tale credito l'emissione di decreto ingiuntivo, con ricorso depositato in
Cancelleria il 17 Ottobre 2013, ed accolto dal Tribunale di Benevento con provvedimento del Novembre
2013. Il d.i., a seguito della notifica, non era stato opposto, e quindi era divenuto irrevocabile.
In particolare il d.i. era stato notificato, unitamente al precetto, per complessivi euro 33.971,67.
A seguito della notifica del provvedimento monitorio la debitrice , per mezzo del legale avv. Parte_1
Ferdinando Iazzetta, aveva proposto una definizione a stralcio, con il pagamento dilazionato.
La proposta era stata rifiutata da , la quale aveva proceduto al pignoramento Controparte_2 immobiliare, in danno della debitrice . Pt_1
Orbene, si doleva del fatto che (nel lasso temporale intercorso tra la Controparte_2 Parte_1 data di notifica del precetto e la data di notifica del pignoramento), e segnatamente con atto per notar del 7 Gennaio 2014 (trascritto il 20 Gennaio 2014, registro particolare n. 718, registro generale n. Per_1
917), avesse stipulato un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabili per eguale durata
(locazione avente ad oggetto i beni immobili, analiticamente indicati nella citazione di primo grado).
In particolare, la locazione aveva ad oggetto n. 18 terreni (siti nei Comuni di Circello, Colle Sannita, Reino e
San Marco dei Cavoti), nonché cinque unità immobiliari.
La società attrice chiariva che il contratto di locazione era stato stipulato tra la debitrice e la Parte_1 società , costituita il 21 Novembre 2013 (ovvero dopo la notifica di decreto ingiuntivo e CP_1 precetto).
era socia di maggioranza della società , con una quota del 90 %, mentre l'altro socio, Parte_1 CP_1 per il residuo 10 %, era l'avv. Iazzetta.
Sulla base di queste premesse, proponeva azione revocatoria, per sentir dichiarare Controparte_2
l'inefficacia e la non opponibilità, nei suoi confronti, del suddetto contratto di locazione, ex art. 2901 cc..
Co La attrice sosteneva che la locazione era stata stipulata da , proprio allo scopo di disporre Parte_1 del proprio patrimonio in danno alla creditrice, andando a neutralizzare gli effetti del pignoramento
(l'intento era quello di impedire di fatto la alienabilità dei beni).
Giusta comparsa depositata il 17 Marzo 2015, si costituivano le convenute ed Parte_1 Controparte_3
col ministero dell'avv. Manfredo Napoli, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
[...]
2 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 482/20, pubblicata il 2 Marzo
2020.
Il G.M. ha ritenuto sussistenti per tabulas i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ovvero la disposizione patrimoniale in danno della creditrice.
Pertanto il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha dichiarato inefficace, nei confronti di
[...]
(limitatamente ai beni e diritti di ), il contratto di locazione stipulato il 7 Gennaio CP_2 Parte_1
2014 tra e la . Parte_1 Parte_4
Ancora il G.M. ha condannato in solido e la società al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1 Co
attrice, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc, della somma di euro 3.627,00; altresì, ha condannato in solido e la società al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
– spese liquidate in euro 572,30 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e la società (difese in appello Parte_1 CP_1 dall'avv. Antonietta Fortunato, e non già dall'avv. Manfredo Napoli), con citazione notificata il 3 Agosto
2020 nei confronti di . Controparte_2
Le appellanti non hanno contestato la regolarità della notifica della citazione di primo grado, effettuata dall'attrice in data 8 Settembre 2014. Controparte_2
Piuttosto, esse hanno dedotto come l'avv. Manfredo Napoli (costituitosi in primo grado per le convenute in data 17 Marzo 2015), abbia operato quale falsus procurator…
Appunto ed hanno negato di avere giammai rilasciato procura in favore dell'avv. Parte_1 Parte_4
Manfredo Napoli.
Ergo, le appellanti hanno dedotto la nullità della notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data
11 Marzo 2020 dalla Difesa dell'attrice nei confronti del suddetto avv. Manfredo Napoli. Controparte_2
Ecco quindi – nell'ottica delle impugnanti – l'inidoneità della notifica dell'11 Marzo 2020 a far decorrere il termine breve per impugnare. Piuttosto, secondo tale prospettazione deve trovare applicazione il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure. Da qui – sempre secondo la prospettazione delle impugnanti – la tempestività della notifica del gravame, in data 3 Agosto 2020.
Le appellanti hanno aggiunto di avere sporto denuncia-querela penale, in data 4 Luglio 2020, con riferimento alla costituzione, con firme apocrife, di un professionista che non aveva ricevuto alcun mandato dalle convenute medesime.
In definitiva le impugnanti hanno così concluso:
Accertarsi la nullità del processo di primo grado (nonché la conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Benevento n. 482/20); per l'effetto, rimettersi gli atti dinanzi al primo Giudice, ex art. 354 cpc.
Si è costituita l'appellata , chiedendo, in primis, di dichiararsi l'appello inammissibile Controparte_2 per tardività. Infatti, la SpA appellata ha insistito nella tesi della regolarità della notifica della sentenza di prime cure, nei confronti dell'avv. Manfredo Napoli, in data 11 Marzo 2020; da qui la ritenuta tardività del gravame notificato il 3 Agosto 2020 (essendo a quella data spirato il termine “breve” per impugnare).
In ogni caso, nel merito, ha chiesto di rigettarsi il gravame. Controparte_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 17 Marzo 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalle appellanti ed Parte_1 Parte_4
3 Giusta ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 22 Aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola appellata Liquidazione), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con Controparte_2 la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' d'uopo, innanzi tutto, esaminare la preliminare eccezione – sollevata dall'appellata – Controparte_2 di tardività del gravame, in quanto proposto quando era già spirato il termine breve per impugnare.
Nell'ottica di parte appellata, la sentenza pubblicata il 2 Marzo 2020 è stata ritualmente notificata, in data
11 Marzo 2020, all'avv. Manfredo Napoli, Difensore in primo grado delle convenute e Parte_4 Pt_1
; da qui la tardività della notifica dell'appello in data 3 Agosto 2020, per violazione del termine breve di
[...] gg. trenta.
Il tutto, in un contesto caratterizzato dal fatto che le odierne appellanti si siano limitate a sporgere la succitata denuncia-querela penale, senza però avere presentato querela di falso in sede civile, avverso le procure esibite in primo grado dall'avv. Manfredo Napoli.
Al contrario, le appellanti ed sostengono la tempestività del gravame. Pt_1 Parte_4
Appunto, ed avrebbero avuto conoscenza del procedimento soltanto in data 26 Parte_1 Parte_4
Giugno 2020, ovvero all'esito della notifica personale della sentenza, effettuata nei loro confronti ad iniziativa della Difesa di “ ”, unitamente all'atto di precetto. Controparte_2
Aggiungono le odierne appellanti: esse sono rimaste “all'oscuro” del procedimento, essendo del tutto falsa la procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, in favore dell'avv. Manfredo Napoli
(giammai hanno conosciuto tale professionista, né gli hanno rilasciato procura).
Ritengono pertanto le appellanti che, ai fini dell'impugnazione della sentenza, debba farsi riferimento al termine c.d. lungo.
La Corte osserva quanto segue.
Invero, non può condividersi la tesi di e di circa la pretesa nullità del processo di Parte_1 Parte_4 primo grado e della sentenza di prime cure (tesi propedeutica alla richiesta di rimessione degli atti al primo
Giudice, ex art. 354 cpc).
Infatti, non è in discussione la validità della notifica della citazione di primo grado, e la conseguente regolare instaurazione del contraddittorio.
Appunto, ed hanno ritualmente ricevuto la notifica della citazione di primo grado in Parte_1 CP_1 data 8 Settembre 2014.
Né la notifica della citazione di primo grado giammai è stata oggetto di contestazione. Ne consegue il perfezionamento dello scopo legale della conoscenza del processo.
Ecco, quindi, che risulta smentito quanto asserito dalle appellanti, ovvero che sarebbero rimaste
“all'oscuro” del procedimento, pendente in primo grado (e che quindi avrebbero appreso del procedimento per la prima volta soltanto in data 26 Giugno 2020, in occasione della notifica della sentenza di prime cure nei loro confronti, ad iniziativa dell'avv. Roberto Prozzo).
Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza dell'asserita convinzione che le stesse nutrivano, circa la definizione della controversia per vie stragiudiziali, non essendovi in tal senso alcun supporto probatorio.
4 Anzi, la circostanza risulta smentita dalla medesima appellata “ ”, laddove riferisce di Controparte_2 avere ricevuto una proposta di pagamento, ma di averla rifiutata in quanto ritenuta insufficiente.
In definitiva, deve ritenersi che le odierne appellanti fossero edotte della pendenza del procedimento fin dall'8 Settembre 2014 (data della notifica della citazione di primo grado), non ravvisandosi pertanto alcuna ipotesi di nullità del primo grado e della conseguente sentenza, per vizio di formazione del contraddittorio.
Ma vi è di più.
Anche a voler ammettersi che le firme apposte in calce alla procura esibita in primo grado dall'avv.
Manfredo Napoli fossero apocrife, le odierne appellanti, convenute in primo grado (oltre a non esperire la necessaria querela di falso in sede civile), non hanno neanche dedotto il lamentato danno, derivato dalla costituzione (in apparenza in loro nome e per loro conto) del succitato avv. Manfredo Napoli.
Vale a dire, non si comprende in che modo la costituzione in giudizio per mezzo del presunto falsus procurator abbia concretamente determinato la violazione del principio del contraddittorio, e la conseguente lesione del diritto alla difesa delle convenute.
Ciò che emerge dagli atti di causa è, tutt'al più, un sostanziale disinteresse verso la propria vicenda giudiziaria.
Infatti, non è stato chiarito per quale ragione le convenute ed pur edotte del Parte_1 Parte_4 giudizio, non abbiano conferito regolare mandato ad un procuratore, questo sì, di loro fiducia.
Invero, così facendo, le odierne appellanti tempestivamente si sarebbero avvedute della irregolare costituzione dell'avv. Manfredo Napoli, quale falsus procurator.
A fol. 7 dell'atto di gravame ed deducono come la costituzione dell'avv. Parte_1 Parte_4
Manfredo Napoli avrebbe sviato l'accertamento dei fatti da parte del primo Giudice, ed avrebbe impedito alle medesime ed di difendersi adeguatamente. Pt_1 CP_1
Si ribadisce: non si comprende in quale modo l'iniziativa del dedotto falsus procurator avv. Napoli abbia impedito alle medesime ed di costituirsi in primo grado con un patrocinatore di loro Pt_1 CP_1 fiducia, a seguito della notifica a mani proprie della citazione di primo grado, in data 8 Settembre 2014.
Né è stato chiarito come la scelta difensiva della contumacia (in alternativa alle difese svolte dall'avv.
Manfredo Napoli nella sua comparsa di costituzione) avrebbe inciso favorevolmente, determinando il rigetto della domanda dell'attrice “ ”. Controparte_2
Invero, non può revocarsi in dubbio che i vizi – i quali possono comportare la nullità della sentenza o del procedimento – non siano posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subìto dal diritto di difesa, in dipendenza del denunciato errore.
Di conseguenza l'impugnante ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale (Cass. civ. Sez. I, n. 6518/19).
Onere per nulla assolto nel caso di specie.
Co In ogni caso – anche a voler ritenere infondata l'eccezione della odierna appellata, di tardività del gravame per violazione del termine breve per impugnare, e cioè anche laddove si ritenesse l'inidoneità della notifica della sentenza di primo grado in data 11.3.2020 nei confronti dell'avv. Manfredo Napoli, a far decorrere il termine breve – in ogni caso si deve addivenire al rigetto dell'appello nel merito.
5 Il primo Giudice ha correttamente motivato la pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 cc., pronuncia fondata su circostanze inoppugnabili, e non specificamente censurate nel presente gravame.
Appunto l'interposto appello di ed è tutto dedicato alla fase “rescindente”, con Parte_1 Parte_4 la richiesta di declaratoria della nullità del processo di primo grado e della sentenza (nonché con la conseguente richiesta di rimessione degli atti al Tribunale ex art. 354 cpc), senza che sia stata mossa alcuna censura di merito (sotto il profilo “rescissorio”) alla pronuncia del G.M. di Benevento, di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 cc..
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
La SpA appellata ha anche chiesto l'emissione di condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, a carico delle odierne appellanti.
La richiesta non può essere accolta, non risultando che ed abbiano agìto con Parte_1 Parte_4 dolo o colpa grave.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti appellanti;
pertanto, esse vengono poste, in via solidale, a carico di e di Parte_1 Controparte_3
Invero, trattasi di integrale e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa nel presente grado, le parti appellanti hanno fatto riferimento, in sede di gravame, all'importo di euro 15.175,79, senza ulteriori specificazioni.
Al contrario, è d'uopo associare il valore della causa all'importo del credito, vantato da Controparte_2
nei confronti di , pari ad euro 28.481,44 (cfr. la citazione di primo grado).
[...] Parte_1
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Si ritiene equo e congruo, ai fini della quantificazione del compenso professionale, liquidare i valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
E questo, sia considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità, sia considerato che l'importo di euro 28.481,44 si colloca nella parte bassa dello scaglione di riferimento.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, nel presente grado è stata svolta anche attività istruttoria, come esemplificato dalla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc.
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore dell'appellata , Controparte_2
l'importo di euro 4.996,00.
6 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte delle appellanti ed , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1 Parte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da “ , in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di “ Parte_1 Parte_5 [...]
”, in persona del Liquidatore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Benevento n. 482/20, pubblicata il 2 Marzo 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido ed “ al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_5 grado in favore di “ ”, che liquida in euro 4.996,00 Controparte_2
(quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte delle appellanti ed Parte_1 Parte_5 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott.ssa Natalia Ceccarelli
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