TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4887/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 45, presso e P.IVA_1
nello studio dell'Avv. ADDA ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
LL RA del Foro di Vicenza, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Mussolente (VI), Piazza Controparte_1 C.F._1
della Vittoria n. 14, presso e nello studio dell'Avv. BRESOLIN JOHN del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Mirano (VE), Via Gramsci CP_2 C.F._2
26, presso e nello studio dell'Avv. ZAMENGO SILVIA del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
pagina 1 di 12 e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Crocefisso n. 5, presso e nello studio dell'Avv. BASSI
NI del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, Parte_1
così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mp Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, in via principale di merito, accertata, anche all'esito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto con R.G. n. 983/2020 avanti al Tribunale di Vicenza e della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori di edificazione al grezzo dell'immobile ad uso abitativo di proprietà della Dott.ssa (sito in Rossano Veneto, Via Santini n. 50), realizzata dall'impresa Controparte_1 in forza del contratto d'appalto intercorso tra le parti, condannare la Parte_1 convenuta, , al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 68.813,17 (i.v.a. Controparte_1 inclusa), oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice, quale importo derivante dall'ultimo Stato di Avanzamento Lavori, ancora non corrisposto dalla committenza, come espressamente riconosciuto dal relativo rappresentante e Direttore dei Lavori;
rigettare, in quanto illegittima, infondata e comunque non provata la richiesta di risarcimento del danno per la somma di € 30.000,00 formulata dalla dott.ssa ed ogni altra richiesta economica Controparte_1 di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito, qualora, nonostante le risultanze dell'A.T.P. e dell'espletata C.T.U., venisse vieppiù ritenuta provata una qualsivoglia irregolarità nell'esecuzione dell'immobile, dichiarare la responsabilità del Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. a fronte dell'omissione delle CP_2 incombenze di controllo, vigilanza e direzione del cantiere al medesimo ascritte in ragione dell'incarico rivestito, e, per l'effetto, condannare il medesimo a tenere indenne l' Parte_2 degli importi che alla stessa dovessero essere imputati, quale Ditta esecutrice dei lavori;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla integrale refusione delle spese e delle competenze di giudizio”.
pagina 2 di 12 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così Controparte_1
chiedendo:
“In via principale: accertato e dichiarato l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte della impresa edile
[...] nei confronti della dott.ssa per la non esecuzione dell'opera ad essa Parte_1 Controparte_1 commissionata e precisamente l'aver omesso di posare la guaina anti radon riguardante la costruzione del fabbricato sito in Rossano Veneto (VI), oggetto di causa, così come stabilito nel contratto d'appalto stipulato in data 04.01.2017, condannarsi la stessa impresa edile a Parte_1 corrispondere alla dott.ssa , per emendare a tale difformità contrattuale, la somma di € Controparte_1
178.450,00 (centosettantottomilaquattrocentrocinquanta/00) a cui dovranno aggiungersi ulteriori € 30.000,00 (trentamila/00) per le seguenti spese che si renderanno necessarie per l'opera di ripristino: smaltimento materiali in ecocentro;
trasloco in uscita e successivo rientro;
affitto di un capannone per il ricovero temporaneo del mobilio;
affitto di un immobile arredato da adibire a residenza della famiglia della dott.ssa per tutta la durata dei lavori;
oneri professionali (pratica edilizia, direzione Controparte_1 lavori e sicurezza cantiere), per complessivi € 208.450,00# (duecentottomilaquattrocentocinquata/00), da cui andrà detratta la somma di cui va a credito l'impresa edile Parte_1 spese di causa interamente rifuse, C.T.U. compresa;
in via subordinata: nella denegata e contestata ipotesi che non fosse accolta la domanda in via principale, comunque accertato e dichiarato l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte della impresa edile
[...] nei confronti della dott.ssa per la non esecuzione dell'opera ad essa Parte_1 Controparte_1 commissionata e precisamente l'aver omesso di posare la guaina anti radon riguardante la costruzione del fabbricato sito in Rossano Veneto (VI), oggetto di causa, così come stabilito nel contratto d'appalto stipulato in data 04.01.2017, condannarsi la stessa impresa edile a Parte_1 corrispondere alla dott.ssa , per emendare a tale difformità contrattuale, la somma di € Controparte_1
66.160,00 (sessantaseimilacentosessanta/00), a cui dovranno aggiungersi ulteriori € 30.000,00 (trentamila/00) per le seguenti spese che si renderanno necessarie per l'opera di ripristino: smaltimento materiali in ecocentro;
trasloco in uscita e successivo rientro;
affitto di un capannone per il ricovero temporaneo del mobilio;
affitto di un immobile arredato da adibire a residenza della famiglia della dott.ssa per tutta la durata dei lavori;
oneri professionali (pratica edilizia, direzione Controparte_1 lavori e sicurezza cantiere), per così complessivi € 96.160,00# (novantaseimilacentosessanta/00), da cui andrà detratta la somma di cui va a credito l'impresa edile Parte_1 spese di causa interamente rifuse, C.T.U. compresa;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e contestata ipotesi che non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, comunque accertato e dichiarato l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte della impresa
[...] nei confronti della dott.ssa per la non esecuzione dell'opera ad essa Parte_3 Controparte_1 commissionata e precisamente l'aver omesso di posare la guaina anti radon riguardante la costruzione del fabbricato sito in Rossano Veneto (VI), oggetto di causa, così come stabilito nel contratto d'appalto stipulato in data 04.01.2017, condannarsi la stessa impresa edile a Parte_1 corrispondere alla dott.ssa , a titolo di deprezzamento subito dall'immobile per la Controparte_1 mancata posa della guaina anti radon, la somma di € 66.160,00 (sessantaseimilacentosessanta/00),
pagina 3 di 12 importo corrispondente al minor costo stimato dal C.T.U. per quanto concerne il ripristino della guaina anti radon;
somma che andrà a compensare l'importo di cui va a credito l'impresa edile Parte_1 spese di causa rifuse”. Nonostante la medesima parte convenuta avesse rassegnato le proprie difese in sede Controparte_1
di comparsa di costituzione e risposta e in sede di prima memorie integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. nei seguenti termini:
“Nel merito, in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa e alla luce della documentazione prodotta, che l'impresa edile non ha eseguito dei lavori riguardanti l'opera ad essa Parte_1 commissionata dalla dott.ssa , ovvero la costruzione al grezzo di un fabbricato Controparte_1 unifamiliare da realizzarsi nel Comune di Rossano Veneto (VI), come da contratto d'appalto sottoscritto in data 4 gennaio 2017, da elaborati progettuali e strutturali e computo metrico;
conseguentemente, ritenuta l'impresa costruttrice non adempiente le obbligazioni dovute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante, ad adempiere a quanto previsto da contratto e ciò a perfetta regola d'arte, sia relativamente alle opere non eseguite, a quelle eventualmente non completate e a quelle che presentano vizi e/o difformità rispetto al progetto edilizio elaborato dall'Arch. inoltre disponendo che ogni eventuale somma CP_2 dovuta dalla dott.ssa all'impresa appaltatrice venga subordinata alla conclusione delle Controparte_1 opere a perfetta regola d'arte da parte della stessa attrice, somma da cui andrà defalcato l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) dovuto alla dott.ssa a titolo di risarcimento danni, o quella Controparte_1 maggiore o diversa somma che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia o di equità; spese di causa interamente rifuse, oltre a quelle di A.T.P.; nel merito, in via subordinata e riconvenzionale;
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in normativa e alla luce della documentazione prodotta, che l'impresa edile non ha eseguito dei lavori riguardanti l'opera ad essa Parte_1 commissionata dalla dott.ssa , ovvero la costruzione al grezzo di un fabbricato Controparte_1 unifamiliare da realizzarsi nel Comune di Rossano Veneto (VI), come da contratto d'appalto sottoscritto in data 4 gennaio 2017, da elaborati progettuali e strutturali e computo metrico e come risultante dalla narrativa di cui sopra, difformità e/o vizi e difetti dell'opera compresi;
conseguentemente, ritenuta l'impresa costruttrice non adempiente alle obbligazioni dovute, venga stabilito che nulla più deve la dott.ssa alla ditta in persona Controparte_1 Parte_1 del suo legale rappresentante, e che quest'ultima venga altresì condannata, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della dott.ssa della somma di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamila/00) a titolo di risarcimento danni, o a quella maggiore o diversa che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia o di equità; somma che ci si riserva fino d'ora di provare nel corso dell'attività istruttoria, tenendo nel giusto conto anche la svalutazione patita dal fabbricato per il deprezzamento subito a causa delle opere non eseguite, non completate e quelle non realizzate a perfetta regola d'arte, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
spese di causa interamente rifuse, oltre a quelle di A.T.P.; nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale,
pagina 4 di 12 nella denegata, contestata e non ritenuta ipotesi che il Giudice adito dovesse decidere di applicare al caso de quo la normativa prevista dagli artt. 1667 e seguenti del codice civile, nonostante quanto stabilisce la giurisprudenza ed evidenziato dalla documentazione prodotta, si chiede che l'impresa in persona del suo legale rappresentante, ritenuta responsabile dei lavori Parte_1 non realizzati, non completati ed eseguiti con difformità e/o vizi e difetti, così come riportato in narrativa, venga stabilito che nulla più deve la dott.ssa alla ditta in Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante, e altresì che quest'ultima venga condannata, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della dott.ssa della somma di € Controparte_1
30.000,00 (trentamila/00) a titolo di risarcimento danni o a quella maggiore o diversa che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia o di equità e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c., somma che ci si riserva fino d'ora di provare nel corso dell'attività istruttoria, tenendo nel giusto conto anche la svalutazione patita dal fabbricato per il deprezzamento subito a causa delle opere non eseguite, non completate e quelle non realizzate a perfetta regola d'arte, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
spese di causa interamente rifuse, oltre a quelle di A.T.P.”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa CP_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia il Tribunale, in via principale, nel merito:
-accertato e dichiarato che l'Arch. incaricato in qualità di progettista e direttore dei lavori CP_2 per l'esecuzione dell'immobile al grezzo di proprietà della dott.ssa sito in Rossano Controparte_1
Veneto, Via Santini n° 50, ha eseguito correttamente e con diligenza quanto previsto nella convenzione tra il direttore dei lavori e l'impresa vigilando e impartendo le opportune Parte_1 disposizioni all'impresa per l'effetto respingere e rigettare tutte le domande Parte_1 formulate. anche in via subordinata, nei confronti dell'architetto di omissione delle CP_2 incombenze di controllo, vigilanza e direzione del cantiere e di tenere indenne l'impresa
[...]
Parte_1 spese legali rifuse;
in via subordinata: accertato e dichiarato che l'Arch. in qualità di direttore dei lavori e progettista non ha CP_2 alcuna responsabilità, respingersi tutte le domande proposte nei suoi confronti da parte attrice;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la terza chiamata in causa, la compagnia di assicurazioni , in persona del Controparte_4 legale rappr.te p.t., tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare l'Arch. contro gli CP_2 effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla Parte_1 spese legali rifuse”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_4
telematicamente, così chiedendo:
pagina 5 di 12 “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso: in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurato per i fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti dello stesso in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento della domanda di manleva e indennizzo da esso avanzata nei confronti di;
Controparte_4 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'assicurato, con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e dichiarare la non operatività della polizza azionata per tutti i motivi dedotti in atti, con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'assicurato con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità e di operatività della polizza azionata, dichiarare la Compagnia tenuta a mantenere indenne l'assicurato per la sola quota di responsabilità al medesimo attribuibile - che verrà eventualmente accertata - e per i soli importi che risulteranno provati in corso di causa, entro i limiti del massimale di polizza pari ad € 500.000,00 e detratta comunque la franchigia di euro 1.500,00 e in ogni caso ferma la riduzione dell'indennizzo per le omissioni rese in sede di rinnovo e durante il corso della polizza, nonché per il ritardo nella denuncia del sinistro;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato in Parte_1
data 4.1.2017 con la committente un contratto d'appalto per la costruzione al grezzo di Controparte_1
un fabbricato unifamiliare, su progetto e sotto la direzione lavori dell'Arch. ; di aver CP_2
emesso l'ultima fattura per l'importo a saldo di € 68.813,17 dopo la conclusione dei lavori;
che all'esito del sopralluogo dell'8.2.2019 il Direttore Lavori aveva contestato per la prima volta l'esecuzione non a regola d'arte di plurime opere, pretendendo di compensare la somma non ancora corrisposta con quella che sarebbe stata necessaria per eseguire gli interventi di ripristino;
che l'appaltatrice aveva quindi promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale si era concluso con l'accertamento da parte del C.T.U. nominato Ing. di solo alcune marginali difformità Persona_1
emendabili con interventi del costo di € 2.750,00 complessivi;
che la restante opera era dunque immune da vizi;
che solo successivamente la controparte aveva lamentato la mancata posa della guaina impermeabilizzante anti-radon; che la stessa era tuttavia decaduta dalla facoltà di contestare siffatto vizio, la cui eventuale sussistenza doveva in ogni caso essere addebitata al Direttore Lavori.
[...]
chiedeva quindi la condanna della committente al pagamento della somma di € Parte_1
pagina 6 di 12 68.813,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in subordine previa detrazione dell'importo di
€ 2.750,00 e in via ulteriormente subordinata con condanna dell'Arch. alla manleva. CP_2
Costituitasi in giudizio, replicava: che il quesito peritale formulato nel giudizio di Controparte_1
accertamento tecnico preventivo era esteso alla verifica della conformità al progetto dell'opera realizzata, per cui la perizia elaborata dal C.T.U. era risultata carente in quanto non aveva rilevato l'assenza della guaina anti-radon e il mancato trattamento delle travi in legno con i sali di boro;
che la spesa da sostenere per il ripristino era pari a € 58.352,99 solo per il rifacimento della guaina;
che non trovavano applicazioni i termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. in quanto l'opera non era stata completata;
che comunque il vizio era occulto, per cui il suddetto termine sarebbe decorso dal momento della sua scoperta. Chiedeva quindi che fosse accertato l'inadempimento della controparte e che la stessa venisse condannata all'esatto adempimento, quale condizione per il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto, defalcato della somma di € 30.000,00 a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio anche , il quale rilevava che al computo metrico erano allegati gli CP_2
elaborati progettuali sulla cui scorta l'impresa edile avrebbe potuto ben comprendere quali lavori era tenuta a svolgere. Chiedeva quindi che venisse accertato il proprio adempimento contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti da Parte_1
e comunque previa chiamata in garanzia di Controparte_4
Si costituiva quindi ribadendo che il Direttore Lavori era esente da Controparte_4
responsabilità e comunque sottolineando che la polizza - che in ogni caso prevedeva una franchigia di €
1.500,00 - non era operativa poiché quando l'assicurato l'aveva rinnovata in data 31.7.2019 era già a conoscenza delle contestazioni della committente, in quanto formulate in occasione del sopralluogo dell'8.2.2019, e non le aveva comunicate in violazione dell'art.
1.1 sez. D e dell'art.
1.7 della polizza medesima. La compagnia assicurativa rilevava poi che l'assicurato aveva denunciato il sinistro solo nel marzo 2020, così incorrendo della decadenza di cui all'art.
1.1 sez. C e di cui all'art. 1915 c.c., con conseguente perdita del diritto all'indennizzo. Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'assicurato, il rigetto della domanda in garanzia svolta dall'assicurato medesimo, in ragione anche della sua reticenza dolosa e, in subordine, la limitazione dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, tenuto conto anche della sua reticenza colposa e comunque in base alle condizioni di polizza.
pagina 7 di 12 All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione della controversia e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. iscritto con R.G. n.
983/2020, veniva assunta la prova testimoniale parzialmente ammessa e veniva disposta C.T.U. come da richiesta della difesa di , previo rigetto dell'istanza di esibizione documentale dalla stessa Controparte_1
formulata. Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata la tardività della documentazione allegata dalla difesa di alla comparsa conclusionale, della quale dunque non si potrà tenere conto ai fini Controparte_1
decisori.
Passando invece a esaminare il merito della controversia, va presa in considerazione l'eccezione di decadenza formulata dalla società attrice con riguardo alla denuncia dei vizi avanzata dalla controparte.
Tale eccezione è correttamente formulata ai sensi dell'art. 1667 c.c., in quanto l'opera de qua deve ritenersi completata - e come tale difatti consegnata alla committenza - pur in mancanza di un elemento costruttivo, quale è la guaina anti-radon: si ravvisa dunque un'opera difforme, ma non incompleta, non essendosi verificato alcun evento di sospensione o interruzione arbitraria dei lavori programmati (Cass.
n. 5771/2025).
Ebbene, il termine di cui all'art. 1667 c.c. decorre dalla scoperta del vizio, la cui occorrenza e la cui collocazione temporale deve essere dimostrata in causa dalla parte committente (“In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” – Cass. 10579/2012). Nel caso di specie, nulla tuttavia deduce nei propri scritti difensivi: solo in sede di memorie di replica, e dunque Controparte_1
tardivamente, si accenna in termini generici a una scoperta che sarebbe avvenuta nel corso delle operazioni peritali a seguito di un rilievo del C.T.P. e alla quale sarebbe seguita - non viene precisato con quali tempistiche - l'istanza di sostituzione del C.T.U. del 26.11.2021 (che comunque non equivale a una denuncia del vizio, in quanto atto non indirizzato all'appaltatore, ma al Giudice del procedimento).
pagina 8 di 12 Nessuno dei capitoli di prova formulati nella seconda memoria della parte convenuta ha peraltro riguardato tale profilo.
L'eccezione attorea deve così trovare accoglimento, con conseguente rigetto delle domande svolte in via riconvenzionale da e con condanna della stessa a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 68.813,17 (non contestata in punto di quantum debeatur) oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla messa in mora al saldo, e con esclusione invece della rivalutazione monetaria – per quanto richiesta dalla società attrice – in quanto trattasi di debito di valuta e non di valore.
Anche qualora si volesse sopperire alla lacuna difensiva della convenuta, ipotizzando che la stessa abbia scoperto la mancanza della guaina anti-radon e il mancato trattamento delle travi lignee ai sali di boro – per quanto menzionate, per la prima volta, già nell'istanza del 26.11.2021 depositata nel procedimento di A.T.P. per chiedere la sostituzione del C.T.U. (doc. 17 conv.) - solo con la perizia di parte datata
21.11.2023 (doc. 19.conv.), in forza dell'assunto che solo su tale perizia di fonderebbe la ragionevole consapevolezza della potenziale responsabilità della società odierna attrice (d'altronde: “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia disciplinata dall'art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio - e non dalla consegna del bene - da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell'opera” – Cass. n. 24002/2025), comunque le pretese avanzate nel presente giudizio da non sarebbero accoglibili. Controparte_1
In primis, all'esito dell'istruttoria esperita in corso di causa non è stato possibile riscontrare il vizio del mancato trattamento delle travi lignee con sali di boro, in quanto il fornitore delle stesse, escusso quale teste, ha dichiarato che le travi fornite erano state trattate con un impregnante denominato “Naturalya” contenente, in base alla sua scheda tecnica, proprio i summenzionati sali di boro (cfr. deposizione del teste come da verbale di udienza del 16.10.2024). Testimone_1
In secundis, la mancata posa della membrana impermeabilizzante anti-radon, per quanto sia un'omissione riconosciuta dalle parti costituite in causa e integrante una difformità dell'opera rispetto al progetto, tuttavia non sarebbe suscettibile di tutela risarcitoria, nemmeno qualora la denuncia del vizio in esame fosse stata tempestiva.
pagina 9 di 12 La C.T.U. disposta in corso di causa, infatti, ha stabilito che: “L'intervento di ripristino della guaina anti- radon si connota come altamente oneroso, invasivo e complesso sotto il profilo logistico e impiantistico: non è ragionevole né sotto il profilo tecnico, né economico, né di garanzia di efficacia … Allo stato attuale, inoltre (dato non trascurabile) l'edificio è dotato di un sistema di ventilazione meccanica controllata
(VMC), realizzato e funzionante, che rappresenta una misura attiva di comprovata efficacia nel contenimento del radon indoor” (pag. 5 dell'elaborato peritale). Inoltre: “Non vi è deprezzamento dell'immobile: non si è venuti meno a nessun obbligo di legge nazionale o regionale, né ad alcun regolamento edilizio comunale o norma di attuazione di P.R.G.; l'obbligo di protezione dal gas radon è entrato in vigore a livello nazionale con il D.Lgs. 101/2020 … applicabile solo a quegli [edifici] con permesso di costruire richiesto dopo l'entrata in vigore della norma: nel caso specifico, il permesso di costruire è anteriore al 2020” (pag. 5 dell'elaborato peritale). E ancora: “L'adozione della VMC come strategia di controllo è da ritenersi più efficiente nel tempo rispetto ad una barriera passiva, soggetta a degrado e non ispezionabile … [Inoltre] La casa è costruita su platea in cemento armato da 45 cm, senza vani interrati, il che già rappresenta un efficace elemento di contenimento del radon per la sola inerzia fisica del materiale e per l'assenza di dislivelli o scantinati. In letteratura tecnica si legge che “[…] Al di fuori delle regioni ad alta concentrazione di radon (e il Comune di Rossano Veneto non è considerato un comune particolarmente a rischio), potrà essere sufficiente che il piano interrato (solaio a terra e murature contro terra) sia costruito in calcestruzzo armato, per proteggere sufficientemente dal radon proveniente dal sottosuolo” (pag. 6 dell'elaborato peritale). In altri termini, se anche si ravvisa una difformità rispetto al progetto, l'opera risulta eseguita a regola d'arte e la funzione cui era preordinata la membrana impermeabilizzante de qua risulta assolta dal sistema VMC, per cui non si configura alcun pregiudizio risarcibile (vale a die alcun c.d. “danno conseguenza”).
Pertanto, come detto, le domande di vanno rigettate (in primis in ragione Controparte_1
dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dalla società attrice ai sensi dell'art. 1667 c.c.)
e la stessa va condannata a corrispondere a la somma di € 68.813,17 oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora al saldo. Non va decurtata la somma di € 2.750,00 - pur riconosciuta dal C.T.U. all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo – in quanto la parte convenuta non ha svolto la relativa domanda (il risarcimento di € 30.000,00 richiesto riguarda infatti, come pagina 10 di 12 esplicitato anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate, solo i pretesi vizi relativi all'omessa posa della guaina anti-radon).
La domanda di manleva svolta dalla società attrice nei confronti di e quella in garanzia CP_2
da quest'ultimo svolta nei confronti della propria compagnia assicurativa risultano conseguentemente assorbite.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, quelle relative al rapporto processuale instauratosi tra l'appaltatore e la committente nel presente giudizio vanno poste a carico di quest'ultima e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000). Le spese del presente giudizio relative invece al rapporto processuale instauratori tra e , Parte_1 CP_2
nonché con , vanno invece poste a carico della società attrice: il predetto Controparte_4
convenuto e la relativa compagnia assicuratrice sono stati infatti evocati in giudizio in forza di una domanda formulata dalla società attrice, per quanto in via subordinata, che non è stata esaminata e a cui non è conseguita dunque alcuna statuizione di condanna, rectius alcuna soccombenza, a carico dei menzionati soggetti. Tali spese vanno liquidate parimenti in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa suindicato, con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio e di decisione della controversia, attesa la marginalità delle questioni in fatto e in diritto trattate, e per la fase di trattazione della causa, stante il mancato coinvolgimento diretto delle suddette parti nell'istruttoria esperita.
Le spese della C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio di merito, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
Le spese di lite relative invece al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del riconoscimento parziale di alcuni vizi ragionevolmente da imputarsi tanto all'impresa appaltatrice quanto al direttore lavori. Nulla deve disporsi invece con riguardo alla rifusione del compenso del C.T.U. nominato in fase di A.T.P., in quanto trattasi di una voce di danno emergente (Cass. n. 30854/2023) il cui risarcimento doveva essere chiesto tempestivamente dalla società attrice in sede di atto di citazione: la relativa richiesta viene tuttavia formulata per la prima volta solo nelle memorie finali, con produzione della relativa prova solo in allegato alla comparsa conclusionale (doc. 21 attoreo).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare a la somma di € 68.813,17 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla messa in mora al saldo;
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 CP_2
presente giudizio, liquidate in € 237,00 per esborsi e in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam;
7. pone le spese della C.T.U. disposta nel presente giudizio di merito, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando la stessa a Controparte_1
rifondere alle altre parti costituite in causa quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI ND
pagina 12 di 12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 45, presso e P.IVA_1
nello studio dell'Avv. ADDA ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
LL RA del Foro di Vicenza, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Mussolente (VI), Piazza Controparte_1 C.F._1
della Vittoria n. 14, presso e nello studio dell'Avv. BRESOLIN JOHN del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Mirano (VE), Via Gramsci CP_2 C.F._2
26, presso e nello studio dell'Avv. ZAMENGO SILVIA del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
pagina 1 di 12 e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Crocefisso n. 5, presso e nello studio dell'Avv. BASSI
NI del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, Parte_1
così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mp Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, in via principale di merito, accertata, anche all'esito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto con R.G. n. 983/2020 avanti al Tribunale di Vicenza e della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori di edificazione al grezzo dell'immobile ad uso abitativo di proprietà della Dott.ssa (sito in Rossano Veneto, Via Santini n. 50), realizzata dall'impresa Controparte_1 in forza del contratto d'appalto intercorso tra le parti, condannare la Parte_1 convenuta, , al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 68.813,17 (i.v.a. Controparte_1 inclusa), oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice, quale importo derivante dall'ultimo Stato di Avanzamento Lavori, ancora non corrisposto dalla committenza, come espressamente riconosciuto dal relativo rappresentante e Direttore dei Lavori;
rigettare, in quanto illegittima, infondata e comunque non provata la richiesta di risarcimento del danno per la somma di € 30.000,00 formulata dalla dott.ssa ed ogni altra richiesta economica Controparte_1 di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito, qualora, nonostante le risultanze dell'A.T.P. e dell'espletata C.T.U., venisse vieppiù ritenuta provata una qualsivoglia irregolarità nell'esecuzione dell'immobile, dichiarare la responsabilità del Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. a fronte dell'omissione delle CP_2 incombenze di controllo, vigilanza e direzione del cantiere al medesimo ascritte in ragione dell'incarico rivestito, e, per l'effetto, condannare il medesimo a tenere indenne l' Parte_2 degli importi che alla stessa dovessero essere imputati, quale Ditta esecutrice dei lavori;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla integrale refusione delle spese e delle competenze di giudizio”.
pagina 2 di 12 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così Controparte_1
chiedendo:
“In via principale: accertato e dichiarato l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte della impresa edile
[...] nei confronti della dott.ssa per la non esecuzione dell'opera ad essa Parte_1 Controparte_1 commissionata e precisamente l'aver omesso di posare la guaina anti radon riguardante la costruzione del fabbricato sito in Rossano Veneto (VI), oggetto di causa, così come stabilito nel contratto d'appalto stipulato in data 04.01.2017, condannarsi la stessa impresa edile a Parte_1 corrispondere alla dott.ssa , per emendare a tale difformità contrattuale, la somma di € Controparte_1
178.450,00 (centosettantottomilaquattrocentrocinquanta/00) a cui dovranno aggiungersi ulteriori € 30.000,00 (trentamila/00) per le seguenti spese che si renderanno necessarie per l'opera di ripristino: smaltimento materiali in ecocentro;
trasloco in uscita e successivo rientro;
affitto di un capannone per il ricovero temporaneo del mobilio;
affitto di un immobile arredato da adibire a residenza della famiglia della dott.ssa per tutta la durata dei lavori;
oneri professionali (pratica edilizia, direzione Controparte_1 lavori e sicurezza cantiere), per complessivi € 208.450,00# (duecentottomilaquattrocentocinquata/00), da cui andrà detratta la somma di cui va a credito l'impresa edile Parte_1 spese di causa interamente rifuse, C.T.U. compresa;
in via subordinata: nella denegata e contestata ipotesi che non fosse accolta la domanda in via principale, comunque accertato e dichiarato l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte della impresa edile
[...] nei confronti della dott.ssa per la non esecuzione dell'opera ad essa Parte_1 Controparte_1 commissionata e precisamente l'aver omesso di posare la guaina anti radon riguardante la costruzione del fabbricato sito in Rossano Veneto (VI), oggetto di causa, così come stabilito nel contratto d'appalto stipulato in data 04.01.2017, condannarsi la stessa impresa edile a Parte_1 corrispondere alla dott.ssa , per emendare a tale difformità contrattuale, la somma di € Controparte_1
66.160,00 (sessantaseimilacentosessanta/00), a cui dovranno aggiungersi ulteriori € 30.000,00 (trentamila/00) per le seguenti spese che si renderanno necessarie per l'opera di ripristino: smaltimento materiali in ecocentro;
trasloco in uscita e successivo rientro;
affitto di un capannone per il ricovero temporaneo del mobilio;
affitto di un immobile arredato da adibire a residenza della famiglia della dott.ssa per tutta la durata dei lavori;
oneri professionali (pratica edilizia, direzione Controparte_1 lavori e sicurezza cantiere), per così complessivi € 96.160,00# (novantaseimilacentosessanta/00), da cui andrà detratta la somma di cui va a credito l'impresa edile Parte_1 spese di causa interamente rifuse, C.T.U. compresa;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e contestata ipotesi che non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, comunque accertato e dichiarato l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte della impresa
[...] nei confronti della dott.ssa per la non esecuzione dell'opera ad essa Parte_3 Controparte_1 commissionata e precisamente l'aver omesso di posare la guaina anti radon riguardante la costruzione del fabbricato sito in Rossano Veneto (VI), oggetto di causa, così come stabilito nel contratto d'appalto stipulato in data 04.01.2017, condannarsi la stessa impresa edile a Parte_1 corrispondere alla dott.ssa , a titolo di deprezzamento subito dall'immobile per la Controparte_1 mancata posa della guaina anti radon, la somma di € 66.160,00 (sessantaseimilacentosessanta/00),
pagina 3 di 12 importo corrispondente al minor costo stimato dal C.T.U. per quanto concerne il ripristino della guaina anti radon;
somma che andrà a compensare l'importo di cui va a credito l'impresa edile Parte_1 spese di causa rifuse”. Nonostante la medesima parte convenuta avesse rassegnato le proprie difese in sede Controparte_1
di comparsa di costituzione e risposta e in sede di prima memorie integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. nei seguenti termini:
“Nel merito, in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa e alla luce della documentazione prodotta, che l'impresa edile non ha eseguito dei lavori riguardanti l'opera ad essa Parte_1 commissionata dalla dott.ssa , ovvero la costruzione al grezzo di un fabbricato Controparte_1 unifamiliare da realizzarsi nel Comune di Rossano Veneto (VI), come da contratto d'appalto sottoscritto in data 4 gennaio 2017, da elaborati progettuali e strutturali e computo metrico;
conseguentemente, ritenuta l'impresa costruttrice non adempiente le obbligazioni dovute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante, ad adempiere a quanto previsto da contratto e ciò a perfetta regola d'arte, sia relativamente alle opere non eseguite, a quelle eventualmente non completate e a quelle che presentano vizi e/o difformità rispetto al progetto edilizio elaborato dall'Arch. inoltre disponendo che ogni eventuale somma CP_2 dovuta dalla dott.ssa all'impresa appaltatrice venga subordinata alla conclusione delle Controparte_1 opere a perfetta regola d'arte da parte della stessa attrice, somma da cui andrà defalcato l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) dovuto alla dott.ssa a titolo di risarcimento danni, o quella Controparte_1 maggiore o diversa somma che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia o di equità; spese di causa interamente rifuse, oltre a quelle di A.T.P.; nel merito, in via subordinata e riconvenzionale;
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in normativa e alla luce della documentazione prodotta, che l'impresa edile non ha eseguito dei lavori riguardanti l'opera ad essa Parte_1 commissionata dalla dott.ssa , ovvero la costruzione al grezzo di un fabbricato Controparte_1 unifamiliare da realizzarsi nel Comune di Rossano Veneto (VI), come da contratto d'appalto sottoscritto in data 4 gennaio 2017, da elaborati progettuali e strutturali e computo metrico e come risultante dalla narrativa di cui sopra, difformità e/o vizi e difetti dell'opera compresi;
conseguentemente, ritenuta l'impresa costruttrice non adempiente alle obbligazioni dovute, venga stabilito che nulla più deve la dott.ssa alla ditta in persona Controparte_1 Parte_1 del suo legale rappresentante, e che quest'ultima venga altresì condannata, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della dott.ssa della somma di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamila/00) a titolo di risarcimento danni, o a quella maggiore o diversa che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia o di equità; somma che ci si riserva fino d'ora di provare nel corso dell'attività istruttoria, tenendo nel giusto conto anche la svalutazione patita dal fabbricato per il deprezzamento subito a causa delle opere non eseguite, non completate e quelle non realizzate a perfetta regola d'arte, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
spese di causa interamente rifuse, oltre a quelle di A.T.P.; nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale,
pagina 4 di 12 nella denegata, contestata e non ritenuta ipotesi che il Giudice adito dovesse decidere di applicare al caso de quo la normativa prevista dagli artt. 1667 e seguenti del codice civile, nonostante quanto stabilisce la giurisprudenza ed evidenziato dalla documentazione prodotta, si chiede che l'impresa in persona del suo legale rappresentante, ritenuta responsabile dei lavori Parte_1 non realizzati, non completati ed eseguiti con difformità e/o vizi e difetti, così come riportato in narrativa, venga stabilito che nulla più deve la dott.ssa alla ditta in Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante, e altresì che quest'ultima venga condannata, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della dott.ssa della somma di € Controparte_1
30.000,00 (trentamila/00) a titolo di risarcimento danni o a quella maggiore o diversa che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia o di equità e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c., somma che ci si riserva fino d'ora di provare nel corso dell'attività istruttoria, tenendo nel giusto conto anche la svalutazione patita dal fabbricato per il deprezzamento subito a causa delle opere non eseguite, non completate e quelle non realizzate a perfetta regola d'arte, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
spese di causa interamente rifuse, oltre a quelle di A.T.P.”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa CP_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia il Tribunale, in via principale, nel merito:
-accertato e dichiarato che l'Arch. incaricato in qualità di progettista e direttore dei lavori CP_2 per l'esecuzione dell'immobile al grezzo di proprietà della dott.ssa sito in Rossano Controparte_1
Veneto, Via Santini n° 50, ha eseguito correttamente e con diligenza quanto previsto nella convenzione tra il direttore dei lavori e l'impresa vigilando e impartendo le opportune Parte_1 disposizioni all'impresa per l'effetto respingere e rigettare tutte le domande Parte_1 formulate. anche in via subordinata, nei confronti dell'architetto di omissione delle CP_2 incombenze di controllo, vigilanza e direzione del cantiere e di tenere indenne l'impresa
[...]
Parte_1 spese legali rifuse;
in via subordinata: accertato e dichiarato che l'Arch. in qualità di direttore dei lavori e progettista non ha CP_2 alcuna responsabilità, respingersi tutte le domande proposte nei suoi confronti da parte attrice;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la terza chiamata in causa, la compagnia di assicurazioni , in persona del Controparte_4 legale rappr.te p.t., tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare l'Arch. contro gli CP_2 effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla Parte_1 spese legali rifuse”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_4
telematicamente, così chiedendo:
pagina 5 di 12 “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso: in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurato per i fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti dello stesso in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento della domanda di manleva e indennizzo da esso avanzata nei confronti di;
Controparte_4 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'assicurato, con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e dichiarare la non operatività della polizza azionata per tutti i motivi dedotti in atti, con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'assicurato con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità e di operatività della polizza azionata, dichiarare la Compagnia tenuta a mantenere indenne l'assicurato per la sola quota di responsabilità al medesimo attribuibile - che verrà eventualmente accertata - e per i soli importi che risulteranno provati in corso di causa, entro i limiti del massimale di polizza pari ad € 500.000,00 e detratta comunque la franchigia di euro 1.500,00 e in ogni caso ferma la riduzione dell'indennizzo per le omissioni rese in sede di rinnovo e durante il corso della polizza, nonché per il ritardo nella denuncia del sinistro;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato in Parte_1
data 4.1.2017 con la committente un contratto d'appalto per la costruzione al grezzo di Controparte_1
un fabbricato unifamiliare, su progetto e sotto la direzione lavori dell'Arch. ; di aver CP_2
emesso l'ultima fattura per l'importo a saldo di € 68.813,17 dopo la conclusione dei lavori;
che all'esito del sopralluogo dell'8.2.2019 il Direttore Lavori aveva contestato per la prima volta l'esecuzione non a regola d'arte di plurime opere, pretendendo di compensare la somma non ancora corrisposta con quella che sarebbe stata necessaria per eseguire gli interventi di ripristino;
che l'appaltatrice aveva quindi promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale si era concluso con l'accertamento da parte del C.T.U. nominato Ing. di solo alcune marginali difformità Persona_1
emendabili con interventi del costo di € 2.750,00 complessivi;
che la restante opera era dunque immune da vizi;
che solo successivamente la controparte aveva lamentato la mancata posa della guaina impermeabilizzante anti-radon; che la stessa era tuttavia decaduta dalla facoltà di contestare siffatto vizio, la cui eventuale sussistenza doveva in ogni caso essere addebitata al Direttore Lavori.
[...]
chiedeva quindi la condanna della committente al pagamento della somma di € Parte_1
pagina 6 di 12 68.813,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in subordine previa detrazione dell'importo di
€ 2.750,00 e in via ulteriormente subordinata con condanna dell'Arch. alla manleva. CP_2
Costituitasi in giudizio, replicava: che il quesito peritale formulato nel giudizio di Controparte_1
accertamento tecnico preventivo era esteso alla verifica della conformità al progetto dell'opera realizzata, per cui la perizia elaborata dal C.T.U. era risultata carente in quanto non aveva rilevato l'assenza della guaina anti-radon e il mancato trattamento delle travi in legno con i sali di boro;
che la spesa da sostenere per il ripristino era pari a € 58.352,99 solo per il rifacimento della guaina;
che non trovavano applicazioni i termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. in quanto l'opera non era stata completata;
che comunque il vizio era occulto, per cui il suddetto termine sarebbe decorso dal momento della sua scoperta. Chiedeva quindi che fosse accertato l'inadempimento della controparte e che la stessa venisse condannata all'esatto adempimento, quale condizione per il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto, defalcato della somma di € 30.000,00 a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio anche , il quale rilevava che al computo metrico erano allegati gli CP_2
elaborati progettuali sulla cui scorta l'impresa edile avrebbe potuto ben comprendere quali lavori era tenuta a svolgere. Chiedeva quindi che venisse accertato il proprio adempimento contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti da Parte_1
e comunque previa chiamata in garanzia di Controparte_4
Si costituiva quindi ribadendo che il Direttore Lavori era esente da Controparte_4
responsabilità e comunque sottolineando che la polizza - che in ogni caso prevedeva una franchigia di €
1.500,00 - non era operativa poiché quando l'assicurato l'aveva rinnovata in data 31.7.2019 era già a conoscenza delle contestazioni della committente, in quanto formulate in occasione del sopralluogo dell'8.2.2019, e non le aveva comunicate in violazione dell'art.
1.1 sez. D e dell'art.
1.7 della polizza medesima. La compagnia assicurativa rilevava poi che l'assicurato aveva denunciato il sinistro solo nel marzo 2020, così incorrendo della decadenza di cui all'art.
1.1 sez. C e di cui all'art. 1915 c.c., con conseguente perdita del diritto all'indennizzo. Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'assicurato, il rigetto della domanda in garanzia svolta dall'assicurato medesimo, in ragione anche della sua reticenza dolosa e, in subordine, la limitazione dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, tenuto conto anche della sua reticenza colposa e comunque in base alle condizioni di polizza.
pagina 7 di 12 All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione della controversia e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. iscritto con R.G. n.
983/2020, veniva assunta la prova testimoniale parzialmente ammessa e veniva disposta C.T.U. come da richiesta della difesa di , previo rigetto dell'istanza di esibizione documentale dalla stessa Controparte_1
formulata. Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata la tardività della documentazione allegata dalla difesa di alla comparsa conclusionale, della quale dunque non si potrà tenere conto ai fini Controparte_1
decisori.
Passando invece a esaminare il merito della controversia, va presa in considerazione l'eccezione di decadenza formulata dalla società attrice con riguardo alla denuncia dei vizi avanzata dalla controparte.
Tale eccezione è correttamente formulata ai sensi dell'art. 1667 c.c., in quanto l'opera de qua deve ritenersi completata - e come tale difatti consegnata alla committenza - pur in mancanza di un elemento costruttivo, quale è la guaina anti-radon: si ravvisa dunque un'opera difforme, ma non incompleta, non essendosi verificato alcun evento di sospensione o interruzione arbitraria dei lavori programmati (Cass.
n. 5771/2025).
Ebbene, il termine di cui all'art. 1667 c.c. decorre dalla scoperta del vizio, la cui occorrenza e la cui collocazione temporale deve essere dimostrata in causa dalla parte committente (“In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” – Cass. 10579/2012). Nel caso di specie, nulla tuttavia deduce nei propri scritti difensivi: solo in sede di memorie di replica, e dunque Controparte_1
tardivamente, si accenna in termini generici a una scoperta che sarebbe avvenuta nel corso delle operazioni peritali a seguito di un rilievo del C.T.P. e alla quale sarebbe seguita - non viene precisato con quali tempistiche - l'istanza di sostituzione del C.T.U. del 26.11.2021 (che comunque non equivale a una denuncia del vizio, in quanto atto non indirizzato all'appaltatore, ma al Giudice del procedimento).
pagina 8 di 12 Nessuno dei capitoli di prova formulati nella seconda memoria della parte convenuta ha peraltro riguardato tale profilo.
L'eccezione attorea deve così trovare accoglimento, con conseguente rigetto delle domande svolte in via riconvenzionale da e con condanna della stessa a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 68.813,17 (non contestata in punto di quantum debeatur) oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla messa in mora al saldo, e con esclusione invece della rivalutazione monetaria – per quanto richiesta dalla società attrice – in quanto trattasi di debito di valuta e non di valore.
Anche qualora si volesse sopperire alla lacuna difensiva della convenuta, ipotizzando che la stessa abbia scoperto la mancanza della guaina anti-radon e il mancato trattamento delle travi lignee ai sali di boro – per quanto menzionate, per la prima volta, già nell'istanza del 26.11.2021 depositata nel procedimento di A.T.P. per chiedere la sostituzione del C.T.U. (doc. 17 conv.) - solo con la perizia di parte datata
21.11.2023 (doc. 19.conv.), in forza dell'assunto che solo su tale perizia di fonderebbe la ragionevole consapevolezza della potenziale responsabilità della società odierna attrice (d'altronde: “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia disciplinata dall'art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio - e non dalla consegna del bene - da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell'opera” – Cass. n. 24002/2025), comunque le pretese avanzate nel presente giudizio da non sarebbero accoglibili. Controparte_1
In primis, all'esito dell'istruttoria esperita in corso di causa non è stato possibile riscontrare il vizio del mancato trattamento delle travi lignee con sali di boro, in quanto il fornitore delle stesse, escusso quale teste, ha dichiarato che le travi fornite erano state trattate con un impregnante denominato “Naturalya” contenente, in base alla sua scheda tecnica, proprio i summenzionati sali di boro (cfr. deposizione del teste come da verbale di udienza del 16.10.2024). Testimone_1
In secundis, la mancata posa della membrana impermeabilizzante anti-radon, per quanto sia un'omissione riconosciuta dalle parti costituite in causa e integrante una difformità dell'opera rispetto al progetto, tuttavia non sarebbe suscettibile di tutela risarcitoria, nemmeno qualora la denuncia del vizio in esame fosse stata tempestiva.
pagina 9 di 12 La C.T.U. disposta in corso di causa, infatti, ha stabilito che: “L'intervento di ripristino della guaina anti- radon si connota come altamente oneroso, invasivo e complesso sotto il profilo logistico e impiantistico: non è ragionevole né sotto il profilo tecnico, né economico, né di garanzia di efficacia … Allo stato attuale, inoltre (dato non trascurabile) l'edificio è dotato di un sistema di ventilazione meccanica controllata
(VMC), realizzato e funzionante, che rappresenta una misura attiva di comprovata efficacia nel contenimento del radon indoor” (pag. 5 dell'elaborato peritale). Inoltre: “Non vi è deprezzamento dell'immobile: non si è venuti meno a nessun obbligo di legge nazionale o regionale, né ad alcun regolamento edilizio comunale o norma di attuazione di P.R.G.; l'obbligo di protezione dal gas radon è entrato in vigore a livello nazionale con il D.Lgs. 101/2020 … applicabile solo a quegli [edifici] con permesso di costruire richiesto dopo l'entrata in vigore della norma: nel caso specifico, il permesso di costruire è anteriore al 2020” (pag. 5 dell'elaborato peritale). E ancora: “L'adozione della VMC come strategia di controllo è da ritenersi più efficiente nel tempo rispetto ad una barriera passiva, soggetta a degrado e non ispezionabile … [Inoltre] La casa è costruita su platea in cemento armato da 45 cm, senza vani interrati, il che già rappresenta un efficace elemento di contenimento del radon per la sola inerzia fisica del materiale e per l'assenza di dislivelli o scantinati. In letteratura tecnica si legge che “[…] Al di fuori delle regioni ad alta concentrazione di radon (e il Comune di Rossano Veneto non è considerato un comune particolarmente a rischio), potrà essere sufficiente che il piano interrato (solaio a terra e murature contro terra) sia costruito in calcestruzzo armato, per proteggere sufficientemente dal radon proveniente dal sottosuolo” (pag. 6 dell'elaborato peritale). In altri termini, se anche si ravvisa una difformità rispetto al progetto, l'opera risulta eseguita a regola d'arte e la funzione cui era preordinata la membrana impermeabilizzante de qua risulta assolta dal sistema VMC, per cui non si configura alcun pregiudizio risarcibile (vale a die alcun c.d. “danno conseguenza”).
Pertanto, come detto, le domande di vanno rigettate (in primis in ragione Controparte_1
dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dalla società attrice ai sensi dell'art. 1667 c.c.)
e la stessa va condannata a corrispondere a la somma di € 68.813,17 oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora al saldo. Non va decurtata la somma di € 2.750,00 - pur riconosciuta dal C.T.U. all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo – in quanto la parte convenuta non ha svolto la relativa domanda (il risarcimento di € 30.000,00 richiesto riguarda infatti, come pagina 10 di 12 esplicitato anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate, solo i pretesi vizi relativi all'omessa posa della guaina anti-radon).
La domanda di manleva svolta dalla società attrice nei confronti di e quella in garanzia CP_2
da quest'ultimo svolta nei confronti della propria compagnia assicurativa risultano conseguentemente assorbite.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, quelle relative al rapporto processuale instauratosi tra l'appaltatore e la committente nel presente giudizio vanno poste a carico di quest'ultima e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000). Le spese del presente giudizio relative invece al rapporto processuale instauratori tra e , Parte_1 CP_2
nonché con , vanno invece poste a carico della società attrice: il predetto Controparte_4
convenuto e la relativa compagnia assicuratrice sono stati infatti evocati in giudizio in forza di una domanda formulata dalla società attrice, per quanto in via subordinata, che non è stata esaminata e a cui non è conseguita dunque alcuna statuizione di condanna, rectius alcuna soccombenza, a carico dei menzionati soggetti. Tali spese vanno liquidate parimenti in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa suindicato, con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio e di decisione della controversia, attesa la marginalità delle questioni in fatto e in diritto trattate, e per la fase di trattazione della causa, stante il mancato coinvolgimento diretto delle suddette parti nell'istruttoria esperita.
Le spese della C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio di merito, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
Le spese di lite relative invece al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del riconoscimento parziale di alcuni vizi ragionevolmente da imputarsi tanto all'impresa appaltatrice quanto al direttore lavori. Nulla deve disporsi invece con riguardo alla rifusione del compenso del C.T.U. nominato in fase di A.T.P., in quanto trattasi di una voce di danno emergente (Cass. n. 30854/2023) il cui risarcimento doveva essere chiesto tempestivamente dalla società attrice in sede di atto di citazione: la relativa richiesta viene tuttavia formulata per la prima volta solo nelle memorie finali, con produzione della relativa prova solo in allegato alla comparsa conclusionale (doc. 21 attoreo).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare a la somma di € 68.813,17 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla messa in mora al saldo;
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 CP_2
presente giudizio, liquidate in € 237,00 per esborsi e in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam;
7. pone le spese della C.T.U. disposta nel presente giudizio di merito, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando la stessa a Controparte_1
rifondere alle altre parti costituite in causa quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI ND
pagina 12 di 12