Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6571
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Sentenza 25 giugno 1999

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In tema di opposizione alla ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il Pretore, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto, anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, secondo comma, la ordinanza pretorile di convalida del provvedimento opposto, deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, priva di giustificazione, la indicazione dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nonché la motivazione in ordine alla infondatezza della opposizione, alla stregua dell'esame dei predetti documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6571
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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