Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
In tema di opposizione alla ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il Pretore, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto, anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, secondo comma, la ordinanza pretorile di convalida del provvedimento opposto, deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, priva di giustificazione, la indicazione dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nonché la motivazione in ordine alla infondatezza della opposizione, alla stregua dell'esame dei predetti documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso l'avvocato L. FIORMONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO OLIVIERI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO di ASCOLI PICENO;
- intimato -
avverso il provvedimento della Pretura di ASCOLI PICENO Sezione distaccata di SAN BENEDETTO del TRONTO, emesso il 21/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
Il Prefetto di Ascoli Piceno, con ordinanza-ingiunzione n. 2507/95 del 28 settembre 1996, ingiungeva a RR DO di pagare lire 2.000.000 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. Il RR proponeva opposizione, dinanzi al TO di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, deducendo la nullità dell'ingiunzione, il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 14, comma 3, della legge n. 689 del 1981, l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento. Il TO, all'udienza fissata del 21 aprile 1997, non essendo comparso l'opponente, convalidava l'ingiunzione con ordinanza, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981. Avverso tale provvedimento il RR ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Prefetto di Ascoli Piceno in data 6 giugno 1997, formulando sette motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con il primo e il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, nonché l'omessa motivazione, per essere l'ordinanza di convalida dell'ingiunzione impugnata priva di motivazione, in ordine alla infondatezza dell'opposizione proposta, sulla base della documentazione allegata agli atti, come è invece prescritto dal su detto articolo, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 534 del 1990 della Corte costituzionale. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 14, comma 3, della legge n. 689 del 1981, per non avere l'Amministrazione,
trattandosi di sanzione depenalizzata, adempiuto all'onere, su di essa gravante, della notifica del verbale di accertamento entro novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
Con il quarto, quinto e sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 23, comma 2, dell'art. 23, comma 5, ed un'omissione di motivazione, non avendo il TO dato atto nell'ordinanza di convalida di avere verificato l'avvenuto deposito della documentazione relativa alla irrogazione dell'ingiunzione da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dopo la dichiarazione di illeggittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 507 del 1995 della Corte costituzionale. Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 18 della stessa legge, per essere l'ingiunzione carente di motivazione in ordine alla misura della sanzione e non avere il TO motivato al riguardo, pur formando tale carenza oggetto dell'opposizione e risultando dal testo del provvedimento sanzionatorio. 2 Il ricorso è fondato in relazione al primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, con assorbimento degli altri. Va premesso che a seguito della sentenza n. 534 del 1990 della Corte costituzionale - con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedeva che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa il TO, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore in prima udienza, senza addurre un legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare l'ingiunzione anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso - il TO, per potere emettere l'ordinanza di convalida, è tenuto ad esporre, nell'ordinanza di convalida, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui, sulla base della documentazione in atti, ritenga infondato il ricorso. Va premesso altresì che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 507 del 1995 - con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n.689 del 1981, nella parte in cui prevedeva che il TO
convalidasse il provvedimento opposto, in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'Amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti previsto dal comma e dello stesso art. 23, atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria - ulteriore presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di convalida è costituito dalla verifica che tale deposito sia avvenuto e che anche sulla base dei documenti depositati dall'Amministrazione i motivi di opposizione proposti risultino infondati.
Avendo la società ricorrente dedotto, con i motivi in esame, la violazione dell'art. 23, commi 2 e 5, della legge n. 689 del 1981, come modificati dalle su dette sentenze della Corte costituzionale, sostanzialmente lamentando l'emissione dell'ordinanza di convalida in carenza assoluta di motivazione sull'esistenza dei presupposti per la sua emanazione, costituiti, oltre che dalla mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore senza addurre alcun legittimo impedimento, dall'avvenuto deposito da parte dell'Amministrazione dei documenti prescritti dall'art. 23, comma 2, nonché dalla verifica che in base ad essi ed ai documenti eventualmente depositati dall'opponente l'opposizione non risultasse fondata, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato risulta del tutto privo di motivazione circa la ricorrenza dei presupposti necessari per la convalida dell'ordinanza-ingiunzione opposta, richiesti in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 dalle su dette sentenze della
Corte costituzionale, essendosi il TO limitato a constatare la sola mancata comparizione dell'opponente o di un suo difensore. Ne deriva che l'ordinanza del TO è nulla e il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato, con rinvio alla Pretura di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato, che dovrà riesaminare l'opposizione facendo applicazione del sopra indicato principio di diritto, statuendo anche sulle spese di questo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al TO di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 22 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1999.