Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 2
Al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'<
Al licenziamento per giusta causa, è applicabile il principio della immutabilità della contestazione, con riguardo alle circostanze di fatto su cui esso è fondato; deve pertanto escludersi la legittimità del licenziamento nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto la sussistenza della giusta causa con riferimento ad un fatto non corrispondente a quello contestato dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di seconde cure che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato nei confronti di un responsabile della Telecom S.p.A. per l'adozione di una procedura diversa da quella prevista dalla normativa interna in caso di reclami per ammanchi di telefonia pubblica, e ritenuto legittimo dal pretore con riferimento alla violazione di una prassi di "correntezza commerciale", mai contestata dalla datrice di lavoro.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI AN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 19151/99 proposto da:
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIO V MOSCARINI, AGOSTINO LI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1491/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 28/09/98 - R.G.N. 782/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BOER per delega PESSI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale assorbito il terzo ed assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 marzo 1996, ER MB si rivolgeva al Pretore di Salerno, esponendo di essere stato fin dal 1971 alle dipendenze della SIP (poi divenuta TELECOM ITALIA S.p.A.), con la qualifica, da ultimo, di responsabile UCTP addetto alla telefonia pubblica della filiale di Salerno.
Aggiungeva che, a seguito della contestazione di molteplici addebiti (articolati in cinque punti), con missiva del 3 agosto 1995 gli era stato comunicato licenziamento per giusta causa.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità ed illegittimità del licenziamento intimatogli con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e relativo risarcimento del danno.
Costituitasi, la convenuta contestava le pretese, eccependo, in particolare, la certezza e la gravità dei comportamenti dallo stesso tenuti, oltre alla inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 10 giugno 1997, il Pretore rigettava la domanda, ritenendo che, benché solo uno degli addebiti, e precisamente il primo, risultasse fondato e rilevante, esso fosse comunque di gravità tale da giustificare il licenziamento senza che si potesse nemmeno dubitare della regolarità formale di quest'ultimo. Avverso tale pronuncia proponeva appello il IM, lamentando che l'addebito riconosciuto fondato dal Pretore non era quello formulato da TELECOM, ma altro e, comunque, che, pure a riferirsi alla diversa prospettazione dell'addebito considerata dal Pretore, anche in tal caso doveva rilevarsene l'insussistenza o, tutt'al più, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto attribuito. Riproponeva, inoltre, le doglianze sulla regolarità procedurale del licenziamento sotto il profilo della mancata pubblicazione del codice disciplinare e sulla ma neppure era stata dedotta nella comparsa di costituzione, sottoposta ai limiti di cui all'art.416 c.p.c. Per la cassazione di tale decisione ricorre la TELECOM ITALIA S.p.A. con quattro motivi.
Resiste il IM con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui resiste la TELECOM con ulteriore controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria, ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza (art.335 C.P.C.). Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art.6 legge 604 del 1966, art.46 c.c. e 1335 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione oggetto in secondo grado di appello incidentale-, in ordine alla inammissibifità ed improcedibilità dell'atto introduttivo, per essere stato il licenziamento impugnato tardivamente.
Più precisamente, nella specie, ricorrerebbe la dedotta decadenza del IM dalla impugnazione del licenziamento, per avere egli indirizzato la lettera in data 8 agosto 1995, che la conteneva, non alla sede legale della società (sita in Torino), ma alla "Direzione EL Italia S.p.A., via Mauri, palazzo EL, a Salerno", ed al "Centro Direzionale ATPO-RI EL Italia Sp.A., Isola F", P1, Napoli" che non costituivano ne' la sede legale della EL Italia S.p.A., ne' la sede secondaria, ne' l'indirizzo riportato nella lettera di licenziamento. Secondo la ricorrente, la presunzione di conoscenza posta dall'art. 13.35 c.c. potrebbe operare, per le persone giuridiche, solo quando la dichiarazione pervenga alla sede legale.
Il motivo è infondato.
Va premesso, in punto di diritto, che, al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'"Indirizzo" del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ex art. 1335 c.c.), il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (cfr. Cass. 13 dicembre 2000 n. 15696). Nel caso in esame, pertanto - come rilevato dal Tribunale-, non essendo contestato che il licenziamento provenisse dalla sede Regionale di Napoli della EL Italia, del tutto correttamente è stato ritenuto sufficiente, per escludere la decadenza ex art.6 legge n.604 del 1966, il tempestivo invio della impugnazione del licenziamento presso detta sede.
Con il secondo motivo di ricorso, la EL, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., sostiene che il Giudice a quo aveva errato affermando che la violazione della prassi della "correntezza commerciale" non fosse già contenuta nel punto 1 della lettera di addebiti.
A tal proposito, dopo avere illustrato i tratti fondamentali della normativa interna relativa alla "Gestione dei reclami per ammanchi di Telefonia Pubblica" ed evidenziato il contrasto tra la condotta del IM - responsabile della UCTP (Unità Commerciale Telefonia Pubblica) - e la predetta normativa, la ricorrente evidenzia che "sotto il profilo fattuale" essa aveva "puntualmente censurato il comportamento del IM in quanto non conforme alla normativa, alle procedura e quindi anche alla prassi aziendale". Inoltre, richiamata la giurisprudenza di legittimità che esclude il vizio di ultrapetizione quando la domanda sia "implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio" e che consente al giudice per la ricostruzione del petitum, i più ampi poteri ermeneutici, deduce la inconfigurabilità anche della ritenuta violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo, pur nelle sue diverse articolazioni, non può trovare accoglimento.
Va premesso che il Tribunale di Roma è pervenuto al suo pronunciato muovendo dalla contestazione avanzata al IM in data 21 luglio 1995, e riportandone il testo, che risulta essere del seguente tenore: "Ella in deroga alle norme e procedure ha personalmente autorizzato, a fronte di ammanchi nell'anno 1994 per un totale di L.124.000.000 dichiarati dal predetto gestore quale differenza tra l'importo fatturato da TELECOM e l'importo calcolato in base agli scatti dei contatori di apparecchio o in base agli incassi, correlate note di diminuzione, registrandole come rettifiche di traffico e non, come previsto, come perdite per furti o ammanchi. Ciò senza avere acquisito dal gestore Impusa le denunce di ammanco, obbligatoriamente previste, pena la risoluzione del contratto, dall'art.14 del Contratto di Gestione e Pulizia di impianti telefonici sottoscritto dal gestore medesimo in data 6.7.93), nonché dalla normativa del 24.10.91 relativa alla "Gestione dei reclami per ammanco di Telefonia Pubblica".
Ha quindi evidenziato la contraddizione in cui era caduto il Pretore, osservando che lo stesso aveva, in un primo momento, correttamente escluso che la contestazione, così come effettuata, fosse fondata, in quanto aveva rilevato che presupposto per l'adozione della procedura, di cui si era contestata la mancata applicazione, era la produzione della denuncia alla P.S., da parte del gestore, ma che tale mancanza non fosse imputabile al dipendente, bensì fosse dovuta all'orientamento degli stessi organi di P.S. di non accettare denunce in assenza di segni di effrazione.
Senonché - ha osservato ancora il Tribunale-, lo stesso Pretore, pur escludendo che il mancato ricorso a tale "particolare procedura" potesse costituire fonte di censura nei confronti del dipendente, aveva poi erroneamente affermato che la EL aveva ravvisato la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per il fatto che il IM non aveva adottato nei casi in discussione la prassi della "correntezza commerciale" che rendeva possibile un ulteriore controllo da parte dei suoi superiori gerarchici della sede di Napoli ed anche eventualmente la possibilità di non rimborsare le somme non rinvenute presso le cabine telefoniche al gestore Impusa "soprattutto a fronte di ammanchi così cospicui".
Orbene il Tribunale, dopo tale premessa, ha proceduto al raffronto tra la riportata contestazione e quanto da ultimo inteso dal Pretore, osservando - e con ciò rimarcandone le sostanziali differenze - che nel contenuto della contestazione vi era una critica riferita ad una specifica disciplina, mentre nella sentenza vi era il riferimento ad una "prassi" per nulla richiamata nella contestazione;
nella prima vi era assoluta assenza di riferimenti ad impedimenti di controlli, nella decisione impugnata, invece, l'elemento centrale dell'addebito diventava proprio quest'ultimo aspetto.
Ma il Tribunale si è anche preoccupato di ribattere alla ulteriore tesi della EL, secondo cui la contestazione, riguardando la violazione di "norme e procedure", era comprensiva anche delle violazioni della prassi di "correntezza commerciale". Ha, in proposito, osservato che alla generica contestazione di "norme e procedure" poteva riconoscersi solo una funzione espositiva, per di più riferibile ai cinque gruppi di addebiti mossi al IM, mentre rilevanza poteva attribuirsi solo alla "doverosa" specificazione di tali violazioni, specificazione operata, nella specie, con il riferimento alla registrazione delle perdite come furti o ammanchi, senza previa acquisizione dal gestore delle denunce di ammanco secondo quanto previsto dal "Contratto di Gestione e Pulizia di impianti telefonici sottoscritto dal gestore medesimo .... nonché dalla normativa del 24.10.91 relativa alla Gestione dei reclami per ammanco di Telefonia Pubblica". Nessuna menzione, quindi, della prassi della c.d. "correntezza commerciale" e degli impedimenti agli ulteriori controlli sui quali il Pretore si era soffermato. Alcuna fondata critica può, dunque, muoversi alla impugnata decisione, essendo il Tribunale pervenuto alla sua conclusione al termine di un attento esame della lettera di contestazione, la cui interpretazione, in quanto congruamente motivata si sottrae a censura in sede di legittimità.
Il Tribunale, così operando, si è, peraltro, mostrato rispettoso del principio di immutabilità della contestazione affermato ripetutamente da questa Corte (ex plurimis, Cass. 27 febbraio 1998 n. 2204), rientrando in questa ipotesi - stante la implicazione di fatti diversi da quelli contestati - la sostituzione dell'addebito di omessa applicazione della procedura regolamentare prevista per l'ipotesi di furti, con quello, mai menzionato nella lettera di contestazione, di violazione della prassi della "correntezza commerciale".
Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione del Tribunale sotto il profilo della ritenuta sproporzione della misura espulsiva irrogata, essendo stato dato, a tal fine, ingiustificato rilievo alla ridotta, se non inesistente, entità del danno ed agli incarichi di responsabilità conferiti dalla EL al IM.
Rileva il Collegio che il Tribunale ha, in realtà, fondato il suo giudizio su una pluralità di elementi, non limitati a quelli ora enunciati. Ed, infatti, dopo avere escluso la sussistenza dei fatti addebitati con le rimanenti contestazioni, ha osservato che, anche a volere ritenere - come ritenuto dal Pretore - sussistente il primo addebito, la sanzione irrogata risultava comunque sproporzionata;
ciò in considerazione della lunga durata del rapporto, dell'attribuzione frequente degli incarichi di responsabilità, della evidente eccessività delle somme indicate nella lettera di contestazione come oggetto di errata imputazione, della circostanza pacifica che le somme accordate dal IM sarebbero spettate comunque al gestore seppure con diverse formalità, della diversità di trattamento riservata ad altri dipendenti.
Si tratta, dunque, di una valutazione che, essendo riservata al giudice di merito, non appare censurabile in questa sede, in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione (ex plurimis, Cass.15 novembre 2000 n. 14768). Con il quarto ed ultimo motivo la EL, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura le decisione impugnata per avere confermato l'infondatezza degli addebiti contenuti nei punti 2-5 della lettera di contestazione, relativi: a) al mancato controllo sulla corrispondenza dell'importo contrattualmente pattuito per la pulizia di ogni apparecchio pubblico con quello effettivamente corrisposto al gestore Impusa;
b) al mancato controllo dell'effettivo raddoppio degli interventi di pulizia, con conseguenti aumenti di compensi al gestore;
c) al mancato controllo sull'attività del medesimo gestore in seguito al premio di incentivazione di lire 73.000.000 corrispostogli;
d) alla mancata acquisizione dal gestore Impusa di una fideiussione per un importo pari a 45 giorni di fatturato, pena la risoluzione del contratto giusta previsione degli artt.26 e 29 del contratto stesso.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Va in proposito rammentato che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che - ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sul quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Orbene, il Tribunale, investito del riesame della questione, ha confermato la valutazione del Pretore circa la infondatezza degli addebiti (2-5), osservando, quanto al pagamento di fatture per pulizie non eseguite, che non emergeva ne' prova di tale discordanza, nè prova dell'entità del presunto danno;
quanto al raddoppio dei compensi per pulizia senza controllo, che, da un lato, era stato acclarato che gli aumenti erano dipesi da superiore gerarchico, Gasparini, e, dall'altro, che la EL non aveva provato la mancata effettuazione di controlli da parte del IM e, prima ancora, quali controlli avrebbe dovuto eseguire e quale danno fosse conseguito dalla loro omissione;
quanto alla mancata acquisizione di elementi di riscontro della correttezza del "compenso qualità", erogato alla ditta Impusa, che non era provata la mancata acquisizione di tali elementi ed, anzi, l'essere stato poi detto premio erogato dopo l'accertamento compiuto da un terzo (Ditta Atesia) confermava che il settore affidato al IM "era curato con tale efficienza da meritarsi addirittura consistenti riconoscimenti".
Quanto, infine, alla mancata acquisizione dalla Impusa della fideiussione, il Tribunale, oltre ad avere accertato - espressamente ritenendo la circostanza assorbente - la irrilevanza nel merito della questione, per imputabilità della vicenda alla Impusa e non al IM, ha osservato che la medesima vicenda determinò dei provvedimenti da parte del superiore Gasparini, che consumarono l'esercizio del potere disciplinare.
Alla luce dei suddetti principi, dunque, deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Salerno, non riscontrandosi, nelle addotte argomentazioni, alcuna incoerenza, omissione o contraddizione.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale, proposto dal IM, solo subordinatamente all'accoglimento del primo.
Le spese del presente seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la soccombente EL Italia S.p.A. al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in E. 33,39 oltre E. 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002