Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza Multinazionale ed osservatori) concernente la proroga della partecipazione italiana alla alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.
Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1989, n. 397
Articolo 2
- Legge 1 dicembre 1989, n. 397
Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1989, n. 397
Versione
15 dicembre 1989
15 dicembre 1989
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