Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3915/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO CATANZARO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Renato Fucini,
8 -ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/4/2023, il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della
Società Cooperativa a r.l. “AL” dall'1/12/1978 al 31/10/1990 e di essere rimasto
Esponeva inoltre che, con accordo transattivo del 24/10/1990 stipulato dinanzi all' CP_2
, fosse stato convenuto che la AL (successivamente denominata
[...] Controparte_3
avrebbe corrisposto le spettanze maturate dai lavoratori al momento in cui il Comune di Catania le avrebbe corrisposto le somme dovute a titolo di adempimento canoni per servizi di pulizia appaltati,
precisando che detto accordo avrebbe riguardato sia i lavoratori che erano rimasti creditori una volta cessato il rapporto di lavoro sia i lavoratori che fossero transitati altrove sia ancora quelli che fossero rimasti in forza alla Cooperativa.
Illustrava inoltre che, stante l'inadempimento del datore di lavoro, alcuni lavoratori avessero proposto ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 1993 ed istanza di fallimento nell'anno 1999,
senza tuttavia conseguire quanto richiesto in quanto il Tribunale di Catania avesse ritenuto insussistenti i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande. Esponeva di aver introdotto nel settembre 2000, insieme ad altri lavoratori, un giudizio al fine di sentir dichiarare l'illiceità della condizione sospensiva apposta all'accordo transattivo suddetto e che, tuttavia, la domanda fosse stata rigettata, sia in primo che in secondo grado, essendo stata ritenuta e dichiarata la legittimità della condizione stessa. Aggiungeva che detta condizione si fosse verificata al momento in cui era stato accertato che nulla fosse dovuto dal Comune di Catania alla Cooperativa
(sentenza d'appello n. 843/2009, passata in giudicato il 14/11/2011).
Esponeva ancora che, in data 4/10/2012, la (già AL) fosse stata CP_3 CP_4
dichiarata insolvente e che, in data 22/3/2013, la stessa fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c. con D.A. n. 50/GAB Regione Sicilia-Assessorato Attività
Produttive. Dichiarava di aver presentato domanda di ammissione al passivo e che, in data
14/4/2020, fosse stato depositato lo stato passivo con il quale lo stesso fosse stato riconosciuto creditore della complessiva somma di euro 6.161,32, dovuta a titolo di TFR, con ammissione al grado privilegiato ex art. 2751 bis c.c. Esponeva di aver presentato in data 18/12/2020 domanda di intervento all' , quale gestore del CP_1
Fondo di Garanzia ex art. 2 della legge n. 297/82, e di aver allegato alla suddetta domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'attestazione di Cancelleria che il credito in questione non fosse stato oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 98 L.F. nonché l'apposito modello
SR52 sottoscritto dal Commissario Liquidatore;
specificava che, con la suddetta domanda, fosse stato richiesto il pagamento della somma maturata a titolo di TFR, pari ad euro 4.917,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rilevava che, tuttavia, con raccomandata del 4/7/2022, l' gli avesse comunicato la reiezione CP_1
della suddetta domanda di intervento, adducendo la seguente motivazione: “LA DOMANDA
VIENE RESPINTA PER ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI SUCCESSIVI ALLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO IDONEI AD ESCLUDERE LA PRESCRIZIONE IN DATA
ANTERIORE ALLA DATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
DICHIARATA APERTA CON D.A. N. 50 DEL 22/03/2013 (CIRC. N. 74 DEL 2008 AL CP_1
PAR. 3.4)”.
Rilevava inoltre di aver proposto ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di reiezione,
chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento e che, tuttavia, detto ricorso fosse stato rigettato con delibera n. 2313634 dell'1/2/2023, comunicata il 7/2/2023.
In diritto rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , richiamando i CP_5
principi statuiti dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' CP_1
la corresponsione del TFR a carico del fondo di garanzia avesse natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e fosse, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che potesse configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale.
Osservava pertanto che detto diritto si perfezionasse non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, quali l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo. Rilevava che, in breve, la prescrizione decorresse dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto e che, conseguentemente, dovesse ritenersi precluso all' sollevare l'eccezione di prescrizione relativa CP_1
al periodo antecedente il provvedimento di ammissione allo stato passivo.
Evidenziava in ogni caso che, alla luce degli atti interruttivi verificatisi nella specie, come descritti e documentati, nessuna prescrizione fosse maturata nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Puntualizzava che l'accordo transattivo del 1990 avesse efficacia di titolo esecutivo e che, in quanto implicasse il riconoscimento del debito da parte della Cooperativa, comportasse l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Evidenziava inoltre il comportamento passivo dell' che, sebbene avvisato ex art. 207 L.F., non CP_1
avesse sollevato alcuna osservazione e non avesse proposto opposizione allo stato passivo che,
pertanto, fosse divenuto definitivamente esecutivo ed incontestabile. Evidenziava ancora che l' , sede di Messina, in una fattispecie identica a quella in esame, avesse pagato quanto CP_1
richiesto dalla dipendente, signora , senza eccepire alcunchè in ordine alla dedotta Parte_2
prescrizione. Contestava dunque le ragioni della reiezione pronunciata nella specie, osservando che la domanda di pagamento al Fondo di garanzia avesse sospeso il decorso della prescrizione fino al termine del procedimento di liquidazione.
In definitiva chiedeva che, preliminarmente, fosse nominato un CTU contabile al fine di aggiornare l'importo del credito dallo stesso vantato;
che, in accoglimento del ricorso, fosse dichiarata l'illegittimità e comunque l'infondatezza della motivazione addotta dall' a fondamento del CP_1
provvedimento di rigetto del 4/7/2022, ciò in accoglimento anche del secondo motivo di ricorso,
non essendo maturata nella specie alcuna prescrizione;
conseguentemente, chiedeva che lo stesso fosse ritenuto e dichiarato creditore ex art. 2 della L. 297/82 nei confronti dell' della somma di CP_1
euro 4.917,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24/10/1990 fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, che l'ente fosse condannato al pagamento della suddetta somma e delle spese di giudizio. Fissata l'udienza di comparizione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria del 3/7/2023 si costituiva in giudizio l' . l'Ente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, CP_1
per decorrenza del termine annuale di decadenza previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge 438/1992. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. Osservava al riguardo che la domanda di liquidazione del TFR
rivolta al Fondo di garanzia dovesse essere proposta entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 5 c.c., quale norma che dispone che si prescrivono in cinque anni le indennità
spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Osservava inoltre che il medesimo regime prescrizionale fosse previsto anche dall'art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, con il quale fosse stato aggiunto l'art. 47-bis all'art. 47 del DPR n. 639 del 1970. Eccepiva che, nel caso di specie, fosse maturato il suddetto termine di prescrizione, atteso che fra la data di cessazione del rapporto di lavoro (31/10/1990) e la data di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, avvenuta con D.A. n. 50 del 22/3/2013, fossero decorsi più di cinque anni,
considerato anche che il ricorrente non avesse dato prova dell'interruzione del suddetto termine.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande siccome inammissibili ed infondate e, in via subordinata,
la rideterminazione della minor somma dovuta.
Il ricorrente replicava alle difese dell' depositando note di trattazione del 5/9/2023 con le quali CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria;
all'uopo illustrava che il ricorso fosse stato proposto non avverso il silenzio-rifiuto, soggetto al termine decadenziale di un anno e trecento giorni, bensì avverso un esplicito provvedimento di diniego, datato 4/7/2022 e conosciuto il 20/7/2022, avverso il quale era stato proposto ricorso gerarchico al Comitato
Provinciale dell' che, a sua volta, aveva comunicato la propria decisione in data 7/2/2023, con CP_1
la conseguenza che fra detta ultima data e la data di deposito del ricorso giudiziario (1/4/2023) non fosse decorso il termine annuale di decadenza, dovendosi altresì tener conto del periodo di sospensione dei termini in esame disposto dalla normativa emergenziale covid-19. Insisteva inoltre nell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto, come illustrato in ricorso, la prescrizione del diritto alla prestazione non potesse decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva che condiziona la proponibilità della domanda all' . Rilevava che, CP_1
come affermato dalla giurisprudenza, l'unico titolo per conseguire l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR fosse costituito dal provvedimento di ammissione al passivo della procedura concorsuale, in concomitanza con l'acclarato stato di insolvenza. Evidenziava che,
con riferimento alla richiesta del TFR, dovesse trovare applicazione il termine di prescrizione decennale e che, invece, con riferimento alla richiesta degli emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, il relativo diritto si prescrivesse in un anno.
In via subordina, ribadiva che l'accordo sindacale costituisse una ricognizione di debito implicante la chiara volontà di adempiere incompatibile con l'eccezione di prescrizione. Ribadiva inoltre che,
essendo il suddetto accordo un verbale di conciliazione in sede sindacale, lo stesso soggiacesse alla disciplina di cui all'art. 2113 ult. co. c.c. e costituisse titolo esecutivo soggetto, in quanto tale, al termine ordinario di prescrizione;
termine che avesse iniziato a decorrere dall'avverarsi della condizione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
843/09. Insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso e nel rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Anche l' depositava note di trattazione del 9/11/2023, insistendo nell'eccezione di decadenza CP_1
dall'azione e allegando, a sostegno della stessa, la sentenza del Tribunale di Catania n. 3780 del
2023 (giudice dott.ssa Laura Renda). Ribadiva che, considerato che la domanda amministrativa fosse stata presentata in data 18/12/2023, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio fosse già decorso il termine di un anno e 300 giorni complessivamente previsto per l'impugnazione del provvedimento in oggetto. Riportava i principi di diritto affermati sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo costituissero la soglia di trecento giorni oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non consentisse lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Insisteva inoltre nell'eccezione di prescrizione rilevando che, attesa l'autonomia dei due rapporti e delle relative prestazioni, le vicende che avevano portato alla procrastinazione del tempo di prescrizione del credito retributivo indicate in ricorso fossero ininfluenti nei confronti dell' , così come privo di vincolatività fosse CP_1
nei suoi confronti lo stato passivo definitivo con il quale era stata accertata la natura di debito di massa del tfr del ricorrente, stato passivo che rispetto alla prestazione previdenziale costituisse solo un presupposto e non anche un giudicato. Illustrava che, conseguentemente, non fossero opponibili all' gli eventi sospensivi di cui al verbale di conciliazione né le varie vicende processuali CP_1
indicate in ricorso, rilevanti nei confronti della procedura concorsuale ma non nei suoi confronti.
Osservava che, nella specie, fosse pacifico che fra la data di maturazione del credito e quella di insinuazione al passivo fossero decorsi più di cinque anni e che, pertanto, l' avesse il CP_1
diritto/obbligo di rilevare l'intervenuta prescrizione volta ad escludere l'intervento del Fondo.
Contestava pertanto la pretesa creditoria del ricorrente per intervenuta prescrizione. Chiedeva in definitiva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e, comunque, il rigetto dello stesso e la conferma del provvedimento impugnato.
Il ricorrente replicava con note del 14/11/2023, con le quali deduceva che ricorresse nella specie la prima delle ipotesi previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, secondo cui il termine di decadenza annuale dovesse decorrere dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' . Insisteva nell'assenza di decadenza nel caso in esame, considerato CP_5
che nel provvedimento di diniego del 4/7/2022 fosse stato contemplato sia un termine di 90 giorni per proporre ricorso gerarchico sia un termine annuale per adire l'autorità giudiziaria. Contestava
inoltre l'eccepita prescrizione del diritto di credito al tfr ed insisteva nei motivi di ricorso, reiterati nelle note, chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso medesimo.
Con provvedimento del 7/5/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 30 gennaio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Premesso che nella fattispecie in esame si controverte di crediti di lavoro spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, si rileva innanzitutto come la Suprema Corte, con riferimento al T.F.R.,
ma enunciando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso (che dunque trovano applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti) ha affermato - mutando il precedente indirizzo - che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello CP_1
speciale Fondo di cui alla legge n. 297/1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicchè, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr., ex multis, Cass. 25 CP_1
gennaio 2023 n. 2231; id. 16852/2020; 26819/2016; cfr. inoltre Corte appello, Palermo, sez. lav.,
23/03/2023 n. 308).
Da tanto consegue che il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione del TFR da CP_1
parte dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e, quindi,
è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, diritto che,
perfezionandosi al verificarsi dei suindicati presupposti fissati dalla legge, comporta che, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcuna domanda di pagamento possa essere rivolta all' , non CP_1 potendo di conseguenza decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo
di garanzia (Cass. 9/6/2014 n. 12971; Cass. n. 26819/2016; n. 24030/2017; n. 32/2020; n.
16852/2020).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta a esclusivo carico del datore di lavoro),
con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale,
ove soggetto, secondo le regole specifiche di questa.
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla Corte con CP_6
riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23/12/2004 n. 23930); con riguardo alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15/11/2004 n. 21595); e soprattutto, per evidenziare la totale autonomia di detta obbligazione rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18/4/2001 n. 5663).
E' inoltre utile rilevare come la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 17592 del
5/9/2016, ha precisato che “In tema di prescrizione annuale del diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall' il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto CP_1
di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione”.
Or, tutto ciò premesso, si osserva che la controversia in oggetto deve trovare soluzione in forza dei principi statuiti, con orientamento uniforme della Suprema Corte (Cass. 3 novembre 2017, n.
26163; Cass. 8 luglio 2014, n. 15531 e successive conformi;
ex multis, Cass. 4 febbraio 2016, n.
2249, Cass. 3 maggio 2016, n. 8671, Cass. 25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio
2017, n. 1877 e Cass. 18 aprile 2017, n. 9158) sì come in fattispecie analoghe da questo stesso
Ufficio (cfr. Trib. di Catania, n. 34/2021 del 12/01/2021, n. 3774/2023 del 28/09/2023, n.
3780/2023 del 28/9/2023).
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19
settembre 1992, 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n.
111, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione
dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di
trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine
di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Dalla data della reiezione della domanda di
prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle
somme che risultano agli stessi dovute. L' è tenuto ad Controparte_7
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento
adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i
termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19992 del 2009 hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24,
richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
Ciò premesso, le vicende oggetto di causa sono le seguenti: la domanda amministrativa del ricorrente al Fondo di garanzia è stata presentata in data 18/12/2020; con provvedimento del
4/7/2022 oggi impugnato l' ha respinto detta domanda;
in data 4/8/2022 il ricorrente ha CP_1
inoltrato all'ente ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di diniego;
con delibera n.
2313634 dell'1/2/2023, comunicata il 7/2/2023, l' ha rigettato anche detto ultimo ricorso;
il CP_5
ricorrente ha, infine, depositato ricorso giudiziario innanzi all'intestato Tribunale in data 1/4/2023.
Quindi al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 1/4/2023 era già decorso il termine di un anno e trecento giorni - corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46,
commi 5 e 6 - dalla presentazione della domanda amministrativa all' . CP_1
Neanche l'eventuale decisione tardiva di rigetto dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. S.U. n. 12718 e n. 19992 del 2009, richiamate dall'ordinanza della Suprema
Corte n. 24100 del 24/11/2016). Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si
è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n.
19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008); lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592
del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
Nel caso in oggetto, pertanto, a nulla vale il riferimento alle vicende pregresse la presentazione della domanda di intervento del né ha l'effetto di rimessione in termini il tardivo CP_6
provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, considerato che solo la proposizione del ricorso giudiziario nel termine prescritto ex art. 47 del DPR n. 639/1970 è in grado di impedire la decadenza. Decadenza che, come dianzi illustrato, deve ritenersi intervenuta nella specie, tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa (18 dicembre 2020).
La decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, fissato dall'art. 24
della L. 88/89, va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o “di chiusura” di cui al medesimo articolo, ovvero dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione;
si aggiunga che nel caso di specie non trova applicazione l'invocata sospensione dei termini in ragione dell'emergenza Covid, in quanto riguardante un periodo anteriore la riferita data di presentazione (dal 23 febbraio all'1 giugno 2020).
Le spese di giudizio, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente in calce al ricorso ai sensi dell'art. 152 disp. di attuaz. c.p.c. sono irripetibili (cfr. Cass. n. 32 del 3 gennaio 2020).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania il 30 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio