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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5998/2020
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 18.03.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5998/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso in virtù di procura generali alle liti in calce all'atto di appello
[...]
dagli avv.ti Marsico Maurizio Massimo e Mauriello Daniela, elettivamente domiciliati in
Pomigliano D'Arco alla Via Passariello, 128 presso l'avv. Perillo Alfredo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di Controparte_1
citazione di primo grado dall'avv. Casoria Ciro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Camposano (NA) alla Via Provinciale, 5
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1
in persona del pt dinanzi al Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 6 Giudice di Pace di Nola al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 10.09.2014 alle ore 18:30 in
Roccarainola in Via G. Matteotti, allorquando, alla guida della propria bicicletta rovinava al suolo a causa di una buca.
Si costituiva in giudizio la eccependo la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva, non appartenendo la strada teatro dell'evento al demanio della stessa.
Il Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 569/2020 accoglieva la domanda attorea e dichiarava la responsabilità del sinistro in capo alla in Controparte_2
persona del Parte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la in Controparte_2
quanto il Giudice di Primo grado aveva disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione provinciale, posto che, alla data del sinistro, la non era proprietaria del tratto di strada teatro Controparte_2
dell'evento.
Chiedeva la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, accertarsi la carenza di legittimazione passiva della in subordine, chiedeva il Controparte_2
rigetto nel merito della domanda attorea ed in via gradata dichiararsi il concorso di colpa dell'appellato nella produzione del sinistro per cui è causa.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado. Evidenziava che in atti era stata depositata una comunicazione del prot. N. 7511 del 27.10.2017 con allegata la comunicazione Controparte_3
del Responsabile U.T.C. in cui veniva dichiarato che la strada interessata era di proprietà della . Aggiungeva, inoltre, che nella fattispecie in esame Controparte_2
sussistevano i requisiti della responsabilità per insidia stradale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato è merita di essere accolto.
pagina 3 di 6 Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c.
Ciò premesso, tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello relativo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
Sul punto, l'appellante ha dedotto di non essere proprietaria del tratto stradale teatro dell'evento lesivo, ossia Via G. Matteotti, in Roccarainola.
La doglianza è fondata. Risulta in atti il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.
34 del 4.6.2014 che ha declassificato il tratto di strada “ S.P. n. 91 Cicciano –
Roccarainola – localmente denominata via G. Matteotti”, da strada provinciale a strada comunale, a far data dal 01.08.2014.
Si legge testualmente nel suddetto decreto: “con nota protocollo n. 64905 XI 05 del
25.06.2013 la Provincia di ha chiesto la declassificazione di alcuni tratti della CP_2
SS.PP. nn. 91, 109, 199 e 349 attraversanti l'abitato del Comune di Roccarainola e trasmesso in allegato la copia della deliberazione di Giunta n. 319 del 24.05.2013. Dalla predetta deliberazione si evince la volontà di procedere alla declassificazione dei tratti di
S.P. indicati con la conseguente acquisizione al patrimonio del Controparte_3
giusta volontà espressa dall'amministrazione comunale con delibera consiliare n. 101 del 14.12.2012. Con nota prot. N. 1311del 19.02.2014 il Comune di Roccarainola ha trasmesso ulteriore documentazione necessaria al perfezionamento della pratica e, in particolare, le planimetrie con l'indicazione di inizio e fine dei tratti di strada da declassificare”.
L'odierna appellante, fin dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva che, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Primo Grado, non può ritenersi sussistente, rinvenendosi agli atti del giudizio la prova documentale attestante la titolarità passiva del rapporto in capo al Controparte_3
pagina 4 di 6 Ed invero, nella produzione dell'odierna appellante, concernente il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, si rinviene la comunicazione del Responsabile dell'Ufficio
Specialistico del 25.01.2019 nella quale viene confermato che, a seguito della declassificazione disposta con Decreto Regionale n. 34 del 4.6.2014, Via G. Matteotti in
Roccarainola è di proprietà del CP_3
Va aggiunto che, sebbene il verbale di consegna della suddetta strada sia stato redatto solo in data 23.10.2015, in esso viene precisato che restano fermi gli effetti del decreto n. 34 del 4.6.2014 a far data dal 1° agosto 2014. In particolare, nel predetto verbale si legge: “al fine dell'adempimento delle ulteriori formalità di cui al D.P.R. 495/92 art. 4, comma 5 e 6, i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, come sopra costituite, ope legis ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in premessa riportato e fermo restante l'efficacia degli effetti giuridici del citato Decreto regionale n. 34 del 4.6.2014 a far data dal 1° agosto 2014, con il presente verbale procedono alla consegna”.
Orbene, nella fattispecie, va considerato che il sinistro per cui è causa si verificava in data 10.09.2014 e il Comune di Roccarainola diveniva proprietario della strada interessata, via G. Matteotti, in data 01.08.2014, quindi prima del lamentato evento.
Pertanto, l'appello va accolto per carenza di legittimazione passiva della
[...]
non sussistendo la necessaria relazione di custodia tra la res e il Controparte_2
soggetto chiamato a rispondere del danno.
Pertanto, l'appello va accolto con riforma integrale della sentenza di primo grado.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
Per quanto attiene alle spese di lite, alla luce della peculiarità del caso, avendo precipuo riguardo alla circostanza che conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
in seguito alla comunicazione del 20.10.2017 dell'UTC del Controparte_2
Comune di Roccarainola, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 569/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola così
[...]
provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
b) dichiara compensate le spese di lite.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 18.03.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5998/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso in virtù di procura generali alle liti in calce all'atto di appello
[...]
dagli avv.ti Marsico Maurizio Massimo e Mauriello Daniela, elettivamente domiciliati in
Pomigliano D'Arco alla Via Passariello, 128 presso l'avv. Perillo Alfredo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di Controparte_1
citazione di primo grado dall'avv. Casoria Ciro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Camposano (NA) alla Via Provinciale, 5
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1
in persona del pt dinanzi al Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 6 Giudice di Pace di Nola al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 10.09.2014 alle ore 18:30 in
Roccarainola in Via G. Matteotti, allorquando, alla guida della propria bicicletta rovinava al suolo a causa di una buca.
Si costituiva in giudizio la eccependo la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva, non appartenendo la strada teatro dell'evento al demanio della stessa.
Il Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 569/2020 accoglieva la domanda attorea e dichiarava la responsabilità del sinistro in capo alla in Controparte_2
persona del Parte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la in Controparte_2
quanto il Giudice di Primo grado aveva disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione provinciale, posto che, alla data del sinistro, la non era proprietaria del tratto di strada teatro Controparte_2
dell'evento.
Chiedeva la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, accertarsi la carenza di legittimazione passiva della in subordine, chiedeva il Controparte_2
rigetto nel merito della domanda attorea ed in via gradata dichiararsi il concorso di colpa dell'appellato nella produzione del sinistro per cui è causa.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado. Evidenziava che in atti era stata depositata una comunicazione del prot. N. 7511 del 27.10.2017 con allegata la comunicazione Controparte_3
del Responsabile U.T.C. in cui veniva dichiarato che la strada interessata era di proprietà della . Aggiungeva, inoltre, che nella fattispecie in esame Controparte_2
sussistevano i requisiti della responsabilità per insidia stradale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato è merita di essere accolto.
pagina 3 di 6 Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c.
Ciò premesso, tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello relativo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
Sul punto, l'appellante ha dedotto di non essere proprietaria del tratto stradale teatro dell'evento lesivo, ossia Via G. Matteotti, in Roccarainola.
La doglianza è fondata. Risulta in atti il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.
34 del 4.6.2014 che ha declassificato il tratto di strada “ S.P. n. 91 Cicciano –
Roccarainola – localmente denominata via G. Matteotti”, da strada provinciale a strada comunale, a far data dal 01.08.2014.
Si legge testualmente nel suddetto decreto: “con nota protocollo n. 64905 XI 05 del
25.06.2013 la Provincia di ha chiesto la declassificazione di alcuni tratti della CP_2
SS.PP. nn. 91, 109, 199 e 349 attraversanti l'abitato del Comune di Roccarainola e trasmesso in allegato la copia della deliberazione di Giunta n. 319 del 24.05.2013. Dalla predetta deliberazione si evince la volontà di procedere alla declassificazione dei tratti di
S.P. indicati con la conseguente acquisizione al patrimonio del Controparte_3
giusta volontà espressa dall'amministrazione comunale con delibera consiliare n. 101 del 14.12.2012. Con nota prot. N. 1311del 19.02.2014 il Comune di Roccarainola ha trasmesso ulteriore documentazione necessaria al perfezionamento della pratica e, in particolare, le planimetrie con l'indicazione di inizio e fine dei tratti di strada da declassificare”.
L'odierna appellante, fin dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva che, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Primo Grado, non può ritenersi sussistente, rinvenendosi agli atti del giudizio la prova documentale attestante la titolarità passiva del rapporto in capo al Controparte_3
pagina 4 di 6 Ed invero, nella produzione dell'odierna appellante, concernente il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, si rinviene la comunicazione del Responsabile dell'Ufficio
Specialistico del 25.01.2019 nella quale viene confermato che, a seguito della declassificazione disposta con Decreto Regionale n. 34 del 4.6.2014, Via G. Matteotti in
Roccarainola è di proprietà del CP_3
Va aggiunto che, sebbene il verbale di consegna della suddetta strada sia stato redatto solo in data 23.10.2015, in esso viene precisato che restano fermi gli effetti del decreto n. 34 del 4.6.2014 a far data dal 1° agosto 2014. In particolare, nel predetto verbale si legge: “al fine dell'adempimento delle ulteriori formalità di cui al D.P.R. 495/92 art. 4, comma 5 e 6, i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, come sopra costituite, ope legis ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in premessa riportato e fermo restante l'efficacia degli effetti giuridici del citato Decreto regionale n. 34 del 4.6.2014 a far data dal 1° agosto 2014, con il presente verbale procedono alla consegna”.
Orbene, nella fattispecie, va considerato che il sinistro per cui è causa si verificava in data 10.09.2014 e il Comune di Roccarainola diveniva proprietario della strada interessata, via G. Matteotti, in data 01.08.2014, quindi prima del lamentato evento.
Pertanto, l'appello va accolto per carenza di legittimazione passiva della
[...]
non sussistendo la necessaria relazione di custodia tra la res e il Controparte_2
soggetto chiamato a rispondere del danno.
Pertanto, l'appello va accolto con riforma integrale della sentenza di primo grado.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
Per quanto attiene alle spese di lite, alla luce della peculiarità del caso, avendo precipuo riguardo alla circostanza che conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
in seguito alla comunicazione del 20.10.2017 dell'UTC del Controparte_2
Comune di Roccarainola, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 569/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola così
[...]
provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
b) dichiara compensate le spese di lite.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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