Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1866 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ilario Papaleo, con il quale è elettivamente domiciliato in Monasterace
(RC) via Nazionale Jonica n. 133 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Harald Bonura, con il quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC) via Ancona n. 6 resistente in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Randazzo, con la quale è elettivamente domiciliata in Ficarra (ME) via Logge n. 46/d resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003130490000, notificata in data 18/05/2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420140010251216000 e n.
09420150002078822000, relative a contributi dovuti alla
[...]
Controparte_1
A tal fine, ha esposto che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via cautelare:
Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle n.
09420140010251216000 e n. 09420150002078822000. In via principale:
Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle n.
09420140010251216000 e n. 09420150002078822000 e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso: Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito che a tal fine dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito i compensi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la Controparte_3
notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda.
Con memoria depositata in data 11/12/2023, si è costituita la
[...]
Controparte_1 3
eccependo la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva di , in quanto ente che ha emesso Controparte_3
l'atto impugnato.
Nel merito, si evidenzia che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione 4
di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3
allegato documentazione comprovante la notifica delle cartelle impugnate: la cartella di pagamento n. 09420140010251216000 è stata notificata in data
17/10/2014 e la cartella di pagamento n. 09420150002078822000 è stata notificata il 18/04/2015; tale circostanza, peraltro, non è stata espressamente contestata da parte ricorrente.
In ogni caso, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d. lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
(come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, 5
recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Nel caso che ci occupa, ha dedotto di Controparte_3
aver interrotto la prescrizione con il preavviso di fermo n.
09480201500005689000, notificato in data 08/04/2015. 6
Tuttavia, l'ente della riscossione ha allegato soltanto la cartolina di ricevimento, ma non ha allegato l'atto interruttivo.
Pertanto, non essendo possibile verificare la riconducibilità dell'atto interruttivo alle cartelle di pagamento impugnate, la prescrizione non può considerarsi validamente interrotta.
Invece, la Controparte_1
ha allegato di aver interrotto la prescrizione con due solleciti di
[...]
pagamento, riferibili alle cartelle impugnate (sollecito di pagamento nota prot. n.
48514/2019, notificato a mezzo p.e.c. in data 31/01/2019, riferito alle pretese creditorie di cui alla cartella n. 09420140010251216000; sollecito di pagamento nota prot. n. 932287/2019, notificato a mezzo p.e.c. in data 02/12/2019, riferito alle pretese creditorie di cui alla cartella n. 09420150002078822000).
Attraverso i solleciti di pagamento, l'ente titolare del credito ha invitato il sig. a provvedere al pagamento delle somme insolute, maggiorate degli Pt_1
accessori, avvertendolo che la comunicazione era a tutti gli effetti un atto interruttivo dei termini di prescrizione.
I solleciti di pagamento possono considerarsi atti validamente interruttivi della prescrizione quinquennale per le cartelle di pagamento impugnate.
In merito, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione che, da ultimo, con Ordinanza n. 7835/2022, ha stabilito che: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).”
Pertanto, la prescrizione quinquennale, validamente interrotta con i solleciti di pagamento, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era maturata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione. 7
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, da liquidarsi in favore di
[...]
e della Controparte_3 Controparte_1
[...]
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod.), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, con un aumento del 30%, in ragione della presenza di due parti nella stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1866/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
3.506,10, di cui € 1753,05 in favore di e € Controparte_3
1753,05 in favore della CP_1
Locri, 20/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci