Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1976, n. 1366
CASS
Sentenza 16 aprile 1976

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il datore di lavoro non puo partecipare, ne personalmente, ne a mezzo di propri incaricati, alle assemblee dei dipendenti convocate a norma dell'art 20 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), in quanto tali assemblee sono riservate ai dipendenti medesimi ed ai loro rappresentanti sindacali.*

In considerazione dell'ampia formulazione dell'art 28 dello statuto dei lavoratori, non puo negarsi alle associazioni sindacali il diritto di insorgere, ai sensi e nei modi previsti dalla citata norma, anche avverso le sanzioni prese dall'imprenditore a carico dei singoli lavoratori, indipendentemente dalle iniziative spettanti a questi ultimi ed a prescindere dal promuovimento delle medesime, tenuto conto del pregiudizio che detti provvedimenti possono arrecare ai Sindacati stessi ed alla loro liberta di Azione, ove colpiscano chi svolga piu intensa o sgradita attivita sindacale, ovvero indeboliscano od addirittura eliminino le rappresentanze sindacali nell'azienda. Tale diritto di agire, ex art 28 dello statuto, deve essere affermato, nei termini indicati, pure con riguardo al provvedimento di licenziamento del singolo lavoratore iscritto, a nulla rilevando l'eventuale inerzia del soggetto licenziato. Il comportamento di quest'ultimo puo influire sull'Azione del Sindacato solo se si concretizzi in un'inequivoca intenzione di non ricostituire il rapporto di lavoro (ad esempio, per accettazione del licenziamento o transazione in proposito, per definitivo allontanamento dalla Sede dell'azienda, per assunzione di altro lavoro), in quanto cio fa venir meno l'interesse del Sindacato ad agire, ravvisabile esclusivamente nella reintegrazione nel posto di lavoro del proprio iscritto. ( V 1380/72, mass n 357956).*

In base alle norme dello statuto dei lavoratori, l'imprenditore deve astenersi dal frapporre ostacoli od intralci al libero formarsi ed estrinsecarsi dell'attivita sindacale nell'ambito dell'azienda, e deve riconoscere le rappresentanze sindacali come proprie antagoniste nella Determinazione delle condizioni di lavoro. Da cio consegue che la facolta del datore di lavoro di rifiutare trattative su questioni sollevate dalle rappresentanze sindacali (salva la ricorrenza di specifici obblighi legislativi o negoziali), nonche la facolta di riunire direttamente i propri dipendenti, per intrattenerli su problemi attinenti al rapporto di lavoro, vanno riconosciute sussistenti e legittimamente esercitate solo se ed in quanto non costituiscano ostacolo o remora alla nascita ed all'attivita del Sindacato, nel senso che non puo consentirsi al datore di lavoro medesimo, il quale non voglia assumere una posizione meramente negativa di fronte alle istanze dei Sindacati, di invocare le indicate facolta per scavalcare le rappresentanze sindacali e dar luogo ad un dibattito diretto con i dipendenti. Consegue altresi che la legittimazione delle rappresentanze sindacali alla convocazione delle assemblee dei lavoratori, prevista dal secondo comma dell'art 20 dello statuto, va intesa come esclusione di un'eguale legittimazione del datore di lavoro, ove cio comporti limitazione all'attivita sindacale, nei termini specificati.*

Commentari2

  • 1Assemblea sindacale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 26 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Elisabetta Toccalli Nozione Il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori Legge 300/1970) il quale, all'art. 20, prevede il diritto dei lavoratori a riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera. Il diritto di assemblea sindacale ex art. 20, secondo quanto previsto dallo Statuto Lavoratori (cfr. art. 35) si applica: alle sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi che occupano più di quindici dipendenti delle imprese industriali e commerciali alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici …

     Leggi di più…

  • 2I diritti sindacali nel lavoro pubblicoAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2007
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1976, n. 1366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1366
Data del deposito : 16 aprile 1976

Testo completo