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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 742/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 742 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Chisu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Orosei, via Michelangelo n. 12;
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni di parte ricorrente:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data Orosei il 27.06.1981 tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orosei - Parte_1 CP_1
Anno 1981 - Parte II - Serie B - N. 8, ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.7.2024, ha adito l'intestato tribunale per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
1 RG n. 742/2024
A sostegno della domanda, il ha allegato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario Pt_1 in Orosei, il 27.6.1981; che dall'unione sono nati quattro figli: il 30.8.1982, Persona_1 Per_2
il 2.2.1984, , il 20.12.1987, e , il 20.11.1989, oggi maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_4
indipendenti; che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 154/2022 del 14.3.2022 ha pronunciato la separazione dei coniugi;
che sin dal 2013 i coniugi vivono separati e provvedono autonomamente al proprio mantenimento;
che tra i coniugi non v'è stata riconciliazione e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, L. n. 898/1970 per ottenere la pronuncia del divorzio.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 19.11.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di , regolarmente CP_1
convenuta in giudizio, e ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio, previa discussione della causa a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
***
3. Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
All'udienza presidenziale del 21.02.2019, nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Fra la data dell'udienza presidenziale del procedimento di separazione e il deposito del ricorso per ottenere il divorzio (9.07.2024), è passato oltre un anno senza che le parti si siano riconciliate. Con sentenza n. 154/2022, emessa il 10.03.2022, e pubblicata il 14.3.2022, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 1335/2018, l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi che non risulta impugnata.
Alla luce del certificato di famiglia attuale del ricorrente e del certificato di residenza della , CP_1
risulta che i coniugi vivano in luoghi diversi e deve ritenersi, quindi, provato, in via indiziaria, che, seguito della separazione, la convivenza dei coniugi non sia ripresa.
4. è rimasta contumace in questo giudizio e, visto l'accoglimento della domanda del CP_1
ricorrente, occorre porre le spese di lite a suo carico a norma dell'art. 91 c.p.c.
Rilevato che il è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la dev'essere condannata a Pt_1 CP_1 pagare all'Erario le spese di lite che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della causa,
-in particolare pare adeguata, vista l'estrema semplicità della causa, l'applicazione dello scaglione fra
1.100-5.200 euro, (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 2023 in ordine agli scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile della causa)- del fatto che non v'è stata fase istruttoria e applicati i medi tariffari ridotti del 50%, nella somma di € 852,00 oltre 15% per spese generali e Cpa
e Iva per onorari d'avvocato ed oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
2 RG n. 742/2024
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torpè, il 27.06.1981, tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orosei, anno 1981, parte II, serie B, atto n. 8;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
3. condanna a pagare all'Erario le spese di lite che liquida nella somma di € 852,00, oltre CP_1
15% per spese generali e Cpa e Iva, se dovute, per onorari d'avvocato ed oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
29/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 742 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Chisu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Orosei, via Michelangelo n. 12;
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni di parte ricorrente:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data Orosei il 27.06.1981 tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orosei - Parte_1 CP_1
Anno 1981 - Parte II - Serie B - N. 8, ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.7.2024, ha adito l'intestato tribunale per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
1 RG n. 742/2024
A sostegno della domanda, il ha allegato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario Pt_1 in Orosei, il 27.6.1981; che dall'unione sono nati quattro figli: il 30.8.1982, Persona_1 Per_2
il 2.2.1984, , il 20.12.1987, e , il 20.11.1989, oggi maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_4
indipendenti; che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 154/2022 del 14.3.2022 ha pronunciato la separazione dei coniugi;
che sin dal 2013 i coniugi vivono separati e provvedono autonomamente al proprio mantenimento;
che tra i coniugi non v'è stata riconciliazione e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, L. n. 898/1970 per ottenere la pronuncia del divorzio.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 19.11.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di , regolarmente CP_1
convenuta in giudizio, e ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio, previa discussione della causa a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
***
3. Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
All'udienza presidenziale del 21.02.2019, nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Fra la data dell'udienza presidenziale del procedimento di separazione e il deposito del ricorso per ottenere il divorzio (9.07.2024), è passato oltre un anno senza che le parti si siano riconciliate. Con sentenza n. 154/2022, emessa il 10.03.2022, e pubblicata il 14.3.2022, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 1335/2018, l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi che non risulta impugnata.
Alla luce del certificato di famiglia attuale del ricorrente e del certificato di residenza della , CP_1
risulta che i coniugi vivano in luoghi diversi e deve ritenersi, quindi, provato, in via indiziaria, che, seguito della separazione, la convivenza dei coniugi non sia ripresa.
4. è rimasta contumace in questo giudizio e, visto l'accoglimento della domanda del CP_1
ricorrente, occorre porre le spese di lite a suo carico a norma dell'art. 91 c.p.c.
Rilevato che il è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la dev'essere condannata a Pt_1 CP_1 pagare all'Erario le spese di lite che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della causa,
-in particolare pare adeguata, vista l'estrema semplicità della causa, l'applicazione dello scaglione fra
1.100-5.200 euro, (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 2023 in ordine agli scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile della causa)- del fatto che non v'è stata fase istruttoria e applicati i medi tariffari ridotti del 50%, nella somma di € 852,00 oltre 15% per spese generali e Cpa
e Iva per onorari d'avvocato ed oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
2 RG n. 742/2024
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torpè, il 27.06.1981, tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orosei, anno 1981, parte II, serie B, atto n. 8;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
3. condanna a pagare all'Erario le spese di lite che liquida nella somma di € 852,00, oltre CP_1
15% per spese generali e Cpa e Iva, se dovute, per onorari d'avvocato ed oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
29/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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