Articolo 23 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 22Articolo 24
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19 aprile 1958
Art. 23.
Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall' art. 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958