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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/06/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. 414/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 414/2024 R.G. avente ad oggetto “divorzio – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Isabella Parte_1 C.F._1
Stancanelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n.
21, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 11/7/2023
ATTORE
E
( , di residenza, dimora e domicilio sconosciuti e Controparte_1 C.F._2
con ultima residenza a Ravenna
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1 Pt_1
e a Ravenna in data 19.09.2011 e trascritto nel Registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del predetto comune all'Anno 2011, Atto n. 207, Parte 1; ordinare all'Ufficiale dello Stato
pagina 1 di 3 Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/2/2024 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con , celebrato a Ravenna, il 19/9/2011, iscritto nel Registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 207, p. 1, deducendo, in particolare, che dall'unione non fossero nati figli.
Intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, dichiarata la contumacia di , fatte Controparte_1
precisare le conclusioni, udita la discussione orale della causa ed acquisita documentazione varia, il giudice relatore delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 della legge 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione delle parti per impossibilità di esperirlo in ragione della contumacia del convenuto ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà di divorziare espressa dalla moglie.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n. 323/2022, pubblicata il
6/6/2022, fu pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
per l'effetto risulta ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
2. Nulla per le spese, in ragione della non opposizione del convenuto contumace alla domanda di divorzio proposta dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 414/2024 R.G. così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], avendo gli stessi contratto matrimonio in Ravenna, CP_1 il 19/9/2011, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n.
207, parte 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18/6/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 414/2024 R.G. avente ad oggetto “divorzio – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Isabella Parte_1 C.F._1
Stancanelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n.
21, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 11/7/2023
ATTORE
E
( , di residenza, dimora e domicilio sconosciuti e Controparte_1 C.F._2
con ultima residenza a Ravenna
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1 Pt_1
e a Ravenna in data 19.09.2011 e trascritto nel Registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del predetto comune all'Anno 2011, Atto n. 207, Parte 1; ordinare all'Ufficiale dello Stato
pagina 1 di 3 Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/2/2024 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con , celebrato a Ravenna, il 19/9/2011, iscritto nel Registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 207, p. 1, deducendo, in particolare, che dall'unione non fossero nati figli.
Intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, dichiarata la contumacia di , fatte Controparte_1
precisare le conclusioni, udita la discussione orale della causa ed acquisita documentazione varia, il giudice relatore delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 della legge 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione delle parti per impossibilità di esperirlo in ragione della contumacia del convenuto ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà di divorziare espressa dalla moglie.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n. 323/2022, pubblicata il
6/6/2022, fu pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
per l'effetto risulta ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
2. Nulla per le spese, in ragione della non opposizione del convenuto contumace alla domanda di divorzio proposta dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 414/2024 R.G. così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], avendo gli stessi contratto matrimonio in Ravenna, CP_1 il 19/9/2011, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n.
207, parte 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18/6/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3