Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 484/2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Angelini che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
[...] CP_9 Controparte_10 Controparte_11
e tutti elettivamente domiciliati in Torino Controparte_12 CP_13 presso lo studio dell'Avv. M. N. Faletti che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
G. Faletti, per procura in atti
PARTE APPELLATA
CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio Controparte_14 dell'Avv. M. N. Faletti che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti P. Massaro e
G. Faletti, per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: restituzione quota 5% destinata al c.d. CP_15
CONCLUSIONI
1
Per parte appellata: come da memorie depositate in data 12- 21/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, i sopra indicati appellati – tutti dipendenti o ex dipendenti dell' , con la qualifica di dirigenti medici – hanno adito il Tribunale Parte_1
di Ivrea al fine di ottenere sentenza di accertamento e declaratoria che nulla è dovuto alla convenuta a titolo restitutorio, con riferimento alla quota del 5% da destinarsi al c.d.
Fondo Balduzzi, del compenso ricevuto per l'attività libero-professionale intramuraria
(c.d. svolta dal 14/09/2012 al 31/12/2014 a seguito della ricezione delle CP_16 raccomandate/pec nel 2022, a mezzo delle quali l suddetta ha avanzato la Pt_1
richiesta restitutoria;
in via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di accertare che la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale debba disporsi al netto delle ritenute fiscali.
L' si è costituita in giudizio assumendo di aver legittimamente costituito in Parte_1
mora i ricorrenti in relazione al preteso indebito oggettivo scaturito dalla mancata applicazione della trattenuta del 5% prescritta dall'art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/07 (c.d.
Fondo Balduzzi) in caso di svolgimento di attività libero-professionale intramuraria.
Il Tribunale, con sentenza n. 108/24 in data 16/02-16/04/2024, in accoglimento della domanda, ha accertato e dichiarato che i ricorrenti non sono tenuti a restituire la quota dei 5% dei compensi per l'attività libero-professionale intramuraria da loro svolta e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza l' ha interposto appello, al quale hanno resistito gli Parte_1
appellati.
All'udienza del 6/03/2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.
2. Il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 27883/2023, a mezzo della quale la
Suprema Corte ha in sostanza ritenuto che l'interpretazione logico-letterale della normativa di settore conduca a una lettura unitaria delle due parti che la compongono, ambedue introdotte dal d.l. n. 158/12, con l'effetto che la norma novellata, nel suo insieme, deve intendersi orientata a dettare i criteri con cui definire le tariffe da porre a
2 carico dell'utente che fruisca della prestazione libero-professionale intramuraria, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Nella prima parte, il legislatore ha stabilito che gli importi da corrispondere da parte dell'assistito vengano determinati tenendo conto dei compensi del professionista, dell'équipe e del personale di supporto sanitario, dei costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli ulteriori costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende, in essi inclusi quelli per l'attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
nella seconda parte ha stabilito che, nell'applicazione dei predetti importi da versare a cura dell'assistito vi sia un'ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5% del compenso del libero professionista.
La Cassazione, in base a una lettura fondata sul testo normativo, ha ritenuto che il termine “importi” dovesse essere considerato ai fini della “tariffa”, dovendo il primo essere computato nella seconda, posta a carico degli utenti per la fruizione delle prestazioni intramoenia, e che l'accostamento della nuova trattenuta “ del 5% CP_15 alla quota già prevista dall'art. 28 l. n. 488/99 rappresenti un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui l'onere derivante dalla “ulteriore quota” debba essere tenuto in conto in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza.
In base ai suddetti principi, il Tribunale ha inferito che l'ulteriore quota del 5%, introdotta allo scopo di sovvenzionare gli interventi di prevenzione o alla riduzione delle liste di attesa, dovesse essere necessariamente calcolata – nella costruzione della tariffa a carico del beneficiario della prestazione libero professionale intramuraria – muovendo dal compenso del professionista, precisando inoltre che «Nel periodo di causa, è pacifico che non era intervenuto alcun accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e la quota da destinare al fondo non era stata considerata nella CP_15 determinazione delle tariffe pagate dall'utenza».
3. L' appella la sentenza del Tribunale ritenendo «errata e non condivisibile Parte_1
la statuizione con cui il Giudice di primo grado, richiamando e facendo proprie le considerazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 3.10.2023, n.
27883, ha ritenuto che l'applicazione della trattenuta prevista dall'art. 1, comma 4, lett.
3 c), della legge 3.8.2007, n. 120, come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L.
13.9.2012, n. 158, dovesse essere preceduta da un “previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale».
4. Per dimostrare l'infondatezza del motivo di gravame, ritiene il Collegio possa senz'altro ribadirsi (anche i sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.) quanto già statuito da questa Corte in causa analoga con la sentenza n. 44/25, che si riporta di seguito.
L'appello in esame ripropone le questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/07 così come modificata dal d.l. n. 158/12 che, in sintesi, tende ad accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e a escludere che la quota del
5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente; l'appellante sostiene una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
«Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 Pt_1
come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità
“(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento
4 del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023; Id.
28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”).
Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del
5 personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. “ di CP_15 nuova introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del
2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta
“Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla
6 l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “ definita CP_15
direttamente ex lege come percentuale prefissata del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n. 158 del
2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe
7 predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994, n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui
“la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
8 Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale.
La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo “ a CP_15
sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione Corte Cost. n.
54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
9 1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in Pt_1
contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all' il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 [riguardo anche Pt_1 all'efficacia di eventuali pregressi accordi sindacali, n.d.e.] la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L.
16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui
“non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel
10 citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore.
Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l possa applicare la trattenuta di Parte_1 cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
5. Per tutte le superiori considerazioni, l'appello dev'essere respinto;
la complessità delle questioni affrontate legittima la compensazione integrale delle spese del grado – rimanendo a carico di parte appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02.
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P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6/03/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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