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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2346/2024 promosso da:
), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Mirco Piersanti in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia , minorenne ed economicamente non autosufficiente, è affidata in Persona_1 modo condiviso ex art.155 c.c. ad entrambi i genitori, i quali s'impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla sua educazione, istruzione, salute e vita di relazione;
sarà collocata presso l'abitazione materna, ove manterrà anche la residenza. Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e sportivi della minore, durante i giorni feriali, la vedrà e terrà con sé nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.30 quando la accompagnerà presso il domicilio materno;
i week
- 1 - end alternati, dalle ore 9 del sabato (in periodo non scolastico) alle ore 21.30 della domenica e/o dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21.30 della domenica, quando la accompagnerà presso il domicilio materno;
i ricorrenti concordano sul fatto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche oltre quanto stabilito nei punti che precedono, salvo accordo con la sig.ra e sempre compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della figlia. Parte_2
3) Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale un anno e quello di S. EF l'anno successivo, Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua un anno ed il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo, nonché almeno sette giorni continuativi nel periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali ed almeno quattordici giorni durante le vacanze estive, anche divisibili in periodi di sette giorni ciascuno.
4) Il padre s'impegna a versare alla madre la somma di € 350,00= quale contributo per il concorso nel mantenimento della figlia;
tale importo sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà aggiornato annualmente secondo le rivalutazioni ISTAT a partire da un anno dalla data di comparizione all'udienza avanti il Presidente del Tribunale;
5) Gli Assegni Unici per la figlia verranno percepiti dalla signora nella Parte_2 misura del 100%. Il signor si obbliga sin d'ora a pre zioni Parte_1 richieste e per l'elaborazione dei modelli ISEE e si impegna a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari affinché ciò si verifichi.
6) Le spese straordinarie per l'educazione, l'istruzione, la salute, la vita di relazione e tutto quanto si renderà necessario per la salvaguardia e la crescita dei figli, così come individuate dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati nell'anno 2013 (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere) saranno a carico dei coniugi nella misura del 60% per il e del 40% per la Più specificamente: Pt_1 Parte_2
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a-1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a-2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a-3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
a-4) tickets sanitari.
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
b-1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b-2) cure termali e fisioterapiche;
b-3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b-4) farmaci particolari.
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
c-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c-2) libri di testo e materiale di corredo;
c-3) trasporto pubblico.
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
d-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d-2) corsi di specializzazione;
- 2 - d-3) alloggio presso la sede universitaria.
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f-1) viaggi e vacanze.
7) Entrambi i coniugi precisano di essere autosufficienti economicamente e che quindi non necessitano di contributo per il mantenimento reciproco;
8) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio dei passaporti per sé stessi e per la figlia.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 premesso di essersi sposati a SI (AN) il 31/12/2015 e che dalla loro unione è nata, in data 05/10/2016, la figlia stante il venir meno dell'unione affettiva che ha Per_1 comportato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, da tempo interrotta, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno rinunciato reciprocamente al mantenimento avendo entrambe redditi propri) e corrispondenti agli interessi della figlia minore (in favore della quale è previsto un contributo al mantenimento adeguato alle esigenze della stessa e proporzionale alla condizione economica del padre, onerato in quanto genitore non collocatario).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, sia in ragione dell'età sia in considerazione del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a SI (AN) il 31/12/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2346/2024 promosso da:
), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Mirco Piersanti in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia , minorenne ed economicamente non autosufficiente, è affidata in Persona_1 modo condiviso ex art.155 c.c. ad entrambi i genitori, i quali s'impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla sua educazione, istruzione, salute e vita di relazione;
sarà collocata presso l'abitazione materna, ove manterrà anche la residenza. Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e sportivi della minore, durante i giorni feriali, la vedrà e terrà con sé nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.30 quando la accompagnerà presso il domicilio materno;
i week
- 1 - end alternati, dalle ore 9 del sabato (in periodo non scolastico) alle ore 21.30 della domenica e/o dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21.30 della domenica, quando la accompagnerà presso il domicilio materno;
i ricorrenti concordano sul fatto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche oltre quanto stabilito nei punti che precedono, salvo accordo con la sig.ra e sempre compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della figlia. Parte_2
3) Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale un anno e quello di S. EF l'anno successivo, Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua un anno ed il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo, nonché almeno sette giorni continuativi nel periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali ed almeno quattordici giorni durante le vacanze estive, anche divisibili in periodi di sette giorni ciascuno.
4) Il padre s'impegna a versare alla madre la somma di € 350,00= quale contributo per il concorso nel mantenimento della figlia;
tale importo sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà aggiornato annualmente secondo le rivalutazioni ISTAT a partire da un anno dalla data di comparizione all'udienza avanti il Presidente del Tribunale;
5) Gli Assegni Unici per la figlia verranno percepiti dalla signora nella Parte_2 misura del 100%. Il signor si obbliga sin d'ora a pre zioni Parte_1 richieste e per l'elaborazione dei modelli ISEE e si impegna a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari affinché ciò si verifichi.
6) Le spese straordinarie per l'educazione, l'istruzione, la salute, la vita di relazione e tutto quanto si renderà necessario per la salvaguardia e la crescita dei figli, così come individuate dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati nell'anno 2013 (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere) saranno a carico dei coniugi nella misura del 60% per il e del 40% per la Più specificamente: Pt_1 Parte_2
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a-1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a-2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a-3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
a-4) tickets sanitari.
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
b-1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b-2) cure termali e fisioterapiche;
b-3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b-4) farmaci particolari.
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
c-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c-2) libri di testo e materiale di corredo;
c-3) trasporto pubblico.
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
d-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d-2) corsi di specializzazione;
- 2 - d-3) alloggio presso la sede universitaria.
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f-1) viaggi e vacanze.
7) Entrambi i coniugi precisano di essere autosufficienti economicamente e che quindi non necessitano di contributo per il mantenimento reciproco;
8) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio dei passaporti per sé stessi e per la figlia.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 premesso di essersi sposati a SI (AN) il 31/12/2015 e che dalla loro unione è nata, in data 05/10/2016, la figlia stante il venir meno dell'unione affettiva che ha Per_1 comportato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, da tempo interrotta, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno rinunciato reciprocamente al mantenimento avendo entrambe redditi propri) e corrispondenti agli interessi della figlia minore (in favore della quale è previsto un contributo al mantenimento adeguato alle esigenze della stessa e proporzionale alla condizione economica del padre, onerato in quanto genitore non collocatario).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, sia in ragione dell'età sia in considerazione del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a SI (AN) il 31/12/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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