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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
(R.G. n° 983/22) Parte_1
(R.G. n° 3307/22) Parte_2
(R.G. n° 3354/22) Parte_3
con l'avv. Mario SOGGIA - Ricorrenti - contro
« , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta –
OGGETTO: “TEMPO VESTIZIONE/DISMISSIONE DIVISA”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 2 febbraio 2022 e successivamente le parti ricorrenti, dipendenti della convenuta, hanno chiesto che la società fosse condannata a corrispondere in loro favore il compenso per lavoro straordinario asseritamente svolto nel periodo specificato in ciascun atto introduttivo, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto delle domande.
Si dà atto che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 273-274 cpc. e/o art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimentiche si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione
– i ricorsi proposti in epoca successiva sono stati riuniti a quello di più risalente instaurazione, essendo appena il caso di rilevare che la riunione di cause ben può essere disposta (addirittura anche implicitamente) con la sentenza che decide nel merito tali cause (cfr. CASS. SEZ. I, 28 GIUGNO 1982 N°
3896, CASS. SEZ. III, 14 GIUGNO 1988 N° 4033 e CASS. SEZ. V, 31 MARZO 2010 N°
7828). La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile
(cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il
2 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha
l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V,
31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS.
SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° Controparte_2
12002).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – favorevole alle prospettazioni attoree - espresso nella SENTENZA
N° 1699/23, emessa in data 12 luglio 2023 da altro GIUDICE di questo
TRIBUNALE (dott.ssa FANELLI), richiamata e prodotta in copia nelle note difensive depositate telematicamente in data 3 febbraio 2025 da parte ricorrente, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Quanto alla utilizzabilità anche degli elementi istruttori ivi considerati, deve ovviamente precisarsi che, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un diverso giudizio e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in quella diversa sede , ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (cfr. ex plurimis
3 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) CASS. SEZ. I, 2 MARZO 2009 N° 5009, cui adde CASS. SEZ. III, 27 APRILE 2010 N°
10055, CASS. SEZ. II, 29 OTTOBRE 2010 N° 22200 e CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO
2013 N° 15673). Sul punto, si richiamano anche CASS. SEZ. III, 20 GENNAIO 2015
N° 840 (secondo cui: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”), nonché CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555 (la quale ha stabilito che: “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata”); si vedano altresì, in senso conforme, CASS. SEZ. III, 3 NOVEMBRE 2021 N° 31312,
CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603 e CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N° 9843.
Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno contrario.
Anche rispetto alle fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere nel senso che il diritto alla retribuzione per il c.d. “tempo-tuta” va riconosciuto alle parti ricorrenti quantificando la somma spettante in relazione a
14 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato nel periodo fino al
31 maggio 2019 e in relazione a 7 minuti per il periodo da giugno 2019 fino al 31 ottobre 2020, avendo come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria, oltre accessori.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In ordine alle conseguenti differenze retributive, occorre poi rilevare
4 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) l'inaccoglibilità della eccezione di prescrizione, risultando comunque formulato un tempestivo atto interruttivo infraquinquennale e dovendosi richiamare, sul punto, CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2022 N° 26246, secondo cui: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro»; tanto, ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro privato, avendo invece CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197 chiarito che - nel solo pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso successione di contratti a termine - la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data (perché in tali ipotesi non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
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Si precisa, trattandosi di condanna generica, che una siffatta pronuncia
(definitiva) è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV.
26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CP_2
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS.
UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE
2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al
5 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo. E' stato infatti affermato che: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO
2012 N° 11066 e succ. conf., tra cui CASS. n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014,
n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022 N° 10230).
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell' , essendo quindi preclusa per il lavoratore la CP_3 possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398,
CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956,
CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701).
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'accoglimento delle domande in misura inferiore rispetto al petitum ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo
6 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) comma dell'art. 151 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie i ricorsi riuniti per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare alle parti ricorrenti le differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa di lavoro, da liquidarsi nei termini di cui in motivazione, oltre accessori;
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Mario SOGGIA, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 10 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.)
7 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
(R.G. n° 983/22) Parte_1
(R.G. n° 3307/22) Parte_2
(R.G. n° 3354/22) Parte_3
con l'avv. Mario SOGGIA - Ricorrenti - contro
« , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta –
OGGETTO: “TEMPO VESTIZIONE/DISMISSIONE DIVISA”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 2 febbraio 2022 e successivamente le parti ricorrenti, dipendenti della convenuta, hanno chiesto che la società fosse condannata a corrispondere in loro favore il compenso per lavoro straordinario asseritamente svolto nel periodo specificato in ciascun atto introduttivo, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto delle domande.
Si dà atto che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 273-274 cpc. e/o art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimentiche si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione
– i ricorsi proposti in epoca successiva sono stati riuniti a quello di più risalente instaurazione, essendo appena il caso di rilevare che la riunione di cause ben può essere disposta (addirittura anche implicitamente) con la sentenza che decide nel merito tali cause (cfr. CASS. SEZ. I, 28 GIUGNO 1982 N°
3896, CASS. SEZ. III, 14 GIUGNO 1988 N° 4033 e CASS. SEZ. V, 31 MARZO 2010 N°
7828). La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile
(cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il
2 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha
l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V,
31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS.
SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° Controparte_2
12002).
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Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – favorevole alle prospettazioni attoree - espresso nella SENTENZA
N° 1699/23, emessa in data 12 luglio 2023 da altro GIUDICE di questo
TRIBUNALE (dott.ssa FANELLI), richiamata e prodotta in copia nelle note difensive depositate telematicamente in data 3 febbraio 2025 da parte ricorrente, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Quanto alla utilizzabilità anche degli elementi istruttori ivi considerati, deve ovviamente precisarsi che, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un diverso giudizio e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in quella diversa sede , ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (cfr. ex plurimis
3 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) CASS. SEZ. I, 2 MARZO 2009 N° 5009, cui adde CASS. SEZ. III, 27 APRILE 2010 N°
10055, CASS. SEZ. II, 29 OTTOBRE 2010 N° 22200 e CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO
2013 N° 15673). Sul punto, si richiamano anche CASS. SEZ. III, 20 GENNAIO 2015
N° 840 (secondo cui: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”), nonché CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555 (la quale ha stabilito che: “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata”); si vedano altresì, in senso conforme, CASS. SEZ. III, 3 NOVEMBRE 2021 N° 31312,
CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603 e CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N° 9843.
Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno contrario.
Anche rispetto alle fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere nel senso che il diritto alla retribuzione per il c.d. “tempo-tuta” va riconosciuto alle parti ricorrenti quantificando la somma spettante in relazione a
14 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato nel periodo fino al
31 maggio 2019 e in relazione a 7 minuti per il periodo da giugno 2019 fino al 31 ottobre 2020, avendo come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria, oltre accessori.
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In ordine alle conseguenti differenze retributive, occorre poi rilevare
4 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) l'inaccoglibilità della eccezione di prescrizione, risultando comunque formulato un tempestivo atto interruttivo infraquinquennale e dovendosi richiamare, sul punto, CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2022 N° 26246, secondo cui: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro»; tanto, ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro privato, avendo invece CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197 chiarito che - nel solo pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso successione di contratti a termine - la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data (perché in tali ipotesi non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
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Si precisa, trattandosi di condanna generica, che una siffatta pronuncia
(definitiva) è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV.
26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CP_2
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS.
UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE
2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al
5 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo. E' stato infatti affermato che: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO
2012 N° 11066 e succ. conf., tra cui CASS. n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014,
n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022 N° 10230).
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell' , essendo quindi preclusa per il lavoratore la CP_3 possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398,
CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956,
CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701).
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'accoglimento delle domande in misura inferiore rispetto al petitum ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo
6 Sentenza
R.G. n° 983/2022 (+ nn° 3307/22 e 3354/22 riun.) comma dell'art. 151 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie i ricorsi riuniti per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare alle parti ricorrenti le differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa di lavoro, da liquidarsi nei termini di cui in motivazione, oltre accessori;
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Mario SOGGIA, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 10 marzo 2025.
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