Sentenza 27 novembre 1984
Massime • 1
Il provvedimento dell'i.N.P.S., che, in pendenza del giudizio promosso per l'accertamento del diritto alla pensione di Invalidità, abbia riconosciuto fondata la pretesa dell'assicurato, rileva nel procedimento giudiziario - nonostante l'autonomia di esso rispetto a quello amministrativo - in quanto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, nei limiti di tale riconoscimento, il quale, da un lato realizza l'interesse per la cui tutela il processo era stato iniziato e, dall'altro lato, non è compatibile con un interesse dell'istituto alla verifica giudiziale della legittimità del provvedimento suddetto, liberamente adottato ed assistito di per sè dalla presunzione di conformità a legge. Ne' poi, alla permanenza di un interesse dell'istituto stesso allo accertamento della infondatezza dell'avversa pretesa è di valido supporto il potere, a questo riconosciuto, di annullamento (ex tunc) dei propri Atti, poiché solo l'avvenuto Esercizio del potere stesso può giustificare, sorgendo controversia al riguardo, la nascita di un autonomo interesse a pretendere giudizialmente il mantenimento del relativo provvedimento. ( V 2716/84, mass n 434761; ( V 607/84, mass n 432853; ( V 59/83, mass n 424852; ( V 3321/80, mass n 407125; ( V 3553/78, mass n 393053).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/1984, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1984 |
Testo completo
Il provvedimento dell'i.N.P.S., che, in pendenza del giudizio promosso per l'accertamento del diritto alla pensione di Invalidità, abbia riconosciuto fondata la pretesa dell'assicurato, rileva nel procedimento giudiziario - nonostante l'autonomia di esso rispetto a quello amministrativo - in quanto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, nei limiti di tale riconoscimento, il quale, da un lato realizza l'interesse per la cui tutela il processo era stato iniziato e, dall'altro lato, non è compatibile con un interesse dell'istituto alla verifica giudiziale della legittimità del provvedimento suddetto, liberamente adottato ed assistito di per sè dalla presunzione di conformità a legge. Ne' poi, alla permanenza di un interesse dell'istituto stesso allo accertamento della infondatezza dell'avversa pretesa è di valido supporto il potere, a questo riconosciuto, di annullamento (ex tunc) dei propri Atti, poiché solo l'avvenuto Esercizio del potere stesso può giustificare, sorgendo controversia al riguardo, la nascita di un autonomo interesse a pretendere giudizialmente il mantenimento del relativo provvedimento. ( V 2716/84, mass n 434761; ( V 607/84, mass n 432853; ( V 59/83, mass n 424852; ( V 3321/80, mass n 407125; ( V 3553/78, mass n 393053).*