Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Milano del 28 gennaio 2021, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che -OMISSIS- si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale per impugnare il provvedimento meglio indicato in epigrafe, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Osservato che il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere;
Osservato che il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 6 giugno 2025;
Osservato che, nelle more, il Tribunale di Milano, giudice in effetti dotato di giurisdizione (Cass. Civ, Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1390; Cass. Civ., Sez. Un., 27 novembre 2018, n. 30658; Cass. Civ., Sez. Un., 28 febbraio 2017, n. 5059), con ordinanza del 24 febbraio 2022, n. -OMISSIS-, ha riconosciuto allo straniero il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Ritenuto che l’interesse del ricorrente sia stato, per tale via, integralmente soddisfatto, potendosi così dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.