TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARINO VITTORIO e Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv.
ACCARINO VITTORIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI
(C.F. , in persona della mandataria speciale Controparte_3 P.IVA_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. BRAGATO GIORGIO GIUSEPPE elettivamente Controparte_4 domiciliato in presso il difensore avv. BRAGATO GIORGIO GIUSEPPE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. in confronto Parte_1 Parte_2 della e della Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...] er sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa ordinare al CP_5
(C.F. , alla ( ),alla società
[...] P.IVA_1 Controparte_6 PartitaIVA_4
(C.F. ), e alla CP_7 P.IVA_5 Controparte_2 (C.F. ) di procedere alla cancellazione dell'ipoteca Registro Particolare n. 2238 e P.IVA_2
Registro Generale n. 13913, ipoteca Registro Particolare n. 1351 e Registro Generale n. 8395, ipoteca pagina 1 di 8 Registro Particolare n. 1117 e Registro Generale n. 6227 e ipoteca Registro Particolare n. 1613 e Registro Generale n. 8489 iscritte sull'unità immobiliare sita nel Comune di Arzachena – Località Cala del Faro e censita al N.C.E.U. con foglio 5, part. 1321 sub 25 (già part. 1247 sub. 2), fissando il termine per l'esecuzione e la penale per l'eventuale ritardo ex art. 614 bis cpc nella misura di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo o nel diverso importo ritenuto congruo dal Giudice;
in via subordinata: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa ordinare al Conservatore dei Registri Pubblici Immobiliari Competente di procedere alla cancellazione dell'ipoteca Registro Particolare n. 2238 e Registro Generale n. 13913, ipoteca Registro Particolare n. 1351 e Registro Generale n. 8395, ipoteca Registro Particolare n. 1117 e Registro Generale n. 6227 e ipoteca Registro Particolare n. 1613 e Registro Generale n. 8489 iscritte sull'unità immobiliare sita nel Comune di Arzachena – Località Cala del Faro e censita al N.C.E.U. con foglio 5, part. 1321 sub 25 (già part. 1247 sub. 2), con esonera da ogni responsabilità”.
Non si sono costituite le parti convenute.
Il 15 maggio 2024 ha spiegato atto di intervento volontario la (successore a Controparte_3 titolo particolare nel diritto di credito della ora incorporata Controparte_8 nella ) tramite la propria mandataria speciale Controparte_2 [...]
, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa forza di procura per atto Controparte_4 Persona_1
a rogito Dott. , Notaio in Mestre, Rep. 44415 Racc. 16818 del 5/8/2022 instando: Persona_2
IN VIA PRELIMINARE
• dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_2 accertata incidentalmente la cessione a titolo particolare a
• dei rapporti di credito originati da Controparte_3 Controparte_8 di cui sopra;
[...]
NEL MERITO
• accertare che l'eccepita prescrizione decennale del credito di cui è titolare Controparte_3 garantito dall'ipoteca giudiziale iscritta da di cui è Controparte_8 chiesta la cancellazione, non è maturata per il concomitante effetto di plurimi validi atti interruttivi, a effetto sospensivo continuato perdurato sino al 20/12/2018, data di iscrizione al registro imprese del decreto di chiusura del debitore principale
[...]
ai sensi del combinato disposto degli artt.1310, 1° Controparte_9 comma, 2943, 2945 e 2953 c.c..
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2024 il g.i. ha:
− separato le cause in confronto della Controparte_10 nonché dalla dichiarandone contestualmente l'estinzione ex art. 306
[...] CP_7
c.p.c. vista l'espressa rinuncia formulata tanto fuori udienza (il 29 maggio 2024) quanto all'udienza da parte del patrono attoreo;
− dichiarato la contumacia della nonché della Controparte_1 [...]
; Controparte_2
− preso atto dell'assenza di istanze di assegnazione dei termini di cui all'art. 281- duodecies comma quarto c.p.c;
− rinviato la causa all'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c.
A stretto giro la difesa dell'interventrice ha formulato istanza per:
pagina 2 di 8 − revocare o implementare correggendo l'ordinanza del 12/6/2024, con la quale la causa è stata rinviata all'udienza del 15/1/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale art.281sexies, 3° comma, c.p.c., concedendo alle parti il richiesto termine di cui all'art.281duodecies, 4° comma, c.p.c., per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
− in subordine, rimettere in termini l'esponente ai sensi dell'art.153, 2° comma, c.p.c., e per l'effetto ammettere la produzione documentale effettuata con il presente atto. Il g.i. ha rigettato l'istanza e dichiarato l'inammissibilità delle produzioni svolte il 14 giugno 2024 per i motivi di cui all'ordinanza del 15 agosto 2024. All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza e il g.i. ha trattenuto la causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
Il ricorso è infondato e va respinto.
In limine litis occorre “fare ordine” ed identificare in via soggettiva e oggettiva il thema decidenudm del presente giudizio vista la stringatezza della ricostruzione dei ricorrenti e il quasi inesistente supporto probatorio alle domande proposte.
In termini soggettivi attivi va dichiarato il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a Pt_2
non si comprende a quali fini abbia agito in giudizio. Il suo patrono non ha descritto né i
[...] rapporti sottostanti dai quali sono sorti i diversi crediti, poi, garantiti tramite ipoteche giudiziali. A ciò si aggiunge sul piano probatorio, la mera produzione di una ispezione ipotecaria per soggetto riferita al solo Si tratta, peraltro, dell'unico documento riguardante le ipoteche per cui è cause, Parte_1 tutte iscritte a carico di tale soggetto che, peraltro non danno neanche conto di quale siano i beni attinti dai gravami, né chi siano gli iscriventi creditori né quale il credito sottostante atteso che il ricorrente agisce per farne accertare la prescrizione. Nulla di tutto ciò.
Pertanto, va rigettata la domanda proposta da per totale carenza di prova. In virtù del Parte_2 principio acquisitivo della prova, le evidenze documentali dimesse dall'interventrice (docc. 15 e 17 fasc. ELIPSO) dimostrano che la seguente ipoteca
(in fra doc. 1 fasc. fu iscritta Pt_1
pagina 3 di 8 (infr a doc. 17 fasc. ELIPSO) così iscritta per soggetto
(infra doc. 17 fasc. ELIPSO).
In secondo luogo, e cascata, non vi è in atti alcuna nota di trascrizione o provvedimento giurisdizionale
(vista la tipologia di credito allegata in forma generica dal patrono ricorrente) che giustificasse ex ante la chiamata in causa di tutte le resistenti dell'odierno giudizio. La costituzione della interventrice ha
“sanato” il vuoto probatorio del ricorrente per quanto concerne il credito azionato in via giudiziale dalla allora (c.d. Banca Antonveneta), poi fusa nella odierna Controparte_8 convenuta Controparte_2
Di contro, non vi è alcuna prova soggettiva ed oggettiva rispetto a:
- la nonché la Controparte_10 CP_7 la cui rinuncia agli atti del patrono e conseguente estinzione parziale del giudizio “ha posto rimedio”;
- la di cui, appunto, non vi è la prova che sia una creditrice né che sia una Controparte_5 iscrivente dell'ipoteca indicata nel ricorso. Non giova ovviamente a tal fine la produzione delle PEC con cui lo stesso odierno patrono richiedeva in via stragiudiziale la cancellazione dei gravami alle varie banche in quanto missive generiche come il ricorso. Né la dichiarazione in udienza che il credito dipenderebbe dal decreto ingiuntivo del 03/07/2006 di cui non vi è prova documentale.
pagina 4 di 8 In terzo luogo, quindi, il Tribunale deve esaminare e rigettare, la domanda di accertamento dell'intervenuto prescrizione di “un credito” e la successiva estinzione del diritto a mantenere l'iscrizione ipotecaria ex art. 2878 n. 3) c.c. rispetto alla citata ipoteca della Controparte_8
4 luglio 2007, Reg. Generale n. 8489; Reg. Particolare n. 1613.
[...]
Essa origina da una fideiussione omnibus fino all'importo di € 600.000,00 (doc. 7 e 8 fasc. ELIPSO) che insieme ad altro soggetto, concesse in favore dell'istituto di credito a Parte_1 dell'apertura di due linee di credito (doc. 6 ) in favore della CERVI ARREDAMENTI S.p.A. CP_3 che aprì presso l'istituto di credito con contratto n.0001-743385 del 12/10/2005 (doc.9 fasc. ELIPSO), il conto ordinario per saldo debitore del c/c n.10013R (doc. 9 fasc. ). CP_3
Successivamente gli affidamenti furono revocati dalla Banca che ottenne, con decreto depositato il 22/2/2008, l'ammissione-allo stato passivo della società poi dichiarata fallita -del credito in via chirografaria per € 227.263,56. Da qui l'azione monitoria nei confronti dei due fideiussori, tra cui l'odierno ricorrente, e l'emissione del decreto immediatamente esecutivo n.252/2007 dell'11 giugno 2007 quale titolo giudiziale da cui è scaturita la citata ipoteca.
Orbene grazie alla costituzione in giudizio della interventrice appaiono chiare le seguenti circostanze:
• il credito oggetto dell'azione di accertamento dell'intervenuta prescrizione ha quale titolo una fideiussione omnibus contratta da in favore della società, poi fallita, CERVI Parte_1
ARREDAMENTI S.p.A. e, come tale, è un debito solidale;
• i fideiussori sono stati destinatari dell'arto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notificazione del decreto ingiuntivo nel luglio 2007;
• la debitrice principale è stata attinta da fallimento nel quale si insinuò l'allora creditrice il 5 settembre 2007 e che venne definitivo con decreto di chiusura il 20 dicembre 2018 (infra doc. 5 fasc. ). CP_3
E' sufficiente ricordare che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass. III, 19 aprile 2018, n.
9638).
Appare evidente che la creditrice possa profittare tanto dell'effetto interruttivo costituito dall'insinuazione al passivo rispetto al fallimento della debitrice principale quanto, soprattutto, dell'effetto sospensivo della prescrizione che permane per tutto il periodo di apertura della procedura concorsuale.
Tanto basta per respingere la domanda.
Il difetto di legittimazione della (quale successore a titolo particolare nel Controparte_3 diritto di credito controverso in capo alla (poi fusa nella Controparte_8
). Controparte_2 Si tratta di un'eccezione sollevata dai ricorrenti con riferimento alla mancata prova della cessione del credito rispetto al quale la parte è intervenuta perorando la propria qualità di successore a titolo particolare della poi incorporata. Nulla è stato eccepito rispetto al mandato conferito alla CP_8 [...]
per la costituzione in giudizio in nome e per conto della interventrice. Controparte_4
Va premesso che tale aspetto rileva unicamente ai fini delle spese di lite atteso che, anche qualora la interventrice non avesse dimostrato la propria qualità, la domanda attorea si palesa infondata come ampiamente illustrato sopra. Peraltro, i documenti prodotti nei termini di legge potrebbero comunque essere utilizzati in virtù del principio di acquisizione probatoria. Tale accertamento è servente pagina 5 di 8 unicamente a determinare se la abbia diritto alla rifusione delle spese Controparte_3 processuali assumendo quindi la qualità di parte vittoriosa nel processo.
Limitata la questione a tale ristretto ambito, possono richiamarsi alcuni principi pretori enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., III, Ord. 5 settembre 2019, n. 22151; cfr. già in precedenza Cass., 1, 17 marzo 2006, n. 5997, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Ora la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., VI- I, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. I, 2 marzo 2016, n. 4116).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Orbene ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione (infra Cass. III, Ord. 22 giugno 2023, n. 17944)
Visto il perimetro dell'odierno accertamento, il Tribunale non può certo ignorare la poderosa produzione documentale svolta dalla interventrice a supporto della propria titolarità attiva del rapporto creditorio e della relativa garanzia ipotecaria quale succeditrice della Controparte_8
Nello specifico:
[...]
documentazione contrattuale da cui originò il credito
• richiesta dell'8/10/2004, contratto del 12/11/2004, data certa 15/11/2004, di concessione di due linee di credito da fasc. . - doc.6 fasc. ELIPSO); CP_3
pagina 6 di 8 • atti del 13/10/2004, data certa 14/10/2004, con cui la medesima Banca aveva ottenuto il rilascio di fideiussioni omnibus (docc.
7-8 fasc. ELIPSO);
• contratto n.0001-743385 del 12/10/2005, dipendenza n.01218 di Saronno, di apertura del conto ordinario (doc.9 fasc. ELIPSO);
• racc.a.r. del 13/5/2006 di revoca dei fidi, comunicata anche ai garanti per fideiussione (doc.10 fasc. ELIPSO)
− documentazione processuale con cui la Banca cedente agì per il recupero coattivo del credito verso il debitore principale:
• domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento in data 5/9/2007 (doc.11 fasc. ELIPSO);
• proposta di esclusione del credito con progetto di stato passivo (doc.12 fasc. ELIPSO),
• osservazioni presentate in data 11/10/2007 (doc.13 fasc. ELIPSO),
• decreto del 22/2/2008 di ammissione del credito in via chirografaria per € 227.263,56 (doc.14 fasc. ELIPSO).
Tanto risulta sufficiente allo scopo dovendosi, comunque prendere atto di due ulteriori circostanze;
✓ il credito oggetto di cessione era quello principale della Cervi Arredamenti s.p.a., non direttamente quello solidale dei fideiussori tra cui il ricorrente;
✓ il ricorrente non avesse provato in giudizio né un credito né un'asserita iscrizione ipotecaria eseguita dalla che, invece, è stata citata Controparte_2 nell'odierno procedimento nonostante, comunque, la pubblicazione dell'avviso nella G.U.- già del 2007 –della cessione del credito alla odierna interventrice.
Va affermata la qualità di cessionaria del credito e, soprattutto, della garanzia ipotecaria per cui è causa della e l'assenza di tale qualità in capo alla Controparte_3 Controparte_2
(ovviamente nulla c'entra l'evocato istituto della estromissione non vertendosi in
[...] materia di successione nel processo ex art. 111 c.p.c. visto l'antergazione allo stesso della cessione del diritto).
Va rigettata ogni altra eccezione nel merito o istanza istruttoria.
Le spese di lite sostenuta dalla interventrice vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate (tenendo conto del valore indeterminato medio, dei valori medi per le fasi introduttive e studio, dei minimi per la decisoria, senza riconoscimento di quella istruttoria) in € 5.333,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta la domanda proposta da per difetto di titolarità attiva del rapporto;
Parte_2
• rigetta la domanda proposta da tanto in confronto della Parte_1 [...] che della Controparte_2 Controparte_5
• accerta la qualità della (come rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_3
) di cessionaria del credito della Controparte_4 Controparte_8
;
[...]
• condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_2
(come rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_3 Controparte_4
pagina 7 di 8 ) liquidate in € 5.333,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e CP_8
C.P.A..
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARINO VITTORIO e Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv.
ACCARINO VITTORIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI
(C.F. , in persona della mandataria speciale Controparte_3 P.IVA_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. BRAGATO GIORGIO GIUSEPPE elettivamente Controparte_4 domiciliato in presso il difensore avv. BRAGATO GIORGIO GIUSEPPE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. in confronto Parte_1 Parte_2 della e della Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...] er sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa ordinare al CP_5
(C.F. , alla ( ),alla società
[...] P.IVA_1 Controparte_6 PartitaIVA_4
(C.F. ), e alla CP_7 P.IVA_5 Controparte_2 (C.F. ) di procedere alla cancellazione dell'ipoteca Registro Particolare n. 2238 e P.IVA_2
Registro Generale n. 13913, ipoteca Registro Particolare n. 1351 e Registro Generale n. 8395, ipoteca pagina 1 di 8 Registro Particolare n. 1117 e Registro Generale n. 6227 e ipoteca Registro Particolare n. 1613 e Registro Generale n. 8489 iscritte sull'unità immobiliare sita nel Comune di Arzachena – Località Cala del Faro e censita al N.C.E.U. con foglio 5, part. 1321 sub 25 (già part. 1247 sub. 2), fissando il termine per l'esecuzione e la penale per l'eventuale ritardo ex art. 614 bis cpc nella misura di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo o nel diverso importo ritenuto congruo dal Giudice;
in via subordinata: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa ordinare al Conservatore dei Registri Pubblici Immobiliari Competente di procedere alla cancellazione dell'ipoteca Registro Particolare n. 2238 e Registro Generale n. 13913, ipoteca Registro Particolare n. 1351 e Registro Generale n. 8395, ipoteca Registro Particolare n. 1117 e Registro Generale n. 6227 e ipoteca Registro Particolare n. 1613 e Registro Generale n. 8489 iscritte sull'unità immobiliare sita nel Comune di Arzachena – Località Cala del Faro e censita al N.C.E.U. con foglio 5, part. 1321 sub 25 (già part. 1247 sub. 2), con esonera da ogni responsabilità”.
Non si sono costituite le parti convenute.
Il 15 maggio 2024 ha spiegato atto di intervento volontario la (successore a Controparte_3 titolo particolare nel diritto di credito della ora incorporata Controparte_8 nella ) tramite la propria mandataria speciale Controparte_2 [...]
, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa forza di procura per atto Controparte_4 Persona_1
a rogito Dott. , Notaio in Mestre, Rep. 44415 Racc. 16818 del 5/8/2022 instando: Persona_2
IN VIA PRELIMINARE
• dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_2 accertata incidentalmente la cessione a titolo particolare a
• dei rapporti di credito originati da Controparte_3 Controparte_8 di cui sopra;
[...]
NEL MERITO
• accertare che l'eccepita prescrizione decennale del credito di cui è titolare Controparte_3 garantito dall'ipoteca giudiziale iscritta da di cui è Controparte_8 chiesta la cancellazione, non è maturata per il concomitante effetto di plurimi validi atti interruttivi, a effetto sospensivo continuato perdurato sino al 20/12/2018, data di iscrizione al registro imprese del decreto di chiusura del debitore principale
[...]
ai sensi del combinato disposto degli artt.1310, 1° Controparte_9 comma, 2943, 2945 e 2953 c.c..
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2024 il g.i. ha:
− separato le cause in confronto della Controparte_10 nonché dalla dichiarandone contestualmente l'estinzione ex art. 306
[...] CP_7
c.p.c. vista l'espressa rinuncia formulata tanto fuori udienza (il 29 maggio 2024) quanto all'udienza da parte del patrono attoreo;
− dichiarato la contumacia della nonché della Controparte_1 [...]
; Controparte_2
− preso atto dell'assenza di istanze di assegnazione dei termini di cui all'art. 281- duodecies comma quarto c.p.c;
− rinviato la causa all'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c.
A stretto giro la difesa dell'interventrice ha formulato istanza per:
pagina 2 di 8 − revocare o implementare correggendo l'ordinanza del 12/6/2024, con la quale la causa è stata rinviata all'udienza del 15/1/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale art.281sexies, 3° comma, c.p.c., concedendo alle parti il richiesto termine di cui all'art.281duodecies, 4° comma, c.p.c., per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
− in subordine, rimettere in termini l'esponente ai sensi dell'art.153, 2° comma, c.p.c., e per l'effetto ammettere la produzione documentale effettuata con il presente atto. Il g.i. ha rigettato l'istanza e dichiarato l'inammissibilità delle produzioni svolte il 14 giugno 2024 per i motivi di cui all'ordinanza del 15 agosto 2024. All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza e il g.i. ha trattenuto la causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
Il ricorso è infondato e va respinto.
In limine litis occorre “fare ordine” ed identificare in via soggettiva e oggettiva il thema decidenudm del presente giudizio vista la stringatezza della ricostruzione dei ricorrenti e il quasi inesistente supporto probatorio alle domande proposte.
In termini soggettivi attivi va dichiarato il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a Pt_2
non si comprende a quali fini abbia agito in giudizio. Il suo patrono non ha descritto né i
[...] rapporti sottostanti dai quali sono sorti i diversi crediti, poi, garantiti tramite ipoteche giudiziali. A ciò si aggiunge sul piano probatorio, la mera produzione di una ispezione ipotecaria per soggetto riferita al solo Si tratta, peraltro, dell'unico documento riguardante le ipoteche per cui è cause, Parte_1 tutte iscritte a carico di tale soggetto che, peraltro non danno neanche conto di quale siano i beni attinti dai gravami, né chi siano gli iscriventi creditori né quale il credito sottostante atteso che il ricorrente agisce per farne accertare la prescrizione. Nulla di tutto ciò.
Pertanto, va rigettata la domanda proposta da per totale carenza di prova. In virtù del Parte_2 principio acquisitivo della prova, le evidenze documentali dimesse dall'interventrice (docc. 15 e 17 fasc. ELIPSO) dimostrano che la seguente ipoteca
(in fra doc. 1 fasc. fu iscritta Pt_1
pagina 3 di 8 (infr a doc. 17 fasc. ELIPSO) così iscritta per soggetto
(infra doc. 17 fasc. ELIPSO).
In secondo luogo, e cascata, non vi è in atti alcuna nota di trascrizione o provvedimento giurisdizionale
(vista la tipologia di credito allegata in forma generica dal patrono ricorrente) che giustificasse ex ante la chiamata in causa di tutte le resistenti dell'odierno giudizio. La costituzione della interventrice ha
“sanato” il vuoto probatorio del ricorrente per quanto concerne il credito azionato in via giudiziale dalla allora (c.d. Banca Antonveneta), poi fusa nella odierna Controparte_8 convenuta Controparte_2
Di contro, non vi è alcuna prova soggettiva ed oggettiva rispetto a:
- la nonché la Controparte_10 CP_7 la cui rinuncia agli atti del patrono e conseguente estinzione parziale del giudizio “ha posto rimedio”;
- la di cui, appunto, non vi è la prova che sia una creditrice né che sia una Controparte_5 iscrivente dell'ipoteca indicata nel ricorso. Non giova ovviamente a tal fine la produzione delle PEC con cui lo stesso odierno patrono richiedeva in via stragiudiziale la cancellazione dei gravami alle varie banche in quanto missive generiche come il ricorso. Né la dichiarazione in udienza che il credito dipenderebbe dal decreto ingiuntivo del 03/07/2006 di cui non vi è prova documentale.
pagina 4 di 8 In terzo luogo, quindi, il Tribunale deve esaminare e rigettare, la domanda di accertamento dell'intervenuto prescrizione di “un credito” e la successiva estinzione del diritto a mantenere l'iscrizione ipotecaria ex art. 2878 n. 3) c.c. rispetto alla citata ipoteca della Controparte_8
4 luglio 2007, Reg. Generale n. 8489; Reg. Particolare n. 1613.
[...]
Essa origina da una fideiussione omnibus fino all'importo di € 600.000,00 (doc. 7 e 8 fasc. ELIPSO) che insieme ad altro soggetto, concesse in favore dell'istituto di credito a Parte_1 dell'apertura di due linee di credito (doc. 6 ) in favore della CERVI ARREDAMENTI S.p.A. CP_3 che aprì presso l'istituto di credito con contratto n.0001-743385 del 12/10/2005 (doc.9 fasc. ELIPSO), il conto ordinario per saldo debitore del c/c n.10013R (doc. 9 fasc. ). CP_3
Successivamente gli affidamenti furono revocati dalla Banca che ottenne, con decreto depositato il 22/2/2008, l'ammissione-allo stato passivo della società poi dichiarata fallita -del credito in via chirografaria per € 227.263,56. Da qui l'azione monitoria nei confronti dei due fideiussori, tra cui l'odierno ricorrente, e l'emissione del decreto immediatamente esecutivo n.252/2007 dell'11 giugno 2007 quale titolo giudiziale da cui è scaturita la citata ipoteca.
Orbene grazie alla costituzione in giudizio della interventrice appaiono chiare le seguenti circostanze:
• il credito oggetto dell'azione di accertamento dell'intervenuta prescrizione ha quale titolo una fideiussione omnibus contratta da in favore della società, poi fallita, CERVI Parte_1
ARREDAMENTI S.p.A. e, come tale, è un debito solidale;
• i fideiussori sono stati destinatari dell'arto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notificazione del decreto ingiuntivo nel luglio 2007;
• la debitrice principale è stata attinta da fallimento nel quale si insinuò l'allora creditrice il 5 settembre 2007 e che venne definitivo con decreto di chiusura il 20 dicembre 2018 (infra doc. 5 fasc. ). CP_3
E' sufficiente ricordare che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass. III, 19 aprile 2018, n.
9638).
Appare evidente che la creditrice possa profittare tanto dell'effetto interruttivo costituito dall'insinuazione al passivo rispetto al fallimento della debitrice principale quanto, soprattutto, dell'effetto sospensivo della prescrizione che permane per tutto il periodo di apertura della procedura concorsuale.
Tanto basta per respingere la domanda.
Il difetto di legittimazione della (quale successore a titolo particolare nel Controparte_3 diritto di credito controverso in capo alla (poi fusa nella Controparte_8
). Controparte_2 Si tratta di un'eccezione sollevata dai ricorrenti con riferimento alla mancata prova della cessione del credito rispetto al quale la parte è intervenuta perorando la propria qualità di successore a titolo particolare della poi incorporata. Nulla è stato eccepito rispetto al mandato conferito alla CP_8 [...]
per la costituzione in giudizio in nome e per conto della interventrice. Controparte_4
Va premesso che tale aspetto rileva unicamente ai fini delle spese di lite atteso che, anche qualora la interventrice non avesse dimostrato la propria qualità, la domanda attorea si palesa infondata come ampiamente illustrato sopra. Peraltro, i documenti prodotti nei termini di legge potrebbero comunque essere utilizzati in virtù del principio di acquisizione probatoria. Tale accertamento è servente pagina 5 di 8 unicamente a determinare se la abbia diritto alla rifusione delle spese Controparte_3 processuali assumendo quindi la qualità di parte vittoriosa nel processo.
Limitata la questione a tale ristretto ambito, possono richiamarsi alcuni principi pretori enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., III, Ord. 5 settembre 2019, n. 22151; cfr. già in precedenza Cass., 1, 17 marzo 2006, n. 5997, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Ora la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., VI- I, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. I, 2 marzo 2016, n. 4116).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Orbene ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione (infra Cass. III, Ord. 22 giugno 2023, n. 17944)
Visto il perimetro dell'odierno accertamento, il Tribunale non può certo ignorare la poderosa produzione documentale svolta dalla interventrice a supporto della propria titolarità attiva del rapporto creditorio e della relativa garanzia ipotecaria quale succeditrice della Controparte_8
Nello specifico:
[...]
documentazione contrattuale da cui originò il credito
• richiesta dell'8/10/2004, contratto del 12/11/2004, data certa 15/11/2004, di concessione di due linee di credito da fasc. . - doc.6 fasc. ELIPSO); CP_3
pagina 6 di 8 • atti del 13/10/2004, data certa 14/10/2004, con cui la medesima Banca aveva ottenuto il rilascio di fideiussioni omnibus (docc.
7-8 fasc. ELIPSO);
• contratto n.0001-743385 del 12/10/2005, dipendenza n.01218 di Saronno, di apertura del conto ordinario (doc.9 fasc. ELIPSO);
• racc.a.r. del 13/5/2006 di revoca dei fidi, comunicata anche ai garanti per fideiussione (doc.10 fasc. ELIPSO)
− documentazione processuale con cui la Banca cedente agì per il recupero coattivo del credito verso il debitore principale:
• domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento in data 5/9/2007 (doc.11 fasc. ELIPSO);
• proposta di esclusione del credito con progetto di stato passivo (doc.12 fasc. ELIPSO),
• osservazioni presentate in data 11/10/2007 (doc.13 fasc. ELIPSO),
• decreto del 22/2/2008 di ammissione del credito in via chirografaria per € 227.263,56 (doc.14 fasc. ELIPSO).
Tanto risulta sufficiente allo scopo dovendosi, comunque prendere atto di due ulteriori circostanze;
✓ il credito oggetto di cessione era quello principale della Cervi Arredamenti s.p.a., non direttamente quello solidale dei fideiussori tra cui il ricorrente;
✓ il ricorrente non avesse provato in giudizio né un credito né un'asserita iscrizione ipotecaria eseguita dalla che, invece, è stata citata Controparte_2 nell'odierno procedimento nonostante, comunque, la pubblicazione dell'avviso nella G.U.- già del 2007 –della cessione del credito alla odierna interventrice.
Va affermata la qualità di cessionaria del credito e, soprattutto, della garanzia ipotecaria per cui è causa della e l'assenza di tale qualità in capo alla Controparte_3 Controparte_2
(ovviamente nulla c'entra l'evocato istituto della estromissione non vertendosi in
[...] materia di successione nel processo ex art. 111 c.p.c. visto l'antergazione allo stesso della cessione del diritto).
Va rigettata ogni altra eccezione nel merito o istanza istruttoria.
Le spese di lite sostenuta dalla interventrice vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate (tenendo conto del valore indeterminato medio, dei valori medi per le fasi introduttive e studio, dei minimi per la decisoria, senza riconoscimento di quella istruttoria) in € 5.333,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta la domanda proposta da per difetto di titolarità attiva del rapporto;
Parte_2
• rigetta la domanda proposta da tanto in confronto della Parte_1 [...] che della Controparte_2 Controparte_5
• accerta la qualità della (come rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_3
) di cessionaria del credito della Controparte_4 Controparte_8
;
[...]
• condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_2
(come rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_3 Controparte_4
pagina 7 di 8 ) liquidate in € 5.333,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e CP_8
C.P.A..
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 8 di 8