TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15865 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53187 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53187 / 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
GI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Buccari n.3, con sede operativa in Roma, via della Giuliana n. 6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
UN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via degli Scialoja n.18, giusta procura speciale in atti:
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte all'udienza del 20.10.2025, come da relativo verbale:"chiedono la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, specificando che l'accordo riguarda solo la separazione, non avendo allo stato raggiunto un accordo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 dopo aver premesso che dalla Parte_1 convivenza con in data 21.03.2006 è nato a [...] il figlio , successivamente Controparte_1 Per_1
1 riconosciuto dal padre;
che in data 4.10.2008 le parti avevano contratto matrimonio concordatario in
Cerveteri in regime di separazione dei beni e che in data 20.07.2010 era nata a [...] la figlia Per_2 ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al resistente, alle condizioni indicate in ricorso, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pure indicate in ricorso.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha aderito alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della separazione personale, con rigetto della domanda attorea di addebito e alle diverse condizioni indicate in comparsa di riposta, nonché, decorsi i termini di legge, alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato di essere convinta a procedere alla separazione e la parte resistente ne ha preso atto;
inoltre entrambe le parti, personalmente e con i rispettivi difensori, hanno dedotto di aver trovato un accordo per la separazione alle condizioni del seguente tenore: “Entrambe le parti e i rispettivi difensori dichiarano di aver raggiunto un accordo per cui , minorenne viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 presso la madre, con diritto per il padre di vedere la stessa in accordo con la ragazza previo congruo avviso alla madre, ed in ogni caso a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica dopo cena alle 21,30 quando la riporterà a casa, salvo diverso accordo tra le parti. Durante le festività Natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. La minore passerà anche due settimane consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31.5 di ogni anno. Il padre si obbliga a corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento di entrambi i figli, convivendo con la stessa anche il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 1300,00 ( 650,00 per ciascun figlio) da versare entro il 5 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della ricorrente conosciuto dal resistente, salvo rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre
2025, perché la ricorrente si trasferirà con i figli in una nuova abitazione entro novembre 2025.
Entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Roma del 2014. Entrambe le parti concordano che la ricorrente asporterà dalla casa familiare, in una data che concorderanno, gli effetti personali suoi e dei figli, oltre a tre cassetti contenitori sotto il letto dei ragazzi, la scrivania della figlia, uno stand appendiabiti ed una libreria bianca in fondo al letto dei ragazzi. L'assegno unico sarà corrisposto per l'intero, sia per la minore che per il maggiorenne, dalla ricorrente. Con compensazione delle spese di lite".
Il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenute le condizioni
2 concordate dalle parti conforme all'interesse della minore, ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c. in via temporanea ed urgente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori alle condizioni concordate dalle parti;
ha disposto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli (la figlia minorenne e il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente) alle condizioni riportate dalle parti sia per l'assegno mensile che per le spese straordinarie, e ha preso atto delle ulteriori condizioni delle parti, con assegno unico da corrispondere alla ricorrente;
ha, poi, invitato le parti a discutere la causa e le parti hanno precisato congiuntamente come indicato in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Tribunale ritiene la domanda di separazione personale tra le parti meritevole di accoglimento.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cerveteri agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Cerveteri in data 4.10.2008, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 103, parte II, serie A, anno 2008.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e quanto allegato dalle parti dimostra la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c..
2. LE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse dei figli, anche alla stregua della documentazione economica in atti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 53187 del 2024 così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cerveteri il 4.10.2008, alle condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 103, parte II, serie A, anno 2008).
3. Spese alla sentenza definitiva.
3 4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerveteri per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53187 / 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
GI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Buccari n.3, con sede operativa in Roma, via della Giuliana n. 6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
UN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via degli Scialoja n.18, giusta procura speciale in atti:
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte all'udienza del 20.10.2025, come da relativo verbale:"chiedono la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, specificando che l'accordo riguarda solo la separazione, non avendo allo stato raggiunto un accordo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 dopo aver premesso che dalla Parte_1 convivenza con in data 21.03.2006 è nato a [...] il figlio , successivamente Controparte_1 Per_1
1 riconosciuto dal padre;
che in data 4.10.2008 le parti avevano contratto matrimonio concordatario in
Cerveteri in regime di separazione dei beni e che in data 20.07.2010 era nata a [...] la figlia Per_2 ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al resistente, alle condizioni indicate in ricorso, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pure indicate in ricorso.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha aderito alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della separazione personale, con rigetto della domanda attorea di addebito e alle diverse condizioni indicate in comparsa di riposta, nonché, decorsi i termini di legge, alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato di essere convinta a procedere alla separazione e la parte resistente ne ha preso atto;
inoltre entrambe le parti, personalmente e con i rispettivi difensori, hanno dedotto di aver trovato un accordo per la separazione alle condizioni del seguente tenore: “Entrambe le parti e i rispettivi difensori dichiarano di aver raggiunto un accordo per cui , minorenne viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 presso la madre, con diritto per il padre di vedere la stessa in accordo con la ragazza previo congruo avviso alla madre, ed in ogni caso a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica dopo cena alle 21,30 quando la riporterà a casa, salvo diverso accordo tra le parti. Durante le festività Natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. La minore passerà anche due settimane consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31.5 di ogni anno. Il padre si obbliga a corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento di entrambi i figli, convivendo con la stessa anche il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 1300,00 ( 650,00 per ciascun figlio) da versare entro il 5 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della ricorrente conosciuto dal resistente, salvo rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre
2025, perché la ricorrente si trasferirà con i figli in una nuova abitazione entro novembre 2025.
Entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Roma del 2014. Entrambe le parti concordano che la ricorrente asporterà dalla casa familiare, in una data che concorderanno, gli effetti personali suoi e dei figli, oltre a tre cassetti contenitori sotto il letto dei ragazzi, la scrivania della figlia, uno stand appendiabiti ed una libreria bianca in fondo al letto dei ragazzi. L'assegno unico sarà corrisposto per l'intero, sia per la minore che per il maggiorenne, dalla ricorrente. Con compensazione delle spese di lite".
Il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenute le condizioni
2 concordate dalle parti conforme all'interesse della minore, ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c. in via temporanea ed urgente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori alle condizioni concordate dalle parti;
ha disposto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli (la figlia minorenne e il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente) alle condizioni riportate dalle parti sia per l'assegno mensile che per le spese straordinarie, e ha preso atto delle ulteriori condizioni delle parti, con assegno unico da corrispondere alla ricorrente;
ha, poi, invitato le parti a discutere la causa e le parti hanno precisato congiuntamente come indicato in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Tribunale ritiene la domanda di separazione personale tra le parti meritevole di accoglimento.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cerveteri agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Cerveteri in data 4.10.2008, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 103, parte II, serie A, anno 2008.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e quanto allegato dalle parti dimostra la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c..
2. LE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse dei figli, anche alla stregua della documentazione economica in atti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 53187 del 2024 così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cerveteri il 4.10.2008, alle condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 103, parte II, serie A, anno 2008).
3. Spese alla sentenza definitiva.
3 4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerveteri per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4