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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice IR CH pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2025 promossa da:
(C.F. , in qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1
KHARIAN CURRENCY EXCHANGE DI SA ER (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. dott. PERATHONER CHRISTIAN, con studio in 39100 Bolzano
(BZ), Via L. da Vinci n. 1/E, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
Controparte_1
, (C.F.
[...] Controparte_2
); in persona del direttore pro tempore, corrente in 39100 Bolzano (BZ), P.zza P.IVA_2
Tribunale n. 2, pec.: costituito a mezzo dei propri funzionari Email_1 [...]
, e;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
RESISTENTE OPPOSTO in punto: ricorso avverso il decreto n. 844512/A/BZ del Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di
Bolzano datato e notificato il 06.03.2025; emessa ai sensi dell'art. 429 cpc a seguito di discussione orale in sede di udienza del 18.12.2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente- opponente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa la sospensione in via immediata dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, così provvedere:
1. in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa,
pagina 1 di 12 l'illegittimità del decreto n. 844512/A/BZ del Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Bolzano datato e notificato il 06.03.2025 (doc. n. 1), il verbale di contestazione n. 002/VI116/2023/GdF di data 31.01.2023 della Guardia di Finanza di Thiene, ed ogni atto prodromico, infraprocedimentale, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato e conseguentemente annullarli;
2. in via subordinata: previa applicazione del principio di cumulo giuridico ridurre le sanzioni di cui al decreto n. 844512/A/BZ del Direttore dell'Ufficio
Antiriciclaggio di Bolzano datato e notificato il 06.03.2025 a quanto di giustizia;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CAP ed IVA.” di parte resistente – opposta: “si conferma la richiesta di rigetto del ricorso de quo, respingendo il medesimo in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermando la piena validità e legittimità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, nel convalidarlo rispetto al refuso con indicazione della norma sanzionatoria applicata di cui all'art. 63, comma 1 ed 1-ter , accertando l'obbligo del ricorrente ad adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. L'opponente con il ricorso introduttivo del presente giudizio si oppone al decreto a lui notificato, in qualità di titolare di impresa individuale, emesso dalla Controparte_2
, n. 844512/A/BZ, con il quale veniva ritenuta sussistente la violazione dell'art.
[...]
49, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, per aver superato in varie occasioni il limite di rimessa di denaro contante (c.d. money transfer), in maniera frazionata, con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 ai sensi dell'art. 61 (recte: 63), comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90.
L'opponente fa valere si seguenti motivi di opposizione: 1) La sua mancata audizione, nonostante abbia avanzato una richiesta in tal senso;
2) Il non corretto computo del termine di 7 giorni previsto dal D.Lgs. n. 231/07; 3) L'impossibilità di effettuare più pagamenti sopra soglia nei sette giorni con lo stesso istituto bancario;
4) L'insussistenza della responsabilità, come contestata, di chi effettua l'attività di rimessa in denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies 1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
5) La mancata, nonostante pagina 2 di 12 dovuta, applicabilità del cumulo giuridico ai fatti di cui di controverte.
1.2. L'opposto si è costituito a mezzo dei propri funzionari, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
1.3. Nel corso del giudizio l'efficacia esecutiva del decreto di ingiunzione opposta risulta essere stata cautelarmente sospesa.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che, come rilevato d'ufficio in corso di causa, tenuto conto del tenore del verbale di contestazione d.d. 31.1.2023, depositato ed impugnato dalla stessa parte opponente (v. doc. 2 della parte opponente), il riferimento contenuto nel decreto qui opposto (v. doc. 1 della parte opponente), alla norma sanzionatoria di cui all'art. 61, comma 1 del d. lgs. n. 231/2007 deve ritenersi un mero errore materiale, facendo il verbale di contestazione correttamente riferimento alla norma sanzionatoria di cui all'art. 63 comma 1 (e comma 1ter) del citato decreto legislativo.
2.2. A riguardo va rilevato come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare quanto segue: “In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.
19906/2009; v. inoltre anche Cass. n. 1412/2007: “Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass.
11475/2003; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza”.).
2.3. Essendo all'opponente stato notificato anche il verbale di contestazione, da lui stesso pagina 3 di 12 depositato (cfr. doc. 2 dell'opponente) — con riguardo al quale ha depositato memoria difensiva
(v. doc. 3 di parte opponente) e al quale l'ordinanza - ingiunzione impugnata fa espresso riferimento – ed evincendosi dello stesso verbale che la norma sanzionatoria sia, in realtà, l'art. 63 (e non l'art. 61) del d.lgs. n. 231/2007, deve ritenersi irrilevante il mero errore materiale nel quale è incorsa l'opposta, avendo l'opponente potuto accorgersene utilizzando l'ordinaria diligenza.
2.4. Ciò posto, i motivi di opposizione sono tutti infondati per le seguenti ragioni.
2.5. Per quanto riguarda il primo motivo, attinente alla mancata audizione dell'opponente, va tenuto conto di quanto dedotto e prodotto dal Ministero opposto in sede di sua costituzione, risultando che l'opponente abbia prodotto memoria difensiva con richiesta di “essere sentito a chiarimenti” soltanto in data 18.04.2023, quindi oltre il termine previsto di trenta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (cfr. doc. 1 della opposta), avvenuta in data
31.01.2023; ciononostante parte opposta ha dato riscontro a tale missiva in data10.08.2023 (v. doc. 2 della parte opposta), nella quale ha osservato: “In merito alla richiesta di audizione inoltrata alla scrivente preme, infine, rappresentare che la stessa è utile ai fini della esposizione di ulteriori elementi non già evidenziati nelle memorie difensive, le quali saranno debitamente prese in considerazioni e, pertanto, alla luce di quanto appena esposto, si ravvisa come, ove non venga confermato l'intendimento da parte della S.V., possa ritenersi esaustivo quanto già in atti.”.
Non avendo parte opponente di seguito insistito nell'audizione per sua propria volontà, la relativa doglianza è infondata già per tale ragione.
2.6. Anche a voler prescindere da ciò, è ormai pacifico in giurisprudenza, che l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione è il rapporto e non l'atto, per cui il motivo di opposizione appare già inammissibile, laddove parte opponente non espone, se e come la sua audizione, se fosse avvenuta, avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento qui impugnato (cfr. da ultima sentenza Cass. n.29315/2024).
2.7. Anche la più recente e condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto, infatti, che
“secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C., la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione pagina 4 di 12 dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (tra le altre, cfr. Cass. civ., Sezioni Unite n. 1786/2010 che ha superato l'indirizzo contrario spostato dalla sentenza n. 13505/2004 citata dall'opponente a sostegno della sua tesi, nonchè, successivamente, Cass. civ., n. 9251/2010, n. 11300/2018, ordinanza n. 21146/2019”, cfr. sentenza Tribunale di Novara n. 629/2024).
2.8. I rilievi dell'opponente, di cui ai punti 2 e 3 della sua opposizione risultano poi già superati, quindi: non pertinenti, in quanto in realtà risultano essere stati accolti in sede di ordinanza- ingiunzione qui impugnata (cfr. doc. 1 dell'opponente, laddove si legge: “In tale quadro, anche nel voler accogliere la richiesta, contenuta nelle deduzioni difensive dell'Avv. Perathoner
Christian, di escludere dal computo dei trasferimenti illeciti di 21 casi effettuati contando i sette giorni di intervallo previsti dalla legge dal giorno successivo del primo trasferimento e non dal giorno stesso, nonché non procedendo neppure a considerare le 20 transizioni effettuate nel corso della stessa giornata con lo stesso istituto di pagamento, perché probabilmente stornate per errori di trasmissione del sistema informatico del circuito money transfer utilizzato, permangono, comunque, 144 trasferimenti illeciti di denaro per un totale complessivo di
250.529,59 Euro, i quali documentano una ripetitiva e consistente violazione in materia di antiriciclaggio ai sensi dell'art. 49, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre
2007.”).
2.9. L'impresa opponente, con il suo quarto motivo di opposizione, mette poi in dubbio che— pur svolgendo attività di rimessa in denaro in qualità di “agente” per conto di intermediari— sarebbe obbligata, come gli intermediari stessi, a tenere un archivio di tutte le operazioni effettuati dai clienti, ad eseguire l'adeguata verifica della clientela, ad effettuare le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico, ad inviare i dati aggregati e a segnalare le operazioni sospette, ritenendo che gli agenti non siano destinatari diretti degli obblighi antiriciclaggio, in quanto dovrebbero solo effettuare l'adeguata verifica della clientela, a prescindere dall'importo dell'operazione, e trasmettere all'intermediario i dati necessari alla registrazione, segnalando eventuali operazioni sospette agli intermediari;
secondo l'opponente, i suoi obblighi si limiterebbero a quelli di controllare i documenti di chi effettua l'operazione ed inviare i dati all'intermediario, segnalando, quando ne vengono a conoscenza, eventuali operazioni sospette, o sopra soglia e nulla di diverso sarebbe previsto dalla normativa in vigore, né sarebbe materialmente possibile.
pagina 5 di 12 2.10. Parte opponente non mette quindi in dubbio che nelle operazioni a lui contestate, si tratti di operazioni frazionate ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. v) d.lgs. n. 231/2007 e neanche contesta che si tratti di operazioni che superino la soglia di cui all'art. 49 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, ma ritiene tale norma, in sostanza, ad essa (soggettivamente) non applicabile.
2.11. A riguardo va ricordato che l'art. 49 citato, nel limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore, stabilisce, al comma 1, che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche,
[...]
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano Controparte_6 servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il secondo comma prevede poi, che, per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385)), la soglia è di 1.000 euro.
2.12. Ciò posto, in base ad una interpretazione sistematica della normativa in esame, la tesi del ricorrente non può essere condivisa.
2.13. In primo luogo, gli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 231/2007 prevedono a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti determinati obblighi, statuendo, il primo, quale “Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti', che “1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno: a)
l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto pagina 6 di 12 adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a); d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a); e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).
3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell'articolo
62, comma 1. 4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.”, mentre l'art. 44 cit. prevede: “1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera nn): a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione pagina 7 di 12 centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale;
in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione; b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a); c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente: a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;
b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.”
2.14. Il verbale di contestazione che ha preceduto il decreto qui opposto (cfr. docc. 1 e 2
pagina 8 di 12 dell'opponente), fa poi riferimento espresso agli obblighi degli istituti che effettuano rimesse di denaro, di bloccare automaticamente le operazioni anomale, come previsto dal provvedimento della Banca d'Italia d.d. 26.3.2019; infatti, lo stesso provvedimento, recante “disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio di finanziamento del terrorismo” prevede alla parte quinta- per il
“Servizio di rimessa di denaro (cd. “money transfer”)” che “I destinatari che prestano l'attività di money transfer si dotano di idonee procedure informatiche che consentano di: – monitorare in tempo reale le operazioni effettuate e individuare eventuali operazioni anomale o frazionate con riferimento ai nominativi del richiedente e del beneficiario del trasferimento dei fondi;
– bloccare automaticamente le transazioni anomale, quando necessario;
– aggiornare le liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali con una frequenza idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109”, specificando quindi gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007.
2.15. Se quindi, è vero che l'unica violazione contestata, ai fini di applicazione della sanzione comminata, risulta essere l'art. 49 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, la stessa violazione va comunque interpretata nel contesto della normativa nella quale si inserisce e tenuto conto degli obblighi di legge indubbiamente incombenti sull'impresa opponente.
2.16. A riguardo va tenuto conto che, nell'ambito pur diverso di emissione di assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità— ma attinente sempre a sanzioni che conseguono al combinato disposto degli artt. 49 (seppure: comma 4) e 63 d.lgs. n. 231/2007— varie decisioni emesse dall' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) confermano una interpretazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007, secondo la quale non solo il soggetto che materialmente effettua i pagamenti violativi di quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007, ma anche l'istituto che effettua tali pagamenti incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 63 del d.lgs. 231/2007, se ed in quanto l'istituto risulta essere (co-)responsabile della violazione commessa dal cliente, non avendo segnalato tempestivamente l'anomalia ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 231/2007 e venendo quindi meno ai propri obblighi (cfr. tra le altre ABF, Collegio di Bari, n. 2689/2024).
2.17. In una fattispecie che appare poi del tutto analoga alla presente, la giurisprudenza di merito ha confermato l'applicabilità della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49 comma 2
d.lgs. n. 231/2007, ad una impresa individuale svolgente attività di “agente plurimandatario” per aver effettuato, per conto dei propri clienti, servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita pagina 9 di 12 (cfr. sentenza Tribunale di Novara n. 629/2024, nella quale si legge quanto segue: “occorre ricordare che gli illeciti in materia di antiriciclaggio hanno natura oggettiva: la violazione di cui all'art. 49, commi 1 e 2, è integrata da parte del cliente per il solo fatto di consegnare al gestore del money transfer una somma di denaro superiore alla soglia stabilita dalla legge. La natura oggettiva della violazione viene in considerazione con ancora maggiore evidenza quando si tratta di addebitare la condotta vietata all'agente finanziario (plurimandatario), il quale non può addurre a sua discolpa la mancata o insufficiente conoscenza della normativa che è onerato di conoscere;
tale ignoranza è anzi tanto più grave in quanto il ricorrente riveste il ruolo di operatore professionale, ed è obbligato non solo a conoscere ma anche a far rispettare la normativa ai clienti che a lui si rivolgono. Oltretutto, la circostanza che l'agenzia risulti regolarmente iscritta all'Organismo degli Agenti e Mediatori non può rivestire alcun rilievo esimente o attenuante, essendo all'opposto indice del mancato rispetto dei requisiti di professionalità che si richiedono per l'iscrizione e la permanenza nel suddetto albo. La totale ignoranza della legge, lungi dall'assurgere ad esimente nel caso concreto, fa trapelare una gravissima colpa per assunzione da parte del titolare del money transfer, che ha avviato una attività imprenditoriale senza la benché minima conoscenza della normativa vigente nello Stato di esercizio della propria attività. Nemmeno può avere importanza alcuna l'argomento, sostenuto dal ricorrente, secondo cui l'occasionalità delle prestazioni svolte dal gestore dei money transfer non consentirebbe un'approfondita conoscenza della clientela. A tal proposito occorre rilevare come, anzitutto, nel ricorso vi sia confusione tra la fattispecie di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 35 – norma che non viene in rilievo nel presente procedimento, la violazione della quale è mai stata addebitata all'opponente – e la norma di cui all'art. 49 che vieta trasferimenti oltre 1.000 euro. E' proprio quest'ultima la norma di riferimento applicata al caso di specie: al sig. è stata addebitata la violazione di cui all'art. 49 comma 2 che, come sopra riportato, pone il divieto di trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per il servizio di rimessa denaro contante in euro o valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Tale violazione è connotata dalla natura oggettiva, essendo commessa per il sol fatto di aver ricevuto da ciascun cliente una somma di denaro superiore alla soglia stabilita dalla legge.”).
2.18. In definitiva, quindi, anche il motivo di opposizione n. 4 va respinto, in quanto infondato.
2.19. Non risulta fondato neanche l'ultimo motivo di opposizione.
pagina 10 di 12 2.20. A riguardo va premesso che la norma sanzionatoria (effettivamente applicabile) dell'art. 63
d.lgs. n. 231/2007 prevede al comma 1 che, “fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro”; il comma 1-ter prevede inoltre che “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.”
2.21. L'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 231/2007 recita poi quanto segue: “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.”
2.22. Su tale base, nel decreto qui impugnato si legge che “Valutate, pertanto, le circostanze che hanno determinato ed accompagnato i fatti, anche in applicazione, in particolare, dei criteri stabiliti dall'art. 67, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 231/2007 così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e accogliendo la richiesta dell'Avv. Perathoner
Christian di applicazione del cumulo giuridico;
ritenuto di affermare la sussistenza dell'illecito e la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta e di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 ai sensi dell'art. 61 (recte: 63), comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017
n. 90;”.
pagina 11 di 12 2.23. Risulta quindi expressis verbis dal decreto opposto, che l'opposto ha già tenuto conto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, del quale l'opponente continua a chiedere l'applicazione in questa sede, mediante il suo motivo di opposizione n. 5, oltre che dei criteri di cui all'art. 67 cit., mentre l'opponente non ha esposto circostanze precise e dettagliate, le quali potrebbero giustificare una riduzione della sanzione pecuniaria in concreto applicata.
2.24. La stessa sanzione, tenuto conto dei limiti edittali applicabili ex art. 63 cit., appare quindi giustificata in base alle molteplici violazioni contestate (nel numero di n. 144 trasferimenti illeciti di denaro per un totale complessivo di € 250.529,59), ammontando alla mera metà del massimo edittale applicabile.
3. Spese di lite.
Sulla base dell'errore materiale contenuto nel decreto qui opposto, che appare aver indotto in errore lo stesso difensore della parte opponente, seppur non idoneo a incidere sulla validità ed efficacia dei provvedimenti opposti, per quanto sopra dedotto, si ritiene che sussistano comunque sufficienti gravi ragioni, ai sensi dell'art. 92 cpc, come modificato dalla sentenza Corte
Costituzionale n. 77/2018 per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto n. 844512/A/BZ del
Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Bolzano;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Bolzano, 18.12.2025
La Giudice
IR CH
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice IR CH pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2025 promossa da:
(C.F. , in qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1
KHARIAN CURRENCY EXCHANGE DI SA ER (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. dott. PERATHONER CHRISTIAN, con studio in 39100 Bolzano
(BZ), Via L. da Vinci n. 1/E, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
Controparte_1
, (C.F.
[...] Controparte_2
); in persona del direttore pro tempore, corrente in 39100 Bolzano (BZ), P.zza P.IVA_2
Tribunale n. 2, pec.: costituito a mezzo dei propri funzionari Email_1 [...]
, e;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
RESISTENTE OPPOSTO in punto: ricorso avverso il decreto n. 844512/A/BZ del Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di
Bolzano datato e notificato il 06.03.2025; emessa ai sensi dell'art. 429 cpc a seguito di discussione orale in sede di udienza del 18.12.2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente- opponente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa la sospensione in via immediata dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, così provvedere:
1. in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa,
pagina 1 di 12 l'illegittimità del decreto n. 844512/A/BZ del Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Bolzano datato e notificato il 06.03.2025 (doc. n. 1), il verbale di contestazione n. 002/VI116/2023/GdF di data 31.01.2023 della Guardia di Finanza di Thiene, ed ogni atto prodromico, infraprocedimentale, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato e conseguentemente annullarli;
2. in via subordinata: previa applicazione del principio di cumulo giuridico ridurre le sanzioni di cui al decreto n. 844512/A/BZ del Direttore dell'Ufficio
Antiriciclaggio di Bolzano datato e notificato il 06.03.2025 a quanto di giustizia;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CAP ed IVA.” di parte resistente – opposta: “si conferma la richiesta di rigetto del ricorso de quo, respingendo il medesimo in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermando la piena validità e legittimità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, nel convalidarlo rispetto al refuso con indicazione della norma sanzionatoria applicata di cui all'art. 63, comma 1 ed 1-ter , accertando l'obbligo del ricorrente ad adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. L'opponente con il ricorso introduttivo del presente giudizio si oppone al decreto a lui notificato, in qualità di titolare di impresa individuale, emesso dalla Controparte_2
, n. 844512/A/BZ, con il quale veniva ritenuta sussistente la violazione dell'art.
[...]
49, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, per aver superato in varie occasioni il limite di rimessa di denaro contante (c.d. money transfer), in maniera frazionata, con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 ai sensi dell'art. 61 (recte: 63), comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90.
L'opponente fa valere si seguenti motivi di opposizione: 1) La sua mancata audizione, nonostante abbia avanzato una richiesta in tal senso;
2) Il non corretto computo del termine di 7 giorni previsto dal D.Lgs. n. 231/07; 3) L'impossibilità di effettuare più pagamenti sopra soglia nei sette giorni con lo stesso istituto bancario;
4) L'insussistenza della responsabilità, come contestata, di chi effettua l'attività di rimessa in denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies 1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
5) La mancata, nonostante pagina 2 di 12 dovuta, applicabilità del cumulo giuridico ai fatti di cui di controverte.
1.2. L'opposto si è costituito a mezzo dei propri funzionari, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
1.3. Nel corso del giudizio l'efficacia esecutiva del decreto di ingiunzione opposta risulta essere stata cautelarmente sospesa.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che, come rilevato d'ufficio in corso di causa, tenuto conto del tenore del verbale di contestazione d.d. 31.1.2023, depositato ed impugnato dalla stessa parte opponente (v. doc. 2 della parte opponente), il riferimento contenuto nel decreto qui opposto (v. doc. 1 della parte opponente), alla norma sanzionatoria di cui all'art. 61, comma 1 del d. lgs. n. 231/2007 deve ritenersi un mero errore materiale, facendo il verbale di contestazione correttamente riferimento alla norma sanzionatoria di cui all'art. 63 comma 1 (e comma 1ter) del citato decreto legislativo.
2.2. A riguardo va rilevato come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare quanto segue: “In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.
19906/2009; v. inoltre anche Cass. n. 1412/2007: “Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass.
11475/2003; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza”.).
2.3. Essendo all'opponente stato notificato anche il verbale di contestazione, da lui stesso pagina 3 di 12 depositato (cfr. doc. 2 dell'opponente) — con riguardo al quale ha depositato memoria difensiva
(v. doc. 3 di parte opponente) e al quale l'ordinanza - ingiunzione impugnata fa espresso riferimento – ed evincendosi dello stesso verbale che la norma sanzionatoria sia, in realtà, l'art. 63 (e non l'art. 61) del d.lgs. n. 231/2007, deve ritenersi irrilevante il mero errore materiale nel quale è incorsa l'opposta, avendo l'opponente potuto accorgersene utilizzando l'ordinaria diligenza.
2.4. Ciò posto, i motivi di opposizione sono tutti infondati per le seguenti ragioni.
2.5. Per quanto riguarda il primo motivo, attinente alla mancata audizione dell'opponente, va tenuto conto di quanto dedotto e prodotto dal Ministero opposto in sede di sua costituzione, risultando che l'opponente abbia prodotto memoria difensiva con richiesta di “essere sentito a chiarimenti” soltanto in data 18.04.2023, quindi oltre il termine previsto di trenta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (cfr. doc. 1 della opposta), avvenuta in data
31.01.2023; ciononostante parte opposta ha dato riscontro a tale missiva in data10.08.2023 (v. doc. 2 della parte opposta), nella quale ha osservato: “In merito alla richiesta di audizione inoltrata alla scrivente preme, infine, rappresentare che la stessa è utile ai fini della esposizione di ulteriori elementi non già evidenziati nelle memorie difensive, le quali saranno debitamente prese in considerazioni e, pertanto, alla luce di quanto appena esposto, si ravvisa come, ove non venga confermato l'intendimento da parte della S.V., possa ritenersi esaustivo quanto già in atti.”.
Non avendo parte opponente di seguito insistito nell'audizione per sua propria volontà, la relativa doglianza è infondata già per tale ragione.
2.6. Anche a voler prescindere da ciò, è ormai pacifico in giurisprudenza, che l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione è il rapporto e non l'atto, per cui il motivo di opposizione appare già inammissibile, laddove parte opponente non espone, se e come la sua audizione, se fosse avvenuta, avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento qui impugnato (cfr. da ultima sentenza Cass. n.29315/2024).
2.7. Anche la più recente e condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto, infatti, che
“secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C., la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione pagina 4 di 12 dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (tra le altre, cfr. Cass. civ., Sezioni Unite n. 1786/2010 che ha superato l'indirizzo contrario spostato dalla sentenza n. 13505/2004 citata dall'opponente a sostegno della sua tesi, nonchè, successivamente, Cass. civ., n. 9251/2010, n. 11300/2018, ordinanza n. 21146/2019”, cfr. sentenza Tribunale di Novara n. 629/2024).
2.8. I rilievi dell'opponente, di cui ai punti 2 e 3 della sua opposizione risultano poi già superati, quindi: non pertinenti, in quanto in realtà risultano essere stati accolti in sede di ordinanza- ingiunzione qui impugnata (cfr. doc. 1 dell'opponente, laddove si legge: “In tale quadro, anche nel voler accogliere la richiesta, contenuta nelle deduzioni difensive dell'Avv. Perathoner
Christian, di escludere dal computo dei trasferimenti illeciti di 21 casi effettuati contando i sette giorni di intervallo previsti dalla legge dal giorno successivo del primo trasferimento e non dal giorno stesso, nonché non procedendo neppure a considerare le 20 transizioni effettuate nel corso della stessa giornata con lo stesso istituto di pagamento, perché probabilmente stornate per errori di trasmissione del sistema informatico del circuito money transfer utilizzato, permangono, comunque, 144 trasferimenti illeciti di denaro per un totale complessivo di
250.529,59 Euro, i quali documentano una ripetitiva e consistente violazione in materia di antiriciclaggio ai sensi dell'art. 49, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre
2007.”).
2.9. L'impresa opponente, con il suo quarto motivo di opposizione, mette poi in dubbio che— pur svolgendo attività di rimessa in denaro in qualità di “agente” per conto di intermediari— sarebbe obbligata, come gli intermediari stessi, a tenere un archivio di tutte le operazioni effettuati dai clienti, ad eseguire l'adeguata verifica della clientela, ad effettuare le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico, ad inviare i dati aggregati e a segnalare le operazioni sospette, ritenendo che gli agenti non siano destinatari diretti degli obblighi antiriciclaggio, in quanto dovrebbero solo effettuare l'adeguata verifica della clientela, a prescindere dall'importo dell'operazione, e trasmettere all'intermediario i dati necessari alla registrazione, segnalando eventuali operazioni sospette agli intermediari;
secondo l'opponente, i suoi obblighi si limiterebbero a quelli di controllare i documenti di chi effettua l'operazione ed inviare i dati all'intermediario, segnalando, quando ne vengono a conoscenza, eventuali operazioni sospette, o sopra soglia e nulla di diverso sarebbe previsto dalla normativa in vigore, né sarebbe materialmente possibile.
pagina 5 di 12 2.10. Parte opponente non mette quindi in dubbio che nelle operazioni a lui contestate, si tratti di operazioni frazionate ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. v) d.lgs. n. 231/2007 e neanche contesta che si tratti di operazioni che superino la soglia di cui all'art. 49 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, ma ritiene tale norma, in sostanza, ad essa (soggettivamente) non applicabile.
2.11. A riguardo va ricordato che l'art. 49 citato, nel limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore, stabilisce, al comma 1, che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche,
[...]
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano Controparte_6 servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il secondo comma prevede poi, che, per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385)), la soglia è di 1.000 euro.
2.12. Ciò posto, in base ad una interpretazione sistematica della normativa in esame, la tesi del ricorrente non può essere condivisa.
2.13. In primo luogo, gli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 231/2007 prevedono a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti determinati obblighi, statuendo, il primo, quale “Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti', che “1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno: a)
l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto pagina 6 di 12 adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a); d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a); e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).
3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell'articolo
62, comma 1. 4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.”, mentre l'art. 44 cit. prevede: “1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera nn): a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione pagina 7 di 12 centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale;
in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione; b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a); c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente: a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;
b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.”
2.14. Il verbale di contestazione che ha preceduto il decreto qui opposto (cfr. docc. 1 e 2
pagina 8 di 12 dell'opponente), fa poi riferimento espresso agli obblighi degli istituti che effettuano rimesse di denaro, di bloccare automaticamente le operazioni anomale, come previsto dal provvedimento della Banca d'Italia d.d. 26.3.2019; infatti, lo stesso provvedimento, recante “disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio di finanziamento del terrorismo” prevede alla parte quinta- per il
“Servizio di rimessa di denaro (cd. “money transfer”)” che “I destinatari che prestano l'attività di money transfer si dotano di idonee procedure informatiche che consentano di: – monitorare in tempo reale le operazioni effettuate e individuare eventuali operazioni anomale o frazionate con riferimento ai nominativi del richiedente e del beneficiario del trasferimento dei fondi;
– bloccare automaticamente le transazioni anomale, quando necessario;
– aggiornare le liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali con una frequenza idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109”, specificando quindi gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007.
2.15. Se quindi, è vero che l'unica violazione contestata, ai fini di applicazione della sanzione comminata, risulta essere l'art. 49 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, la stessa violazione va comunque interpretata nel contesto della normativa nella quale si inserisce e tenuto conto degli obblighi di legge indubbiamente incombenti sull'impresa opponente.
2.16. A riguardo va tenuto conto che, nell'ambito pur diverso di emissione di assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità— ma attinente sempre a sanzioni che conseguono al combinato disposto degli artt. 49 (seppure: comma 4) e 63 d.lgs. n. 231/2007— varie decisioni emesse dall' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) confermano una interpretazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007, secondo la quale non solo il soggetto che materialmente effettua i pagamenti violativi di quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007, ma anche l'istituto che effettua tali pagamenti incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 63 del d.lgs. 231/2007, se ed in quanto l'istituto risulta essere (co-)responsabile della violazione commessa dal cliente, non avendo segnalato tempestivamente l'anomalia ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 231/2007 e venendo quindi meno ai propri obblighi (cfr. tra le altre ABF, Collegio di Bari, n. 2689/2024).
2.17. In una fattispecie che appare poi del tutto analoga alla presente, la giurisprudenza di merito ha confermato l'applicabilità della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49 comma 2
d.lgs. n. 231/2007, ad una impresa individuale svolgente attività di “agente plurimandatario” per aver effettuato, per conto dei propri clienti, servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita pagina 9 di 12 (cfr. sentenza Tribunale di Novara n. 629/2024, nella quale si legge quanto segue: “occorre ricordare che gli illeciti in materia di antiriciclaggio hanno natura oggettiva: la violazione di cui all'art. 49, commi 1 e 2, è integrata da parte del cliente per il solo fatto di consegnare al gestore del money transfer una somma di denaro superiore alla soglia stabilita dalla legge. La natura oggettiva della violazione viene in considerazione con ancora maggiore evidenza quando si tratta di addebitare la condotta vietata all'agente finanziario (plurimandatario), il quale non può addurre a sua discolpa la mancata o insufficiente conoscenza della normativa che è onerato di conoscere;
tale ignoranza è anzi tanto più grave in quanto il ricorrente riveste il ruolo di operatore professionale, ed è obbligato non solo a conoscere ma anche a far rispettare la normativa ai clienti che a lui si rivolgono. Oltretutto, la circostanza che l'agenzia risulti regolarmente iscritta all'Organismo degli Agenti e Mediatori non può rivestire alcun rilievo esimente o attenuante, essendo all'opposto indice del mancato rispetto dei requisiti di professionalità che si richiedono per l'iscrizione e la permanenza nel suddetto albo. La totale ignoranza della legge, lungi dall'assurgere ad esimente nel caso concreto, fa trapelare una gravissima colpa per assunzione da parte del titolare del money transfer, che ha avviato una attività imprenditoriale senza la benché minima conoscenza della normativa vigente nello Stato di esercizio della propria attività. Nemmeno può avere importanza alcuna l'argomento, sostenuto dal ricorrente, secondo cui l'occasionalità delle prestazioni svolte dal gestore dei money transfer non consentirebbe un'approfondita conoscenza della clientela. A tal proposito occorre rilevare come, anzitutto, nel ricorso vi sia confusione tra la fattispecie di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 35 – norma che non viene in rilievo nel presente procedimento, la violazione della quale è mai stata addebitata all'opponente – e la norma di cui all'art. 49 che vieta trasferimenti oltre 1.000 euro. E' proprio quest'ultima la norma di riferimento applicata al caso di specie: al sig. è stata addebitata la violazione di cui all'art. 49 comma 2 che, come sopra riportato, pone il divieto di trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per il servizio di rimessa denaro contante in euro o valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Tale violazione è connotata dalla natura oggettiva, essendo commessa per il sol fatto di aver ricevuto da ciascun cliente una somma di denaro superiore alla soglia stabilita dalla legge.”).
2.18. In definitiva, quindi, anche il motivo di opposizione n. 4 va respinto, in quanto infondato.
2.19. Non risulta fondato neanche l'ultimo motivo di opposizione.
pagina 10 di 12 2.20. A riguardo va premesso che la norma sanzionatoria (effettivamente applicabile) dell'art. 63
d.lgs. n. 231/2007 prevede al comma 1 che, “fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro”; il comma 1-ter prevede inoltre che “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.”
2.21. L'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 231/2007 recita poi quanto segue: “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.”
2.22. Su tale base, nel decreto qui impugnato si legge che “Valutate, pertanto, le circostanze che hanno determinato ed accompagnato i fatti, anche in applicazione, in particolare, dei criteri stabiliti dall'art. 67, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 231/2007 così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e accogliendo la richiesta dell'Avv. Perathoner
Christian di applicazione del cumulo giuridico;
ritenuto di affermare la sussistenza dell'illecito e la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta e di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 ai sensi dell'art. 61 (recte: 63), comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017
n. 90;”.
pagina 11 di 12 2.23. Risulta quindi expressis verbis dal decreto opposto, che l'opposto ha già tenuto conto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, del quale l'opponente continua a chiedere l'applicazione in questa sede, mediante il suo motivo di opposizione n. 5, oltre che dei criteri di cui all'art. 67 cit., mentre l'opponente non ha esposto circostanze precise e dettagliate, le quali potrebbero giustificare una riduzione della sanzione pecuniaria in concreto applicata.
2.24. La stessa sanzione, tenuto conto dei limiti edittali applicabili ex art. 63 cit., appare quindi giustificata in base alle molteplici violazioni contestate (nel numero di n. 144 trasferimenti illeciti di denaro per un totale complessivo di € 250.529,59), ammontando alla mera metà del massimo edittale applicabile.
3. Spese di lite.
Sulla base dell'errore materiale contenuto nel decreto qui opposto, che appare aver indotto in errore lo stesso difensore della parte opponente, seppur non idoneo a incidere sulla validità ed efficacia dei provvedimenti opposti, per quanto sopra dedotto, si ritiene che sussistano comunque sufficienti gravi ragioni, ai sensi dell'art. 92 cpc, come modificato dalla sentenza Corte
Costituzionale n. 77/2018 per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto n. 844512/A/BZ del
Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Bolzano;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Bolzano, 18.12.2025
La Giudice
IR CH
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