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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 306/2024 promossa da:
(CF ) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Fabrizio Prampolini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in C.so Vittorio Emanuele II n. 113 Modena
- Appellante -
(CF ) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Catia Angotti con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via L.A. Muratori n. 1 Carpi
- Appellato–
(CF , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_3 dall'Avv. Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Rua del Muro n. 60 Modena
- Appellato–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.1250 del 18/7/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda formulata dal nei confronti del e della società EY IC a rl , Parte_1 Controparte_1 dichiarava i convenuti tenuti a compartecipare ai sensi dell'art. 1069 c.3 cc alle spese necessarie per il ripristino della pavimentazione dell'area cortiliva di proprietà di per le quote Parte_1 concordate dalle parti nella transazione del 11/1/2012; quantificava tali spese nella complessiva somma di euro 10.250,00 di cui euro 2.858,52 a carico di euro 1.780,22 a Controparte_1 carico di e la restante parte a carico del condannava, inoltre, ex CP_2 Parte_1 art. 2043 cc il a rimborsare al i costi, pari ad euro Controparte_1 Parte_1
2.050,00, di rifacimento di mq 10 della pavimentazione dell'area cortiliva danneggiata per responsabilità esclusiva del convenuto, previa detrazione delle somme già corrisposte. Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello il sulla base dei motivi che di seguito Parte_1 si riportano.
Il Condominio appellante espone di essere proprietario di un lastricato interno tra i corpi di fabbrica gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del e della Controparte_1
Privata Leasing spa, con utilizzatore in leasing immobiliare la società , e tale lastrico CP_2 funge anche da copertura ad un'area interrata di proprietà del . Parte_1
Nel 2010 furono eseguiti lavori di rifacimento della pavimentazione e fu impiegata una resina speciale che necessitava di cautele nell'uso, cautele che non furono osservate dal CP_1
il quale si rese responsabile con vari comportamenti di danneggiamenti di una parte della
[...] pavimentazione;
espone inoltre che con scrittura dell'11.01.2012 le parti avevano determinato le rispettive quote di partecipazione alle spese anche di futuri interventi ai sensi dell' art. 1069 c3 cc , in proporzione ai rispettivi vantaggi, ossia 43,43% in capo al , 34,86% in capo Parte_1 al e 21,71% in capo a e che erano insorti contrasti per Controparte_1 Parte_2
l'esecuzione dei lavori, non riconoscendo il la propria responsabilità esclusiva Controparte_1 per i danni arrecati, né era stato possibile raggiungere un accordo su una diversa misura di partecipazione del predetto Condominio alle spese di riparazione.
Su tali premesse il chiedeva fosse accertata la responsabilità extracontrattuale Parte_1 ex artt. 2043, 2049 e 2051 cc. del per il danneggiamento della pavimentazione Controparte_1 con condanna alla refusione dei costi da sostenere per le opere di riparazione che quantificava nella pagina 2 di 6 somma non inferiore a €10.197,00 “o a quanto maggiore o minore risulterà in causa”; in via subordinata, chiedeva dichiararsi il tenuto al risarcimento danni nella Controparte_1 percentuale accertata in causa e l'obbligo, sul residuo ammontare, di partecipazione alle spese del predetto e della società quali obbligati propter rem e/o ex art. 1069 cc nella quota di CP_2 partecipazione determinata nella transazione.
Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia sotto il profilo della violazione dell'art 112 cpc e dell'art 1367 cc nella parte in cui il Tribunale, nell'accogliere la domanda attorea, ha quantificato i costi delle opere da eseguire in complessive €10.250,00 secondo la “ soluzione A)” prospettata dal CTU che prevedeva il rifacimento solo parziale ( anziché integrale) dell'area cortiliva danneggiata, valutando in modo erroneo il limite di valore della domanda attorea, ritenuto vincolante .
Deduce sul punto che nell'atto di citazione e nelle conclusioni il aveva fatto Parte_1 riferimento al preventivo allegato, chiedendo la condanna nella somma “non inferiore a €10.197,00
o quanto maggiore o minore risulterà in causa” , con ciò non vincolando il valore della domanda al valore del preventivo, che era da verificare e aggiornare in ipotesi di aggravamento dei danni e/o aggiornamento dei costi di riparazione;
deduce inoltre che secondo la stessa valutazione del ctu la soluzione prospettata sub A) era sconsigliata in quanto per garantire la tenuta futura delle opere di ripristino/manutenzione della pavimentazione era necessario procedere al suo completo rifacimento secondo l'ipotesi prospettata come “soluzione B” con una spesa complessiva di €45.325,00.
Con il secondo motivo censura la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, lamentando che il giudice di primo grado non ha tenuto conto della parziale soccombenza del sotto il profilo della responsabilità esclusiva ex art. 2043 cc, e del rigetto delle Controparte_1 eccezioni sollevate su presunti vizi dei lavori eseguiti e del materiale utilizzato, che erano stati sconfessati dalla ctu espletata.
Si è costituito in giudizio il e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si è costituita in giudizio altresì la società e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto CP_2 con condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Come risulta dalla ctu espletata in primo grado, il perito ha accertato il danneggiamento dell'area cortiliva interna del appellante, individuando n.4 aree danneggiate: “i) area Parte_1 danneggiata di mq. 1,50 circa localizzata sotto il portico di entrata;
ii) area danneggiata di mq.
27,30 mq. localizzata subito dopo il portico;
iii) area danneggiata di mq. 15,95 circa localizzata di pagina 3 di 6 fronte alle entrate dei garage per tutta la lunghezza e per una larghezza di circa 1,10 mt.; iv) area danneggiata, pari a 0,25 mq. posta in fronte alle entrate dei garage .Sono presenti inoltre cavillature e piccole fessurazioni del primo strato di usura della pavimentazione su buona parte dell'area cortiliva in oggetto” (pag 5 relazione, planimetria e documentazione fotografica allegata).
Il ctu ha precisato che non era possibile risalire con certezza alle cause dei danni riscontrati “in totale mancanza di riscontri chiari ed oggettivi che permetterebbero di risalire alla causa originaria. Puo' essere pertanto possibile la rottura per azioni meccaniche o uso incauto delle attrezzature da cantiere, ma non e' possibile capire se tali rotture abbiano poi ampliato la zona ammalorata o se invece la stessa si e' ammalorata a seguito di umidita' di risalita proveniente dal sottostante cemento. E' inoltre da tenere in considerazione il fatto che l'attore identifica il danno principalmente nella zona delle possibili sollecitazioni meccaniche ricevute, ma le parti ammalorate coinvolgono diverse zone della copertura anche lontane dai punti segnalati dall'attore”; ha inoltre accertato la responsabilità esclusiva del per il danno arrecato alla Controparte_1 pavimentazione con l'utilizzo di ponteggio durante operazioni di manutenzione straordinaria dei balconi, nella misura della superficie dei 10 mq occupata dal sollevamento dei materiali e dalla movimentazione, ed ha quantificato la spesa per il ripristino di tale area in euro 2.050,00.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese di riparazione da sostenere ( esclusa la predetta area di 10 mq) il ctu ha prospettato due ipotesi: la soluzione A) che prevede il ripristino delle parti danneggiate pari a 45 mq di superficie, alle quali ha aggiunto un 10/15% di maggiorazione per il collegamento con la parte rimanente dell'area, per una spesa complessiva di €10.250,00, e la soluzione B) che prevede il rifacimento totale della pavimentazione dell'intera area cortiliva di 245 mq, con asportazione e rifacimento completo di nuova pavimentazione, per una spesa complessiva di €45.325,00 .
Le censure che vengono sollevate non sono fondate in quanto non è stata prospettata dall'appellante né tantomeno è emersa prova dell'esistenza di vizi/ danneggiamenti dell'intera area cortiliva, ulteriore alla superficie danneggiata riscontrata dal perito, pari complessivamente a mq 45 .
Lo stesso ctu nel prospettare l'ipotesi del rifacimento completo della pavimentazione (soluzione B), ha osservato che la soluzione A) non poteva offrire “una garanzia completa sulla tenuta futura perché' la parte della copertura che non viene sostituita potrebbe nascondere vizi che ad oggi non sono emersi”, ma ha così prospettato una eventualità meramente ipotetica, così che risulta oggi ingiustificata la richiesta di rifacimento integrale dell'intera pavimentazione dell'area cortiliva.
È del tutto irrilevante, quindi, il Condominio attore non avesse limitato la propria domanda ad euro
10.197,00, circostanza peraltro non affermata dal Tribunale, che, nel prescegliere la soluzione A) ha pagina 4 di 6 semplicemente osservato come questa fosse maggiormente conforme al preventivo allegato da parte attrice.
Il secondo motivo di censura riguardante la regolamentazione delle spese processuali è fondato.
Pur non avendo il negato di dover partecipare ai ripristini nella misura Controparte_1 percentuale di cui all'accordo transattivo, è stata parzialmente accolta la domanda principale del e riconosciuta la responsabilità esclusiva del per il Parte_1 Controparte_1 danneggiamento della pavimentazione, sia pure limitatamente alla superficie di 10 mq.
Quanto alla società sulla domanda subordinata attorea di ripartizione anche con tale CP_2 società delle spese di ripristino nella misura determinata nella transazione, non solo la convenuta, rimasta contumace, non si era pronunciata, ma, soprattutto, non si era presentata dinanzi all'organismo di mediazione.
Sussiste dunque la soccombenza dei convenuti in primo grado e giustifica, pertanto, la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi però con riguardo al valore del credito verso ciascuno riconosciuto all'attore (scaglione euro 1.100-5.200); non sussistono i presupposti dell'aumento della difesa contro più parti state la contumacia della CP_2
Per le stesse ragioni le spese della CTU devono porsi a carico del per la metà, Controparte_1
a carico del per ¼ e della società per ¼. Parte_1 CP_2
Non è fondata la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 cpc avanzata da . CP_2
L'appellata sostiene la “palese inammissibilità” del gravame proposto dal CP_2 Parte_1 sul rilievo che il petitum dell'atto introduttivo del primo grado aveva ad oggetto solo il
[...] ripristino di una piccola area lesionata, come risultava anche dai preventivi allegati e dall'istanza di mediazione, e che la pretesa di rifacimento dell'intera area avanzata con il gravame sarebbe abnorme e vessatoria.
Non sussistono, in primo luogo, i presupposti per la condanna ex art 96 cpc in quanto ai fini di tale responsabilità si richiede la totale soccombenza della parte di cui si chiede la condanna.
In ogni caso non è ravvisabile mala fede e/o colpa grave dell'appellante, posto che la domanda attorea era diretta all'accertamento dell'esistenza dei danni della pavimentazione dell'area cortiliva e all'individuazione e quantificazione delle spese di ripristino, e pertanto non poteva ritenersi vincolante e/o limitativo il preventivo delle spese prodotto dal appellante. Parte_1
Rilevata la soccombenza reciproca quanto al giudizio di appello, le spese del grado vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
pagina 5 di 6 -- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il e la società in solido al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 delle spese processuali del primo grado che liquida in €264,00 per Parte_1 anticipazioni e €2.500,00 per compensi oltre 15% spese gen. iva e cpa. Pone le spese della CTU a carico per 1/2 a carico del per ¼ della società e per ¼ del Controparte_1 CP_2
. Parte_1
-Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 cpc avanzata dall'appellata
[...]
CP_2
-Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 20/9/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6