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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5993 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
nella causa civile iscritta al n. 23139/2023
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Boscagli, come da procura in Parte_1
atti; RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Succi e Laura Controparte_1
Costantino, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nata la figlia il 22.7.2019, chiedeva dichiararsi la separazione alle Per_1
condizioni meglio indicate in atti.
La resistente si costituiva e aderiva alla pronuncia di separazione, chiedendo di accogliere le condizioni pure meglio indicate in atti.
Con ordinanza del 30.10.2024 veniva disposto quanto segue: “… sentite le parti ed i rispettivi difensori;
esaminati gli atti, visto l'art. 473bis.22 e ss. c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, di 4 anni;
premesso, per quanto dichiarato dalle parti all'udienza citata: che le parti non vivono più insieme, essendosi il marito allontanato dalla casa coniugale;
che il padre vede la figlia la mattina del lunedì', mercoledì e venerdì per prenderla e portarla a scuola la mattina, nonché il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ore 15.10, alle ore 21.00, dopo cena, oltre al finesettimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 21.00, dopo cena;
che il marito sta versando il canone di locazione della casa coniugale, pari ad euro 2.600,00 mensili (cfr. anche contratto di locazione, in atti), le spese condominiali relative al detto immobile pari ad euro 200,00 mensili, le spese scolastiche della figlia pari ad euro
1.200,00 mensili, le spese per le divise scolastiche della bambina pari ad euro 1.000,00 annui, oltre alla somma di euro 1.500,00 mensili per l'immobile dove vive a titolo di canone di locazione;
rilevato, poi, viste le deduzioni di cui ai rispettivi scritti difensivi delle parti, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le dichiarazioni dei redditi, in atti, che il risulta svolgere l'attività di Pt_1
imprenditore, essendo titolare del 90% delle quote di una società che, a sua volta, ha partecipazioni in altre 9 società, per 6 delle quali al 100%, per una al 50%, per un'altra al 51% e per un'altra ancora al 33% (per 7 di queste il ricorrente è amministratore unico o amministratore delegato), titolare anche al
46% di un'altra società ed al 70% di una ulteriore società, e che la svolge l'attività di CP_1
fisioterapista, con redditi per circa euro 1.300,00 mensili (cfr. estratto conto del 2022, in atti), oltre che essere stata dipendente di una società del marito fino al maggio 2023 (veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo per la situazione che si era determinata, come scritto nella lettera di licenziamento, in atti), impiego dal quale percepiva circa euro 700,00 mensili, per quanto dedotto dalle parti (e visto anche il conto corrente in atti, dal quale emergevano entrate a detto titolo per qualche mensilità del 2022 pari ad euri 1.400,00 circa); rilevato che il ricorrente percepisce anche un reddito da locazione per un immobile di sua proprietà, pari ad euro 480,00 mensili, e che risulta proprietario dell'immobile detto oggetto di locazione, nonché di altro immobile concesso in uso gratuito alla sorella che ne percepisce i relativi canoni di locazione (cfr. dichiarazione citata e memoria del ricorrente del 28.9.2023); rilevato che la resistente risulta proprietaria di un immobile sito in Latina, concesso in comodato d'uso gratuito al fratello, nonché per ¼ di tre immobili pure siti a Latina, oltre che titolare del 10% di una delle società sopra dette e di un fondo per un valore pari ad euro 18.000,00 circa (cfr. dichiarazione citata), essendo anche onerata della rata di finanziamento per la macchina e di un mutuo, come indicato nella detta dichiarazione (rispettivamente pari ad euro 178,00 ed euro 503,00 mensili, mutuo del quale, tuttavia, non è stata fornita idonea giustificazione); ritenuto che entrambe le parti potrebbero trarre ulteriori redditi dalle proprietà immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari;
visti gli estratti conto dei coniugi e rilevato che, in particolare con riferimento al emergono Pt_1
entrate per decine di migliaia di euro senza dubbio incompatibili con i redditi dichiarati in sede di udienza, pari ad euro 5.000,00 mensili (come incompatibili con detta somma sono le spese sostenute ogni mese da lui stesso riferite), anche valutato il reddito complessivo dichiarato per l'anno 2022 pari ad euro 362.672,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023, in atti); ritenuto, ciò posto, di dover determinare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, a ciò nulla ostando, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre (con la quale la bambina vive e vista anche la sua tenera età), con diritto di visita padre-figlia come di seguito indicato: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.30; due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 19.00; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati ogni anno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); ritenuto, poi, di assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in Roma, via Lutezia n. 5, in quanto collocataria della figlia minore ed ivi con lei convivente;
ritenuto, poi, di determinare a carico del un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Pt_1
1.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 4.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese scolastiche della figlia ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo
Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta entro il g. 5 di ogni mese alla;
CP_1
ritenuta superflua la richiesta C.T.U.; ritenuto, poi, in ordine alle prove orali avanzate dalle parti, visto quanto previsto dall'art. 473bis.17
c.p.c., di ammettere i capitoli di prova della n. da 1 a 3 e 7, con la limitazione di n. 2 testi CP_1
a scelta, con esclusione degli altri capitoli per essere gli stessi documentali, valutativi, generici, irrilevanti o superflui, e di non ammettere le prove orali del per essere i capitoli superflui o irrilevanti;
Pt_1
ritenuto, poi, di dover disporre il deposito degli estratti conto intestati alle parti, o cointestati con terzi, degli anni 2022 e 2023 (ove non già in atti), nonché gli estratti conto delle società di cui le parti sono socie per i medesimi anni, oltre ai bilanci delle dette società degli anni 2022 e 2023; visto, poi, il decreto del Presidente della I sezione civile del 22.7.2020 con il quale, tra l'altro, veniva disposta la delega dell'espletamento delle prove ai GOP ivi indicati per ciascun Giudice;
visto il decreto dell'11.5.2021 con il quale veniva indicato quale GOP la dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla la casa coniugale;
CP_1
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 1.000,00 Pt_1
mensili e per la moglie pari ad euro 4.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese scolastiche della figlia ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta entro il g. 5 di ogni mese alla;
CP_1
-ammette le prove come indicato in parte motiva, delegando il GOP dott.ssa per il loro Persona_2
espletamento;
-manda alle parti per la produzione di quanto indicato in parte motiva entro il 20.2.2024;…”
Con ordinanza del 22.7.2024, poi, veniva in parte modificato quanto vigente: “… rilevato che la chiedeva, a specificazione delle condizioni vigenti (di cui all'ordinanza del CP_1
30.10.2023, come in parte modificata da quella emessa in sede di reclamo dalla Corte d'Appello datata
23.4.2024, in atti), “…con riferimento alle visite padre-figlia, Voglia disporre che il Sig. possa tenere con sé Pt_1 in via principale, i) A fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, Per_1 facendola cenare, per riportarla alle ore 21.00; ii) il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, fino alle ore
21.00, facendola cenare, nella settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la mamma.”; rilevato che il chiedeva sul punto “…rigettare l'istanza avversaria in quanto infondata in fatto e in Pt_1 diritto;
disciplinare la frequentazione Padre-figlia come segue: “…fermo restando il collocamento prevalente della figlia delle parti presso la madre, dispone che il padre possa tenerla con sé nei fine settimana (alternati) di sua pertinenza dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena (ossia, alle ore 21.00) e, nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la mamma, il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, fino alle ore 21.00, dopo cena, mentre rimangono invariate tutte le altre giornate di frequentazione paterna già vigenti ivi compresi i 2 pomeriggi infrasettimanali con rientro alle ore 19.00 nelle settimane con il weekend di competenza paterna non potendo usufruire invece dell'estensione alle ore 21.00 nelle altre settimane” nonché ferme le altre frequentazioni e cioè “dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati ogni anno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre)”; rilevato che la Corte d'Appello, in ampliamento del diritto di visita padre-figlia, statuiva quanto segue:
“…considerato che, quindi, possa senz'altro estendersi il diritto di visita del padre, nei fine settimana di sua pertinenza dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena (alle ore 21.00) e, nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la mamma, il martedì ed il giovedì pomeriggio, fino alle 21.00, dopo cena;
”, con ciò all'evidenza intendendosi che, per il resto, dunque per quanto non specificamente indicato come modifica, rimanevano ferme le altre statuizioni vigenti;
ritenuto che
, ciò premesso, il padre potrà stare con la figlia come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica dopo cena fino alle ore 21.00; la settimana in cui la minore trascorre, poi, il finesettimana con il padre, anche martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore
19.00; la settimana successiva, quando la figlia trascorre il finesettimana con la madre, martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati ogni anno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); ritenuta siffatta regolamentazione del tutto adeguata alle esigenze della bambina, ancora piccola, anche considerata la necessità di una sua stabilità di vita e, al tempo stesso, quella di tutelare il rapporto con il genitore non convivente;
rilevato che, d'altra parte, già nel provvedimento emesso da questo Giudice erano stati previsti, quanto al diritto di visita paterno, due pomeriggi a settimana per ciascuna settimana del mese, e che la Corte
d'Appello, per quanto emerge a chiare lettere dall'ordinanza, ha voluto in parte ampliare,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 2, così provvede: disciplina il diritto di visita padre-figlia come indicato in parte motiva a specificazione di quanto già statuito e ad oggi vigente.”. Con ulteriore ordinanza del 13.9.2024 veniva statuito quanto segue: “… visto l'oggetto del presente procedimento, inerente l'iscrizione della figlia minore delle parti, di 5 anni, in una scuola privata, diversamente indicata dalle parti (la chiedeva di iscrivere la minore presso l'Istituto CP_1
Ambrit oppure Marymount ed il alla Giocomotiva Monolingual English School); Pt_1
ritenuto, in vista delle contrapposte richieste delle parti circa la scuola che dovrà frequentare la figlia quest'anno, che, in mancanza di accordo delle parti sulla scelta della scuola, la minore debba essere iscritta alla scuola pubblica del luogo di residenza della stessa, non essendovi in atti specifiche e documentate controindicazioni per particolari difficoltà e/o necessità della minore e dovendosi ritenere che nell'ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio nella scuola, deve essere privilegiata l'istruzione pubblica, ben potendo le parti integrare gli insegnamenti, ad esempio di lingue straniere, con corsi privati;
rilevato, infatti, che la scelta dell'istituto scolastico è da considerare scelta di maggiore rilevanza per il figlio, e qualora i genitori non riescano a dirimere il conflitto in merito alla scelta della scuola, il
Tribunale può indicare la sola scuola pubblica, non potendo certamene rimettersi al Tribunale la scelta tra diversi istituti privati che, peraltro, impongono elevate rette scolastiche e, in generale, anche a volte l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori, e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attinendo tali opzioni a scelte del tutto personali che non possono che essere adottate dai genitori;
rilevato, poi, che il Tribunale non può che presumere la bontà della qualità dell'offerta formativa e delle scelte didattiche della scuola pubblica come in grado di fornire idonea educazione scolastica, mentre non è in astratto possibile presumere lo stesso con riferimento alla scuola privata, in quanto non organizzata dallo Stato italiano ma da soggetti diversi e valutabile esclusivamente dai genitori se positiva e confacente o meno con riguardo ai loro figli,
P.Q.M.
a definizione del presente sub-procedimento n. 4, così provvede: dispone che la figlia minore, in caso di mancato accordo tra i genitori sulla scuola privata da frequentare a partire da questo anno scolastico, frequenti la scuola pubblica del luogo di residenza della stessa minore.”. Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e deve darsi atto che la causa si ritiene matura per la decisione;
deve, poi, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata dalla con le note di CP_1
trattazione scritta per l'udienza fissata per la decisione, in quanto tardiva ed al di fuori del contradittorio.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
La poi, chiedeva addebitarsi la separazione al marito che aveva avuto CP_1
relazioni extraconiugali, Ebbene, nel ricorso il deduceva che la coppia aveva già Pt_1
iniziato ad affrontare la crisi coniugale nel dicembre 2021, quando si rivolgeva ad una terapista (percorso poi interrotto ad aprile 2022 su richiesta della moglie), circostanza non contestata dalla resistente, dunque l'eventuale tradimento del coniuge, dedotto dalla come risalente all'ottobre 2022 (per quanto almeno deducibile dai messaggi CP_1
in atti che si sarebbero scambiati il ricorrente con tale , peraltro attribuiti Persona_3
dalla ad altra donna) non potrebbe considerarsi causa della frattura del CP_1
vincolo coniugale;
d'altra parte, deduceva sempre il che la crisi non rientrava, Pt_1
tanto che l'estate del 2022 la coppia trascorse il periodo di vacanza per lo più separatamente (circostanza pure non contestata dalla . Nulla aggiungevano CP_1
le deposizioni testimoniali, tutte de relato, circa la relazione extraconiugale detta, confermando, tuttavia, l'epoca dell'asserito tradimento da parte del marito dell'ottobre
2022, quando la ne fece menzione ai testi escussi. Né si può diversamente CP_1
argomentare in seguito all'esame delle ricevute di un albergo, in atti, luogo dove il sarebbe stato con l'amante, a dire della in quanto comunque Pt_1 CP_1
risalenti al febbraio 2023.
Per quanto fin qui esposto, pertanto, si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito della separazione svolta dalla resistente. Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito e vigente, in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana della bambina e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente.
In vista del collocamento della figlia presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla CP_1
Quanto all'aspetto economico, si osserva che in sede di precisazione delle conclusioni: il chiedeva, in caso di collocamento della minore presso di sé, un assegno di Pt_1
mantenimento a carico della moglie per la figlia pari ad euro 300,00 mensili, mentre, in caso di collocamento presso la madre, di contribuire con la somma di euro 1.000,00 mensili al sostentamento della minore, senza alcuna somma in favore della CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo citato per la minore;
la chiedeva un assegno per sé pari ad almeno euro 4.000,00 mensili e per la CP_1
figlia pari ad euro 8.000,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie per la minore di cui pure al citato protocollo a carico del marito.
Ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti, dovendosi valorizzare, oltre a quanto già esposto, che anche dal solo conto corrente intestato al e relativo al Pt_1
periodo gennaio-novembre 2023, in atti, emergono entrate per euro 204.309,00, mentre da quello intestato alla sola per il periodo gennaio-settembre 2023 Controparte_2
pari ad euro 21.255,00.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 15.9.2018;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00066, parte II, serie A03); -affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma a carico del l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Pt_1
1.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 4.000,00 mensili, come vigenti, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al pagamento delle spese scolastiche della figlia ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta entro il g. 5 di ogni mese alla;
CP_1
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 11.4.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
nella causa civile iscritta al n. 23139/2023
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Boscagli, come da procura in Parte_1
atti; RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Succi e Laura Controparte_1
Costantino, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nata la figlia il 22.7.2019, chiedeva dichiararsi la separazione alle Per_1
condizioni meglio indicate in atti.
La resistente si costituiva e aderiva alla pronuncia di separazione, chiedendo di accogliere le condizioni pure meglio indicate in atti.
Con ordinanza del 30.10.2024 veniva disposto quanto segue: “… sentite le parti ed i rispettivi difensori;
esaminati gli atti, visto l'art. 473bis.22 e ss. c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, di 4 anni;
premesso, per quanto dichiarato dalle parti all'udienza citata: che le parti non vivono più insieme, essendosi il marito allontanato dalla casa coniugale;
che il padre vede la figlia la mattina del lunedì', mercoledì e venerdì per prenderla e portarla a scuola la mattina, nonché il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ore 15.10, alle ore 21.00, dopo cena, oltre al finesettimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 21.00, dopo cena;
che il marito sta versando il canone di locazione della casa coniugale, pari ad euro 2.600,00 mensili (cfr. anche contratto di locazione, in atti), le spese condominiali relative al detto immobile pari ad euro 200,00 mensili, le spese scolastiche della figlia pari ad euro
1.200,00 mensili, le spese per le divise scolastiche della bambina pari ad euro 1.000,00 annui, oltre alla somma di euro 1.500,00 mensili per l'immobile dove vive a titolo di canone di locazione;
rilevato, poi, viste le deduzioni di cui ai rispettivi scritti difensivi delle parti, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le dichiarazioni dei redditi, in atti, che il risulta svolgere l'attività di Pt_1
imprenditore, essendo titolare del 90% delle quote di una società che, a sua volta, ha partecipazioni in altre 9 società, per 6 delle quali al 100%, per una al 50%, per un'altra al 51% e per un'altra ancora al 33% (per 7 di queste il ricorrente è amministratore unico o amministratore delegato), titolare anche al
46% di un'altra società ed al 70% di una ulteriore società, e che la svolge l'attività di CP_1
fisioterapista, con redditi per circa euro 1.300,00 mensili (cfr. estratto conto del 2022, in atti), oltre che essere stata dipendente di una società del marito fino al maggio 2023 (veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo per la situazione che si era determinata, come scritto nella lettera di licenziamento, in atti), impiego dal quale percepiva circa euro 700,00 mensili, per quanto dedotto dalle parti (e visto anche il conto corrente in atti, dal quale emergevano entrate a detto titolo per qualche mensilità del 2022 pari ad euri 1.400,00 circa); rilevato che il ricorrente percepisce anche un reddito da locazione per un immobile di sua proprietà, pari ad euro 480,00 mensili, e che risulta proprietario dell'immobile detto oggetto di locazione, nonché di altro immobile concesso in uso gratuito alla sorella che ne percepisce i relativi canoni di locazione (cfr. dichiarazione citata e memoria del ricorrente del 28.9.2023); rilevato che la resistente risulta proprietaria di un immobile sito in Latina, concesso in comodato d'uso gratuito al fratello, nonché per ¼ di tre immobili pure siti a Latina, oltre che titolare del 10% di una delle società sopra dette e di un fondo per un valore pari ad euro 18.000,00 circa (cfr. dichiarazione citata), essendo anche onerata della rata di finanziamento per la macchina e di un mutuo, come indicato nella detta dichiarazione (rispettivamente pari ad euro 178,00 ed euro 503,00 mensili, mutuo del quale, tuttavia, non è stata fornita idonea giustificazione); ritenuto che entrambe le parti potrebbero trarre ulteriori redditi dalle proprietà immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari;
visti gli estratti conto dei coniugi e rilevato che, in particolare con riferimento al emergono Pt_1
entrate per decine di migliaia di euro senza dubbio incompatibili con i redditi dichiarati in sede di udienza, pari ad euro 5.000,00 mensili (come incompatibili con detta somma sono le spese sostenute ogni mese da lui stesso riferite), anche valutato il reddito complessivo dichiarato per l'anno 2022 pari ad euro 362.672,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023, in atti); ritenuto, ciò posto, di dover determinare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, a ciò nulla ostando, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre (con la quale la bambina vive e vista anche la sua tenera età), con diritto di visita padre-figlia come di seguito indicato: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.30; due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 19.00; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati ogni anno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); ritenuto, poi, di assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in Roma, via Lutezia n. 5, in quanto collocataria della figlia minore ed ivi con lei convivente;
ritenuto, poi, di determinare a carico del un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Pt_1
1.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 4.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese scolastiche della figlia ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo
Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta entro il g. 5 di ogni mese alla;
CP_1
ritenuta superflua la richiesta C.T.U.; ritenuto, poi, in ordine alle prove orali avanzate dalle parti, visto quanto previsto dall'art. 473bis.17
c.p.c., di ammettere i capitoli di prova della n. da 1 a 3 e 7, con la limitazione di n. 2 testi CP_1
a scelta, con esclusione degli altri capitoli per essere gli stessi documentali, valutativi, generici, irrilevanti o superflui, e di non ammettere le prove orali del per essere i capitoli superflui o irrilevanti;
Pt_1
ritenuto, poi, di dover disporre il deposito degli estratti conto intestati alle parti, o cointestati con terzi, degli anni 2022 e 2023 (ove non già in atti), nonché gli estratti conto delle società di cui le parti sono socie per i medesimi anni, oltre ai bilanci delle dette società degli anni 2022 e 2023; visto, poi, il decreto del Presidente della I sezione civile del 22.7.2020 con il quale, tra l'altro, veniva disposta la delega dell'espletamento delle prove ai GOP ivi indicati per ciascun Giudice;
visto il decreto dell'11.5.2021 con il quale veniva indicato quale GOP la dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla la casa coniugale;
CP_1
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 1.000,00 Pt_1
mensili e per la moglie pari ad euro 4.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese scolastiche della figlia ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta entro il g. 5 di ogni mese alla;
CP_1
-ammette le prove come indicato in parte motiva, delegando il GOP dott.ssa per il loro Persona_2
espletamento;
-manda alle parti per la produzione di quanto indicato in parte motiva entro il 20.2.2024;…”
Con ordinanza del 22.7.2024, poi, veniva in parte modificato quanto vigente: “… rilevato che la chiedeva, a specificazione delle condizioni vigenti (di cui all'ordinanza del CP_1
30.10.2023, come in parte modificata da quella emessa in sede di reclamo dalla Corte d'Appello datata
23.4.2024, in atti), “…con riferimento alle visite padre-figlia, Voglia disporre che il Sig. possa tenere con sé Pt_1 in via principale, i) A fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, Per_1 facendola cenare, per riportarla alle ore 21.00; ii) il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, fino alle ore
21.00, facendola cenare, nella settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la mamma.”; rilevato che il chiedeva sul punto “…rigettare l'istanza avversaria in quanto infondata in fatto e in Pt_1 diritto;
disciplinare la frequentazione Padre-figlia come segue: “…fermo restando il collocamento prevalente della figlia delle parti presso la madre, dispone che il padre possa tenerla con sé nei fine settimana (alternati) di sua pertinenza dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena (ossia, alle ore 21.00) e, nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la mamma, il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, fino alle ore 21.00, dopo cena, mentre rimangono invariate tutte le altre giornate di frequentazione paterna già vigenti ivi compresi i 2 pomeriggi infrasettimanali con rientro alle ore 19.00 nelle settimane con il weekend di competenza paterna non potendo usufruire invece dell'estensione alle ore 21.00 nelle altre settimane” nonché ferme le altre frequentazioni e cioè “dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati ogni anno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre)”; rilevato che la Corte d'Appello, in ampliamento del diritto di visita padre-figlia, statuiva quanto segue:
“…considerato che, quindi, possa senz'altro estendersi il diritto di visita del padre, nei fine settimana di sua pertinenza dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena (alle ore 21.00) e, nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la mamma, il martedì ed il giovedì pomeriggio, fino alle 21.00, dopo cena;
”, con ciò all'evidenza intendendosi che, per il resto, dunque per quanto non specificamente indicato come modifica, rimanevano ferme le altre statuizioni vigenti;
ritenuto che
, ciò premesso, il padre potrà stare con la figlia come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica dopo cena fino alle ore 21.00; la settimana in cui la minore trascorre, poi, il finesettimana con il padre, anche martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore
19.00; la settimana successiva, quando la figlia trascorre il finesettimana con la madre, martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati ogni anno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); ritenuta siffatta regolamentazione del tutto adeguata alle esigenze della bambina, ancora piccola, anche considerata la necessità di una sua stabilità di vita e, al tempo stesso, quella di tutelare il rapporto con il genitore non convivente;
rilevato che, d'altra parte, già nel provvedimento emesso da questo Giudice erano stati previsti, quanto al diritto di visita paterno, due pomeriggi a settimana per ciascuna settimana del mese, e che la Corte
d'Appello, per quanto emerge a chiare lettere dall'ordinanza, ha voluto in parte ampliare,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 2, così provvede: disciplina il diritto di visita padre-figlia come indicato in parte motiva a specificazione di quanto già statuito e ad oggi vigente.”. Con ulteriore ordinanza del 13.9.2024 veniva statuito quanto segue: “… visto l'oggetto del presente procedimento, inerente l'iscrizione della figlia minore delle parti, di 5 anni, in una scuola privata, diversamente indicata dalle parti (la chiedeva di iscrivere la minore presso l'Istituto CP_1
Ambrit oppure Marymount ed il alla Giocomotiva Monolingual English School); Pt_1
ritenuto, in vista delle contrapposte richieste delle parti circa la scuola che dovrà frequentare la figlia quest'anno, che, in mancanza di accordo delle parti sulla scelta della scuola, la minore debba essere iscritta alla scuola pubblica del luogo di residenza della stessa, non essendovi in atti specifiche e documentate controindicazioni per particolari difficoltà e/o necessità della minore e dovendosi ritenere che nell'ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio nella scuola, deve essere privilegiata l'istruzione pubblica, ben potendo le parti integrare gli insegnamenti, ad esempio di lingue straniere, con corsi privati;
rilevato, infatti, che la scelta dell'istituto scolastico è da considerare scelta di maggiore rilevanza per il figlio, e qualora i genitori non riescano a dirimere il conflitto in merito alla scelta della scuola, il
Tribunale può indicare la sola scuola pubblica, non potendo certamene rimettersi al Tribunale la scelta tra diversi istituti privati che, peraltro, impongono elevate rette scolastiche e, in generale, anche a volte l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori, e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attinendo tali opzioni a scelte del tutto personali che non possono che essere adottate dai genitori;
rilevato, poi, che il Tribunale non può che presumere la bontà della qualità dell'offerta formativa e delle scelte didattiche della scuola pubblica come in grado di fornire idonea educazione scolastica, mentre non è in astratto possibile presumere lo stesso con riferimento alla scuola privata, in quanto non organizzata dallo Stato italiano ma da soggetti diversi e valutabile esclusivamente dai genitori se positiva e confacente o meno con riguardo ai loro figli,
P.Q.M.
a definizione del presente sub-procedimento n. 4, così provvede: dispone che la figlia minore, in caso di mancato accordo tra i genitori sulla scuola privata da frequentare a partire da questo anno scolastico, frequenti la scuola pubblica del luogo di residenza della stessa minore.”. Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e deve darsi atto che la causa si ritiene matura per la decisione;
deve, poi, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata dalla con le note di CP_1
trattazione scritta per l'udienza fissata per la decisione, in quanto tardiva ed al di fuori del contradittorio.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
La poi, chiedeva addebitarsi la separazione al marito che aveva avuto CP_1
relazioni extraconiugali, Ebbene, nel ricorso il deduceva che la coppia aveva già Pt_1
iniziato ad affrontare la crisi coniugale nel dicembre 2021, quando si rivolgeva ad una terapista (percorso poi interrotto ad aprile 2022 su richiesta della moglie), circostanza non contestata dalla resistente, dunque l'eventuale tradimento del coniuge, dedotto dalla come risalente all'ottobre 2022 (per quanto almeno deducibile dai messaggi CP_1
in atti che si sarebbero scambiati il ricorrente con tale , peraltro attribuiti Persona_3
dalla ad altra donna) non potrebbe considerarsi causa della frattura del CP_1
vincolo coniugale;
d'altra parte, deduceva sempre il che la crisi non rientrava, Pt_1
tanto che l'estate del 2022 la coppia trascorse il periodo di vacanza per lo più separatamente (circostanza pure non contestata dalla . Nulla aggiungevano CP_1
le deposizioni testimoniali, tutte de relato, circa la relazione extraconiugale detta, confermando, tuttavia, l'epoca dell'asserito tradimento da parte del marito dell'ottobre
2022, quando la ne fece menzione ai testi escussi. Né si può diversamente CP_1
argomentare in seguito all'esame delle ricevute di un albergo, in atti, luogo dove il sarebbe stato con l'amante, a dire della in quanto comunque Pt_1 CP_1
risalenti al febbraio 2023.
Per quanto fin qui esposto, pertanto, si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito della separazione svolta dalla resistente. Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito e vigente, in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana della bambina e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente.
In vista del collocamento della figlia presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla CP_1
Quanto all'aspetto economico, si osserva che in sede di precisazione delle conclusioni: il chiedeva, in caso di collocamento della minore presso di sé, un assegno di Pt_1
mantenimento a carico della moglie per la figlia pari ad euro 300,00 mensili, mentre, in caso di collocamento presso la madre, di contribuire con la somma di euro 1.000,00 mensili al sostentamento della minore, senza alcuna somma in favore della CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo citato per la minore;
la chiedeva un assegno per sé pari ad almeno euro 4.000,00 mensili e per la CP_1
figlia pari ad euro 8.000,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie per la minore di cui pure al citato protocollo a carico del marito.
Ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti, dovendosi valorizzare, oltre a quanto già esposto, che anche dal solo conto corrente intestato al e relativo al Pt_1
periodo gennaio-novembre 2023, in atti, emergono entrate per euro 204.309,00, mentre da quello intestato alla sola per il periodo gennaio-settembre 2023 Controparte_2
pari ad euro 21.255,00.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 15.9.2018;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00066, parte II, serie A03); -affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma a carico del l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Pt_1
1.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 4.000,00 mensili, come vigenti, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al pagamento delle spese scolastiche della figlia ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta entro il g. 5 di ogni mese alla;
CP_1
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 11.4.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi