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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8191/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Verona Via Manin 5, presso lo studio dell'Avv.
BRENDOLAN STEFANO che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F., , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di a socio unico Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, quest'ultima, a sua volta, quale mandataria con rappresentanza di (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone in forza di procura speciale di data 20.06.2018 allegata alla comparsa di costituzione, ed pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Milano, alla
Via Gabrio Serbelloni n. 4;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 4.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo 2303/22, con il quale Pt_1
e hanno dedotto a) la nullità
[...] Parte_2 parziale della fideiussione omnibus prodotta quale doc. 9, limitatamente alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 9 in quanto conformi al modello ABI 2003; b) la conseguente decadenza della società creditrice dal diritto di escutere la fideiussione, essendo decorso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. senza che questa abbia agito in via giudiziale contro il debitore principale, ed hanno pertanto chiesto la revoca del provvedimento monitorio;
Richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, asserendo
a) che il contratto azionato, stante la presenza della clausola “a prima richiesta”, sarebbe, in realtà, un contratto autonomo di garanzia, cui non si applicherebbe l'art. 1957 c.c.; b)
l'infondatezza dell'eccezione di nullità, non avendo gli opponenti dimostrato il nesso di dipendenza tra la fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale, ed essendo lo stesso comunque escluso dal fatto che la garanzia è stata sottoscritta dopo un significativo arco di tempo dall'adozione del provvedimento 55/2005 di Banca
d'Italia; c) che la presenza, nell'art. 7 comma 1, del contratto della clausola “a prima richiesta” implicherebbe comunque la volontà delle parti di derogare all'art. 1957 c.c., accettando,
pagina 2 di 6 quale atto di escussione, anche una richiesta stragiudiziale, richiesta che, nel caso in esame, è stata tempestivamente inviata dalla banca originaria creditrice ai sig.ri e Parte_1
contestualmente alla dichiarazione di Parte_2 recesso;
Dato atto che la causa è stata istruita solo documentalmente e che in data 4.7.2024 sono state precisate le conclusioni;
Premesso che il contratto oggetto di causa deve essere qualificato quale fideiussione omnibus e non quale contratto autonomo di garanzia, come invece vorrebbe la società opposta, giacché i) per ritenere autonoma la garanzia, non è sufficiente che la stessa contenga una clausola “a prima richiesta”, essendo altresì necessario che al debitore venga precluso sollevare eccezioni concernenti il rapporto principale, essendo una simile previsione incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. SU
3947/2010), ii) nel contratto in esame manca una simile previsione, non potendosi ritenere equivalente alla clausola
“senza eccezioni”, nel senso sopra delineato, la mera rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1955 c.c., limitando la stessa il potere di eccezione alla sola ipotesi di impossibilità di surrogazione per fatto della banca e non certo escludendo il potere del garante di proporre tutte le altre eccezioni che competono a lui come al debitore principale;
Ritenuto di vagliare in via preliminare, in quanto potenzialmente idonea ad assorbire la richiesta di accertamento della nullità parziale delle clausole riproduttive dello Schema ABI
2003 e della conseguente decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., la deduzione, svolta da parte opposta, secondo cui detta decadenza non si sarebbe in ogni caso verificata, poiché
l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” sarebbe indice della pagina 3 di 6 volontà delle parti di derogare parzialmente alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., e, in particolare, alla previsione dell'onere per il creditore di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale, facendo sì che risulti sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al garante nel termine semestrale;
Ritenuto che detta prospettazione meriti accoglimento;
Osservato, infatti, che se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. 2607/24; Cass. 2532/2005) –,
è però altrettanto vero che, secondo un orientamento oramai consolidatosi in seno sia alla Suprema Corte sia alla giurisprudenza di merito – cui questo Giudice ritiene di dare seguito – laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla modalità di proposizione dell'istanza, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass. 25344/24; Cass. 835/25; App. Firenze
1163/2024; App. Venezia 1726/2024);
Rilevato come una simile esegesi muova dal condivisibile presupposto secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta pagina 4 di 6 contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass.
31509/21);
Osservato che, nel caso qui esaminato, la fideiussione sottoscritta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 prevede, all'art. 7 comma 1, che il fideiussore è tenuto a pagare alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, sicché può considerarsi atto idoneo a evitare la decadenza ex art. 1957
c.c. l'invio ai fideiussori di una richiesta stragiudiziale di pagamento;
Rilevato che la banca creditrice originaria, contestualmente alla comunicazione, datata 22.9.2014, alla società
[...] del recesso Parte_3 dal conto corrente e dalla relativa apertura di credito, nonché dalla convenzione di assegno, ha intimato il pagamento alla debitrice principale e ai fideiussori dell'importo a loro debito entro il termine di giorni cinque (cfr. doc. 10 fasc. monitorio), così impedendo, mediante detta istanza, il verificarsi della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
Ritenuto, infine, che debba essere dichiarata assorbita la dedotta questione della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust, in quanto, anche qualora detta doglianza dovesse essere accolta, l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti deve essere in ogni caso giudicata infondata, alla luce delle argomentazioni appena esposte;
Ritenuto, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Osservato che sussistono i presupposti contemplati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di pagina 5 di 6 lite, alla luce del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in ordine alla questione, dirimente per il giudizio, relativa alla idoneità della clausola “a semplice richiesta” a derogare alla forma con cui deve essere proposta l'istanza ex art. 1957 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Verona, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8191/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Verona Via Manin 5, presso lo studio dell'Avv.
BRENDOLAN STEFANO che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F., , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di a socio unico Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, quest'ultima, a sua volta, quale mandataria con rappresentanza di (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone in forza di procura speciale di data 20.06.2018 allegata alla comparsa di costituzione, ed pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Milano, alla
Via Gabrio Serbelloni n. 4;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 4.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo 2303/22, con il quale Pt_1
e hanno dedotto a) la nullità
[...] Parte_2 parziale della fideiussione omnibus prodotta quale doc. 9, limitatamente alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 9 in quanto conformi al modello ABI 2003; b) la conseguente decadenza della società creditrice dal diritto di escutere la fideiussione, essendo decorso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. senza che questa abbia agito in via giudiziale contro il debitore principale, ed hanno pertanto chiesto la revoca del provvedimento monitorio;
Richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, asserendo
a) che il contratto azionato, stante la presenza della clausola “a prima richiesta”, sarebbe, in realtà, un contratto autonomo di garanzia, cui non si applicherebbe l'art. 1957 c.c.; b)
l'infondatezza dell'eccezione di nullità, non avendo gli opponenti dimostrato il nesso di dipendenza tra la fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale, ed essendo lo stesso comunque escluso dal fatto che la garanzia è stata sottoscritta dopo un significativo arco di tempo dall'adozione del provvedimento 55/2005 di Banca
d'Italia; c) che la presenza, nell'art. 7 comma 1, del contratto della clausola “a prima richiesta” implicherebbe comunque la volontà delle parti di derogare all'art. 1957 c.c., accettando,
pagina 2 di 6 quale atto di escussione, anche una richiesta stragiudiziale, richiesta che, nel caso in esame, è stata tempestivamente inviata dalla banca originaria creditrice ai sig.ri e Parte_1
contestualmente alla dichiarazione di Parte_2 recesso;
Dato atto che la causa è stata istruita solo documentalmente e che in data 4.7.2024 sono state precisate le conclusioni;
Premesso che il contratto oggetto di causa deve essere qualificato quale fideiussione omnibus e non quale contratto autonomo di garanzia, come invece vorrebbe la società opposta, giacché i) per ritenere autonoma la garanzia, non è sufficiente che la stessa contenga una clausola “a prima richiesta”, essendo altresì necessario che al debitore venga precluso sollevare eccezioni concernenti il rapporto principale, essendo una simile previsione incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. SU
3947/2010), ii) nel contratto in esame manca una simile previsione, non potendosi ritenere equivalente alla clausola
“senza eccezioni”, nel senso sopra delineato, la mera rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1955 c.c., limitando la stessa il potere di eccezione alla sola ipotesi di impossibilità di surrogazione per fatto della banca e non certo escludendo il potere del garante di proporre tutte le altre eccezioni che competono a lui come al debitore principale;
Ritenuto di vagliare in via preliminare, in quanto potenzialmente idonea ad assorbire la richiesta di accertamento della nullità parziale delle clausole riproduttive dello Schema ABI
2003 e della conseguente decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., la deduzione, svolta da parte opposta, secondo cui detta decadenza non si sarebbe in ogni caso verificata, poiché
l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” sarebbe indice della pagina 3 di 6 volontà delle parti di derogare parzialmente alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., e, in particolare, alla previsione dell'onere per il creditore di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale, facendo sì che risulti sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al garante nel termine semestrale;
Ritenuto che detta prospettazione meriti accoglimento;
Osservato, infatti, che se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. 2607/24; Cass. 2532/2005) –,
è però altrettanto vero che, secondo un orientamento oramai consolidatosi in seno sia alla Suprema Corte sia alla giurisprudenza di merito – cui questo Giudice ritiene di dare seguito – laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla modalità di proposizione dell'istanza, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass. 25344/24; Cass. 835/25; App. Firenze
1163/2024; App. Venezia 1726/2024);
Rilevato come una simile esegesi muova dal condivisibile presupposto secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta pagina 4 di 6 contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass.
31509/21);
Osservato che, nel caso qui esaminato, la fideiussione sottoscritta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 prevede, all'art. 7 comma 1, che il fideiussore è tenuto a pagare alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, sicché può considerarsi atto idoneo a evitare la decadenza ex art. 1957
c.c. l'invio ai fideiussori di una richiesta stragiudiziale di pagamento;
Rilevato che la banca creditrice originaria, contestualmente alla comunicazione, datata 22.9.2014, alla società
[...] del recesso Parte_3 dal conto corrente e dalla relativa apertura di credito, nonché dalla convenzione di assegno, ha intimato il pagamento alla debitrice principale e ai fideiussori dell'importo a loro debito entro il termine di giorni cinque (cfr. doc. 10 fasc. monitorio), così impedendo, mediante detta istanza, il verificarsi della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
Ritenuto, infine, che debba essere dichiarata assorbita la dedotta questione della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust, in quanto, anche qualora detta doglianza dovesse essere accolta, l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti deve essere in ogni caso giudicata infondata, alla luce delle argomentazioni appena esposte;
Ritenuto, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Osservato che sussistono i presupposti contemplati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di pagina 5 di 6 lite, alla luce del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in ordine alla questione, dirimente per il giudizio, relativa alla idoneità della clausola “a semplice richiesta” a derogare alla forma con cui deve essere proposta l'istanza ex art. 1957 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Verona, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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