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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 793/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, e , nato a [...] il [...], CF:
[...] Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Bonfiglio ( C.F._2 [...]
) giusta procura in atti, C.F._3
appellanti
contro
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
alla Piazza Unione Europea, p.i.: , elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in alla via Romagnosi n.5 presso lo studio dell'avv. CP_1
Salvatore Cuscinà (c.f.: ), che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti, appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 687/2023 -
servitù
Motivi della decisione
1. I signori e , con citazione Parte_1 Parte_2
del 29 marzo 2010, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina
il al fine di ottenere l'accertamento dell'esistenza della Controparte_1
servitù di passaggio in favore dell'immobile di loro proprietà sito in , CP_1
nella parte a monte della strada Panoramica dello Stretto, in Località Pace (fg.
77, particelle 130,139, e 140) ed a carico del fondo sito in Messina Vill. Pace di proprietà dell' (fg. 77, particelle 126, 127 e 128), costituita Controparte_2
pattiziamente ed illegittimamente compromessa per la costruzione di un'opera sul fondo servente;
conseguentemente, hanno altresì chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e, previo accertamento del pregiudizio arrecato al loro immobile,
divenuto intercluso, la condanna dell'ente al risarcimento del danno,
quantificato in € 50.000,00, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Nella contumacia iniziale del il Tribunale adìto, espletata CP_1
l'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 2362/2018 ha dichiarato l'estinzione del diritto di servitù di passaggio in questione (avendo il CP_1
realizzato un impianto per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti che aveva radicalmente alterato l'area in questione, determinando la soppressione del preesistente passaggio) ed ha quindi rigettato la domanda di ripristino dei luoghi. Ha inoltre ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo, per determinare, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, l'indennità
pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva e, solo ove detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di valore del fondo intercluso, quella commisurata alla minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo.
Con sentenza definitiva del 6 aprile 2023, n. 687, lo stesso Tribunale ha poi statuito come segue:
“condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva
somma di € 50.000,00 oltre agli interessi e rivalutazione come indicato in parte
motiva al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in euro CP_1
7.616,00 oltre spese generali e altri accessori di legge:
pone le spese di ctu liquidate in atti in via definitiva a carico di parte
convenuta. Rigetta ogni ulteriore domanda”.
Il Tribunale, in particolare, ha motivato osservando che “l'attore ha in
citazione limitato il risarcimento del danno in forma generica all'importo di euro
50.000,00; il risarcimento del danno in forma specifica pure richiesto non è
possibile né è possibile in sede di precisazione delle conclusioni una modifica o
emendatio libelli della domanda in quanto ormai tardiva (Cass. s.u. n. 12310.15
Cass. n. 19893.17), sicchè il risarcimento va limitato all'importo di euro
50,000,00 oltre rivalutazione e interessi dalla data della trasformazione
irreversibile del fondo (ovvero inizio delle opere di realizzazione
dell'inceneritore) al saldo.
3. Avverso tale sentenza i signori e Parte_2 Parte_1
hanno proposto appello, sulla base di un unico motivo, con cui
[...]
lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1079 c.c. e 2058
c.c., e l'erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. In particolare, deducono che il giudice di primo grado, sulla base di “una errata lettura delle domande
originariamente proposte dagli attori”, avrebbe illegittimamente limitato l'indennizzo riconosciuto agli stessi – in luogo del richiesto ripristino dello stato dei luoghi – alla somma di € 50.000,00, in evidente contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva invece quantificato il danno patito nella misura di € 220.000,00.
3.1 - A giudizio della Corte, la censura è fondata.
3.2 - In diritto, va premesso che il risarcimento del danno per equivalente,
rappresentando una reintegrazione del patrimonio che si realizza mediante l'attribuzione di una somma di danaro pari al valore della cosa perduta o danneggiata, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, laddove il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res, tende a realizzare una forma di ristoro del medesimo pregiudizio più ampia, e di regola più onerosa per il debitore, giacché
l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del danneggiato, di una cosa del tutto analoga,
nella sua specificità ed integrità, a quella perduta o danneggiata (Cfr. ex multis,
Cass. 16 giugno 2005, n. 12964; Cass. 16 gennaio 1997, n. 380).
Ciò premesso, la Suprema Corte, dal cui orientamento non v'è motivo di discostarsi (Cass. 17 agosto 2023, n. 24737; Cass. 30 aprile 2021, n. 11438;
Cass. 8 gennaio 2013, n. 259), è costante nel ritenere che a) il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus"
rispetto alla reintegrazione in forma specifica, che è implicito nella domanda di reintegrazione, b) conseguentemente, non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, disponga d'ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno.
3.3 – Ora, nel caso in esame gli originari attori avevano formulato nella citazione introduttiva:
a) la domanda principale di rimessione in pristino stato della servitù di passaggio;
b) la domanda di risarcimento dei danni subìti ai loro immobili a causa della eliminazione della suddetta strada che garantiva il passaggio (per il deterioramento dell'agrumeto ivi esistente e dei muretti a secco, che garantivano solidità e tenuta al terreno medesimo, costituito da terrazzamenti,
quantificati in € 50.000,00).
3.4 - Il Tribunale, in prima battuta, con la sentenza non definitiva aveva ritenuto non attuabile il ripristino dello stato dei luoghi a causa della rilevanza e della natura pubblica dell'opera realizzata;
aveva quindi disposto la citata consulenza tecnica d'ufficio, applicando il principio giurisprudenziale (Cass. 29
settembre 2017, n. 22815), secondo cui “qualora l'esecuzione dell'opera
pubblica determini l'eliminazione di una servitù di passaggio esistente sul fondo
espropriato e la conseguente interclusione del fondo dominante, il proprietario
dello stesso subisce un danno “in re ipsa”, quantificabile nella diminuzione di
valore del fondo, sicché deve essere liquidata in favore del medesimo una
indennità pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva
e, solo ove detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di
valore del fondo intercluso, la relativa indennità deve essere commisurata alla
minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo”.
Invece, con la pronuncia definitiva il Tribunale ha riconosciuto quest'ultima voce di danno (liquidata, secondo le risultanze della c.t.u., in € 50.000,00),
mentre ha errato, a giudizio di questa Corte, nell'omettere di considerare quanto già disposto e statuito (irrevocabilmente in questo giudizio) con la sentenza non definitiva, rigettando la domanda di risarcimento per equivalente formulata a seguito della prima pronuncia che, come detto, non costituiva una domanda nuova, cioè una mutatio libelli, ma la naturale conseguenza dell'accertata e dichiarata impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi.
3.5 – Pertanto, a giudizio della Corte il Giudice di primo grado – come dedotto dagli appellanti – da un lato ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse limitata, quanto al valore monetario, ad € 50.000,00 (confondendo i due profili risarcitori), dall'altro ha erroneamente valutato come tardiva la domanda di condanna per equivalente, non tenendo in considerazione che la stessa era stata correttamente valutata nella sentenza non definitiva, nella quale erano stati dettati i criteri per la valutazione dell'indennizzo per equivalente, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
3.6 – In conclusione, l'appello coglie nel segno, dovendosi affermare la ammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente in luogo della non percorribile strada della reintegrazione in forma specifica.
Ne consegue che deve esaminarsi nel merito il quantum risarcitorio negato dal primo giudice.
4. Il CTU ha accertato che:
a) I terreni degli attori sono estesi mq. 23.850,00, di cui - come riscontrabile nella visura catastale - mq. 4.985,00 di Uliveto e mq. 18.820,00 di
; Persona_1 b) Si tratta di fondo intercluso “allo stato attuale”, essendo “raggiungibile,
solo pedonalmente, esclusivamente attraverso un percorso tortuoso ed
impraticabile, Infatti per raggiungere il sito, dalla Strada provinciale vi è la
necessità, attraversare il Torrente Pace dal ponte sito ad ovest
dell'impianto, percorrere il resto d'alveo dello stesso fino all'intersezione
con il LL , transitare per un centinaio di metri CP_3
all''interno dello stesso, con una pendenza in alcuni punti del 25%, fino a
raggiungere una stradella sterrata, ricadente nel fondo di proprietà
comunale, che porta fino alla proprietà degli attori. La morfologia della
zona dove è situato il fondo rende impossibili altre vie di accesso agevoli,
considerato il forte declivio del versante lato strada provinciale e la
tortuosità del terreno nel lato opposto. Allo stato attuale il fondo risulta in
completo abbandono, cosi come il Fabbricato Rurale di pertinenza dello
stesso”
c) “Tale situazione può essere modificata solo con la realizzazione di
un'opera stradale da realizzarsi sul versante nord in corrispondenza della
strada Provinciale Torrente Pace. Opera, che visto le caratteristiche
morfologiche del terreno, il forte dislivello tra la citata arteria ed il fondo in
questione, presume costi, di esproprio, competente tecniche di
progettazione e di realizzazione, di gran lunga superiore al valore
dell'intero bene”.
4.1 - Al riguardo, lo stesso c.t.u., sulla base del criterio sintetico-comparativo
(che compara “episodi di mercato riguardanti beni assimilabili a quelli da
valutare”) ha ritenuto di stimare il più probabile valore di mercato per la parte di qualità “ ” in 5,00 €/mq. (mq. 18.820,00 x 5,00 €/mq.= € Persona_1
94.100,00) e la parte di qualità “Uliveto” in € 20,00 €/mq. (mq. 4.985,00 x 20,00 €/mq.= € 99.700,00), per un totale complessivo pari ad € 193.800,00.
4.2 - Quanto al fabbricato rurale (unica elevazione fuori terra con la parte esposta a sud parzialmente interrata per circa un metro, di superficie di circa mq. 57,80 è dotato di un servizio igienico e di una piccola cucina e terrazzo di pertinenza esteso per mq. 166,83 caratterizzato da una battuta di cemento allo stato rustico) si tratta di un immobile in stato di abbandono, che necessità di opere di ristrutturazione sia edilizia che impiantistica. Il c.t.u. ha proposto due criteri di stima:
a) 1° metodo di stima (stima analitica in base al reddito), sulla base di un fitto mensile presunto che risulta pari a € 100,00, si avrebbe il seguente calcolo: Reddito annuo lordo € 100,00 x 12 = € 1.200,00 - Reddito
annuale netto € 1.200,00 x 3/4 = € 900,00 - Valore capitale: V1 = (€
900,00 x 100) x 1/4 = € 22.500,00;
b) 2° metodo di stima (stima sintetica): prezzo medio per metro quadrato di superficie coperta per il cespite € 400,00. = € 29.792,00.
Facendo riferimento alla media dei due valori si ha un risultato di €
26.146,00, arrotondato ad € 26.000,00, che, aggiunto ad € 198.000,00 per il terreno, conduce ad un valore venale di € 220.000,00.
4.3 – La quantificazione in esame non è stata contestata dal né CP_1
dagli appellanti e, a giudizio della Corte, é coerente con il mandato affidatogli e,
quindi, con i principi in diritto prima enunciati. Infatti, al quesito “Indichi il
diminuito valore del bene degli attori per effetto dell'impossibilità di utilizzare
accesso preesistente”, il c.t.u. ha quantificato “la diminuzione di valore del fondo
intercluso” come pari allo stesso valore del fondo, così ritenendo che lo stesso sia privo di alcun valore: si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione plausibile, trattandosi di terreno impossibile da raggiungere con mezzi meccanici e di difficilissimo accesso a piedi, con evidenziate situazioni di pericolo e, quindi, tale sostanziale interclusione annulla qualsiasi possibilità di sua utilizzazione.
5. In definitiva, in tali termini l'appello va accolto e, ferma restando la statuizione condannatoria della sentenza non definitiva n. 2362/2018, la sentenza definitiva impugnata va riformata, con accoglimento della domanda integrativa di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del risarcimento in forma specifica, nella misura di € 220.000,00, con interessi legali sino al soddisfo sulla stessa, devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza secondo gli ordinari Indici Istat FOI.
6. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'Ente appellato a pagare le spese agli appellanti e sia per il Parte_1 Parte_2
primo che per il secondo grado, come segue, in base al valore del decisum:
1. per il primo grado in € 14.103 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase di trattazione € 5.670,00, fase decisoria €
4.253,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014 e il rimborso contributo unificato;
2. per il grado di appello in € 14.317,00 per compensi (fase di studio €
2.977,00, fase introduttiva € 1.911,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta € 4.326,00, fase decisoria € 5.103,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del d.m. n. 147/202.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 793/2023 R.G., sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 687/2023 del Tribunale di Messina:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado,
condanna parte appellata a corrispondere a parti appellanti in solido anche la complessiva somma di euro 220.000,00 con interessi legali sino al soddisfo sulla stessa, devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza secondo gli ordinari Indici Istat
FOI.
2. Condanna parte appellante a pagare agli appellanti in solido le spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 14.103 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e il rimborso contributo unificato;
per il grado di appello in € 14.317,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed iva, oltre il rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 luglio 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 793/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, e , nato a [...] il [...], CF:
[...] Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Bonfiglio ( C.F._2 [...]
) giusta procura in atti, C.F._3
appellanti
contro
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
alla Piazza Unione Europea, p.i.: , elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in alla via Romagnosi n.5 presso lo studio dell'avv. CP_1
Salvatore Cuscinà (c.f.: ), che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti, appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 687/2023 -
servitù
Motivi della decisione
1. I signori e , con citazione Parte_1 Parte_2
del 29 marzo 2010, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina
il al fine di ottenere l'accertamento dell'esistenza della Controparte_1
servitù di passaggio in favore dell'immobile di loro proprietà sito in , CP_1
nella parte a monte della strada Panoramica dello Stretto, in Località Pace (fg.
77, particelle 130,139, e 140) ed a carico del fondo sito in Messina Vill. Pace di proprietà dell' (fg. 77, particelle 126, 127 e 128), costituita Controparte_2
pattiziamente ed illegittimamente compromessa per la costruzione di un'opera sul fondo servente;
conseguentemente, hanno altresì chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e, previo accertamento del pregiudizio arrecato al loro immobile,
divenuto intercluso, la condanna dell'ente al risarcimento del danno,
quantificato in € 50.000,00, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Nella contumacia iniziale del il Tribunale adìto, espletata CP_1
l'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 2362/2018 ha dichiarato l'estinzione del diritto di servitù di passaggio in questione (avendo il CP_1
realizzato un impianto per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti che aveva radicalmente alterato l'area in questione, determinando la soppressione del preesistente passaggio) ed ha quindi rigettato la domanda di ripristino dei luoghi. Ha inoltre ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo, per determinare, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, l'indennità
pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva e, solo ove detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di valore del fondo intercluso, quella commisurata alla minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo.
Con sentenza definitiva del 6 aprile 2023, n. 687, lo stesso Tribunale ha poi statuito come segue:
“condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva
somma di € 50.000,00 oltre agli interessi e rivalutazione come indicato in parte
motiva al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in euro CP_1
7.616,00 oltre spese generali e altri accessori di legge:
pone le spese di ctu liquidate in atti in via definitiva a carico di parte
convenuta. Rigetta ogni ulteriore domanda”.
Il Tribunale, in particolare, ha motivato osservando che “l'attore ha in
citazione limitato il risarcimento del danno in forma generica all'importo di euro
50.000,00; il risarcimento del danno in forma specifica pure richiesto non è
possibile né è possibile in sede di precisazione delle conclusioni una modifica o
emendatio libelli della domanda in quanto ormai tardiva (Cass. s.u. n. 12310.15
Cass. n. 19893.17), sicchè il risarcimento va limitato all'importo di euro
50,000,00 oltre rivalutazione e interessi dalla data della trasformazione
irreversibile del fondo (ovvero inizio delle opere di realizzazione
dell'inceneritore) al saldo.
3. Avverso tale sentenza i signori e Parte_2 Parte_1
hanno proposto appello, sulla base di un unico motivo, con cui
[...]
lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1079 c.c. e 2058
c.c., e l'erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. In particolare, deducono che il giudice di primo grado, sulla base di “una errata lettura delle domande
originariamente proposte dagli attori”, avrebbe illegittimamente limitato l'indennizzo riconosciuto agli stessi – in luogo del richiesto ripristino dello stato dei luoghi – alla somma di € 50.000,00, in evidente contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva invece quantificato il danno patito nella misura di € 220.000,00.
3.1 - A giudizio della Corte, la censura è fondata.
3.2 - In diritto, va premesso che il risarcimento del danno per equivalente,
rappresentando una reintegrazione del patrimonio che si realizza mediante l'attribuzione di una somma di danaro pari al valore della cosa perduta o danneggiata, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, laddove il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res, tende a realizzare una forma di ristoro del medesimo pregiudizio più ampia, e di regola più onerosa per il debitore, giacché
l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del danneggiato, di una cosa del tutto analoga,
nella sua specificità ed integrità, a quella perduta o danneggiata (Cfr. ex multis,
Cass. 16 giugno 2005, n. 12964; Cass. 16 gennaio 1997, n. 380).
Ciò premesso, la Suprema Corte, dal cui orientamento non v'è motivo di discostarsi (Cass. 17 agosto 2023, n. 24737; Cass. 30 aprile 2021, n. 11438;
Cass. 8 gennaio 2013, n. 259), è costante nel ritenere che a) il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus"
rispetto alla reintegrazione in forma specifica, che è implicito nella domanda di reintegrazione, b) conseguentemente, non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, disponga d'ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno.
3.3 – Ora, nel caso in esame gli originari attori avevano formulato nella citazione introduttiva:
a) la domanda principale di rimessione in pristino stato della servitù di passaggio;
b) la domanda di risarcimento dei danni subìti ai loro immobili a causa della eliminazione della suddetta strada che garantiva il passaggio (per il deterioramento dell'agrumeto ivi esistente e dei muretti a secco, che garantivano solidità e tenuta al terreno medesimo, costituito da terrazzamenti,
quantificati in € 50.000,00).
3.4 - Il Tribunale, in prima battuta, con la sentenza non definitiva aveva ritenuto non attuabile il ripristino dello stato dei luoghi a causa della rilevanza e della natura pubblica dell'opera realizzata;
aveva quindi disposto la citata consulenza tecnica d'ufficio, applicando il principio giurisprudenziale (Cass. 29
settembre 2017, n. 22815), secondo cui “qualora l'esecuzione dell'opera
pubblica determini l'eliminazione di una servitù di passaggio esistente sul fondo
espropriato e la conseguente interclusione del fondo dominante, il proprietario
dello stesso subisce un danno “in re ipsa”, quantificabile nella diminuzione di
valore del fondo, sicché deve essere liquidata in favore del medesimo una
indennità pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva
e, solo ove detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di
valore del fondo intercluso, la relativa indennità deve essere commisurata alla
minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo”.
Invece, con la pronuncia definitiva il Tribunale ha riconosciuto quest'ultima voce di danno (liquidata, secondo le risultanze della c.t.u., in € 50.000,00),
mentre ha errato, a giudizio di questa Corte, nell'omettere di considerare quanto già disposto e statuito (irrevocabilmente in questo giudizio) con la sentenza non definitiva, rigettando la domanda di risarcimento per equivalente formulata a seguito della prima pronuncia che, come detto, non costituiva una domanda nuova, cioè una mutatio libelli, ma la naturale conseguenza dell'accertata e dichiarata impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi.
3.5 – Pertanto, a giudizio della Corte il Giudice di primo grado – come dedotto dagli appellanti – da un lato ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse limitata, quanto al valore monetario, ad € 50.000,00 (confondendo i due profili risarcitori), dall'altro ha erroneamente valutato come tardiva la domanda di condanna per equivalente, non tenendo in considerazione che la stessa era stata correttamente valutata nella sentenza non definitiva, nella quale erano stati dettati i criteri per la valutazione dell'indennizzo per equivalente, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
3.6 – In conclusione, l'appello coglie nel segno, dovendosi affermare la ammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente in luogo della non percorribile strada della reintegrazione in forma specifica.
Ne consegue che deve esaminarsi nel merito il quantum risarcitorio negato dal primo giudice.
4. Il CTU ha accertato che:
a) I terreni degli attori sono estesi mq. 23.850,00, di cui - come riscontrabile nella visura catastale - mq. 4.985,00 di Uliveto e mq. 18.820,00 di
; Persona_1 b) Si tratta di fondo intercluso “allo stato attuale”, essendo “raggiungibile,
solo pedonalmente, esclusivamente attraverso un percorso tortuoso ed
impraticabile, Infatti per raggiungere il sito, dalla Strada provinciale vi è la
necessità, attraversare il Torrente Pace dal ponte sito ad ovest
dell'impianto, percorrere il resto d'alveo dello stesso fino all'intersezione
con il LL , transitare per un centinaio di metri CP_3
all''interno dello stesso, con una pendenza in alcuni punti del 25%, fino a
raggiungere una stradella sterrata, ricadente nel fondo di proprietà
comunale, che porta fino alla proprietà degli attori. La morfologia della
zona dove è situato il fondo rende impossibili altre vie di accesso agevoli,
considerato il forte declivio del versante lato strada provinciale e la
tortuosità del terreno nel lato opposto. Allo stato attuale il fondo risulta in
completo abbandono, cosi come il Fabbricato Rurale di pertinenza dello
stesso”
c) “Tale situazione può essere modificata solo con la realizzazione di
un'opera stradale da realizzarsi sul versante nord in corrispondenza della
strada Provinciale Torrente Pace. Opera, che visto le caratteristiche
morfologiche del terreno, il forte dislivello tra la citata arteria ed il fondo in
questione, presume costi, di esproprio, competente tecniche di
progettazione e di realizzazione, di gran lunga superiore al valore
dell'intero bene”.
4.1 - Al riguardo, lo stesso c.t.u., sulla base del criterio sintetico-comparativo
(che compara “episodi di mercato riguardanti beni assimilabili a quelli da
valutare”) ha ritenuto di stimare il più probabile valore di mercato per la parte di qualità “ ” in 5,00 €/mq. (mq. 18.820,00 x 5,00 €/mq.= € Persona_1
94.100,00) e la parte di qualità “Uliveto” in € 20,00 €/mq. (mq. 4.985,00 x 20,00 €/mq.= € 99.700,00), per un totale complessivo pari ad € 193.800,00.
4.2 - Quanto al fabbricato rurale (unica elevazione fuori terra con la parte esposta a sud parzialmente interrata per circa un metro, di superficie di circa mq. 57,80 è dotato di un servizio igienico e di una piccola cucina e terrazzo di pertinenza esteso per mq. 166,83 caratterizzato da una battuta di cemento allo stato rustico) si tratta di un immobile in stato di abbandono, che necessità di opere di ristrutturazione sia edilizia che impiantistica. Il c.t.u. ha proposto due criteri di stima:
a) 1° metodo di stima (stima analitica in base al reddito), sulla base di un fitto mensile presunto che risulta pari a € 100,00, si avrebbe il seguente calcolo: Reddito annuo lordo € 100,00 x 12 = € 1.200,00 - Reddito
annuale netto € 1.200,00 x 3/4 = € 900,00 - Valore capitale: V1 = (€
900,00 x 100) x 1/4 = € 22.500,00;
b) 2° metodo di stima (stima sintetica): prezzo medio per metro quadrato di superficie coperta per il cespite € 400,00. = € 29.792,00.
Facendo riferimento alla media dei due valori si ha un risultato di €
26.146,00, arrotondato ad € 26.000,00, che, aggiunto ad € 198.000,00 per il terreno, conduce ad un valore venale di € 220.000,00.
4.3 – La quantificazione in esame non è stata contestata dal né CP_1
dagli appellanti e, a giudizio della Corte, é coerente con il mandato affidatogli e,
quindi, con i principi in diritto prima enunciati. Infatti, al quesito “Indichi il
diminuito valore del bene degli attori per effetto dell'impossibilità di utilizzare
accesso preesistente”, il c.t.u. ha quantificato “la diminuzione di valore del fondo
intercluso” come pari allo stesso valore del fondo, così ritenendo che lo stesso sia privo di alcun valore: si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione plausibile, trattandosi di terreno impossibile da raggiungere con mezzi meccanici e di difficilissimo accesso a piedi, con evidenziate situazioni di pericolo e, quindi, tale sostanziale interclusione annulla qualsiasi possibilità di sua utilizzazione.
5. In definitiva, in tali termini l'appello va accolto e, ferma restando la statuizione condannatoria della sentenza non definitiva n. 2362/2018, la sentenza definitiva impugnata va riformata, con accoglimento della domanda integrativa di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del risarcimento in forma specifica, nella misura di € 220.000,00, con interessi legali sino al soddisfo sulla stessa, devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza secondo gli ordinari Indici Istat FOI.
6. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'Ente appellato a pagare le spese agli appellanti e sia per il Parte_1 Parte_2
primo che per il secondo grado, come segue, in base al valore del decisum:
1. per il primo grado in € 14.103 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase di trattazione € 5.670,00, fase decisoria €
4.253,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014 e il rimborso contributo unificato;
2. per il grado di appello in € 14.317,00 per compensi (fase di studio €
2.977,00, fase introduttiva € 1.911,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta € 4.326,00, fase decisoria € 5.103,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del d.m. n. 147/202.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 793/2023 R.G., sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 687/2023 del Tribunale di Messina:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado,
condanna parte appellata a corrispondere a parti appellanti in solido anche la complessiva somma di euro 220.000,00 con interessi legali sino al soddisfo sulla stessa, devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza secondo gli ordinari Indici Istat
FOI.
2. Condanna parte appellante a pagare agli appellanti in solido le spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 14.103 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e il rimborso contributo unificato;
per il grado di appello in € 14.317,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed iva, oltre il rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 luglio 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)